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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/12/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in persona del Giudice, dott. IN RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1662 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Spadaro e Tommaso C.F._2
Colloca in virtù di procura alle liti in atti;
Opponenti
E
(C.F. ), con sede in Venezia-Mestre (VE), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore dott. e del procuratore generale alle CP_2
liti Avv. Leopoldo Conti, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi in virtù di procura alle liti in atti;
Opposta
NONCHE' in persona del curatore Controparte_3
fallimentare Dott.ssa ; Persona_1
Terza chiamata contumace
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 342/2016 emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
09.12.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
revoca del decreto ingiuntivo n. 342/2016, emesso da questo Tribunale, con il quale veniva loro ingiunto di pagare la somma di euro 35.266,08 oltre interessi come da domanda, deducendo: - che il contratto di finanziamento n. 5773733 è stato stipulato con AN
ER BA S.p.A. per l'acquisto, in data 09.04.2009, dell'autovettura Citroen C6 tg.
DL352KK presso - che, nel gennaio 2012, l'autovettura è stata restituita al Controparte_3
sig. in qualità di legale rappresentante di che si Parte_3 Controparte_3
impegnava, quale corrispettivo, ad accollarsi il contratto di finanziamento sopra richiamato per le rate non pagate, ammontanti ad euro 26.480,43 oltre interessi;
- che, pertanto, gli odierni opponenti sono stati liberati da ogni obbligazione nei confronti di subentrata in luogo di AN ER BA S.p.A. nella titolarità Controparte_1
del diritto di credito.
Tutto premesso, parte opponente ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia
Terme: - in via preliminare, autorizzi la chiamata ex art. 106 c.p.c. ed art. 269, secondo comma, c.p.c. di al fine di essere da essa manlevata;
- nel merito, accerti Controparte_3
l'infondatezza del diritto di credito vantato da con revoca dell'opposto Controparte_1
decreto ingiuntivo;
- in subordine, dichiari che è tenuta a manlevare gli Controparte_3
opponenti e, pertanto, la condanni al pagamento di quanto dovuto nei confronti di
[...]
o a rifondere agli opponenti quanto essi saranno tenuti a pagare all'opposta; - CP_1
condanni al pagamento delle spese di lite da distrarre nei confronti del Controparte_1
procuratore antistatario.
In corso di causa parte opponente ha precisato la domanda eccependo l'omessa indicazione in contratto del Taeg/Isc nonché l'applicazione di tassi d'interesse usurari.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio in Controparte_1
persona del l.r.p.t., rappresentando che non è stata fornita la prova del contratto di accollo e chiedendo: - in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 342/2016; - in via principale, il rigetto dell'avversa domanda e la conferma del suddetto decreto ingiuntivo;
- in subordine, accertare e dichiarare che gli odierni opponenti sono debitori, nei confronti di della somma di euro 35.266,08 Controparte_1
o comunque della maggiore o minore somma accertata in corso di causa e, conseguentemente condannarli al pagamento della risultante somma oltre interessi come in decreto ingiuntivo e spese di lite.
Dato atto del fallimento di a seguito della notifica dell'atto citazione in Controparte_3
opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti della Curatela Fallimentare, con l'ordinanza del 26.07.2017 è stata dichiarata la contumacia della stessa e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 342/2016.
La causa, istruita mediante memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e consulenza tecnica d'ufficio, è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 09.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di dirimere la presente controversia occorre innanzitutto ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova.
Spetta all'opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto di credito mentre spetta all'opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto di credito azionato nei propri confronti (cfr. ex multis Cass. n. 25499/2021; Cass. n. 13240/2019).
Orbene, dall'esame degli atti e documenti di causa, risultano provati sia il rapporto contrattuale intercorrente tra gli odierni opponenti e AN ER BA (cfr. doc.
n.2, contratto di finanziamento allegato al fascicolo monitorio di parte opposta) sia l'inadempimento di parte opponente, a seguito del quale è decaduta dal beneficio del termine in data 25.01.2013 (cfr. doc. n. 6, estratto conto allegato al fasc. monitorio di parte opposta).
