Art. 4. 1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1993, n. 549 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", rientranti nei programmi tecnici e scientifici".
Nota all'art. 4:
- Il testo del comma 3 dell'art. 11 della citata legge n. 549/1992 e' il seguente: "3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, predispone altresi' campagne di educazione nelle scuole di ogni ordine e grado".
Nota all'art. 4:
- Il testo del comma 3 dell'art. 11 della citata legge n. 549/1992 e' il seguente: "3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, predispone altresi' campagne di educazione nelle scuole di ogni ordine e grado".