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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9061 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma in persona del g.o.t. Sonia Suppressa, in funzione di giudice unico, deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38530 dell'anno 2023 del Ruolo Generale
TRA
(Avvocato Monica Leccese) Parte_1
Parte attrice/Opponente
E
( in proprio, nonché congiuntamente e/o disgiuntamente rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocato Alessandro Sonnino)
Parte convenuta/Opposto
CONCLUSIONI: quelle precisate nel verbale di udienza svoltasi in data 13.6.2025.
SVOLGIMENTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato il signor si è opposto al decreto Parte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo N. 10265 del 7.6.2023 NRG 23332/23 e ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma: - Preliminarmente, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., inaudita altera parte, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. ingiuntivo n. n. 10265/2023 del 07.06.2023 emesso da Tribunale di Roma in data 07.06.2023;- nel merito, dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 10265/2023 del 07.06.2023 emesso da Tribunale di Roma in data 07.06.2023 perché basato su errati presupposti in quanto la somma richiesta non è corrispondente a quella reale;
- condannare la parte opposta al pagamento delle spese tutte di questo giudizio, e di quanto occorra successivamente”.
Si è costituito con comparsa di costituzione depositata il 19.10.2023 il convenuto che sulla scorta di eccezioni di rito e di merito ha contestato l'avversa domanda e ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) in via preliminare: dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'opposizione instaurata da parte opponente per difetto di una valida procura alle liti e/o per erronea scelta del rito applicabile;
2) in via preliminare subordinata: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto data la genericità delle eccezioni sollevate quanto l'insussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c.; 3) nel merito: respingere l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto ingiuntivo n. 10265/2023 del 07.06.2023 – R.G. n. 23332/2023 emesso dal Tribunale di Roma, G.I. Dott.ssa Tricoli Maria Letizia. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse nullo e/o illegittimo e/o inefficace l'accordo intercorso fra le parti, Voglia l'On.le giudicante, accertare la somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto e sino al soddisfo, in applicazione del DM 55/2014 così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, e condannare il sig. a corrispondere tale somma in favore dell'Avv. Parte_1 Controparte_1
4) Condannare, per i motivi esposti, il Sig. ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di
[...] Parte_1 spese anche generali, competenze e onorari”.
La causa, istruita sui documenti prodotti, è stata rinviata ad udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con sostituzione delle previste attività di discussione e precisazione delle conclusioni con “note scritte”. Sulle conclusioni come precisate nel verbale di udienza del 13.6.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La procura alle liti conferita nell'atto di opposizione contiene le generalità dell'avvocato; l'ampiezza della procura;
quali sono i poteri conferiti all'avvocato; l'elezione di domicilio;
l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
l'avvertimento alla parte dell'obbligo o della possibilità di ricorrere alla mediazione prima del processo;
la sottoscrizione del conferente;
l'autentica della sottoscrizione;
la data di conferimento. Alla mancanza delle generalità del soggetto che ha conferito la procura si ovvia essendo stata la procura stessa rilasciata come documento informatico, congiunta poi telematicamente all'atto a cui si riferisce e quindi certamente riferibile all'atto di opposizione depositato nell'interesse e in rappresentanza del soggetto destinatario del decreto ingiuntivo, attore in opposizione.
Nel merito la domanda avviata con il rito sommario dall'Avvocato è fondata e va Controparte_1 accolta.
“Presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente”(Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 23957 22 Ottobre 2013).
Conformemente al sopraenunciato principio di diritto il primo dato da accertare ai fini della valutazione della fondatezza della domanda in esame riguarda l'esistenza del vincolo obbligatorio tra le parti in causa. La fonte negoziale del credito professionale è costituita dal contratto professionale già depositato sub 2 unitamente al ricorso introduttivo del giudizio.
L'attore ha dimostrato il corretto adempimento delle obbligazioni assunte, descrivendo in dettaglio le attività svolte nelle fasi in cui si è articolato l'incarico, articolatosi in attività di avvocato di natura stragiudiziale e giudiziale) e ha allegato a dimostrazione di tali attività professionali svolte la relativa documentazione (docc. da 3 a 42), che non ha costituito oggetto di specifiche contestazioni.
