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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/07/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Federica Sacchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 3809/2024 R.G., promossa
DA
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SILVESTRI ENRICA, elettivamente domiciliato in VIA CASTELLANTICO, 18
30035 MIRANO, presso il difensore, avv. SILVESTRI ENRICA
- attore –
Parte_2
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI ENRICA, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in VIA CASTELLANTICO 18 30035 MIRANO, presso il difensore, avv.
SILVESTRI ENRICA
- attore –
CONTRO
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
- convenuto –
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DEI RICORENTI:
NEL MERITO
In via principale pagina 1 di 13 - Accertato e dichiarato che, per tutto quando dedotto in narrativa, parte ricorrente ha maturato nei confronti della convenuta un credito per prestazioni professionali relativamente alle posizioni processuali di cui in narrativa, pari a ad €.15.819,50 per onorari, oltre accessori di legge, €. 137,26 per spese ed €. 696,00 per anticipazioni, cui andranno detratti gli acconti ricevuti, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle somme in questione, oltre agli interessi moratori ex art 5
D.lgs 231/2002 così come modificato dal D.lgs 192/2012, ovvero ex art. 1284, IV comma, c.c. dal dovuto al saldo o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o secondo equità.
- Accertato e dichiarato che parte ricorrente ha dovuto sostenere i costi di mediazione quale condizione per la proposizione della presente causa, condannare controparte alla rifusione del danno emergente per complessivi €.643,48 per onorari professionali dell'Avv. Enrica Silvestri, oltre ad €. 48,50 di spese di attivazione della procedura, oltre interessi dal dovuto al saldo.
In subordine
- Accertato e dichiarato che, per tutto quando dedotto in narrativa, parte ricorrente ha maturato nei confronti dei convenuti un credito per prestazioni professionali relativamente alle posizioni processuali di cui in narrativa, pari a complessivi €.6.788,00 per onorari oltre accessori di legge, €.137,26 per spese ed €.696,00 di anticipazioni, cui detrarre gli acconti ricevuti, come da notule già inviate, condannare la convenuta al pagamento delle somme in questione in favore dei ricorrenti, oltre agli interessi moratori ex art 5 D.lgs. 231/2002 così come modificato dal D.lgs. 192/2012, ovvero ex art. 1284, IV comma, c.c. dal dovuto al saldo o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o secondo equità.
- Accertato e dichiarato che parte ricorrente ha dovuto sostenere i costi di mediazione quale condizione per la proposizione della presente causa, condannare controparte alla rifusione del danno emergente per complessivi €.643,48 per onorari professionali dell'Avv. Enrica Silvestri, oltre ad €.48,50 di spese di attivazione della procedura, oltre interessi dal dovuto al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non ritenesse provata la domanda con la documentazione prodotta agli atti, si chiede in via del tutto subordinata l'interpello della resistente e, all'esito, la prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che verso nel 2014 la società in persona dell'allora legale Controparte_1 rappresentante conferiva all'Avv. Prof. l'incarico di Controparte_2 Parte_1 intraprendere apposito giudizio di merito nei confronti di avente ad Controparte_3 oggetto l'accertamento dell'applicazione di tassi usurai e voci di costo non pattuite, al rapporto di conto corrente n.7404225760W, oltre che l'accertamento di tassi ultralegali anche al contratto di mutuo n. 185342, con conseguente istanza di declaratoria di gratuità del prestito;
