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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/10/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3740/2024
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3740/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
+ 1 Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 21 ottobre 2025, innanzi al dott. ON CC, sono comparsi: l'avv. BACICCHI in sost. avv. SANGIORGIO SALVATORE per parte ricorrente Parte_1
, insiste anche nell'eccezione di prescrizione, stante la carenza di prova di
[...] atti interruttivi.
Nonché, per parte resistente l'avv. DI Controparte_1
ED LA in sost. avv. BASCIA' GIUSEPPA.
Per parte resistente l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_2
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
ON CC
pagina 1 di 5 N. R.G. 3740/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3740/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. SANGIORGIO SALVATORE
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. BASCIA' GIUSEPPA
INPS
Rappresentato e difeso dall'Avv. FORGIONE PAOLA e dall'Avv. COLELLA PATRIZIA
PARTI RESISTENTI
Avente ad oggetto: Preavviso di fermo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 2 di 5 1- Il preavviso di fermo oggetto di opposizione si riferisce. Per quanto di interesse nel presente giudizio, ad omissioni contributive IVS entro il minimale per gli anni
2018, 2019, 2021, omissioni accertate con quattro avvisi di addebito, atti presupposti del preavviso medesimo.
Parte ricorrente, nel merito, rileva la infondatezza della pretesa, eccependo la prescrizione delle somme oggetto di azione esecutiva, il difetto di motivazione del provvedimento per mancata indicazione del responsabile del procedimento, la mancata notifica degli atti presupposti e la tardività delle notifiche.
Si costituiva eccependo l'infondatezza Controparte_3 delle doglianze formali e legate alla procedura di sua competenza.
Si costituiva contestando i motivi di doglianza della parte ricorrente. CP_2
2- Nel merito, con riferimento agli avvisi di addebito, parte resistente ha CP_2 dimostrato documentalmente l'avvenuta notifica alla controparte (cfr., doc. da 1
a 4 bis, fasc. . CP_2
Ne deriva, considerando l'assenza di una impugnativa tempestiva da parte della parte ricorrente, l'inammissibilità e l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e di quelle formali e procedurali riferibili alla presenza dell'atto presupposto.
Del pari non sono accoglibili le ulteriori eccezioni, considerando che il preavviso di fermo è conforme ai modelli legali e regolamentari, esente dai vizi lamentati dal ricorrente, come quello circa l'indicazione del responsabile del procedimento nemmeno applicabile alla fattispecie in esame.
3- Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, che il preavviso di fermo (doc.
1, fasc. è stato notificato alla parte ricorrente il 7 novembre 2024, CP_4 dovrebbero considerarsi prescritti i crediti contenuti negli avvisi di addebito asseritamente notificati prima del novembre 2019 (ritenendo il termine quinquennale e, dunque, solo con riferimento all'Avviso di addebito n.
341201900023254600000).
pagina 3 di 5 Considerando che la Suprema Corte a Sezioni Unite ha definitivamente ricostruito l'efficacia della mancata opposizione alla cartella di pagamento e degli avvisi di addebito come non idonea a mutare la durata del termine prescrizionale (cfr., Cassazione civile sez. un. 17 novembre 2016 n. 23397: «La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_2 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. CP_5
78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)»), lo stesso deve ritenersi quinquennale.
Nel caso di specie, però deve tenersi conto della sospensione della prescrizione nel periodo dell'emergenza pandemica, dall'8.3.2020 al 31.8.2021, con la conseguenza che nessuna prescrizione risulta maturata.
Dunque, si ricade, anche per effetto della sospensione, sempre all'interno del quinquennio.
Infine, risulta infondata l'eccezione spiegata ai sensi dell'art. 25 D.P.R.
602/1973, in quanto non siamo in presenza di notifica di cartelle di pagamento, quanto di preavviso di fermo, atto di diversa natura (cfr., Cass. n. 6844/2024; conf.
Cass. n. 28509/2022; Cass. n. 24234/2015: «L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria
e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che
pagina 4 di 5 riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione»).
Il ricorso, quindi, non può trovare accoglimento e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, per ciascuna parte resistente, in complessivi euro 1.780,00 oltre accessori se dovuti.
