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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/06/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1980/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1980/2024, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. Grassi Irene
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. Gagliardo Elena
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate. ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni Parte_1 contraria istanza disattesa, per le ragioni di cui in atti DICHIARARE RISOLTO il contratto di compravendita del 22/11/2023 avente ad oggetto la vettura FERRARI modello 365 BB, VIN 17477 di cui agli atti per grave inadempimento della società resistente e conseguentemente CP_2
CONDANNARE la resistente a pagare alla società surrogata nei CP_2 Parte_1 diritti del Sig. , per le causali sopra descritte, la somma di Euro 290.000,00 oltre interessi Pt_2 legali ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dal 1/12/2023 ed in ogni caso ai sensi dell'art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda al saldo;
CONDANNARE la resistente a ritirare a propria cura e spese CP_2
l'autovettura oggetto di causa presso la sede di ARNAGE MOTORS, 15 avenue de Lattre de Tassigny,
13090 Aix en Provence (Francia). Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”. pagina 1 di 6 ha formulato le seguenti conclusioni: “
1. Accogliere la proposta conciliativa come CP_1 formulata dal Giudice circa lo scioglimento del contratto per mutuo dissenso con restituzione della vettura;
2. Restituzione del prezzo se concesso in forma dilazionata a fronte della disponibilità della cliente a comporre la lite e alla decozione economica sofferta nell'ultimo periodo. Un piano che possa consentire il puntuale pagamento rateale alla cliente al fine di comporre la lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c., ha adito il Tribunale di Ferrara al fine di Parte_1 ottenere la risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento di e, per CP_1
l'effetto, la condanna della resistente al pagamento in favore della ricorrente, surrogata nei diritti di della somma di euro 290.000,00, oltre interessi, e al ritiro a sue spese dell'autovettura CP_3 oggetto del contratto.
Parte ricorrente ha dedotto di esercitare in Francia attività di commercio di auto da collezione con il nome di e, nel mese di novembre 2023, di aver operato quale intermediaria per il proprio Pt_3 cliente, nell'acquisto di un'autovettura FERRARI 365 BB, VIN 17447 (doc.
2-2bis). CP_3
Nell'atto introduttivo viene riportato che l'offerta di vendita dell'autovettura, inizialmente formulata da e successivamente, tramite da (doc. 3), con proposta del Persona_1 Per_2 CP_1
22/11/2023, era stata accettata da (doc.
4-4bis). CP_3 ha affermato che il prezzo era stato concordato in euro 290.000,00, comprensivo Parte_1 dell'invio della documentazione per l'esportazione in Francia e del costo delle procedure di esportazione, e che, secondo gli accordi di vendita, parte ricorrente avrebbe ricevuto una commissione di euro 20.000,00 dall'acquirente ed una di pari importo dal venditore.
In esecuzione di tali accordi, aveva versato euro 310.000,00 pari al prezzo di vendita e CP_3 alla commissione e aveva emesso fattura n. 2023-2829 del 1/12/2023 a carico di Parte_1 per l'importo di euro 20.000,00 a titolo di commissione (docc. 5a-5b-5bis). CP_1
Parte ricorrente ha dichiarato di aver effettuato in data 23/11/2023 un bonifico a favore di CP_1 di euro 10.000,00 ed in data 1/12/2023 tre distinti bonifici di euro 40.000,00, euro 60.000,00 ed euro
160.000,00, per un totale di euro 270.000,00, quale differenza tra il prezzo di euro 290.000,00 e l'importo della commissione (doc. 6a-6b-6c-6d-6e-6f). ha, poi, sostenuto che, in data 15/12/2023, l'autovettura Ferrari era stata Parte_1 consegnata nel luogo di destinazione indicato da e che, in data 22/12/2023, dopo diversi CP_3 solleciti, aveva emesso e trasmesso la fattura di vendita (doc. 7). CP_1
Parte ricorrente si duole dell'omesso invio da parte di del “Documento unico di CP_1
pagina 2 di 6 circolazione e di proprietà”, la cui emissione segue alla radiazione per definitiva esportazione all'estero ed è necessaria ai fini dell'immatricolazione della vettura in Francia (doc. 8), e che a tale mancanza consegua l'impossibilità di utilizzare la vettura. ha evidenziato che, nonostante l'impegno assunto in data in data 6/3/2024 a Parte_1 seguito di una prima diffida del 23/2/2024 (doc.