2. Vero che nel 2014 la società Immobiliare Veneta S.r.l. in persona dell'allora legale rappresentante conferiva incarico all'Avv. Prof. di promuovere apposito Controparte_2 Parte_1 giudizio di mediazione nei confronti di come si evince dal relativo Controparte_3 documento che si rammostra al teste (cfr doc. 1 – domanda di mediazione); pagina 2 di 13 3. Vero che in adempimento dell'incarico ricevuto l'Avv. Prof. assisteva la società Parte_1 nella procedura di mediazione PD3430 avanti l'organismo di mediazione Controparte_1
GDG come si evince dal relativo verbale de primo incontro che si rammostra al teste (cfr doc. 2 – verbale negativo in data 26.11.2014);
4. Vero che, per l'assistenza alla procedura di mediazione di cui al capitolo che precede, lo
[...] ha maturato un compenso pari ad €.1.323,00, oltre accessori, come si Controparte_4 evince dal relativo tariffario che si rammostra al teste (cfr. doc. 37)
5. Vero che stante l'esito negativo della mediazione, nel 2014 la società in Controparte_1 persona dell'allora legale rappresentante sottoscriveva poi specifico mandato Controparte_2 alle liti all'Avv. Prof. per intraprendere il giudizio contro Parte_1 Controparte_3
come si evince dal relativo mandato alle liti in calce all'atto di citazione che si rammostra al
[...] teste (cfr. doc. 3 – atto di citazione con mandato alle liti in calce);
6. Vero che in adempimento dell'incarico ricevuto lo ha difeso ed Controparte_4 assistito la resistente nella procedura di merito R.G. 10464/2014 intrapresa avanti il Tribunale di
Padova;
7. Vero che, nello specifico, in adempimento dell'incarico ricevuto dalla resistente lo
[...] ha difeso ed assistito la resistente nella “fase di studio della controversia” del Controparte_4 giudizio n. 10464/2014 di R.G. avanti il Tribunale di Padova, dando seguito a tutta l'attività propedeutica alla predisposizione dell'atto introduttivo mediante: - consultazioni con il cliente - la raccolta documenti (cfr.doc.4.) - lo studio dei documenti medesimi - la individuazione dei documenti utili ai fini del giudizio - lo studio delle questioni giuridiche sottese alla fattispecie;
8. Vero che in adempimento dell'incarico ricevuto dalla resistente lo Controparte_4 ha difeso ed assistito la resistente nella “fase introduttiva” del giudizio n. 10464/2014 di R.G.
[...] avanti il Tribunale di Padova - redigendo l'atto introduttivo, con relativa predisposizione ed autenticazione del mandato (cfr. doc. 3) - dando impulso alla procedura mediante notifica dell'atto, ed esame delle relate (cfr. doc.3) - provvedendo alla iscrizione a ruolo, previo versamento del contributo unificato e formazione del fascicolo di parte (cfr. doc. 5) - dando seguito allo studio della comparsa avversaria e dei documenti allegati (cfr. doc. 12) - partecipando alla prima udienza di comparizione in data 11.03.15 (cfr. doc.18);
9. Vero che in adempimento dell'incarico ricevuto dalla resistente lo Controparte_4 ha difeso ed assistito la resistente nella “fase istruttoria” del giudizio n. 10464/2014 di R.G.
[...] avanti il Tribunale di Padova dando seguito:
- alla redazione delle memorie istruttorie con deposito della relativa documentazione allegata (cfr. doc.
6-8) - all'esame ed allo studio delle memorie avversarie e dei documenti allegati (cfr. doc. 13-15) - partecipando all' udienza di discussione dei mezzi istruttori in data 15.06.2016 (cfr. doc. 19) - Per_ prendendo visione della ordinanza della dott.ssa sulla ammissione delle istanze istruttorie in data
3.09.2016 (cfr. doc. 20) - partecipato all'udienza di conferimento incarico CTU e discussione del quesito in data 7.02.2017 (cfr. doc. 21) - letto l'istanza di proroga formulata dal CTU e preso visione pagina 3 di 13 del relativo decreto (cfr. doc. 22) - preso visione dell'elaborato peritale predisposto dal CTU e delle osservazioni di controparte (cfr. doc. 23) - partecipato all'udienza di verifica CTU in data 18.10.2017
(cfr. doc. 24);
10. Vero che in adempimento dell'incarico ricevuto dalla resistente lo Controparte_4 ha difeso ed assistito la resistente nella “fase decisionale” del giudizio n. 10464/2014 di R.G.
