Art. 7.
I Comitati centrali delle Federazioni nazionali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualunque data eletti, continuano a funzionare fino al 31 marzo 1958 e dovranno essere rinnovati entro il 30 settembre 1958.
I Comitati centrali delle Federazioni nazionali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualunque data eletti, continuano a funzionare fino al 31 marzo 1958 e dovranno essere rinnovati entro il 30 settembre 1958.