Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 21/04/2026, n. 7121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7121 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07121/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03649/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3649 del 2025, proposto da
IO NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche di Coesione, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Circolo Didattico C D Collodi Gebbione Reggio Calabria, Liceo Scientifico L S A Volta Reggio Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Barletta Andria Trani, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero per la Pubblica Amministrazione, Ministero per gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr - Struttura di Missione Pnrr, Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per il personale Scolastico, Dott. Filippo Serra, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Commissione Giudicatrice Nazionale con Riferimento Alla Classe di Concorso A020, Commissione per la Valutazione della Prova Orale e Pratica per la Classe di Concorso A020 Presso L’Usr Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Direzione Generale, Ufficio I, Dott.Ssa Antonella Iunti, Dott. Antonino Domenico Cama, Dott.Ssa AN Salerno Scopacasa, Dott.Ssa AN Colucci, Responsabile del Procedimento, Prof. Carlo Milidone, Scuola Primaria Collodi di Reggio Calabria, non costituiti in giudizio;
nei confronti
VA EL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. delle graduatorie di merito regionali, pubblicate sul sito istituzionale in data 09/08/2024, e relative al concorso docenti di cui al Dm n. 205/2023, come approvate con il gravato decreto di cui al prot. n. 21757/2024, per la classe di concorso A020 (Fisica alle scuole superiori), per la regione Puglia, aggregata per la presente procedura alla regione Calabria, nella parte in cui non è presente l’odierno ricorrente;
2. nonché di ogni altra ed eventuale rettifica delle predette graduatorie di merito, anche dal protocollo non conosciuto, e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non è prevista la presenza dell’odierno ricorrente;
3. nonché degli esiti riconosciuti al ricorrente a seguito della valutazione, nonché dei verbali, delle griglie di valutazione e di ogni altro atto facente parte del medesimo procedimento amministrativo;
4. nonché del decreto con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la classe di concorso A020 (Fisica alle scuole superiori);
5. nonché degli atti e documenti forniti in data 10/10/2024 dall’amministrazione scolastica in risposta all’istanza di accesso agli atti, nella parte in cui tali atti sono stati intesi nel senso di attribuire al ricorrente un punteggio non utile per l’inserimento nella graduatoria di merito; ed in particolare dell’elaborato della prova pratica, della griglia di valutazione della prova orale, della griglia di valutazione della prova pratica, della traccia della prova orale;
6. del decreto n. 158/2024 a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025”, nonché ove occorra dei relativi allegati;
7. nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi, ossia: del bando di cui al presente concorso n. 2575 del 06/12/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 8 , comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, nella parte in cui è inteso in senso escludente per la parte ricorrente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;
8. del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;
9. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 recante la rideterminazione del contingente della procedura concorsuale bandita su base regionale con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e di tutti gli allegati;
10. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. 90 concernente “Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2575”, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se intesi in senso escludente;
11. nonché del Dm n. 158/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto le procedure di immissione in ruolo, ivi compresi i relativi allegati;
12. ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato al predetto bando e degli atti ad esso presupposti e connessi, ossia: il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
13. del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
14. del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
15. del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati;
16. del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 10 agosto 2017 n. 616, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;
17. del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente;
18. nonché di ogni altro atto o provvedimento, anche dal protocollo non conosciuto, se inteso in senso escludente per la parte istante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Circolo Didattico C D Collodi Gebbione Reggio Calabria e di Liceo Scientifico L S A Volta Reggio Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Barletta Andria Trani e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia;
Vista la nota del 6 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 la dott.ssa AN LL AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, l’istante ha impugnato gli atti in epigrafe indicati.
2. Con dichiarazione depositata in data 6 marzo 2026, la parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse al ricorso.
3. All’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In considerazione di quanto sopra, il Collegio ritiene doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113).
5. Il Collegio ritiene la sussistenza di sufficienti ragioni per la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ET, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
AN LL AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LL AR | LE ET |
IL SEGRETARIO