Vi è da aggiungere che il cliente, odierno opponente, ha sottoscritto l'accordo specifico datato 12.10.2022 del seguente tenore letterale “Nel dettaglio, veniva pattuito fra le parti un compenso di euro 5.500,00 a cui aggiungere l'importo determinato nella misura del 5% del debito risparmiato oltre oneri. […]che l'Avv. ha svolto il proprio incarico addivenendo ad un accordo che avrebbe CP_1 consentito al sottoscritto un risparmio di euro 340.000,00 determinando, di conseguenza, quale onorario per il suddetto professionista, oltre alla somma di euro 5.500,00, il 5% sull'importo di euro 340.000,00 pari ad euro 17.000,00. Su tali importi, l'Avv. riconosce in favore del Sig. CP_1 Parte_1 uno sconto pari ad euro 1.500,00, residuando in favore dello stesso l'importo di euro 20.000,00, rispetto al quale io sottoscritto mi riconosco debitore” (doc. 43).
Tale documento ha costituito il presupposto in base al quale legittimamente il giudice del monitorio ha disposto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Il convenuto ha contestato il valore della controversia preso dall'Avvocato come parametro di CP_1 calcolo dei compensi a lui dovuti. Il relativo motivo di opposizione è infondato.
Correttamente il ricorrente ha assunto la somma di (circa) Euro 740.000,00 quale valore della controversia nella quale ha assistito stragiudizialmente e giudizialmente l'odierno opponente in quanto è provato documentalmente che la somma precettata nel 21.04.2017 è stata pari a Euro 534.464,89 cui vanno aggiunti gli interessi di mora.
E difatti aggiungendo alla somma capitale anche i soli interessi legali il totale risultante corrisponde alla somma di Euro 723.738,68.
L'opponente ha contestato la clausola “success fee” facente parte del contratto e da questi pacificamente accettata al momento del conferimento dell'incarico, in quanto tale clausola costituirebbe patto di quota lite, come tale vietato ai sensi dell'art. 1261 c.c. e quindi, nullo ex art. 1218 c.c.
A tale proposito la Corte di Cassazione ha evidenziato che (anche prima dell'entrata in vigore della L. n. 246/06) “in tema di compensi professionali, non sussiste il patto di quota lite, vietato dal terzo comma dell'art. 2233 c.c., non solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro (anche se in percentuale all'importo, riconosciuto in giudizio alla parte) non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario), o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale, ma anche quando la pattuizione del compenso al professionista, ancorché limitato agli acconti versati, sia sostanzialmente, seppur implicitamente, collegata all'importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all'esito della lite” (Cass. n. 6519/12). Deve comunque trattarsi di compenso aggiuntivo, non sostitutivo, qualificabile come “palmario”, cioè di premio pattuito in aggiunta al compenso tariffario.
Orbene, nel caso di specie, va osservato che nell'accordo specificamente sottoscritto dal cliente/debitore manca l'incertezza o il rischio dell'esito del giudizio, posto che all'epoca dell'assunzione dell'obbligo di pagamento era già certo il valore della controversia alla conclusione dell'attività difensiva svolta.
Nel caso in esame reputa questo tribunale che la pretesa azionata dall'Avvocato non sia CP_1 sproporzionata, tenuto conto del valore della controversia, del risultato comunque raggiunto, della quantità e dell'importanza delle prestazioni richieste ed eseguite.
All'esito dell'istruttoria svolta sui documenti prodotti deve, quindi, dichiararsi che parte opponente si è resa inadempiente al contratto di mandato e all'impegno di pagamento di cui sopra, fonti della pretesa creditoria per cui è causa. Al contempo tutti i motivi di opposizione risultano infondati e non meritevoli di accoglimento.
Non sussistono i presupposti oggettivo e soggettivo per una condanna del convenuto al risarcimento dei danni da “lite temeraria” ex art. 96 cpc
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa in opposizione al decreto ingiuntivo n. 10265 del 7.6.2023 NRG 23332/23 promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
- respinge l'opposizione;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata da Controparte_1
-condanna , alle spese di giudizio, liquidate d'ufficio in Euro 2540,00, oltre Parte_1 spese generali, IVA e CPA.
Così deciso, Roma, 13.6.2025 Il giudice o.t.