[...] avanti il Tribunale di Padova - prendendo visione del decreto di sostituzione giudice per l'udienza del
6.12.2017 (cfr. doc. 25) - partecipato all'udienza originariamente chiamata per precisazioni delle conclusioni in data 6.12.2017 (cfr. doc. 26) - partecipando all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 28.02.2018 (cfr. doc. 27) - preso visione della sentenza conclusiva del giudizio (cfr. doc. 29);
11. Vero che per gli adempimenti di cui ai capitoli che precedono lo Controparte_4 ha maturato nei confronti della un credito per prestazioni
[...] Controparte_1 professionali per complessivi €. 14.496,50 oltre accessori di legge a titolo di compensi per l'attività resa nel giudizio di merito n.10464/2014 di R.G. avanti il Tribunale di Padova
12. Vero che lo ha diritto, per l'attività prestata nel corso del giudizio di merito Controparte_4
R.G. 10464/2014 incardinato avanti il Tribunale di Padova, alla rifusione delle spese pari ad €.137,26 per spese, nonché €.696,00 anticipazioni versate per l'iscrizione a ruolo della causa, come da relativi contributi unificati e bolli versati in occasione della iscrizione a ruolo e risultanti dalla relativa nota di iscrizione che si rammostra al teste (cfr. doc. 5);
13. Vero che l'importo complessivamente dovuto allo per l'attività Controparte_4 resa nel giudizio di merito R.G. 10464/2014 incardinato avanti il Tribunale di Padova ammonta, dunque, ad €. 14.496,50 per onorari, oltre accessori di legge, €. 137,26 per spese ed €. 696,00 per anticipazioni, cui andranno detratti gli acconti ricevuti.
14. Vero che per l'attività prestata dallo nel giudizio di merito R.G. Controparte_4
10464/2014 la resistente ha versato il solo fondo spese di cui alle fatture n. 107 del 23.10.2014 e n. 96 del 17.06.2016, come da documenti 30 e 31 che si rammostrano al teste.
Si indicano come testi:
- Sig.ra c/o Segreteria Amministrativa Testimone_1 Controparte_4
[...]
- Avv. Marta Nordio di Mestre;
- di Mestre. Testimone_2
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art.14 del d.lgs. n.150/2011, depositato in data 30.7.2024,
l'avvocato e l' Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 13 Associati adivano questo Tribunale, chiedendo il pagamento del corrispettivo delle prestazioni professionali svolte in favore di Controparte_1
A sostegno della domanda i ricorrenti deducevano: che su incarico della società convenuta, l'avvocato aveva attivato il CP_4 procedimento di mediazione obbligatoria, prodromico all'instaurazione, nei confronti della , di un giudizio avente ad oggetto, in particolare, Controparte_3
l'accertamento dell'applicazione di tassi usurari e voci di costo non pattuite al rapporto di conto corrente n.7404225760W, nonché l'accertamento dell'applicazione di tassi ultralegali al contratto di mutuo n.185342, con conseguente istanza di declaratoria di gratuità del prestito;
che l'avvocato aveva prestato assistenza nel predetto procedimento di mediazione obbligatoria e aveva poi promosso, successivamente all'esito negativo della mediazione, il giudizio civile contraddistinto al R.G. del Tribunale di Padova dal n.10464/2014, compiendo tutte le attività inerenti (studio della controversia, redazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, redazione e deposito delle memorie ex art.183, comma 6, c.p.c., partecipazione alle udienze, redazione del foglio di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della comparsa conclusionale di replica, studio degli atti e documenti di controparte) e mantenendo la corrispondenza informativa con la cliente;
che il giudizio si era concluso con sentenza che aveva riconosciuto alla cliente un credito verso la banca;
che era stato chiesto alla convenuta il pagamento di un compenso forfettario, rapportato a cause di valore compreso fra 5.201,00 e 26.000,00 euro e con esclusione del compenso per la mediazione preventiva, laddove il valore effettivo era superiore, al solo scopo di ottenere il pagamento immediato ma non Controparte_1 aveva provveduto al pagamento del corrispettivo per l'attività svolta, neppure a seguito di invito alla negoziazione assistita ed esperimento della mediazione obbligatoria, per cui essi ricorrenti erano legittimati a richiedere il compensi sulla base dei parametri cui al D.M. 37/2018, stante l'espressa riserva contenuta nelle notule e preavvisi di parcella, di chiedere “diverso e/o maggior compenso”;
pagina 5 di 13 che il compenso, in ragione delle numerose questioni preliminari, giuridiche e di fatto, sollevate dalla convenuta nel procedimento R.G. n.10464/2014 e affrontate dall'avvocato , avrebbe dovuto essere liquidato secondo i parametri massimi, CP_4 ridotti del 25%, del predetto D.M. per le cause di valore indeterminabile con complessità media, per complessivi €.14.496,50, oltre accessori;
che essi avevano altresì diritto al rimborso delle spese di trasferta e delle spese riguardanti l'apertura della posizione, pari ad €.137,26, alla rifusione delle anticipazioni versate per l'iscrizione a ruolo, pari ad €.696,00, e al pagamento della somma di €.1.323,00, a titolo di compenso dovuto sulla base del D.M. 37/2018 per l'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, prodromica all'instaurazione del giudizio nei confronti di;
Controparte_3 che sui predetti importi, trattandosi di transazione commerciale, avrebbero dovuto essere applicati gli interessi moratori di cui al d.lgs.231/2002, dal trentesimo giorno successivo all'invio del preavviso di fattura e dunque dal 22.03.2018 e che comunque dalla proposizione della domanda giudiziale erano dovuti gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.; che essi avevano diritto alla rifusione delle spese di lite, ivi comprese quelle della necessariamente prodromica ed esperita procedura di mediazione;
ciò premesso i ricorrenti concludevano come in epigrafe.
