Decreto cautelare 19 marzo 2025
Ordinanza cautelare 2 aprile 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00758/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01306/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della IA
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2025, proposto da Laboratorio Analitico Domitio di Baldascino Liliana & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Picazio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione IA, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di giustizia e domicilio eletto presso in LI, via Santa Lucia n. 81;
SL 104 - ER 1, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
Centro Diagnostico Pasteur di FA IC S.n.c., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione di Giunta Regionale n 757 del 27 dicembre 2024 con oggetto “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l'Assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni”, nonché dei relativi allegati e di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo del diritto della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione IA e della SL 104 - ER 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa RI AL nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Laboratorio Analitico Domitio S.a.s. espone di essere titolare di una struttura, ubicata in Castel Volturno alla Via Domitiana 32,400, definitivamente accreditata con il S.S.R. per lo svolgimento di attività di laboratorio analisi, giusta decreto di accreditamento del 22 giugno 2010 n°761.
2. Con il ricorso introduttivo notificato in data 25 febbraio 2025 e depositato il successivo 15 marzo 2025, agisce per l’annullamento della deliberazione di Giunta Regionale n. 757 del 27 dicembre 2024 avente oggetto “ Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l''assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni ” nonché dei relativi allegati, in uno ad ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.
3. A fondamento della domanda giudiziale ha posto i seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI ISTRUTTORIA;
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8, 8 QUATER E 8 QUINQUIES DEL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 502. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E PERPLESSITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.CONTRASTO CON GLI ATTI PRECEDENTI;
III. ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 8 QUATER E 8 QUINQUIES DEL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 502. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA;
IV. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA;
V. Clausola di Salvaguardia contrattuale.
4. Si sono costituite in resistenza la Regione IA e la SL ER.
5. Con ordinanza n. 653 del 2 aprile 2025, non gravata in appello, è stata respinta la domanda cautelare formulata in calce al ricorso introduttivo.
6. La Regione e la SL ER hanno documentato l’avvenuta sottoscrizione, da parte del Laboratorio ricorrente, dei contratti ex art. 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 sia per l’esercizio 2023 e provvisorio 2024 che per l’esercizio 2024 e provvisorio 2025.
7. In ragione di ciò, la Regione ha espressamente eccepito l’inammissibilità del ricorso stante la sottoscrizione della clausola di salvaguardia negli anzidetti contratti.
8. All’udienza pubblica del 4 novembre 2025 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
9. In disparte i profili di improcedibilità del gravame stante l’omessa impugnativa della delibera n. 175/2025 con la quale la Regione ha approvato lo schema di contratto (e la relativa clausola di salvaguardia) per l’esercizio 2024 e provvisorio 2025 da stipularsi con i centri accreditati, il ricorso, come eccepito dalla Regione, è innanzi tutto inammissibile per effetto della sottoscrizione della clausola di salvaguardia.
10. Secondo il consolidato arresto del Tribunale, confermato anche dal giudice di appello, tale specifica clausola, introdotta dal Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro, si risolve in una dichiarazione con cui la struttura sanitaria, in sede contrattuale, accetta espressamente ed a monte i provvedimenti che determinano tetti di spesa e tariffe (nonché ogni atto a questi collegati), quali parti integranti del contratto e presupposti del medesimo.
11. Tale clausola opera nella prospettiva del mantenimento dei rigorosi impegni di finanza pubblica e di destinazione delle risorse finanziarie a beneficio del settore sanitario, consentendo di intercettare e prevenire ogni ipotesi di conflitto, già in essere o potenziale, relativo a concrete e definite questioni che possano contrapporre l'amministrazione alla struttura privata operante nell'ambito della sanità pubblica (in termini, Cons. Stato, 11 dicembre 2023, n. 10652); e, in considerazione del particolare regime giuridico nel quale operano i soggetti accreditati con il SSR, non è possibile ravvisare alcun contrasto della disciplina contenuta negli artt. 8-bis, 8- quater e 8-quinquies, del d.lgs. 502/1992 con i principi di diritto unionale (in particolare con il principio di non discriminazione e divieto di limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti), stante la prevalenza degli interessi pubblici sottesi alla disciplina nazionale (così Tar IA, LI, sez. IX, n. 213/2025).