9-10bis), non ha provveduto al rimborso CP_1 delle somme percepite.
In forza dell'accordo transattivo del 22/4/2023, ha restituito a Parte_1 CP_3
l'intera somma di euro 310.000,00, corrispondente al prezzo della vettura e alla commissione percepita per l'affare, surrogandosi nei suoi diritti.
La ricorrente ha sottolineato che la vettura si trova ad Aix en Provence, Francia, presso la sede di e che dalla visura PRA del 21/5/2024 (doc. 13) è emerso che il proprietario della Parte_1 vettura non è ma , il quale ne ha denunciato la perdita di possesso CP_1 Controparte_4 per appropriazione indebita in data 21/3/2024.
Tenuto conto degli esiti negativi dei tentativi di soluzione stragiudiziale della vicenda, Parte_1 agisce al fine di ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto per grave inadempimento, in
[...] quanto sebbene non fosse proprietaria della vettura al momento della compravendita, Controparte_1 avrebbe dovuto acquistare e traferire la proprietà all'acquirente alla data della consegna e consegnare i documenti necessari all'utilizzo del veicolo.
Parte ricorrente, in forza dell'intervenuta risoluzione del contratto, ha chiesto la condanna della resistente alla restituzione del prezzo per l'acquisto pari ad euro 290.000,00, con rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, nonché al pagamento della commissione spettante ad Parte_1
e al risarcimento del danno subito, fermo l'obbligo di provvedere a sue spese al ritiro
[...] dell'autovettura e ai costi per la sua custodia.
Infine, ha ribadito la propria legittimazione attiva ad agire in forza Parte_1 dell'intervenuta surrogazione dei diritti spettante all'acquirente, nei confronti della CP_3 [...]
.. CP_1 si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree, evidenziando CP_1
l'infondatezza dell'asserito grave inadempimento e la propria disponibilità di addivenire ad una transazione definitiva con conseguente scioglimento del contratto.
Parte resistente ha contestato la ricostruzione fattuale operata da parte ricorrente, sostenendo che il veicolo, consegnato nel luogo indicato da era poi sparito e che i documenti non erano CP_3 stati consegnati a causa della difficoltà della nel reperirli dal venditore. CP_1 ha poi dichiarato che il comportamento diffamatorio tenuto da uno dei venditori della CP_1
pagina 3 di 6 sui social (doc. 2) e le continue modifiche dei termini e dei parametri della Parte_1 vendita avevano impedito la conclusione di una transazione tra le parti, nonostante la proposta di rientro avanzata dalla resistente.
***
In via preliminare, emerge la legittimazione attiva di parte ricorrente nei diritti dell'acquirente originario della vettura, non contestata da parte resistente, dimostrata dall'accordo transattivo (doc. 12 e
13) con il quale ha versato a complessivi euro 310.000,00, Parte_1 CP_3 mediante pagamento di una prima rata di 50.000 euro e successivo saldo del prezzo pari ad euro
260.000,00, a titolo di corrispettivo della vettura e della commissione percepita per l'affare.
La surrogazione può avvenire per volontà del creditore che, ricevendo l'adempimento da parte di un terzo, può dichiarare - in modo espresso e contestuale al pagamento - di farlo subentrare nei propri diritti nei confronti del debitore, ai sensi dell'art. 1201 c.c.
La surrogazione dà luogo ad una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio con conseguente subentro del surrogante, che ha legittimazione ad agire per i diritti spettanti al surrogato.
