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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 4464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4464 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1546/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1546/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 65 10122 Parte_1
TORINO presso lo studio dell'avv. CARGNINO LAURA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] CP_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale di Torino, disattesa ogni contraria istanza 1. Affidare in via esclusiva il figlio minore alla madre, ovvero ricorrendone le condizioni affido condiviso ad CP_2 entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il figlio avrà residenza abituale presso la madre in Torino, via Boston 22/8 e collocazione prevalente presso la medesima. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità ed inclinazioni naturali del minore e delle sue aspirazioni.
2. I tempi di frequentazione dovranno tener conto della distanza chilometrica tra Finale Ligure e Torino, in ogni caso si stabilisce che il minore potrà trascorrere con il papà almeno un weekend al mese, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera con rientro
a Torino entro le ore 18.00, avendo cura il papà di andare a prendere a Torino il venerdì Sean e riportarlo, ovvero a recarsi a Torino per trascorrere i weekend di sua pertoccanza con il figlio.
Durante le vacanze estive, pasquali e natalizie come da calendario standard, (vedasi piano genitoriale), ovvero secondo accordi tra i genitori nel precipuo interesse del minore.
3. Porre a carico del sig. un contributo al mantenimento per il figlio minore di Euro 250,00 da CP_1 CP_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra , oltre al 50% delle spese straordinarie, quelle mediche non coperte dal SSN, Pt_1 dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse di , previo accordo e CP_2 documentate e secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino e il Tribunale, nonché l'assegno unico nella misura pari al 100% in favore della sig.ra . Le spese per il trasporto di saranno a carico del genitore che si occuperà del Pt_1 CP_2 trasporto del medesimo, (treno, bus, auto) previo accordo tra i genitori.”
Per parte resistente:
--
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza.
Con ricorso depositato il 21/01/2025 ha chiesto la modifica del Parte_1 provvedimento assunto dal Tribunale per i Minorenni di Genova del 6 ottobre 2023, relativamente alla collocazione del minore che non si trovava più presso l'abitazione paterna, ma con lei.
Nel dettaglio, ha domandato di disporsi l'affidamento esclusivo del minore presso di sé, stante il disinteresse da parte del padre, e conseguentemente la collocazione presso di sé, in Torino. Di disporsi un calendario di visite padre-figlio che tenga conto della distanza e infine un assegno al contributo al mantenimento pari ad euro 250,00 oltre il 50 % delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico, con vittoria di spese.
Su invito del Tribunale pervenivano relazioni sociali e NPI psicologia.
All'udienza del 16/4/2025 è comparsa personalmente la parte ricorrente con il difensore, mentre non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
All'esito, ritenuta la necessità di acquisire relazioni di aggiornamento, il giudice relatore ha rinviato ad altra udienza.
Nelle more del procedimento pervenivano le relazioni.
All'udienza del 18/6/2025 la ricorrente ha insistito come da atto introduttivo.
Il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio previo parere del PM essendo pervenuta nelle more ulteriore relazione della NPI.
***
Preliminarmente si conferma la non necessità di esperire mezzi istruttori, poiché la causa è matura per la decisione.
Prima di entrare nel merito delle domande, va precisato che il minore dimora presso la casa CP_2 materna- sita in Torino- dal settembre 2024.
Il provvedimento del TM di Genova del 6/10/2023, così disponeva “
PQM
REVOCA l'affidamento del minore al Comune di Finale Ligure (SV); CONFERMA la collocazione presso Persona_1
l'abitazione paterna e la prosecuzione degli interventi in corso da parte dei Servizi Sociali, a favore del minore e dei genitori;
INCARICA il Servizio Sociale di regolamentare “con tempi e modi meglio visti nell'interesse del minore, i rapporti madre-figlio, e di proseguire con gli interventi in corso e il monitoraggio della situazione”
Successivamente, nell'estate 2024, a seguito di una vacanza in Torino, città di residenza della madre, il minore si trasferiva presso la sua abitazione
La relazione dei Servizi Sociali di Finale Ligure riporta come tale scelta fosse stata frutto di accordo tra le parti. (“in riferimento al trasferimento definitivo di presso l'abitazione materna con CP_2 conseguente iscrizione anagrafica e scolastica, si precisa che tale decisione è stata presa con il consenso del sig. nel maggior interesse del figlio che manifestava questo grande desiderio CP_1 di vivere con la madre. cfr. relazione dei servizi Finale Ligure, prot. del 26/3/2025 allegata alla relazione depositata in data 8 aprile 2025).