12. Come precisato dal Consiglio di Stato, " gli operatori privati - in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l'essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute - non possono considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al piano di rientro, al cui rispetto la Regione è obbligata ", tant'è che " chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute " (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27 dicembre 2019, n. 8879); pertanto, la clausola di salvaguardia non può ritenersi in contrasto con il diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), in ragione del superiore interesse pubblico (cfr. Corte costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014) al contenimento della spesa nel settore della sanità pubblica, ed alla finalità di preservare il complessivo equilibrio finanziario del sistema sanitario (cfr. ex multis, Corte Costituzionale, sentenza n. 36 del 2021).
13. L'adesione volontaria all'accordo - e con esso alla clausola di salvaguardia - suggella, dunque, l’accettazione della posizione prioritaria che riveste l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, obiettivo che non è fine a sé stesso ma è del tutto funzionale a garantire continuità, anche per il futuro, all'erogazione di prestazioni sanitarie, con conseguente preclusione - per il soggetto accreditato - di esperire quei rimedi processuali il cui intento sostanziale è di ribaltare gli atti generali di programmazione economica nel settore sanitario; pertanto, per gli operatori privati si pone unicamente l'alternativa se accettare le condizioni derivanti da esigenze programmatorie e finanziarie pubbliche (e dunque il budget assegnato alla propria struttura), restando nel campo della sanità pubblica, oppure se collocarsi esclusivamente nel mercato della sanità privata (così Tar IA, LI, sez. I, n. 2475/2024).
14. Inoltre, l'ipotetica nullità della clausola di salvaguardia per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c. (violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.) potrebbe comportare la caducazione dell'intero contratto in base alla disciplina di cui all'art. 1419 c.c.; infatti, la parte pubblica, in difetto di una valida e incondizionata accettazione della clausola di salvaguardia da parte dell'altro contraente, non avrebbe più interesse alla conclusione dell'accordo, non potendo essa programmare efficacemente la spesa sanitaria, stante il rischio del permanere di contestazioni giudiziali sui tetti di spesa (Cons. Stato, Sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8676; Cons. Stato Sez. III, 11 gennaio 2018, n. 137; da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 20 aprile 2023, n. 3997 e Cons. Stato, 7 luglio 2023, n. 6685).
15. Pertanto, deve ribadirsi l’orientamento secondo cui sono legittime le clausole di salvaguardia inserite nei contratti stipulati con le strutture private accreditate, la cui sottoscrizione priva il soggetto aderente della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che lo riguardano, con l'ulteriore conseguenza di rendere inammissibili le censure formulate.
16. Tali conclusioni riguardano sia il contratto per gli esercizi 2023/2024 sia i limiti di spesa fissati provvisoriamente per il 2025, il cui contratto (2024/2025) risulta sottoscritto il 30 maggio 2025 come documentato dalla SL IM (cfr. deposito del 3 giugno 2025).
17. Ma, quand’anche la parte ricorrente non avesse sottoscritto il contratto 2024/25 (che riguarda partitamente la delibera oggi in contestazione), il ricorso sarebbe egualmente inammissibile o improcedibile. Infatti, come rilevato all’odierna udienza ex art. 73 comma 3 c.p.a., “ In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso ” (art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992).
18. E, come ritenuto in giurisprudenza, la sospensione dell'accreditamento è una conseguenza automatica della mancata stipula degli accordi con le Aziende sanitarie, che segue ex lege ad essa, senza che alcuna valutazione discrezionale sia riservata all’Amministrazione (Tar Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 10624/2018, confermata da Cons. Stato, sez. sez. III, n. 6662/2019).
19. Pertanto, se la struttura accreditata si rifiuta di sottoscrivere il contratto, si pone volontariamente al di fuori del sistema previsto dal legislatore per l’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di operatori economici accreditati e, di conseguenza, non è titolare di interesse a contestare il budget assegnatole, in quanto priva (sia pure in via temporanea) di legittimazione ad eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del bilancio regionale.
20. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
21. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della IA (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il Laboratorio ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite che si liquidano rispettivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge in favore della Regione IA ed in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge in favore della SL ER.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GU LL Di LI, Presidente
RI AL, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AL | GU LL Di LI |
IL SEGRETARIO