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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1349/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pachino - Via Xxv Luglio 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 E Servizi Alle Imprese S.r.l. - 01528980855
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100850001859100056 TARI 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1652/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2/05/2024 RGR 1349/2024, il ricorrente Ricorrente_1, impugna l'ingiunzione di pagamento evidenziata in epigrafe di complessivi euro 1.031,46, relativo alla TARES anno 2013, notificata il 31/01/2024 dalla società “Resistente_1” concessionaria alla riscossione dei tributi del Comune di Pachino.
Il ricorrente deduce l'omessa notifica dell'atto presupposto, dichiarando di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento TARES, di conseguenza è maturata la decadenza alla riscossione del tributo;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Il concessionario alla riscossione costituito in giudizio, contesta l'addebito mosso dal ricorrente ed evidenzia che l'avviso di accertamento TARES è stato notificato al padre convivente in data 5 novembre 2018; produce copia dell'atto; chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Il Comune di Pachino non è costituito in giudizio.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'asserita omessa notifica dell'avviso di accertamento TARES per l'anno 2013 è infondata in quanto il concessionario alla riscossione tributi del Comune di Pachino ha prodotto l'avviso di accertamento che risulta regolarmente notificato il 5/11/2018, con consegna diretta eseguita dal messo notificatore, al padre convivente.
L'eccepita intervenuta decadenza del concessionario a riscuotere il tributo è infondata, stante che, non avendo impugnato l'atto di accertamento, il credito tributario è divenuto definitivo ed è irretrattabile.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 1^, rigetta il ricorso in epigrafe: Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
269,00 in favore dell'agente della riscossione costituito, più oneri accessori IVA e CPA, se dovuti.
Così deciso a Siracusa il 10 novembre 2025. IL Giudice monocratico
Dott. Teodoro ARGENTO
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1349/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pachino - Via Xxv Luglio 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 E Servizi Alle Imprese S.r.l. - 01528980855
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100850001859100056 TARI 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1652/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2/05/2024 RGR 1349/2024, il ricorrente Ricorrente_1, impugna l'ingiunzione di pagamento evidenziata in epigrafe di complessivi euro 1.031,46, relativo alla TARES anno 2013, notificata il 31/01/2024 dalla società “Resistente_1” concessionaria alla riscossione dei tributi del Comune di Pachino.
Il ricorrente deduce l'omessa notifica dell'atto presupposto, dichiarando di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento TARES, di conseguenza è maturata la decadenza alla riscossione del tributo;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Il concessionario alla riscossione costituito in giudizio, contesta l'addebito mosso dal ricorrente ed evidenzia che l'avviso di accertamento TARES è stato notificato al padre convivente in data 5 novembre 2018; produce copia dell'atto; chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Il Comune di Pachino non è costituito in giudizio.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'asserita omessa notifica dell'avviso di accertamento TARES per l'anno 2013 è infondata in quanto il concessionario alla riscossione tributi del Comune di Pachino ha prodotto l'avviso di accertamento che risulta regolarmente notificato il 5/11/2018, con consegna diretta eseguita dal messo notificatore, al padre convivente.
L'eccepita intervenuta decadenza del concessionario a riscuotere il tributo è infondata, stante che, non avendo impugnato l'atto di accertamento, il credito tributario è divenuto definitivo ed è irretrattabile.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 1^, rigetta il ricorso in epigrafe: Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
269,00 in favore dell'agente della riscossione costituito, più oneri accessori IVA e CPA, se dovuti.
Così deciso a Siracusa il 10 novembre 2025. IL Giudice monocratico
Dott. Teodoro ARGENTO