Ciò premesso, nel caso di specie, è documentalmente provato che abbia surrogato CP_3 integralmente nei suoi diritti, come emerge dall'accordo transattivo prodotto in Parte_1 giudizio, nel quale all'art. 2 si afferma espressamente che: “il signor surroga Persona_3 integralmente nei suoi diritti, con il presente protocollo, affinché essa possa tentare di Pt_3 recuperare il Prezzo presso le società italiane inadempienti, il proprietario della Ferrari e qualsiasi altro soggetto che le sue ricerche permettano di identificare come attore o complice delle trattative sopra descritte” (pag. 5 doc. 13).
Parimenti in via preliminare, deve osservarsi che alla prima udienza del 29 gennaio 2025,
[...] ha rilevato la tardività della costituzione di Parte_1 Controparte_1
Ai sensi dell'art. 171, II comma, c.p.c., nell'ipotesi in cui una delle parti si sia costituita tempestivamente, l'altra parte mantiene la facoltà di costituirsi in giudizio anche successivamente, ma in tal caso la costituzione è considerata tardiva e la parte incorre nelle decadenze di cui all'art. 167
c.p.c., secondo e terzo comma, ossia in relazione alla facoltà di proporre domande riconvenzionali, di chiamare in causa terzi e di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti emerge che parte ricorrente ha tempestivamente notificato, in data 29/10/2024, il ricorso e il decreto di fissazione udienza entro il termine di quaranta giorni liberi prima della data di udienza fissata al 29/1/2025.
La costituzione della resistente, invece, deve ritenersi tardiva, in quanto avvenuta oltre il termine di pagina 4 di 6 dieci giorni prima dell'udienza.
è pertanto decaduta dalle facoltà di cui all'art. 167, secondo e terzo comma, c.p.c. CP_1
Nel merito, è pacifico che e hanno stipulato contratto di compravendita CP_3 CP_1 avente ad oggetto la vettura marca (modello 365 BB con 85000 km, anno 1973) con il CP_5 seguente VIN 17447 e documenti per la Francia, per il prezzo complessivo di euro 290.000,00 comprese procedure export, da pagarsi mediante acconto di euro 10.000,00 ed euro 280.000,00 da versare entro 27/11/2023, con consegna a spese del venditore entro dieci giorni dal pagamento (doc. 4 e
4 bis fascicolo ricorrente).
E' documentalmente provato in giudizio che l'intermediaria dopo aver ricevuto il Parte_1 denaro dall'acquirente, ha effettuato bonifici bancari in favore della venditrice per un CP_1 totale di euro 270.000,00, quale differenza tra il prezzo della vettura di euro 290.000,00 e la commissione di euro 20.000,00 di cui alla fattura n. 2023-2829 del 1/12/2023 (doc. 5 a e 5b, 5bis 6a-
6b-6c-6d-6e-6f).
A seguito della consegna della vettura avvenuta in data 15/12/2023 nel luogo di destinazione concordato, ha emesso e trasmesso la fattura n. 54 del 22/12/2023 (doc. 7 fascicolo CP_1 ricorrente). ha agito al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della Parte_1 per omesso invio della documentazione necessaria per procedere all'immatricolazione CP_1 della vettura in Francia.
Tale inadempimento è pacifico e non contestato dalla che ha ammesso la circostanza, CP_1 sostenendo l'imputabilità di tale omissione in capo al venditore (pag. 1 comparsa di costituzione e risposta: “Relativamente ai documenti questi non sono stati consegnati per difficoltà riscontrate da nel reperirli dal venditore il quale non ha mai riscontrato le richieste formulate dalla CP_1 scrivente”).
