Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 402/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...]- c.f. Parte_1 C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Langone
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/05/2024 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 13/07/1995 in IA TA
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 2, part II serie A anno 1995) e che dall'unione sono nati tre figli ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di IA TA alla via Rossini n. 8 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra _2
.
[...]
3. dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il sig.
verserà alla sig.ra entro Parte_1 Parte_2
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 350,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che la sig.ra non Parte_2 avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
Con sentenza n. 59/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 13/07/1995 in IA TA (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 2, part II serie A anno 1995) e che dall'unione sono nati tre figli ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che il Tribunale di Palmi con sentenza n. 59/2024 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o die figli minori.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in data 13/07/1995 in Parte_1 Parte_2
IA TA (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 2, part
II serie A anno 1995), alle seguenti condizioni:
1. la dimora coniugale ubicata nel Comune di IA TA alla via Rossini n. 8 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra _2
.
[...]
2. dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il sig.
verserà alla sig.ra entro Parte_1 Parte_2
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 350,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che la sig.ra non Parte_2 avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola