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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 03/02/2026, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 951/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4545/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adrano
Difeso da
Difensore_2 Difensore_3/o Casa Comunale - CF_Difensore_2
Difensore_4 Difensore_3/o Casa Comunale - CF_Difensore_3
Difensore_5 Difensore_3/o Casa Comunale - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 59098 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti del Comune di Adrano avverso l'avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe, notificato in data 01/03/2024, con il quale si chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 3.925,00, a titolo di IMU, sanzioni e interessi, per l'anno di imposta 2018.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto eccependo l'estinzione della pretesa per decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
Si è costituito il Comune di Adrano, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudice che il ricorso sia infondato e che, pertanto, debba essere rigettato.
È noto che ai sensi dell'art. 1 comma 161 della Legge n° 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), gli avvisi di accertamento degli enti locali devono essere notificati, a pena di decadenza, “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Con riferimento al termine di prescrizione, vale rammentare che secondo un costante indirizzo della Corte di Cassazione, “I tributi locali rientrano ambito di applicabilità dell'art.2948, n. 4, c.c., che prevede una prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (cfr.
Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283).
Ne consegue che sulla base della normativa suindicata, ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e di decadenza, l'avviso di accertamento in esame (IMU anno 2018) avrebbe dovuto essere notificato entro il
31 dicembre 2023.
Nell'ambito della ordinaria disciplina su menzionata si è, peraltro, frapposta quella emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid-19.
In particolare, per ciò che qui interessa, l'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, in virtù del richiamo del comma 4 dell'articolo citato a quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 159/2015.
Questa disciplina è rivolta alla totalità degli enti impositori, inclusi quindi gli enti territoriali e locali, come i
Comuni.
Ciò ha comportato che i termini di decadenza e prescrizione, relativi ad omesso versamento ICI per l'anno di imposta 2018, devono essere prorogati di 85 giorni (corrispondenti ai giorni della su menzionata sospensione).
Ne consegue che nella fattispecie in esame il termine di decadenza e di prescrizione va individuato non più nel 31 dicembre 2023 ma nel 26 marzo 2024.
Il Comune di Adrano ha documentato che l'avviso di accertamento impugnato è stato consegnato dall'Ente impositore all'agente postale per le operazioni di notifica in data 18/12/2023 e, quindi, entro i termini di prescrizione e decadenza. La tempestività della notifica è provata in quanto ai fini del rispetto del termine di prescrizione e decadenza assume rilievo la data di consegna dell'atto all'agente postale (nella specie avvenuta in data 18/12/2023) e non quella della ricezione (28/02/2024), peraltro anch'essa tempestiva rispetto ai suindicati termini.
Al riguardo vale osservare che questa Corte, pur consapevole dell'aperto contrasto sviluppatosi nella giurisprudenza della Corte di cassazione, di recente approdato all'esame delle Sezioni Unite a seguito della ordinanza n. 15545, depositata in cancelleria il 21 luglio 2020, aderisce al consolidato indirizzo giurisprudenziale che ritiene, sulla scia dell'insegnamento della sentenza della Cassazione Sez. Un. n.
12332/2017, che assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
Principio, questo, che opera anche per la notifica degli atti impositivi tributari, con ogni conseguenza in tema di tempestività dell'attività di recupero fiscale.
Deve, quindi, concludersi che la notifica dell'avviso di accertamento è intervenuta nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizioni normativamente fissati.
In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in persona del giudice monocratico dott. IB FA, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1.
Condanna quest'ultimo alla refusione delle spese processuali a favore del Comune di Adrano, che liquida in complessive € 1.065,00 oltre spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute.
Così deciso in Catania il 16 gennaio 2026
Il giudice monocratico
IB FA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4545/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adrano
Difeso da
Difensore_2 Difensore_3/o Casa Comunale - CF_Difensore_2
Difensore_4 Difensore_3/o Casa Comunale - CF_Difensore_3
Difensore_5 Difensore_3/o Casa Comunale - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 59098 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti del Comune di Adrano avverso l'avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe, notificato in data 01/03/2024, con il quale si chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 3.925,00, a titolo di IMU, sanzioni e interessi, per l'anno di imposta 2018.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto eccependo l'estinzione della pretesa per decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
Si è costituito il Comune di Adrano, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudice che il ricorso sia infondato e che, pertanto, debba essere rigettato.
È noto che ai sensi dell'art. 1 comma 161 della Legge n° 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), gli avvisi di accertamento degli enti locali devono essere notificati, a pena di decadenza, “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Con riferimento al termine di prescrizione, vale rammentare che secondo un costante indirizzo della Corte di Cassazione, “I tributi locali rientrano ambito di applicabilità dell'art.2948, n. 4, c.c., che prevede una prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (cfr.
Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283).
Ne consegue che sulla base della normativa suindicata, ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e di decadenza, l'avviso di accertamento in esame (IMU anno 2018) avrebbe dovuto essere notificato entro il
31 dicembre 2023.
Nell'ambito della ordinaria disciplina su menzionata si è, peraltro, frapposta quella emergenziale per il contrasto alla pandemia da Covid-19.
In particolare, per ciò che qui interessa, l'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, in virtù del richiamo del comma 4 dell'articolo citato a quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 159/2015.
Questa disciplina è rivolta alla totalità degli enti impositori, inclusi quindi gli enti territoriali e locali, come i
Comuni.
Ciò ha comportato che i termini di decadenza e prescrizione, relativi ad omesso versamento ICI per l'anno di imposta 2018, devono essere prorogati di 85 giorni (corrispondenti ai giorni della su menzionata sospensione).
Ne consegue che nella fattispecie in esame il termine di decadenza e di prescrizione va individuato non più nel 31 dicembre 2023 ma nel 26 marzo 2024.
Il Comune di Adrano ha documentato che l'avviso di accertamento impugnato è stato consegnato dall'Ente impositore all'agente postale per le operazioni di notifica in data 18/12/2023 e, quindi, entro i termini di prescrizione e decadenza. La tempestività della notifica è provata in quanto ai fini del rispetto del termine di prescrizione e decadenza assume rilievo la data di consegna dell'atto all'agente postale (nella specie avvenuta in data 18/12/2023) e non quella della ricezione (28/02/2024), peraltro anch'essa tempestiva rispetto ai suindicati termini.
Al riguardo vale osservare che questa Corte, pur consapevole dell'aperto contrasto sviluppatosi nella giurisprudenza della Corte di cassazione, di recente approdato all'esame delle Sezioni Unite a seguito della ordinanza n. 15545, depositata in cancelleria il 21 luglio 2020, aderisce al consolidato indirizzo giurisprudenziale che ritiene, sulla scia dell'insegnamento della sentenza della Cassazione Sez. Un. n.
12332/2017, che assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
Principio, questo, che opera anche per la notifica degli atti impositivi tributari, con ogni conseguenza in tema di tempestività dell'attività di recupero fiscale.
Deve, quindi, concludersi che la notifica dell'avviso di accertamento è intervenuta nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizioni normativamente fissati.
In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in persona del giudice monocratico dott. IB FA, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1.
Condanna quest'ultimo alla refusione delle spese processuali a favore del Comune di Adrano, che liquida in complessive € 1.065,00 oltre spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute.
Così deciso in Catania il 16 gennaio 2026
Il giudice monocratico
IB FA