Firenze, il 21/10/2025
Il Giudice
ON CC
pagina 5 di 5
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3740/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
+ 1 Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 21 ottobre 2025, innanzi al dott. ON CC, sono comparsi: l'avv. BACICCHI in sost. avv. SANGIORGIO SALVATORE per parte ricorrente Parte_1
, insiste anche nell'eccezione di prescrizione, stante la carenza di prova di
[...] atti interruttivi.
Nonché, per parte resistente l'avv. DI Controparte_1
ED LA in sost. avv. BASCIA' GIUSEPPA.
Per parte resistente l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_2
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
ON CC
pagina 1 di 5 N. R.G. 3740/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3740/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. SANGIORGIO SALVATORE
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. BASCIA' GIUSEPPA
INPS
Rappresentato e difeso dall'Avv. FORGIONE PAOLA e dall'Avv. COLELLA PATRIZIA
PARTI RESISTENTI
Avente ad oggetto: Preavviso di fermo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 2 di 5 1- Il preavviso di fermo oggetto di opposizione si riferisce. Per quanto di interesse nel presente giudizio, ad omissioni contributive IVS entro il minimale per gli anni
2018, 2019, 2021, omissioni accertate con quattro avvisi di addebito, atti presupposti del preavviso medesimo.
Parte ricorrente, nel merito, rileva la infondatezza della pretesa, eccependo la prescrizione delle somme oggetto di azione esecutiva, il difetto di motivazione del provvedimento per mancata indicazione del responsabile del procedimento, la mancata notifica degli atti presupposti e la tardività delle notifiche.
Si costituiva eccependo l'infondatezza Controparte_3 delle doglianze formali e legate alla procedura di sua competenza.
Si costituiva contestando i motivi di doglianza della parte ricorrente. CP_2
2- Nel merito, con riferimento agli avvisi di addebito, parte resistente ha CP_2 dimostrato documentalmente l'avvenuta notifica alla controparte (cfr., doc. da 1
a 4 bis, fasc. . CP_2
Ne deriva, considerando l'assenza di una impugnativa tempestiva da parte della parte ricorrente, l'inammissibilità e l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e di quelle formali e procedurali riferibili alla presenza dell'atto presupposto.
Del pari non sono accoglibili le ulteriori eccezioni, considerando che il preavviso di fermo è conforme ai modelli legali e regolamentari, esente dai vizi lamentati dal ricorrente, come quello circa l'indicazione del responsabile del procedimento nemmeno applicabile alla fattispecie in esame.
3- Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, che il preavviso di fermo (doc.
1, fasc. è stato notificato alla parte ricorrente il 7 novembre 2024, CP_4 dovrebbero considerarsi prescritti i crediti contenuti negli avvisi di addebito asseritamente notificati prima del novembre 2019 (ritenendo il termine quinquennale e, dunque, solo con riferimento all'Avviso di addebito n.
341201900023254600000).
pagina 3 di 5 Considerando che la Suprema Corte a Sezioni Unite ha definitivamente ricostruito l'efficacia della mancata opposizione alla cartella di pagamento e degli avvisi di addebito come non idonea a mutare la durata del termine prescrizionale (cfr., Cassazione civile sez. un. 17 novembre 2016 n. 23397: «La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_2 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. CP_5
78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)»), lo stesso deve ritenersi quinquennale.
Nel caso di specie, però deve tenersi conto della sospensione della prescrizione nel periodo dell'emergenza pandemica, dall'8.3.2020 al 31.8.2021, con la conseguenza che nessuna prescrizione risulta maturata.
Dunque, si ricade, anche per effetto della sospensione, sempre all'interno del quinquennio.
Infine, risulta infondata l'eccezione spiegata ai sensi dell'art. 25 D.P.R.
602/1973, in quanto non siamo in presenza di notifica di cartelle di pagamento, quanto di preavviso di fermo, atto di diversa natura (cfr., Cass. n. 6844/2024; conf.
Cass. n. 28509/2022; Cass. n. 24234/2015: «L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria
e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che
pagina 4 di 5 riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione»).
Il ricorso, quindi, non può trovare accoglimento e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, per ciascuna parte resistente, in complessivi euro 1.780,00 oltre accessori se dovuti.
Firenze, il 21/10/2025
Il Giudice
ON CC
pagina 5 di 5