Così, inoltre, i Servizi torinesi: “la signora racconta che nell'estate del 2024, in occasione di una vacanza dalla madre a Torino, non vuole rientrare dal padre”, (..) Il sig. , è stato CP_3 CP_1 colloquiato tramite videochiamata (..): “racconta che doveva recarsi dalla madre per CP_2 trascorrere le vacanze estive, dal 30 agosto 2024 al 7 settembre 2024, ma che da allora non sia più tornato in UR . Afferma che “la comunicazione con la signora sia difficile e che lui Pt_1 accetti le sue condizioni, perché ha paura di nuove denunce o dichiarazioni false,(..)” (cfr. relazione sociale dell'8/4/2025, pag.3 e 4).
*
Delineato brevemente il quadro abitativo del minore, occorre dunque dare atto che, quanto meno dal settembre 2024, “il centro degli interessi del minore” vive stabilmente dalla mamma in Torino dove dunque va collocato.
Possono inoltre trovare accoglimento le domande di parte ricorrente concernenti la regolamentazione dell'affidamento del minore.
Del resto, lo stesso provvedimento del TM di Genova, nel revocare l'affido ai Servizi, ha altresì Co considerato che “i genitori potranno eventualmente rivolgersi al per eventuali richieste relative all'affido del minore”.
Orbene, parte ricorrente ha domandato in via principale l'affidamento esclusivo del minore.
Il Collegio ritiene di accogliere la domanda, osservando quanto segue.
Come è noto, in tema di affidamento del minore, costituisce regola generale la previsione di dell'affidamento condiviso, previsto dall'art. 337 ter;
la soluzione dell'affidamento esclusivo rappresenta un'eccezione applicabile laddove il primo risulti “contrario all'interesse del minore”, ai sensi dell'art 337 quater.
Il quadro poc'anzi delineato legittima la deroga alla regola generale.
Dalle dichiarazioni di parte ricorrente- sia in sede di udienza sia innanzi ai servizi e NPI- è emerso un interesse discontinuo da parte del padre, quanto meno relativamente agli incontri con il figlio in presenza, considerato che invece egli provvede comunque a versare un contributo economico dal suo trasferimento (cfr verbale del 16/4/2025) mantenendo sporadici contatti telefonici (cfr. rel del
29/5/2025).
Il padre ha istaurato solo un contatto in videochiamata con i Servizi sociali, mentre, è rimasto sconosciuto al servizio NPI, restando inoltre contumace nel presente procedimento.
Parte ricorrente ha riferito ai Servizi sociali che non vede il padre dalla fine di febbraio c.a.. Il CP_2 minore invierebbe messaggi al padre per chiedere quando verrà a prenderlo, ma, a quanto riferito, non riceve risposta. La sig.ra ha dichiarato di essere bloccata dal sig quando ha Pt_1 CP_1 tentato di contattarlo in favore del figlio”. Tale circostanza è stata confermata dai Servizi che, riportando quanto ebbe a riferire , riporta che “i contatti telefonici col padre rimangono CP_2 sporadici, nonostante a detta di , ripetuti solleciti. Il minore riferisce di mantenere rapporti CP_2 telefonici costanti con la zia e con la nonna”.
Significativa appare la relazione NPI-Psicologia che evidenzia lo stato di ansia e frustrazione generati nel minore, a causa dell'incertezza dei contatti con il genitore e dell'impossibilità di programmare visite di rientro presso il contesto familiare ligure (cfr. rel 9/6/2025: “qualora si verificassero le incostanze nei contatti telefonici con la figura paterna, per come riferite, il bambino può avere difficoltà a spiegarsi e rappresentarsi interamente tale situazione, in modo coerente e congruo per il proprio sistema cognitivo e affettivo e protettivo per sé e può incorrere in una dimensione di auto- colpevolizzazione o angoscia dovuta dall'incoerenza e imprevedibilità).
