Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
Non è proponibile il regolamento di competenza contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, poiché si tratta di provvedimenti diretti ad assicurare lo svolgimento ordinato dell'esecuzione, non destinati a risolvere in maniera definitiva ed irretrattabile una controversia fra le parti sulla quale possano nascere o siano insorte questioni di competenza del giudice (fattispecie in tema di ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, nel procedimento di espropriazione di crediti, aveva disposto l'assegnazione del credito pignorato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4989 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. OV BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
IS NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CHIANA 48, presso lo studio dell'avvocato SILVIO BOZZI, difesa dall'avvocato DOMENICO DE CHIARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA OV, GRUPPO G.S. SPA;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di BENEVENTO, emessa e depositata il 19/10/99 (R.G. 1801/98);
udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio il 07/12/00 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha chiesto si dichiari la competenza del Tribunale di Milano, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel procedimento di espropriazione forzata presso terzi, promosso da GI AR in danno di BE IS, il giudice dell'esecuzione del tribunale di Benevento con ordinanza del 19 ottobre 1999 assegnò al creditore procedente il credito per il quale era stata promossa l'esecuzione.
2. BE IS ha proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza di assegnazione indicata ed ha eccepito l'incompetenza del tribunale di Benevento, sostenendo che la competenza appartiene al tribunale di Milano o a quello di Napoli, dove, rispettivamente, è la sede legale del terzo debitore o gli uffici amministrativi di questo.
3. Gli intimati GI AR ed il terzo Gruppo G.S non hanno svolto attività difensiva.
Il P.M., con requisitoria scritta, ha chiesto che sia dichiarata la competenza del tribunale di Milano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il P.M. ha rilevato correttamente che il fatto che la ricorrente ha depositato, insieme con il ricorso, copia non autentica del provvedimento impugnato non incide sulla procedibilità del ricorso, in quanto l'originale del provvedimento impugnato è nel fascicolo d'ufficio pervenuto il 2 dicembre 1999 e quindi nel termine di venti giorni dall'ultima notifica del ricorso: Cass. 25 novembre 1998, n. 11932, in senso conforme.
2. Con l'unico motivo del ricorso BE IS sostiene che il tribunale di Benevento non era competente a disporre l'assegnazione delle somme di cui il terzo si era dichiarato debitore non essendo il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore. Il regolamento di competenza non è ammissibile.
3. Il regolamento di competenza è un mezzo di impugnazione delle sentenze e degli altri provvedimenti a questa assimilabili con i quali il giudice provvede in maniere definitiva ed irretrattabile sulla competenza nell'ambito di una controversia insorta tra le parti.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato già affermato il principio, risalente alla sentenza 8 gennaio 1992 n. 117 SU, secondo il quale "affinché si abbia una sentenza implicita sulla competenza, impugnabile con istanza di regolamento, è indispensabile un provvedimento che, oltre a comportare una decisione irretrattabile ed a provenire da un organo giudiziario dotato di potere decisorio, presupponga l'affermazione o la negazione della competenza, mentre non può configurarsi una implicita statuizione al riguardo nel caso di provvedimenti ordinatori, retrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa.
In applicazione di questo principio il regolamento di competenza è stato dichiarato inammissibile, esemplificativamente, se proposto contro ordinanza di sospensione dell'esecuzione (sentenze 29 settembre 2000, n. 12970 e 3 settembre 1999, n. 9296), contro ordinanza di rimessione ad altro ufficio giudiziario della controversia concernente, l'accertamento dell'obbligo del terzo nella corrispondente procedura esecutiva (sentenza 18 maggio 1998, n. 4966), contro ordinanza determinativa dell'obbligo di fare o di non fare (sentenza 10 febbraio 1998, n. 1354), contro ordinanza di aggiudicazione dei beni posti in vendita (sentenza 1 agosto 1997, n. 7139). Più in generale si può dire che il regolamento di competenza non può essere sperimentato contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, perché si tratta di provvedimenti diretti ad assicurare lo svolgimento ordinato dell'esecuzione e non destinati a risolvere, in maniera definitiva ed irretrattabile, una controversia tra le parti sulla quale possano nascere o siano insorte questioni di competenza del giudice.
4. Il fatto, richiamato anche nella requisitoria del P.M., che nel corso del giudizio di esecuzione la parte avesse sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice dell'esecuzione a provvedere all'assegnazione delle somme di cui il terzo si era dichiarato debitore del debitore esecutato e che questi non si sia pronunciato su di essa non incide sulla soluzione indicata. Infatti, per le ragioni prima indicate, la possibile incompetenza di quel giudice si risolveva in un vizio del provvedimento di assegnazione, contro il quale l'interessato aveva la possibilità di svolgere l'appello o l'opposizione agli atti esecutivi, se non questa non fosse preclusa da ragioni temporali. I precedenti citati nella requisitoria del P.M., che consentirebbero la soluzione contraria, non sono appropriati, in quanto si riferiscono a provvedimenti emessi nell'ambito di controversie che si svolgevano nell'ambito di un processo ordinario di cognizione.
5. Nessuna pronuncia deve essere resa in ordine alle spese di questo giudizio, in quanto le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 7 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001