E' altresì documentato che, a fronte dell'impossibilità di adempiere, ha comunicato la CP_1 propria volontà di sciogliere il contratto e offrire la restituzione del prezzo ricevuto e il pagamento di eventuali lavori effettuati, come emerge da una comunicazione del 6/06/2024, prodotta al doc. 10 dall'ricorrente e non disconosciuta dalla resistente (“Egregi Signori, con la presente dobbiamo confermare che, contro la nostra volontà, non siamo in grado di concludere la vendita della CP_6
BB VIN 17447 alle condizioni presenti nell'offerta ricevuta e di esportare l'auto in Francia. Ci
[...] scusiamo per la lunga attesa e per la conclusione negativa dell'affare ma al momento non abbiamo altra scelta che offrire la restituzione del denaro ricevuto e il pagamento di eventuali lavori fatti finora nel Per cortesia forniteci i dettagli per il reso, mentre chiediamo gli Controparte_7
pagina 5 di 6 eventuali costi ). CP_5
Dalla documentazione prodotta e dalla narrativa degli atti, si evince dunque il grave inadempimento della venditrice e comunque la comune volontà delle parti di risolvere il contratto.
Pertanto, il contratto deve dichiararsi risolto con condanna, dunque, della venditrice alla CP_1 restituzione del prezzo della vettura a parte attrice (surrogata nei diritti del consumatore acquirente) e al ritiro, a proprie spese, del veicolo (art. 135 quater, comma 4, Cod. Cons.).
In forza dell'inadempimento, la venditrice è altresì tenuta al risarcimento del danno patito CP_1 pari ad euro 20.000,00, quale importo corrispondente alla commissione dovuta alla società intermediaria, in forza del subentro di quest'ultima nella posizione dell'acquirente, come da accordo transattivo, ove la ha ricevuto l'importo complessivo di euro 310.000,00, Parte_1 corrispondente al prezzo di vendita e alle due commissioni.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti Parte_1 di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_1
- accerta la risoluzione del contratto di vendita del 22-11-2023 sottoscritto da e CP_3
CP_1
- condanna al pagamento in favore di di euro 290.000, 00, di CP_1 Parte_1 cui 270.000,00 a titolo di restituzione del prezzo della vettura ed euro 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre al ritiro, a proprie spese, del veicolo;
- condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 1241,00 per esborsi ed euro 6023,00 per compensi oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ferrara, 19 giugno 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1980/2024, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. Grassi Irene
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. Gagliardo Elena
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate. ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni Parte_1 contraria istanza disattesa, per le ragioni di cui in atti DICHIARARE RISOLTO il contratto di compravendita del 22/11/2023 avente ad oggetto la vettura FERRARI modello 365 BB, VIN 17477 di cui agli atti per grave inadempimento della società resistente e conseguentemente CP_2
CONDANNARE la resistente a pagare alla società surrogata nei CP_2 Parte_1 diritti del Sig. , per le causali sopra descritte, la somma di Euro 290.000,00 oltre interessi Pt_2 legali ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dal 1/12/2023 ed in ogni caso ai sensi dell'art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda al saldo;
CONDANNARE la resistente a ritirare a propria cura e spese CP_2
l'autovettura oggetto di causa presso la sede di ARNAGE MOTORS, 15 avenue de Lattre de Tassigny,
13090 Aix en Provence (Francia). Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”. pagina 1 di 6 ha formulato le seguenti conclusioni: “
1. Accogliere la proposta conciliativa come CP_1 formulata dal Giudice circa lo scioglimento del contratto per mutuo dissenso con restituzione della vettura;
2. Restituzione del prezzo se concesso in forma dilazionata a fronte della disponibilità della cliente a comporre la lite e alla decozione economica sofferta nell'ultimo periodo. Un piano che possa consentire il puntuale pagamento rateale alla cliente al fine di comporre la lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies ss. c.p.c., ha adito il Tribunale di Ferrara al fine di Parte_1 ottenere la risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento di e, per CP_1
l'effetto, la condanna della resistente al pagamento in favore della ricorrente, surrogata nei diritti di della somma di euro 290.000,00, oltre interessi, e al ritiro a sue spese dell'autovettura CP_3 oggetto del contratto.
Parte ricorrente ha dedotto di esercitare in Francia attività di commercio di auto da collezione con il nome di e, nel mese di novembre 2023, di aver operato quale intermediaria per il proprio Pt_3 cliente, nell'acquisto di un'autovettura FERRARI 365 BB, VIN 17447 (doc.