Da ultimo la recentissima relazione NPI del settembre 2025 certifica inoltre che il padre non è stato collaborativo emergendo dunque “un quadro di vulnerabilità socio-ambientale, a carico del sottosistema genitoriale, con cui non si è potuto approfondire né il significato e né il bisogno sottostanti la diagnosi emersa, senza tradurlo in una mera firma. Si è condivisa con il Servizio Sociale la preoccupazione a riguardo e l'opportunità, a nostro avviso, di monitorare la coppia genitoriale rispetto al compito insito nella funzione genitoriale stessa, di trovare un proprio nuovo adattamento al cambiamento di collocazione del minore, senza che questo leda né l'accesso a percorsi di cura o di supporto, né l'accesso alla continuità affettiva con entrambe le figure adibite alla crescita. Si è programmata una rete multiservizi nel mese di ottobre, per cui si resta in attesa da parte del Servizio
Sociale delle valutazioni di competenza in merito”.
Occorre invero rilevare che è emerso un buon livello di integrazione nella nuova città: nel gruppo scolastico, nel nucleo familiare “allargato”, costituito anche da altri fratelli, con cui ha un forte legame affettivo, e da ultimo nel centro diurno Educativo “Lo Spazio” tanto da aumentarne, su richiesta del minore, i giorni di frequenza.
Si consideri infine che il minore (e questo, tra l'altro, sconsiglia l'ascolto) evidenzia un
“funzionamento cognitivo sotto la norma, non giova ancora degli aiuti spettanti poiché (a detta CP_2 della madre) ci sarebbero difficoltà nel raccogliere il consenso del padre per l'avvio delle pratiche per il riconoscimento come alunno portatore di handicap”.
Orbene, nel contesto l'affidamento esclusivo è, pertanto, giustificato, ferma restando la necessità di mantenere la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi e della NPI con funzioni di monitoraggio e sostegno data la fragilità del nucleo attestata dagli stessi Servizi (cfr. relazione 2 aprile 2025).
Tra gli opportuni interventi da attribuire ai Servizi vi è anche quello di “mediare” gli incontri padre- figlio, per favorirne il diritto di visita: a tal proposito è meritevole di accoglimento la domanda tesa a calendarizzare i momenti di incontro, conclusione suggerita anche dai Servizi in sede, considerato che un calendario di visite paterne potrebbe migliorare sia l'organizzazione familiare sia attenuare l'ansia del minore legata all'incertezza.
Quanto meno allo stato, dunque, il minore potrà trascorrere un fine settimana al mese dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera con rientro a Torino entro le ore 20.00, avendo cura il papà di andare a prendere a Torino il venerdì e riportarlo, ovvero a recarsi a Torino per CP_2 trascorrere i fine settimana di sua con il figlio.
Le parti dovranno concordare il fine-settimana di competenza, anche mediante il supporto dei servizi,
e in assenza di accordo esso è individuato nella terza settimana di ciascun mese. Resta ferma la possibilità del padre di poter videochiamare e contattare il figlio, fuori dall'orario scolastico, e se ciò non reca pregiudizio al minore, negli altri giorni della settimana (verosimilmente dalle ore 17 alle ore
20.00).
Con riguardo alle festività, durante le vacanze estive del minore, per un periodo di due settimane
(anche non consecutive), da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per un periodo equivalente a metà delle vacanze natalizie (così come determinate dal calendario scolastico), che comprenda, ad anni alterni, la sera del 24 dicembre o il giorno del 25 dicembre, nonché il Capodanno
o l'Epifania; per un periodo equivalente a metà delle vacanze pasquali (così come determinate secondo il calendario scolastico), che comprenda ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; i giorni di festa solenne ed eventuali ponti ad anni alterni;
il giorno in cui il padre festeggia il proprio compleanno, con condizione di reciprocità per la madre;
*
Infine, con riguardo al contributo al mantenimento deve disporsi che il sig. CP_1 contribuisca per il mantenimento del minore versando un assegno nella somma complessiva pari a
200,00 euro rivalutabili annualmente secondo Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo adottato dal Tribunale di Torino, invero, l'Assegno Unico sarà interamente percepito dalla madre. La somma suddetta corrisponde a quanto il sig. corrisponde volontariamente alla CP_1 madre, dal trasferimento del minore ed appare congrua rispetto alla condizione paterna: egli ha infatti dichiarato, innanzi ai Servizi, di essere disoccupato e di vivere nella casa di proprietà della compagna con l'altro figlio. Parte ricorrente ha, a sua volta, affermato in udienza di svolgere attività irregolare e vivere in un immobile in locazione con canone di circa 600 euro (cfr all. 7) . Da ultimo, occorre tener conto della circostanza per cui il padre dovrà affrontare le spese di trasporto per prendere e riportare il minore (Finale Ligure-Torino). Spese di Lite:
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc, le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta.
Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000,01 ad E.
52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. c.p.c.
In modifica del provvedimento assunto dal Tribunale per i Minorenni di Genova del 6 ottobre 2023:
AFFIDA il minore , nato a Pietra Ligure (SV) il [...], in [...] esclusiva alla CP_2 madre;
DISPONE che la minore mantenga residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
DISPONE la continuazione della presa in carico del minore da parte dei Servizi Sociali territoriali
NPI/ psicologia al fine di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e sostegno anche rispetto agli incontri del minore con il padre.
DISPONE che il sig. possa vedere il figlio e tenerlo con sé secondo il seguente CP_1 calendario di massima, derogabile sempre su accordo dei genitori, anche in considerazione delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici, delle richieste e della volontà del minore stesso, nonché degli impegni lavorativi del padre e della madre:
- un fine settimana al mese dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera con rientro a Torino entro le ore 20.00, avendo cura il papà di andare a prendere a Torino il venerdì e riportarlo, ovvero a recarsi a Torino per trascorrere i weekend di sua con il figlio.
- Le parti dovranno concordare il fine-settimana di competenza, anche mediante il supporto dei
Servizi, e in assenza di accordo esso è individuato nella terza settimana di ciascun mese.
- Il padre può videochiamare o contattare il figlio, negli altri giorni della settimana (fuori dall'orario scolastico) e previo accordo con l'altro genitore (verosimilmente dalle ore 17-20).
- durante le vacanze estive del minore per un periodo di due settimane (anche non consecutive), da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- per un periodo equivalente a metà delle vacanze natalizie (così come determinate dal calendario scolastico), che comprenda, ad anni alterni, la sera del 24 dicembre o il giorno del
25 dicembre, nonché il Capodanno o l'Epifania; - per un periodo equivalente a metà delle vacanze pasquali (così come determinate secondo il calendario scolastico), che comprenda ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- i giorni di festa solenne ed eventuali ponti ad anni alterni;
- il giorno in cui il padre festeggia il proprio compleanno, con condizione di reciprocità per la madre;
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento del figlio, l'assegno mensile di euro 200,00. da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre.
CONDANNA il convenuto al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in €
2.905,00, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/10/2025
Il Presidente
Dr. Albero Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1546/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 65 10122 Parte_1
TORINO presso lo studio dell'avv. CARGNINO LAURA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] CP_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale di Torino, disattesa ogni contraria istanza 1. Affidare in via esclusiva il figlio minore alla madre, ovvero ricorrendone le condizioni affido condiviso ad CP_2 entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il figlio avrà residenza abituale presso la madre in Torino, via Boston 22/8 e collocazione prevalente presso la medesima. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità ed inclinazioni naturali del minore e delle sue aspirazioni.
2. I tempi di frequentazione dovranno tener conto della distanza chilometrica tra Finale Ligure e Torino, in ogni caso si stabilisce che il minore potrà trascorrere con il papà almeno un weekend al mese, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera con rientro
a Torino entro le ore 18.00, avendo cura il papà di andare a prendere a Torino il venerdì Sean e riportarlo, ovvero a recarsi a Torino per trascorrere i weekend di sua pertoccanza con il figlio.
Durante le vacanze estive, pasquali e natalizie come da calendario standard, (vedasi piano genitoriale), ovvero secondo accordi tra i genitori nel precipuo interesse del minore.
3. Porre a carico del sig. un contributo al mantenimento per il figlio minore di Euro 250,00 da CP_1 CP_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra , oltre al 50% delle spese straordinarie, quelle mediche non coperte dal SSN, Pt_1 dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse di , previo accordo e CP_2 documentate e secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino e il Tribunale, nonché l'assegno unico nella misura pari al 100% in favore della sig.ra . Le spese per il trasporto di saranno a carico del genitore che si occuperà del Pt_1 CP_2 trasporto del medesimo, (treno, bus, auto) previo accordo tra i genitori.”
Per parte resistente:
--
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza.
Con ricorso depositato il 21/01/2025 ha chiesto la modifica del Parte_1 provvedimento assunto dal Tribunale per i Minorenni di Genova del 6 ottobre 2023, relativamente alla collocazione del minore che non si trovava più presso l'abitazione paterna, ma con lei.