È, inoltre, pacifico tra le parti, in assenza di contestazione a riguardo, che Controparte_1
è subentrata in luogo di AN ER BA S.p.A. nella titolarità del credito derivante dal sopra richiamato finanziamento, in virtù di un'operazione di cessione di crediti (cfr. doc. n. 3, contratto di cessione allegato al fasc. monitorio di parte opposta).
Per contro parte opposta ha eccepito la nullità del contratto di finanziamento per due ordini di motivi: a) l'applicazione di tassi di interesse usurari;
b) l'omessa indicazione del taeg/isc.
Con riferimento al primo motivo si deduce l'infondatezza dell'eccezione, stante l'esclusione, da parte dell'ausiliare del Giudice, dell'applicazione di tassi d'interesse usurari.
In particolare, in punto di verifica del rispetto della normativa antiusura il ctu ha precisato che “al momento della risoluzione del contratto/decadenza del beneficio del termine per il finanziamento (cfr comunicazione del 25/1/2013) le somme reclamate non inglobano la penale di estinzione anticipata/risoluzione del contratto e infatti “gli interessi futuri” vengono portati in deduzione della sommatoria. Le somme reclamate trovano conferma nella “lista movimenti” del 22/7/2015 dove al debito residuo rilevabile dal piano di ammortamento si aggiungono le rate scadute, gli interessi di mora e le spese di recupero.
Si aggiunge anche che gli interessi di mora reclamati a partire dalla data di risoluzione alla data del “ricorso per ingiunzione ex art. 633 cpc” sono stati calcolati al 10% e esclusivamente sul capitale residuo.” (cfr. pag. 13, ctu, in atti).
L'ausiliario del Giudice è pertanto, addivenuto alla conclusione, che si ritiene di condividere, secondo cui “i tassi contrattuali accertati sono entro i limiti del tasso soglia ai sensi della legge 108/96” (cfr. pag. 17, ctu, in atti).
Con riferimento, invece, al secondo motivo si evidenzia che, nell'ipotesi di omessa indicazione del Taeg in un contratto di credito al consumo, come nel caso de quo, trova applicazione la previsione di cui all'art. 125 bis, comma settimo, lett. a) Tub, il quale dispone che “il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.” Il consulente d'ufficio ha, dunque, in ragione dell'omessa indicazione del Taeg, proceduto alla sostituzione del tasso d'interesse pattuito con il tasso sostitutivo ex art. 117, comma settimo, Tub, ed ha ricalcolato il quantum dovuto nella somma complessiva di euro
20.354,53.
Alla luce di ciò, l'opposizione proposta da e attesa la Parte_1 Parte_2
sproporzione tra la somma ingiunta di euro 35.266,08 oltre interessi e la somma in concreto dovuta, pari ad euro 20.354,53, merita parziale accoglimento e l'opposto decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Si esamina, a questo punto, la domanda di manleva proposta dagli opponenti nei confronti della Controparte_3
Occorre rilevare che, avuto riguardo alle disposizioni previste dall'art. 2697 c.c. in tema di onere probatorio, grava sull'opponente, in quanto convenuto sostanziale, l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito azionato nei propri confronti.
Di conseguenza, la domanda di manleva è infondata e deve essere rigettata poiché non è stata fornita la prova dell'accordo di accollo in base al quale il legale rappresentante della concessionaria si sarebbe impegnato al pagamento del debito in favore Controparte_3
dell'odierna opposta con liberazione degli opponenti.
Pertanto, per tutti i motivi finora rappresentati, si ritiene di accogliere parzialmente l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 342/2016.
Si condannano e al pagamento della somma di euro Parte_1 Parte_2
20.354,53 in favore di Controparte_1
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte opponente e di parte opposta, in solido.