*
La convenuta non si costituiva in giudizio, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
All'esito di istruttoria documentale, all'udienza del 10.04.2025, fissata ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., veniva formulata riserva di deposito della sentenza.
***
Osserva il Tribunale, preliminarmente, che non è ravvisabile la titolarità o contitolarità in capo all' del Parte_2 credito per prestazioni professionali oggetto di causa e la relativa domanda di condanna di va rigettata. Controparte_1
Tale rilievo può essere compiuto d'ufficio dal giudice, in quanto, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “le contestazioni sulla legittimazione ad agire,
pagina 6 di 13 attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, nella specie contumace, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa” (cfr. ordinanza Cass.1.9.2021, n.23721 e
Cass.16.2.2016, n.2951).
I ricorrenti hanno dedotto la titolarità del credito per il corrispettivo dell'attività prestata in giudizio dall'avvocato anche in capo all'Associazione, in Parte_1 quanto, ai sensi gli artt.2 e 4 dello Statuto dell'associazione (cfr. All. A ricorso), “gli
Associati si impegnano a conferire alla Associazione la loro personale opera professionale, anche se non in maniera esclusiva, intendendosi conferiti all'Associazione qui costituita anche gli incarichi professionali conferiti ai singoli associati” e “per effetto del conferimento d'opera il risultato dell'attività professionale svolta dai soci nell'ambito dell'Associazione fa capo all' . Parte_2
Gli onorari sono perciò automaticamente acquisiti dall'associazione e sono fatturati direttamente dall' a proprio nome”. Parte_2
Tale assunto non può essere condiviso.
Dall'esame dell'incarico di assistenza alla mediazione conferito il 19.06.2014 (cfr. doc.42) e della procura rilasciata nell'ambito del procedimento R.G. 10464/2014 (cfr. doc.3) emerge come l'odierna convenuta avesse conferito l'incarico di asssterla e rappresentarla unicamente all'avvocato (unitamente all'avvocato Parte_1
Enrica Silvestri, con il primo atto, e unitamente all'avvocato Riccardo Rocca, con il secondo) e non anche all'Associazione. In particolare non vi è alcun riferimento al fatto che il compenso delle prestazioni promesse dal legale dovesse essere corrisposto all' , la quale, pertanto, non è legittimata a pretendere direttamente da Parte_2 il pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese dai suoi Controparte_1 partecipanti. D'altra parte il fatto che nel mandato conferito al legale (doc.42) vi fosse il riferimento all'esistenza di uno “Studio associato” ( Controparte_5 non è certamente sufficiente per ritenere concluso un contratto fra l'associazione e l'assistita dal legale, non essendo l'associazione neppure univocamente palesata, né sul piano civilistico, dato che non ne è stata precisata la denominazione, né sul piano pagina 7 di 13 tributario, dato che non vi è alcun riferimento ad una partita IVA ma soltanto al codice fiscale del socio fondatore (oltre che di soggetti incaricati del trattamento dei dati personali). Né tale carenza può dirsi surrogata dal contenuto della domanda di mediazione (doc.1), che indica la partita IVA dell'associazione come propria dell'avvocato . CP_4
D'altra parte le disposizioni richiamate dello Statuto non risultano soggette a specifica pubblicità e possono vincolare gli associati – verso i quali soltanto l'associazione può far valere la propria pretesa al versamento dei compensi percepiti per l'attività professionale svolta dai partecipanti – e non anche la convenuta, estranea a tale rapporto associativo.
