Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00508/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2016, proposto da
IV AN, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’Impresa Agricola Individuale " TA AN IV ", rappresentati e difesi dall'avvocato Natalina Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Paoli e Maria Paola Pessagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Manzone, Carlo Scaglia e Lorenza Olmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ingiunzione di demolizione prot. n. 163201 dell’11 maggio 2016, “ conosciuta in data successiva al 19 luglio 2016 ”;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o connesso e, ove occorrendo, degli ordini di sospensione dei lavori prot. n. 131559 del 2016 e prot. n. 27545 del 2016, dell’atto dirigenziale n. 1396 del 2016, “ conosciuti in data successiva al 19 luglio 2016 ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e della Città Metropolitana di Genova;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 aprile 2026 il dott. IU LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che :
- con ricorso introduttivo ritualmente proposto, la sig.ra IV AN avversava, in proprio,
l’ordine di sospensione dei lavori emesso dalla Città Metropolitana di Genova il 9 mggio 2015, i connessi atti dirigenziali nn. 1396 dell’11 maggio 2016 e 26794 del 19 maggio 2016 – sempre emessi dalla Città Metropolitana di Genova – e l’ordine di demolizione dell’11 maggio 2015, quest’ultimo adottato dal Comune di Genova, con accessoria istanza di sospensione degli effetti degli atti impugnati;
- che l’istanza cautelare non veniva in discussione a seguito di rinvio a data da destinarsi disposto da questa Sezione su richiesta della ricorrente;
- che a seguito della presentazione, avvenuta il 12 febbraio 2021, d’istanza di accertamento di conformità, il presente giudizio conosceva cinque rinvii della relativa discussione nel merito;
- che infine, con provvedimento n. 178 dell’11 agosto 2025, il Comune di Genova rilasciava l’auspicato titolo in sanatoria.
Considerato che:
- a fronte del rilascio del titolo anzidetto, parte ricorrente e la Città Metropolitana di Genova, nelle memorie depositate in vista della trattazione in pubblica udienza del ricorso, insistevano per la decisione nel merito dell’affare senza, tuttavia, fornire indicazione alcuna in ordine alla persistenza di un interesse alla definizione del medesimo pure a fronte di un provvedimento di accertamento di conformità rilasciato dall’amministrazione comunale (la quale, dal canto proprio, si limitava a chiedere il passaggio in decisione della causa senza discussione da remoto);
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 aprile 2026, previo avviso a verbale della sussistenza di cause di improcedibilità rilevate d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., l’affare veniva trattenuto in decisione;
Ritenuto che :
- a seguito dell’intervenuto rilascio, in favore della parte ricorrente, del provvedimento di accertamento di conformità dell’11 agosto 2025, possa dirsi sostanzialmente sanato l’intervento edilizio originariamente posto in essere dalla parte e, pertanto, essere venuto meno l’interesse della medesima a coltivare l’impugnazione proposta;
- sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NT, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
IU LI, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IU LI | RO NT |
IL SEGRETARIO