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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/11/2025, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 18/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14765/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. ORLANDO FRANCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA Controparte_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013. 2. Per l'effetto, condannare gli uffici resistenti ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento giuridico anche di tale anno.
3. Condannare gli uffici resistenti a rimuovere il blocco economico per gli incrementi retributivi non espressamente indicati dalla norma.
4. Condannare gli uffici resistenti al pagamento delle differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione della carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali.
5. Condannare gli uffici resistenti alla regolarizzazione contributiva. Cont Il ha chiesto: - rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare, comunque,
l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande formulate ai punti 3-4-5 delle conclusioni sono infondate e devono essere rigettate alla luce dei principi di diritto espressi da Cass. 13618/2025, che ha stabilito che l'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 rileva ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
In particolare, nella parte motiva di tale sentenza (par. 2.6) si legge che “L'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
1 Sul punto, non vi sono deduzioni di segno contrario da parte della ricorrente che, anzi, nelle note scritte ha precisato le conclusioni, deducendo che “è venuto meno in capo all'odierna ricorrente l'interesse ad agire per la validità economica dell'anno 2013. In considerazione dell'approssimarsi del requisito di età per la pensione di vecchiaia, la medesima parte ricorrente non avrà la possibilità di beneficiare delle ulteriori utilità indicate dalla Suprema Corte” e chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere;
la richiesta non può essere accolta, in quanto si tratta di una rinuncia Cont non accettata dal , che ha insistito per il rigetto integrale della domanda. Le conclusioni del Cont
sono fondate, in quanto il riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013 può riguardare solo il servizio maturato in epoca antecedente all'ammissione in ruolo.
Al par.
2.6. di Cass. 13618/2025 si legge infatti che “La non utilità degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
Ciò è del tutto logico, ove si consideri che un problema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini giuridici può porsi solo in sede di ricostruzione della carriera al momento dell'immissione in ruolo, in relazione ai servizi prestati precedentemente con contratti a tempo determinato.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che la ricostruzione della carriera è stata effettuata con decreto n. 125 del 12/07/2004 e l'immissione in ruolo è avvenuta “con decorrenza giuridica
01/09/2000 ed economica dal 01/09/2001”, quindi ampiamente prima del 2013.
Pertanto, non si comprende come tale anno possa non essere stato riconosciuto ai fini giuridici e, del resto, nulla si deduce in ricorso sul punto, essendo l'atto introduttivo finalizzato soltanto a dichiarare l'illegittimità dell'esclusione del 2013 ai fini dell'avanzamento nelle fasce stipendiali.
Come stabilito da Cass. 13618/2025 (par. 4.), La complessità della questione giuridica, tale da dar luogo ad orientamenti opposti, giustifica l'integrale compensazione delle spese dell'intero processo.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto Cont depositato in data 05/12/2024 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 18/11/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 18/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14765/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. ORLANDO FRANCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA Controparte_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013. 2. Per l'effetto, condannare gli uffici resistenti ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento giuridico anche di tale anno.
3. Condannare gli uffici resistenti a rimuovere il blocco economico per gli incrementi retributivi non espressamente indicati dalla norma.
4. Condannare gli uffici resistenti al pagamento delle differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione della carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali.
5. Condannare gli uffici resistenti alla regolarizzazione contributiva. Cont Il ha chiesto: - rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare, comunque,
l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande formulate ai punti 3-4-5 delle conclusioni sono infondate e devono essere rigettate alla luce dei principi di diritto espressi da Cass. 13618/2025, che ha stabilito che l'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 rileva ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
In particolare, nella parte motiva di tale sentenza (par. 2.6) si legge che “L'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
1 Sul punto, non vi sono deduzioni di segno contrario da parte della ricorrente che, anzi, nelle note scritte ha precisato le conclusioni, deducendo che “è venuto meno in capo all'odierna ricorrente l'interesse ad agire per la validità economica dell'anno 2013. In considerazione dell'approssimarsi del requisito di età per la pensione di vecchiaia, la medesima parte ricorrente non avrà la possibilità di beneficiare delle ulteriori utilità indicate dalla Suprema Corte” e chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere;
la richiesta non può essere accolta, in quanto si tratta di una rinuncia Cont non accettata dal , che ha insistito per il rigetto integrale della domanda. Le conclusioni del Cont
sono fondate, in quanto il riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013 può riguardare solo il servizio maturato in epoca antecedente all'ammissione in ruolo.
Al par.
2.6. di Cass. 13618/2025 si legge infatti che “La non utilità degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
Ciò è del tutto logico, ove si consideri che un problema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini giuridici può porsi solo in sede di ricostruzione della carriera al momento dell'immissione in ruolo, in relazione ai servizi prestati precedentemente con contratti a tempo determinato.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che la ricostruzione della carriera è stata effettuata con decreto n. 125 del 12/07/2004 e l'immissione in ruolo è avvenuta “con decorrenza giuridica
01/09/2000 ed economica dal 01/09/2001”, quindi ampiamente prima del 2013.
Pertanto, non si comprende come tale anno possa non essere stato riconosciuto ai fini giuridici e, del resto, nulla si deduce in ricorso sul punto, essendo l'atto introduttivo finalizzato soltanto a dichiarare l'illegittimità dell'esclusione del 2013 ai fini dell'avanzamento nelle fasce stipendiali.
Come stabilito da Cass. 13618/2025 (par. 4.), La complessità della questione giuridica, tale da dar luogo ad orientamenti opposti, giustifica l'integrale compensazione delle spese dell'intero processo.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto Cont depositato in data 05/12/2024 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 18/11/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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