TAR Napoli, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 758
TAR
Decreto cautelare 19 marzo 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 2 aprile 2025
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TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità per sottoscrizione della clausola di salvaguardia

    La Corte ha ritenuto che la sottoscrizione della clausola di salvaguardia, come interpretata dalla giurisprudenza consolidata, rende inammissibile il ricorso avverso gli atti di determinazione dei tetti di spesa. La clausola opera per il mantenimento degli impegni di finanza pubblica e la prevenzione di conflitti. La sottoscrizione del contratto per l'esercizio 2023/2024 e provvisorio 2024/2025, che include tale clausola, priva il ricorrente della legittimazione ad impugnare gli atti relativi ai tetti di spesa.

  • Accolto
    Improcedibilità per mancata stipula del contratto

    Anche qualora la parte ricorrente non avesse sottoscritto il contratto per l'esercizio 2024/2025, il ricorso sarebbe improcedibile a causa della sospensione automatica dell'accreditamento prevista dall'art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, in caso di rifiuto di sottoscrivere il contratto. La struttura si pone al di fuori del sistema e perde la legittimazione ad eseguire prestazioni sanitarie a carico del bilancio regionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 758
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 758
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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