Si comunichi Sonia Suppressa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma in persona del g.o.t. Sonia Suppressa, in funzione di giudice unico, deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38530 dell'anno 2023 del Ruolo Generale
TRA
(Avvocato Monica Leccese) Parte_1
Parte attrice/Opponente
E
( in proprio, nonché congiuntamente e/o disgiuntamente rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocato Alessandro Sonnino)
Parte convenuta/Opposto
CONCLUSIONI: quelle precisate nel verbale di udienza svoltasi in data 13.6.2025.
SVOLGIMENTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato il signor si è opposto al decreto Parte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo N. 10265 del 7.6.2023 NRG 23332/23 e ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma: - Preliminarmente, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., inaudita altera parte, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. ingiuntivo n. n. 10265/2023 del 07.06.2023 emesso da Tribunale di Roma in data 07.06.2023;- nel merito, dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 10265/2023 del 07.06.2023 emesso da Tribunale di Roma in data 07.06.2023 perché basato su errati presupposti in quanto la somma richiesta non è corrispondente a quella reale;
- condannare la parte opposta al pagamento delle spese tutte di questo giudizio, e di quanto occorra successivamente”.
Si è costituito con comparsa di costituzione depositata il 19.10.2023 il convenuto che sulla scorta di eccezioni di rito e di merito ha contestato l'avversa domanda e ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) in via preliminare: dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'opposizione instaurata da parte opponente per difetto di una valida procura alle liti e/o per erronea scelta del rito applicabile;
2) in via preliminare subordinata: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto data la genericità delle eccezioni sollevate quanto l'insussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c.; 3) nel merito: respingere l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto ingiuntivo n. 10265/2023 del 07.06.2023 – R.G. n. 23332/2023 emesso dal Tribunale di Roma, G.I. Dott.ssa Tricoli Maria Letizia. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse nullo e/o illegittimo e/o inefficace l'accordo intercorso fra le parti, Voglia l'On.le giudicante, accertare la somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto e sino al soddisfo, in applicazione del DM 55/2014 così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, e condannare il sig. a corrispondere tale somma in favore dell'Avv. Parte_1 Controparte_1
4) Condannare, per i motivi esposti, il Sig. ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di
[...] Parte_1 spese anche generali, competenze e onorari”.
La causa, istruita sui documenti prodotti, è stata rinviata ad udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con sostituzione delle previste attività di discussione e precisazione delle conclusioni con “note scritte”. Sulle conclusioni come precisate nel verbale di udienza del 13.6.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La procura alle liti conferita nell'atto di opposizione contiene le generalità dell'avvocato; l'ampiezza della procura;
quali sono i poteri conferiti all'avvocato; l'elezione di domicilio;
l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
l'avvertimento alla parte dell'obbligo o della possibilità di ricorrere alla mediazione prima del processo;
la sottoscrizione del conferente;
l'autentica della sottoscrizione;
la data di conferimento. Alla mancanza delle generalità del soggetto che ha conferito la procura si ovvia essendo stata la procura stessa rilasciata come documento informatico, congiunta poi telematicamente all'atto a cui si riferisce e quindi certamente riferibile all'atto di opposizione depositato nell'interesse e in rappresentanza del soggetto destinatario del decreto ingiuntivo, attore in opposizione.
Nel merito la domanda avviata con il rito sommario dall'Avvocato è fondata e va Controparte_1 accolta.
“Presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente”(Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 23957 22 Ottobre 2013).
Conformemente al sopraenunciato principio di diritto il primo dato da accertare ai fini della valutazione della fondatezza della domanda in esame riguarda l'esistenza del vincolo obbligatorio tra le parti in causa. La fonte negoziale del credito professionale è costituita dal contratto professionale già depositato sub 2 unitamente al ricorso introduttivo del giudizio.
L'attore ha dimostrato il corretto adempimento delle obbligazioni assunte, descrivendo in dettaglio le attività svolte nelle fasi in cui si è articolato l'incarico, articolatosi in attività di avvocato di natura stragiudiziale e giudiziale) e ha allegato a dimostrazione di tali attività professionali svolte la relativa documentazione (docc. da 3 a 42), che non ha costituito oggetto di specifiche contestazioni.