In conclusione, dunque, per i motivi esposti, la domanda di condanna della convenuta al pagamento dei compensi in favore dell'Associazione ricorrente va rigettata.
***
Quanto alla domanda svolta dall'avvocato , va rilevato che la stessa è Parte_1 fondata e va pertanto accolta, nei limiti che si vanno ad indicare.
In primo luogo, va osservato che risulta documentato che l'avvocato Parte_1 ha svolto attività di assistenza della società convenuta nel procedimento di mediazione obbligatoria nei confronti di (cfr. docc.1- Controparte_3
2, relativi alla domanda di mediazione del 19.6.2014 e al verbale di primo incontro del 26.11.2014), necessariamente prodromico all'azione giudiziale in materia di contratti bancari, successivamente intrapresa per l'esito negativo della mediazione.
Risulta poi che l'avvocato , in forza di procura alle liti della resistente (doc.3), CP_4 ha promosso il giudizio contraddistinto dal n.10464/2014 R.G. di questo Tribunale contro la predetta contro ed ha svolto tutte le attività Controparte_3 difensive descritte in ricorso (studio, stesura di atti, partecipazione alle udienze) fino alla definizione del procedimento, concluso con la sentenza n.1668/18 (docc.4-5-6-7-
8-9-10-11-18-19-21-24-26-27-29), studiando gli atti della controparte (docc. da 12 a
17) e intrattenendo le necessarie comunicazioni con la società cliente (doc.28).
*
Quanto al compenso spettante al ricorrente va osservato che lo stesso, all'esito del giudizio R.G. n.10464/2014, ha chiesto alla convenuta, per l'attività professionale pagina 8 di 13 svolta, il pagamento della somma complessiva di €.6.788,00 – somma liquidata in via forfettaria, attribuendo alla causa un valore pari ad €.5.904,21 (scaglione compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e applicando i massimi tariffari ridotti del 25% – oltre accessori di legge, e di €.696,00 per anticipazioni. Il ricorrente ha inoltre precisato di non avere addebitato alla convenuta il compenso dovuto per l'assistenza prestata nel procedimento di mediazione e che all'importo di €.6.788,00 doveva detrarsi l'acconto già versato da pari a complessivi €.2.043,49 Controparte_1
(doc. 32).
A fronte del mancato versamento da parte della convenuta dell'importo richiesto, anche a seguito di una pluralità di solleciti (docc.32-33-34), l'avvocato Parte_1
ha quindi chiesto nel presente giudizio che il compenso venga liquidato non
[...] più in via forfettaria e nella misura indicata nelle notule, bensì “con applicazione delle tariffe piene … in conformità a quanto previsto dal DM 37 del marzo 2018 applicabile ratione temporis … considerando la causa di valore indeterminabile con complessità media ed applicando i valori massimi di liquidazione, ridotti del 25%”
(cfr. pag. 9 del ricorso), per complessivi €.14.496,50, oltre accessori di legge. Ha inoltre preteso, oltre al compenso per l'instaurazione del giudizio, la corresponsione di quanto dovuto per l'assistenza prestata nella procedura di mediazione, ovvero
€.1.323,00, oltre accessori, per la fase di attivazione, sulla base del predetto DM.
Tanto premesso, va osservato che il compenso spettante al ricorrente per l'attività svolta può essere liquidato nella misura dallo stesso richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, per complessivi €.14.496,50, a titolo di compensi, per l'attività giudiziale, oltre accessori di legge.
