Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2024, n. 3016
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Sentenza 3 dicembre 2024

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In tema di bancarotta semplice documentale, l'omessa tenuta, per oltre tre anni consecutivi, del bilancio di una società in liquidazione non fa venir meno l'obbligo del liquidatore di tenere i libri e le scritture contabili, la cui violazione integra il predetto reato. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'obbligo di tenere i libri e le scritture contabili, tra i quali non rientra il bilancio, viene meno solo dopo la formale cancellazione dell'ente dal registro delle imprese anche nel caso in cui manchino passività insolute).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2024, n. 3016
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3016
    Data del deposito : 3 dicembre 2024

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