Nel dettaglio, ha domandato di disporsi l'affidamento esclusivo del minore presso di sé, stante il disinteresse da parte del padre, e conseguentemente la collocazione presso di sé, in Torino. Di disporsi un calendario di visite padre-figlio che tenga conto della distanza e infine un assegno al contributo al mantenimento pari ad euro 250,00 oltre il 50 % delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico, con vittoria di spese.
Su invito del Tribunale pervenivano relazioni sociali e NPI psicologia.
All'udienza del 16/4/2025 è comparsa personalmente la parte ricorrente con il difensore, mentre non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
All'esito, ritenuta la necessità di acquisire relazioni di aggiornamento, il giudice relatore ha rinviato ad altra udienza.
Nelle more del procedimento pervenivano le relazioni.
All'udienza del 18/6/2025 la ricorrente ha insistito come da atto introduttivo.
Il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio previo parere del PM essendo pervenuta nelle more ulteriore relazione della NPI.
***
Preliminarmente si conferma la non necessità di esperire mezzi istruttori, poiché la causa è matura per la decisione.
Prima di entrare nel merito delle domande, va precisato che il minore dimora presso la casa CP_2 materna- sita in Torino- dal settembre 2024.
Il provvedimento del TM di Genova del 6/10/2023, così disponeva “
PQM
REVOCA l'affidamento del minore al Comune di Finale Ligure (SV); CONFERMA la collocazione presso Persona_1
l'abitazione paterna e la prosecuzione degli interventi in corso da parte dei Servizi Sociali, a favore del minore e dei genitori;
INCARICA il Servizio Sociale di regolamentare “con tempi e modi meglio visti nell'interesse del minore, i rapporti madre-figlio, e di proseguire con gli interventi in corso e il monitoraggio della situazione”
Successivamente, nell'estate 2024, a seguito di una vacanza in Torino, città di residenza della madre, il minore si trasferiva presso la sua abitazione
La relazione dei Servizi Sociali di Finale Ligure riporta come tale scelta fosse stata frutto di accordo tra le parti. (“in riferimento al trasferimento definitivo di presso l'abitazione materna con CP_2 conseguente iscrizione anagrafica e scolastica, si precisa che tale decisione è stata presa con il consenso del sig. nel maggior interesse del figlio che manifestava questo grande desiderio CP_1 di vivere con la madre. cfr. relazione dei servizi Finale Ligure, prot. del 26/3/2025 allegata alla relazione depositata in data 8 aprile 2025).
Così, inoltre, i Servizi torinesi: “la signora racconta che nell'estate del 2024, in occasione di una vacanza dalla madre a Torino, non vuole rientrare dal padre”, (..) Il sig. , è stato CP_3 CP_1 colloquiato tramite videochiamata (..): “racconta che doveva recarsi dalla madre per CP_2 trascorrere le vacanze estive, dal 30 agosto 2024 al 7 settembre 2024, ma che da allora non sia più tornato in UR . Afferma che “la comunicazione con la signora sia difficile e che lui Pt_1 accetti le sue condizioni, perché ha paura di nuove denunce o dichiarazioni false,(..)” (cfr. relazione sociale dell'8/4/2025, pag.3 e 4).
*
Delineato brevemente il quadro abitativo del minore, occorre dunque dare atto che, quanto meno dal settembre 2024, “il centro degli interessi del minore” vive stabilmente dalla mamma in Torino dove dunque va collocato.
Possono inoltre trovare accoglimento le domande di parte ricorrente concernenti la regolamentazione dell'affidamento del minore.
Del resto, lo stesso provvedimento del TM di Genova, nel revocare l'affido ai Servizi, ha altresì Co considerato che “i genitori potranno eventualmente rivolgersi al per eventuali richieste relative all'affido del minore”.
Orbene, parte ricorrente ha domandato in via principale l'affidamento esclusivo del minore.
Il Collegio ritiene di accogliere la domanda, osservando quanto segue.
Come è noto, in tema di affidamento del minore, costituisce regola generale la previsione di dell'affidamento condiviso, previsto dall'art. 337 ter;
la soluzione dell'affidamento esclusivo rappresenta un'eccezione applicabile laddove il primo risulti “contrario all'interesse del minore”, ai sensi dell'art 337 quater.
Il quadro poc'anzi delineato legittima la deroga alla regola generale.
Dalle dichiarazioni di parte ricorrente- sia in sede di udienza sia innanzi ai servizi e NPI- è emerso un interesse discontinuo da parte del padre, quanto meno relativamente agli incontri con il figlio in presenza, considerato che invece egli provvede comunque a versare un contributo economico dal suo trasferimento (cfr verbale del 16/4/2025) mantenendo sporadici contatti telefonici (cfr. rel del
29/5/2025).