Vi è da aggiungere che il cliente, odierno opponente, ha sottoscritto l'accordo specifico datato 12.10.2022 del seguente tenore letterale “Nel dettaglio, veniva pattuito fra le parti un compenso di euro 5.500,00 a cui aggiungere l'importo determinato nella misura del 5% del debito risparmiato oltre oneri. […]che l'Avv. ha svolto il proprio incarico addivenendo ad un accordo che avrebbe CP_1 consentito al sottoscritto un risparmio di euro 340.000,00 determinando, di conseguenza, quale onorario per il suddetto professionista, oltre alla somma di euro 5.500,00, il 5% sull'importo di euro 340.000,00 pari ad euro 17.000,00. Su tali importi, l'Avv. riconosce in favore del Sig. CP_1 Parte_1 uno sconto pari ad euro 1.500,00, residuando in favore dello stesso l'importo di euro 20.000,00, rispetto al quale io sottoscritto mi riconosco debitore” (doc. 43).
Tale documento ha costituito il presupposto in base al quale legittimamente il giudice del monitorio ha disposto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Il convenuto ha contestato il valore della controversia preso dall'Avvocato come parametro di CP_1 calcolo dei compensi a lui dovuti. Il relativo motivo di opposizione è infondato.
Correttamente il ricorrente ha assunto la somma di (circa) Euro 740.000,00 quale valore della controversia nella quale ha assistito stragiudizialmente e giudizialmente l'odierno opponente in quanto è provato documentalmente che la somma precettata nel 21.04.2017 è stata pari a Euro 534.464,89 cui vanno aggiunti gli interessi di mora.
E difatti aggiungendo alla somma capitale anche i soli interessi legali il totale risultante corrisponde alla somma di Euro 723.738,68.
L'opponente ha contestato la clausola “success fee” facente parte del contratto e da questi pacificamente accettata al momento del conferimento dell'incarico, in quanto tale clausola costituirebbe patto di quota lite, come tale vietato ai sensi dell'art. 1261 c.c. e quindi, nullo ex art. 1218 c.c.
A tale proposito la Corte di Cassazione ha evidenziato che (anche prima dell'entrata in vigore della L. n. 246/06) “in tema di compensi professionali, non sussiste il patto di quota lite, vietato dal terzo comma dell'art. 2233 c.c., non solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro (anche se in percentuale all'importo, riconosciuto in giudizio alla parte) non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario), o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale, ma anche quando la pattuizione del compenso al professionista, ancorché limitato agli acconti versati, sia sostanzialmente, seppur implicitamente, collegata all'importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all'esito della lite” (Cass. n. 6519/12). Deve comunque trattarsi di compenso aggiuntivo, non sostitutivo, qualificabile come “palmario”, cioè di premio pattuito in aggiunta al compenso tariffario.
Orbene, nel caso di specie, va osservato che nell'accordo specificamente sottoscritto dal cliente/debitore manca l'incertezza o il rischio dell'esito del giudizio, posto che all'epoca dell'assunzione dell'obbligo di pagamento era già certo il valore della controversia alla conclusione dell'attività difensiva svolta.
Nel caso in esame reputa questo tribunale che la pretesa azionata dall'Avvocato non sia CP_1 sproporzionata, tenuto conto del valore della controversia, del risultato comunque raggiunto, della quantità e dell'importanza delle prestazioni richieste ed eseguite.
All'esito dell'istruttoria svolta sui documenti prodotti deve, quindi, dichiararsi che parte opponente si è resa inadempiente al contratto di mandato e all'impegno di pagamento di cui sopra, fonti della pretesa creditoria per cui è causa. Al contempo tutti i motivi di opposizione risultano infondati e non meritevoli di accoglimento.
Non sussistono i presupposti oggettivo e soggettivo per una condanna del convenuto al risarcimento dei danni da “lite temeraria” ex art. 96 cpc
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa in opposizione al decreto ingiuntivo n. 10265 del 7.6.2023 NRG 23332/23 promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
- respinge l'opposizione;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata da Controparte_1
-condanna , alle spese di giudizio, liquidate d'ufficio in Euro 2540,00, oltre Parte_1 spese generali, IVA e CPA.
Così deciso, Roma, 13.6.2025 Il giudice o.t.
Si comunichi Sonia Suppressa