Dagli atti di causa non emerge che tra le parti sia intervenuta una pattuizione in ordine alla determinazione del compenso professionale dovuto per l'attività del ricorrente. Quest'ultimo, all'esito del giudizio R.G. n. 10464/2014, ha trasmesso alla convenuta, in data 18.08.2020, 26.08.2020 e 18.02.2020 (docc.32-33-34) avvisi di parcella contenenti la richiesta di pagamento dell'importo, come si è detto, liquidato in via forfettaria di €.6.826,92 (euro 6.788,00, oltre accessori di legge, da cui detrarre l'acconto a titolo di fondo spese già ricevuto), senza tuttavia ottenere alcun riscontro da parte di né il pagamento di quanto richiesto. Controparte_1
pagina 9 di 13 Tale comportamento della convenuta deve intendersi come mancata adesione da parte di quest'ultima alla proposta avanzata dal legale in ordine al compenso allo stesso spettante, con la conseguenza che nessun accordo era stato raggiunto dalle parti in merito al corrispettivo della prestazione, neppure successivamente all'esecuzione della prestazione stessa.
L'avvocato può dunque chiedere che sia il Tribunale in questa sede a liquidare CP_4 quanto dovutogli per l'espletamento dell'incarico, anche in misura diversa da quella originariamente indicata nelle notule, la quale per i motivi sopra esposti non può dirsi vincolante.
Ciò chiarito, va osservato che, ai fini della determinazione del compenso spettante all'avvocato, occorre fare riferimento ai parametri stabiliti dal DM 55/2014 e successive modifiche. In particolare, ai sensi dell'art.5, comma 2, del predetto DM
“nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”.
La domanda proposta da nel procedimento R.G. n.10464/2014, Controparte_1 rientra nello scaglione di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00
(cfr. docc.3 e 29) e l'accertamento giudiziale, sia pur con esito parzialmente negativo, si è svolto con riferimento agli importi fatti valere in giudizio, sicchè il valore della controversia non può considerarsi “manifestamente” diverso da quello presunto.
Di conseguenza, facendo riferimento ai parametri medi previsti dal DM 55/2014, modificato dal DM 37/2018 - applicabile alla fattispecie in quanto vigente al momento dell'esaurimento della prestazione professionale - per le cause di valore compreso tra €.260.001,00 ed €.520.000,00, il compenso spettante al ricorrente per l'attività giudiziale risulta pari ad €.21.387,00 (€.3.375,00 per la fase di studio,
€.2.227,00 per la fase introduttiva, €.9.915,00 per la fase istruttoria ed €.5.870,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per spese generali.
Si tratta di compensi che eccedono quelli richiesti dal ricorrente, che ha fatto riferimento allo scaglione previsto per controversie di valore indeterminabile, con complessità media, applicando i valori massimi ridotti del 25%, per un importo pagina 10 di 13 complessivo pari ad euro 14.496,50 (€.2.733,50 per la fase di studio, €.1.821,00 per la fase introduttiva, €.5.340,00 per la fase istruttoria ed €.4.602,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per spese generali.
Tale importo è inferiore a quello che potrebbe spettare sulla base del valore effettivo della causa e dei relativi parametri medi (come si è visto, euro 21.387,00, oltre accessori di legge), sicché la richiesta avanzata si profila congrua e meritevole di accoglimento, anche alla luce del principio della domanda, di cui all'art.112 c.p.c..
Diversa valutazione va fatta con riferimento alla richiesta di liquidazione delle spese relative alla fase di attivazione del procedimento di mediazione, necessariamente prodromico, quale condizione di procedibilità, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 28/2010, all'instaurazione del giudizio avverso la . Controparte_3
Il compenso richiesto di €.1.323,00 risulta infatti superiore a quello liquidabile per la fase di attivazione della mediazione (€.1.305,00 per le cause di valore compreso tra
€.260.001,00 ed €.520.000,00) in base alla tariffa introdotta dal DM 37/2018, applicabile quale criterio di riferimento, essendo la mediazione iniziata in epoca precedente e non essendo entrata nella fase di negoziazione e ne consegue che per tale voce va liquidato il minor importo di €.1.305,00.
*
Quanto all'importo richiesto dal ricorrente a titolo di anticipazioni, di €.696,00, come emerge dalla stessa notula prodotta in giudizio dal ricorrente (doc.32), va osservato che la convenuta risulta averlo interamente versato, mediante pagamento delle fatture
107/14 e 96/16 (docc.30-31) rispettivamente per €.526,55, ed €.169,45.
