(( 2-bis. I soggetti che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti sono iscritti in una sezione speciale dell'albo di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 114-novies, comma 1, lettere a), b), d), e-bis) e f) e se hanno stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita' civile o analoga garanzia per i danni arrecati al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o all'utente dei servizi di pagamento. I dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al presente comma sono altresi' pubblicati nell'albo di cui al comma 1.
2-ter. Le informazioni rese ai sensi dell' articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , sono pubblicate in un'appendice dell'albo previsto al comma 1, secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia. )) 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141 . (37)
------------ AGGIORNAMENTO (37)
Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 , ha disposto (con l'art. 28, comma 4) che "Con riferimento agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia l'abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater comma 6."