2-2bis). CP_3
Nell'atto introduttivo viene riportato che l'offerta di vendita dell'autovettura, inizialmente formulata da e successivamente, tramite da (doc. 3), con proposta del Persona_1 Per_2 CP_1
22/11/2023, era stata accettata da (doc.
4-4bis). CP_3 ha affermato che il prezzo era stato concordato in euro 290.000,00, comprensivo Parte_1 dell'invio della documentazione per l'esportazione in Francia e del costo delle procedure di esportazione, e che, secondo gli accordi di vendita, parte ricorrente avrebbe ricevuto una commissione di euro 20.000,00 dall'acquirente ed una di pari importo dal venditore.
In esecuzione di tali accordi, aveva versato euro 310.000,00 pari al prezzo di vendita e CP_3 alla commissione e aveva emesso fattura n. 2023-2829 del 1/12/2023 a carico di Parte_1 per l'importo di euro 20.000,00 a titolo di commissione (docc. 5a-5b-5bis). CP_1
Parte ricorrente ha dichiarato di aver effettuato in data 23/11/2023 un bonifico a favore di CP_1 di euro 10.000,00 ed in data 1/12/2023 tre distinti bonifici di euro 40.000,00, euro 60.000,00 ed euro
160.000,00, per un totale di euro 270.000,00, quale differenza tra il prezzo di euro 290.000,00 e l'importo della commissione (doc. 6a-6b-6c-6d-6e-6f). ha, poi, sostenuto che, in data 15/12/2023, l'autovettura Ferrari era stata Parte_1 consegnata nel luogo di destinazione indicato da e che, in data 22/12/2023, dopo diversi CP_3 solleciti, aveva emesso e trasmesso la fattura di vendita (doc. 7). CP_1
Parte ricorrente si duole dell'omesso invio da parte di del “Documento unico di CP_1
pagina 2 di 6 circolazione e di proprietà”, la cui emissione segue alla radiazione per definitiva esportazione all'estero ed è necessaria ai fini dell'immatricolazione della vettura in Francia (doc. 8), e che a tale mancanza consegua l'impossibilità di utilizzare la vettura. ha evidenziato che, nonostante l'impegno assunto in data in data 6/3/2024 a Parte_1 seguito di una prima diffida del 23/2/2024 (doc.
9-10bis), non ha provveduto al rimborso CP_1 delle somme percepite.
In forza dell'accordo transattivo del 22/4/2023, ha restituito a Parte_1 CP_3
l'intera somma di euro 310.000,00, corrispondente al prezzo della vettura e alla commissione percepita per l'affare, surrogandosi nei suoi diritti.
La ricorrente ha sottolineato che la vettura si trova ad Aix en Provence, Francia, presso la sede di e che dalla visura PRA del 21/5/2024 (doc. 13) è emerso che il proprietario della Parte_1 vettura non è ma , il quale ne ha denunciato la perdita di possesso CP_1 Controparte_4 per appropriazione indebita in data 21/3/2024.
Tenuto conto degli esiti negativi dei tentativi di soluzione stragiudiziale della vicenda, Parte_1 agisce al fine di ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto per grave inadempimento, in
[...] quanto sebbene non fosse proprietaria della vettura al momento della compravendita, Controparte_1 avrebbe dovuto acquistare e traferire la proprietà all'acquirente alla data della consegna e consegnare i documenti necessari all'utilizzo del veicolo.
Parte ricorrente, in forza dell'intervenuta risoluzione del contratto, ha chiesto la condanna della resistente alla restituzione del prezzo per l'acquisto pari ad euro 290.000,00, con rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, nonché al pagamento della commissione spettante ad Parte_1
e al risarcimento del danno subito, fermo l'obbligo di provvedere a sue spese al ritiro
[...] dell'autovettura e ai costi per la sua custodia.
Infine, ha ribadito la propria legittimazione attiva ad agire in forza Parte_1 dell'intervenuta surrogazione dei diritti spettante all'acquirente, nei confronti della CP_3 [...]
.. CP_1 si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree, evidenziando CP_1
l'infondatezza dell'asserito grave inadempimento e la propria disponibilità di addivenire ad una transazione definitiva con conseguente scioglimento del contratto.
Parte resistente ha contestato la ricostruzione fattuale operata da parte ricorrente, sostenendo che il veicolo, consegnato nel luogo indicato da era poi sparito e che i documenti non erano CP_3 stati consegnati a causa della difficoltà della nel reperirli dal venditore. CP_1 ha poi dichiarato che il comportamento diffamatorio tenuto da uno dei venditori della CP_1
pagina 3 di 6 sui social (doc. 2) e le continue modifiche dei termini e dei parametri della Parte_1 vendita avevano impedito la conclusione di una transazione tra le parti, nonostante la proposta di rientro avanzata dalla resistente.
***
In via preliminare, emerge la legittimazione attiva di parte ricorrente nei diritti dell'acquirente originario della vettura, non contestata da parte resistente, dimostrata dall'accordo transattivo (doc. 12 e
13) con il quale ha versato a complessivi euro 310.000,00, Parte_1 CP_3 mediante pagamento di una prima rata di 50.000 euro e successivo saldo del prezzo pari ad euro
260.000,00, a titolo di corrispettivo della vettura e della commissione percepita per l'affare.
La surrogazione può avvenire per volontà del creditore che, ricevendo l'adempimento da parte di un terzo, può dichiarare - in modo espresso e contestuale al pagamento - di farlo subentrare nei propri diritti nei confronti del debitore, ai sensi dell'art. 1201 c.c.
La surrogazione dà luogo ad una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio con conseguente subentro del surrogante, che ha legittimazione ad agire per i diritti spettanti al surrogato.
Ciò premesso, nel caso di specie, è documentalmente provato che abbia surrogato CP_3 integralmente nei suoi diritti, come emerge dall'accordo transattivo prodotto in Parte_1 giudizio, nel quale all'art. 2 si afferma espressamente che: “il signor surroga Persona_3 integralmente nei suoi diritti, con il presente protocollo, affinché essa possa tentare di Pt_3 recuperare il Prezzo presso le società italiane inadempienti, il proprietario della Ferrari e qualsiasi altro soggetto che le sue ricerche permettano di identificare come attore o complice delle trattative sopra descritte” (pag. 5 doc. 13).
Parimenti in via preliminare, deve osservarsi che alla prima udienza del 29 gennaio 2025,
[...] ha rilevato la tardività della costituzione di Parte_1 Controparte_1
Ai sensi dell'art. 171, II comma, c.p.c., nell'ipotesi in cui una delle parti si sia costituita tempestivamente, l'altra parte mantiene la facoltà di costituirsi in giudizio anche successivamente, ma in tal caso la costituzione è considerata tardiva e la parte incorre nelle decadenze di cui all'art. 167
c.p.c., secondo e terzo comma, ossia in relazione alla facoltà di proporre domande riconvenzionali, di chiamare in causa terzi e di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti emerge che parte ricorrente ha tempestivamente notificato, in data 29/10/2024, il ricorso e il decreto di fissazione udienza entro il termine di quaranta giorni liberi prima della data di udienza fissata al 29/1/2025.
La costituzione della resistente, invece, deve ritenersi tardiva, in quanto avvenuta oltre il termine di pagina 4 di 6 dieci giorni prima dell'udienza.
è pertanto decaduta dalle facoltà di cui all'art. 167, secondo e terzo comma, c.p.c. CP_1
Nel merito, è pacifico che e hanno stipulato contratto di compravendita CP_3 CP_1 avente ad oggetto la vettura marca (modello 365 BB con 85000 km, anno 1973) con il CP_5 seguente VIN 17447 e documenti per la Francia, per il prezzo complessivo di euro 290.000,00 comprese procedure export, da pagarsi mediante acconto di euro 10.000,00 ed euro 280.000,00 da versare entro 27/11/2023, con consegna a spese del venditore entro dieci giorni dal pagamento (doc. 4 e
4 bis fascicolo ricorrente).