Al ricorrente vanno invece riconosciute le spese vive sostenute per €.132,10 (cfr. doc.
32, colonna “spese imponibili”) al netto dell'acconto di €.5,16 di cui alla fattura
107/14.
In definitiva, dunque, per i motivi sopra esposti, la convenuta è tenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di €.15.801,50 (€.14.496,50 +
€.1.305,00) per onorari, oltre al 15% per spese generali e cioè di €.18.171,72.
Da tale somma va detratto l'importo di €.2.043,49, versato a titolo di acconto
(€.1.550,84 di cui alla fattura n.107/2014 - doc. 30 - ed €.492,65, di cui alla fattura n.
pagina 11 di 13 96/2016 - doc. 31) e pertanto l'importo dovuto per onorario e spese generali è pari ad
€.16.128,23.
La convenuta va dunque condannata al pagamento dell'importo complessivo di
€.16.128,23, oltre IVA e CPA ed oltre ad €.132,10 per spese.
*
Sulle somme dovute vanno corrisposti gli interessi moratori previsti dal d.lgs.
231/2002.
Invero il rapporto professionale intercorso fra il ricorrente e la società convenuta va ricondotto alle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 231/2002 e ne consegue che la mora nel pagamento del relativo credito comporta l'applicazione degli interessi nella misura ivi prevista.
Con riguardo al dies a quo per il calcolo di tali interessi va considerato che in materia la Suprema Corte ha ripetutamente affermato (cfr. da ultimo Cass.14/07/2025,
n.19421) che per i “crediti professionali derivanti dallo svolgimento dell'attività di avvocato, gli interessi di cui all'art.1224 c.c. decorrono dalla data di messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento, anche nel caso in cui alla liquidazione si pervenga all'esito del procedimento di cui all'art. 14 d.lg. n. 150/2011” (cfr. nello stesso senso Cass.10/06/2025, n.15527 e Cass.21/06/2023, n.17705).
Nella specie la convenuta è stata costituita in mora con la richiesta di pagamento trasmessa dall'avvocato in data 18.2.2020 (doc.32), a nulla rilevando che CP_4
l'importo a suo tempo richiesto fosse diverso da quello liquidato nel presente giudizio.
Gli interessi dovuti decorrono pertanto dalla costituzione in mora del 18.2.2020 sull'importo imponibile dovuto all'avvocato , pari ad €.16.260,33 (€.16.128,23 CP_4
+ €.132,10) mentre su IVA e CPA gli interessi devono computarsi a partire dalla data di emissione della fattura e fino al saldo.
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Le spese di lite seguono la soccombenza, integralmente a carico della convenuta, non avendo avuto incidenza sostanziale sull'onere relativo la domanda rigettata dell ricorrente, e vanno liquidate come da dispositivo, in conformità ai Parte_2
pagina 12 di 13 valori medi della tariffa per le fasi di studio e introduttiva e al valore minimo per la fase decisionale, attesa la mancata costituzione della resistente e l'assenza di scritti conclusivi e con esclusione invece della fase istruttoria, essendo la causa documentale.
Alle spese del giudizio vanno aggiunte quelle della fase di attivazione del procedimento di mediazione (doc.38-40-41), che vanno liquidate come da dispositivo, nel valore medio della tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta dall' Parte_2
[...] condanna a pagare all'avvocato la somma Controparte_1 Parte_1 di €.16.260,33, ripartita come da motivazione, oltre IVA e CPA e oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal 18.2.2020 al saldo, quanto all'imponibile, e dalla data di emissione della fattura al saldo, quanto ad IVA e CPA;
condanna a rifondere a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in €.919,00 per la fase di studio, €.777,00 per la fase introduttiva ed €.850,50 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali e ad €.125,00 per spese vive, ed oltre IVA e CPA, nonché le spese di mediazione, che liquida in €.441,00 per la fase di attivazione mediazione, oltre al 15% per spese generali e ad €.48,80 per spese vive ed oltre IVA e CPA.
Padova 22.7.2025
Il Giudice
Dott. Federica Sacchetto
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