Spese di lite compensate tra e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Nulla sulle spese nei confronti di rimasta contumace Controparte_3
nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1662/2016 rgac, promossa da e Parte_1
nei confronti di e Parte_2 Controparte_1 Controparte_3
-accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
342/2016;
-rigetta la domanda di manleva proposta da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di Controparte_3
-condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma complessiva di euro
20.354,53;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, a carico di e in persona del legale Parte_1 Parte_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido;
-compensa le spese di lite tra e in Parte_1 Parte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
-nulla sulle spese nei confronti di contumace nel Controparte_3
giudizio;
-manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lamezia Terme, lì 22.12.2025
Il Giudice
Dott. IN RE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in persona del Giudice, dott. IN RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1662 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Spadaro e Tommaso C.F._2
Colloca in virtù di procura alle liti in atti;
Opponenti
E
(C.F. ), con sede in Venezia-Mestre (VE), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore dott. e del procuratore generale alle CP_2
liti Avv. Leopoldo Conti, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi in virtù di procura alle liti in atti;
Opposta
NONCHE' in persona del curatore Controparte_3
fallimentare Dott.ssa ; Persona_1
Terza chiamata contumace
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 342/2016 emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
09.12.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
revoca del decreto ingiuntivo n. 342/2016, emesso da questo Tribunale, con il quale veniva loro ingiunto di pagare la somma di euro 35.266,08 oltre interessi come da domanda, deducendo: - che il contratto di finanziamento n. 5773733 è stato stipulato con AN
ER BA S.p.A. per l'acquisto, in data 09.04.2009, dell'autovettura Citroen C6 tg.
DL352KK presso - che, nel gennaio 2012, l'autovettura è stata restituita al Controparte_3
sig. in qualità di legale rappresentante di che si Parte_3 Controparte_3
impegnava, quale corrispettivo, ad accollarsi il contratto di finanziamento sopra richiamato per le rate non pagate, ammontanti ad euro 26.480,43 oltre interessi;
- che, pertanto, gli odierni opponenti sono stati liberati da ogni obbligazione nei confronti di subentrata in luogo di AN ER BA S.p.A. nella titolarità Controparte_1
del diritto di credito.
Tutto premesso, parte opponente ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia
Terme: - in via preliminare, autorizzi la chiamata ex art. 106 c.p.c. ed art. 269, secondo comma, c.p.c. di al fine di essere da essa manlevata;
- nel merito, accerti Controparte_3
l'infondatezza del diritto di credito vantato da con revoca dell'opposto Controparte_1
decreto ingiuntivo;
- in subordine, dichiari che è tenuta a manlevare gli Controparte_3
opponenti e, pertanto, la condanni al pagamento di quanto dovuto nei confronti di
[...]
o a rifondere agli opponenti quanto essi saranno tenuti a pagare all'opposta; - CP_1
condanni al pagamento delle spese di lite da distrarre nei confronti del Controparte_1
procuratore antistatario.
In corso di causa parte opponente ha precisato la domanda eccependo l'omessa indicazione in contratto del Taeg/Isc nonché l'applicazione di tassi d'interesse usurari.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio in Controparte_1
persona del l.r.p.t., rappresentando che non è stata fornita la prova del contratto di accollo e chiedendo: - in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 342/2016; - in via principale, il rigetto dell'avversa domanda e la conferma del suddetto decreto ingiuntivo;
- in subordine, accertare e dichiarare che gli odierni opponenti sono debitori, nei confronti di della somma di euro 35.266,08 Controparte_1
o comunque della maggiore o minore somma accertata in corso di causa e, conseguentemente condannarli al pagamento della risultante somma oltre interessi come in decreto ingiuntivo e spese di lite.
Dato atto del fallimento di a seguito della notifica dell'atto citazione in Controparte_3
opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti della Curatela Fallimentare, con l'ordinanza del 26.07.2017 è stata dichiarata la contumacia della stessa e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 342/2016.
La causa, istruita mediante memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e consulenza tecnica d'ufficio, è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 09.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di dirimere la presente controversia occorre innanzitutto ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova.
Spetta all'opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto di credito mentre spetta all'opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto di credito azionato nei propri confronti (cfr. ex multis Cass. n. 25499/2021; Cass. n. 13240/2019).
Orbene, dall'esame degli atti e documenti di causa, risultano provati sia il rapporto contrattuale intercorrente tra gli odierni opponenti e AN ER BA (cfr. doc.
n.2, contratto di finanziamento allegato al fascicolo monitorio di parte opposta) sia l'inadempimento di parte opponente, a seguito del quale è decaduta dal beneficio del termine in data 25.01.2013 (cfr. doc. n. 6, estratto conto allegato al fasc. monitorio di parte opposta).