Il padre ha istaurato solo un contatto in videochiamata con i Servizi sociali, mentre, è rimasto sconosciuto al servizio NPI, restando inoltre contumace nel presente procedimento.
Parte ricorrente ha riferito ai Servizi sociali che non vede il padre dalla fine di febbraio c.a.. Il CP_2 minore invierebbe messaggi al padre per chiedere quando verrà a prenderlo, ma, a quanto riferito, non riceve risposta. La sig.ra ha dichiarato di essere bloccata dal sig quando ha Pt_1 CP_1 tentato di contattarlo in favore del figlio”. Tale circostanza è stata confermata dai Servizi che, riportando quanto ebbe a riferire , riporta che “i contatti telefonici col padre rimangono CP_2 sporadici, nonostante a detta di , ripetuti solleciti. Il minore riferisce di mantenere rapporti CP_2 telefonici costanti con la zia e con la nonna”.
Significativa appare la relazione NPI-Psicologia che evidenzia lo stato di ansia e frustrazione generati nel minore, a causa dell'incertezza dei contatti con il genitore e dell'impossibilità di programmare visite di rientro presso il contesto familiare ligure (cfr. rel 9/6/2025: “qualora si verificassero le incostanze nei contatti telefonici con la figura paterna, per come riferite, il bambino può avere difficoltà a spiegarsi e rappresentarsi interamente tale situazione, in modo coerente e congruo per il proprio sistema cognitivo e affettivo e protettivo per sé e può incorrere in una dimensione di auto- colpevolizzazione o angoscia dovuta dall'incoerenza e imprevedibilità).
Da ultimo la recentissima relazione NPI del settembre 2025 certifica inoltre che il padre non è stato collaborativo emergendo dunque “un quadro di vulnerabilità socio-ambientale, a carico del sottosistema genitoriale, con cui non si è potuto approfondire né il significato e né il bisogno sottostanti la diagnosi emersa, senza tradurlo in una mera firma. Si è condivisa con il Servizio Sociale la preoccupazione a riguardo e l'opportunità, a nostro avviso, di monitorare la coppia genitoriale rispetto al compito insito nella funzione genitoriale stessa, di trovare un proprio nuovo adattamento al cambiamento di collocazione del minore, senza che questo leda né l'accesso a percorsi di cura o di supporto, né l'accesso alla continuità affettiva con entrambe le figure adibite alla crescita. Si è programmata una rete multiservizi nel mese di ottobre, per cui si resta in attesa da parte del Servizio
Sociale delle valutazioni di competenza in merito”.
Occorre invero rilevare che è emerso un buon livello di integrazione nella nuova città: nel gruppo scolastico, nel nucleo familiare “allargato”, costituito anche da altri fratelli, con cui ha un forte legame affettivo, e da ultimo nel centro diurno Educativo “Lo Spazio” tanto da aumentarne, su richiesta del minore, i giorni di frequenza.
Si consideri infine che il minore (e questo, tra l'altro, sconsiglia l'ascolto) evidenzia un
“funzionamento cognitivo sotto la norma, non giova ancora degli aiuti spettanti poiché (a detta CP_2 della madre) ci sarebbero difficoltà nel raccogliere il consenso del padre per l'avvio delle pratiche per il riconoscimento come alunno portatore di handicap”.
Orbene, nel contesto l'affidamento esclusivo è, pertanto, giustificato, ferma restando la necessità di mantenere la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi e della NPI con funzioni di monitoraggio e sostegno data la fragilità del nucleo attestata dagli stessi Servizi (cfr. relazione 2 aprile 2025).
Tra gli opportuni interventi da attribuire ai Servizi vi è anche quello di “mediare” gli incontri padre- figlio, per favorirne il diritto di visita: a tal proposito è meritevole di accoglimento la domanda tesa a calendarizzare i momenti di incontro, conclusione suggerita anche dai Servizi in sede, considerato che un calendario di visite paterne potrebbe migliorare sia l'organizzazione familiare sia attenuare l'ansia del minore legata all'incertezza.
Quanto meno allo stato, dunque, il minore potrà trascorrere un fine settimana al mese dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera con rientro a Torino entro le ore 20.00, avendo cura il papà di andare a prendere a Torino il venerdì e riportarlo, ovvero a recarsi a Torino per CP_2 trascorrere i fine settimana di sua con il figlio.