E' documentalmente provato in giudizio che l'intermediaria dopo aver ricevuto il Parte_1 denaro dall'acquirente, ha effettuato bonifici bancari in favore della venditrice per un CP_1 totale di euro 270.000,00, quale differenza tra il prezzo della vettura di euro 290.000,00 e la commissione di euro 20.000,00 di cui alla fattura n. 2023-2829 del 1/12/2023 (doc. 5 a e 5b, 5bis 6a-
6b-6c-6d-6e-6f).
A seguito della consegna della vettura avvenuta in data 15/12/2023 nel luogo di destinazione concordato, ha emesso e trasmesso la fattura n. 54 del 22/12/2023 (doc. 7 fascicolo CP_1 ricorrente). ha agito al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della Parte_1 per omesso invio della documentazione necessaria per procedere all'immatricolazione CP_1 della vettura in Francia.
Tale inadempimento è pacifico e non contestato dalla che ha ammesso la circostanza, CP_1 sostenendo l'imputabilità di tale omissione in capo al venditore (pag. 1 comparsa di costituzione e risposta: “Relativamente ai documenti questi non sono stati consegnati per difficoltà riscontrate da nel reperirli dal venditore il quale non ha mai riscontrato le richieste formulate dalla CP_1 scrivente”).
E' altresì documentato che, a fronte dell'impossibilità di adempiere, ha comunicato la CP_1 propria volontà di sciogliere il contratto e offrire la restituzione del prezzo ricevuto e il pagamento di eventuali lavori effettuati, come emerge da una comunicazione del 6/06/2024, prodotta al doc. 10 dall'ricorrente e non disconosciuta dalla resistente (“Egregi Signori, con la presente dobbiamo confermare che, contro la nostra volontà, non siamo in grado di concludere la vendita della CP_6
BB VIN 17447 alle condizioni presenti nell'offerta ricevuta e di esportare l'auto in Francia. Ci
[...] scusiamo per la lunga attesa e per la conclusione negativa dell'affare ma al momento non abbiamo altra scelta che offrire la restituzione del denaro ricevuto e il pagamento di eventuali lavori fatti finora nel Per cortesia forniteci i dettagli per il reso, mentre chiediamo gli Controparte_7
pagina 5 di 6 eventuali costi ). CP_5
Dalla documentazione prodotta e dalla narrativa degli atti, si evince dunque il grave inadempimento della venditrice e comunque la comune volontà delle parti di risolvere il contratto.
Pertanto, il contratto deve dichiararsi risolto con condanna, dunque, della venditrice alla CP_1 restituzione del prezzo della vettura a parte attrice (surrogata nei diritti del consumatore acquirente) e al ritiro, a proprie spese, del veicolo (art. 135 quater, comma 4, Cod. Cons.).
In forza dell'inadempimento, la venditrice è altresì tenuta al risarcimento del danno patito CP_1 pari ad euro 20.000,00, quale importo corrispondente alla commissione dovuta alla società intermediaria, in forza del subentro di quest'ultima nella posizione dell'acquirente, come da accordo transattivo, ove la ha ricevuto l'importo complessivo di euro 310.000,00, Parte_1 corrispondente al prezzo di vendita e alle due commissioni.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti Parte_1 di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_1
- accerta la risoluzione del contratto di vendita del 22-11-2023 sottoscritto da e CP_3
CP_1
- condanna al pagamento in favore di di euro 290.000, 00, di CP_1 Parte_1 cui 270.000,00 a titolo di restituzione del prezzo della vettura ed euro 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre al ritiro, a proprie spese, del veicolo;
- condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 1241,00 per esborsi ed euro 6023,00 per compensi oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ferrara, 19 giugno 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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