È, inoltre, pacifico tra le parti, in assenza di contestazione a riguardo, che Controparte_1
è subentrata in luogo di AN ER BA S.p.A. nella titolarità del credito derivante dal sopra richiamato finanziamento, in virtù di un'operazione di cessione di crediti (cfr. doc. n. 3, contratto di cessione allegato al fasc. monitorio di parte opposta).
Per contro parte opposta ha eccepito la nullità del contratto di finanziamento per due ordini di motivi: a) l'applicazione di tassi di interesse usurari;
b) l'omessa indicazione del taeg/isc.
Con riferimento al primo motivo si deduce l'infondatezza dell'eccezione, stante l'esclusione, da parte dell'ausiliare del Giudice, dell'applicazione di tassi d'interesse usurari.
In particolare, in punto di verifica del rispetto della normativa antiusura il ctu ha precisato che “al momento della risoluzione del contratto/decadenza del beneficio del termine per il finanziamento (cfr comunicazione del 25/1/2013) le somme reclamate non inglobano la penale di estinzione anticipata/risoluzione del contratto e infatti “gli interessi futuri” vengono portati in deduzione della sommatoria. Le somme reclamate trovano conferma nella “lista movimenti” del 22/7/2015 dove al debito residuo rilevabile dal piano di ammortamento si aggiungono le rate scadute, gli interessi di mora e le spese di recupero.
Si aggiunge anche che gli interessi di mora reclamati a partire dalla data di risoluzione alla data del “ricorso per ingiunzione ex art. 633 cpc” sono stati calcolati al 10% e esclusivamente sul capitale residuo.” (cfr. pag. 13, ctu, in atti).
L'ausiliario del Giudice è pertanto, addivenuto alla conclusione, che si ritiene di condividere, secondo cui “i tassi contrattuali accertati sono entro i limiti del tasso soglia ai sensi della legge 108/96” (cfr. pag. 17, ctu, in atti).
Con riferimento, invece, al secondo motivo si evidenzia che, nell'ipotesi di omessa indicazione del Taeg in un contratto di credito al consumo, come nel caso de quo, trova applicazione la previsione di cui all'art. 125 bis, comma settimo, lett. a) Tub, il quale dispone che “il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.” Il consulente d'ufficio ha, dunque, in ragione dell'omessa indicazione del Taeg, proceduto alla sostituzione del tasso d'interesse pattuito con il tasso sostitutivo ex art. 117, comma settimo, Tub, ed ha ricalcolato il quantum dovuto nella somma complessiva di euro
20.354,53.
Alla luce di ciò, l'opposizione proposta da e attesa la Parte_1 Parte_2
sproporzione tra la somma ingiunta di euro 35.266,08 oltre interessi e la somma in concreto dovuta, pari ad euro 20.354,53, merita parziale accoglimento e l'opposto decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Si esamina, a questo punto, la domanda di manleva proposta dagli opponenti nei confronti della Controparte_3
Occorre rilevare che, avuto riguardo alle disposizioni previste dall'art. 2697 c.c. in tema di onere probatorio, grava sull'opponente, in quanto convenuto sostanziale, l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito azionato nei propri confronti.
Di conseguenza, la domanda di manleva è infondata e deve essere rigettata poiché non è stata fornita la prova dell'accordo di accollo in base al quale il legale rappresentante della concessionaria si sarebbe impegnato al pagamento del debito in favore Controparte_3
dell'odierna opposta con liberazione degli opponenti.
Pertanto, per tutti i motivi finora rappresentati, si ritiene di accogliere parzialmente l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 342/2016.
Si condannano e al pagamento della somma di euro Parte_1 Parte_2
20.354,53 in favore di Controparte_1
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte opponente e di parte opposta, in solido.
Spese di lite compensate tra e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
Nulla sulle spese nei confronti di rimasta contumace Controparte_3
nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1662/2016 rgac, promossa da e Parte_1
nei confronti di e Parte_2 Controparte_1 Controparte_3
-accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
342/2016;
-rigetta la domanda di manleva proposta da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di Controparte_3
-condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma complessiva di euro
20.354,53;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, a carico di e in persona del legale Parte_1 Parte_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido;
-compensa le spese di lite tra e in Parte_1 Parte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
-nulla sulle spese nei confronti di contumace nel Controparte_3
giudizio;
-manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lamezia Terme, lì 22.12.2025
Il Giudice
Dott. IN RE