Le parti dovranno concordare il fine-settimana di competenza, anche mediante il supporto dei servizi,
e in assenza di accordo esso è individuato nella terza settimana di ciascun mese. Resta ferma la possibilità del padre di poter videochiamare e contattare il figlio, fuori dall'orario scolastico, e se ciò non reca pregiudizio al minore, negli altri giorni della settimana (verosimilmente dalle ore 17 alle ore
20.00).
Con riguardo alle festività, durante le vacanze estive del minore, per un periodo di due settimane
(anche non consecutive), da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per un periodo equivalente a metà delle vacanze natalizie (così come determinate dal calendario scolastico), che comprenda, ad anni alterni, la sera del 24 dicembre o il giorno del 25 dicembre, nonché il Capodanno
o l'Epifania; per un periodo equivalente a metà delle vacanze pasquali (così come determinate secondo il calendario scolastico), che comprenda ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; i giorni di festa solenne ed eventuali ponti ad anni alterni;
il giorno in cui il padre festeggia il proprio compleanno, con condizione di reciprocità per la madre;
*
Infine, con riguardo al contributo al mantenimento deve disporsi che il sig. CP_1 contribuisca per il mantenimento del minore versando un assegno nella somma complessiva pari a
200,00 euro rivalutabili annualmente secondo Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo adottato dal Tribunale di Torino, invero, l'Assegno Unico sarà interamente percepito dalla madre. La somma suddetta corrisponde a quanto il sig. corrisponde volontariamente alla CP_1 madre, dal trasferimento del minore ed appare congrua rispetto alla condizione paterna: egli ha infatti dichiarato, innanzi ai Servizi, di essere disoccupato e di vivere nella casa di proprietà della compagna con l'altro figlio. Parte ricorrente ha, a sua volta, affermato in udienza di svolgere attività irregolare e vivere in un immobile in locazione con canone di circa 600 euro (cfr all. 7) . Da ultimo, occorre tener conto della circostanza per cui il padre dovrà affrontare le spese di trasporto per prendere e riportare il minore (Finale Ligure-Torino). Spese di Lite:
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc, le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta.
Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000,01 ad E.
52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. c.p.c.
In modifica del provvedimento assunto dal Tribunale per i Minorenni di Genova del 6 ottobre 2023:
AFFIDA il minore , nato a Pietra Ligure (SV) il [...], in [...] esclusiva alla CP_2 madre;
DISPONE che la minore mantenga residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
DISPONE la continuazione della presa in carico del minore da parte dei Servizi Sociali territoriali
NPI/ psicologia al fine di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e sostegno anche rispetto agli incontri del minore con il padre.
DISPONE che il sig. possa vedere il figlio e tenerlo con sé secondo il seguente CP_1 calendario di massima, derogabile sempre su accordo dei genitori, anche in considerazione delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici, delle richieste e della volontà del minore stesso, nonché degli impegni lavorativi del padre e della madre:
- un fine settimana al mese dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera con rientro a Torino entro le ore 20.00, avendo cura il papà di andare a prendere a Torino il venerdì e riportarlo, ovvero a recarsi a Torino per trascorrere i weekend di sua con il figlio.
- Le parti dovranno concordare il fine-settimana di competenza, anche mediante il supporto dei
Servizi, e in assenza di accordo esso è individuato nella terza settimana di ciascun mese.
- Il padre può videochiamare o contattare il figlio, negli altri giorni della settimana (fuori dall'orario scolastico) e previo accordo con l'altro genitore (verosimilmente dalle ore 17-20).
- durante le vacanze estive del minore per un periodo di due settimane (anche non consecutive), da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- per un periodo equivalente a metà delle vacanze natalizie (così come determinate dal calendario scolastico), che comprenda, ad anni alterni, la sera del 24 dicembre o il giorno del
25 dicembre, nonché il Capodanno o l'Epifania; - per un periodo equivalente a metà delle vacanze pasquali (così come determinate secondo il calendario scolastico), che comprenda ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- i giorni di festa solenne ed eventuali ponti ad anni alterni;
- il giorno in cui il padre festeggia il proprio compleanno, con condizione di reciprocità per la madre;
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento del figlio, l'assegno mensile di euro 200,00. da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre.
CONDANNA il convenuto al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in €
2.905,00, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/10/2025
Il Presidente
Dr. Albero Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.