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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 06/05/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 815/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 815/2021 R.G.L., avente a oggetto “malattia professionale e pensione ai superstiti”, promosso da
, con l'avv. Ezio Bonanni;
Parte_1
- ricorrente - contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Sergio Alessi;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 16 settembre 2021, , vedova di , ha Parte_1 Persona_1
adito la presente sede per ivi sentire accertare che il congiunto, nel corso della sua attività lavorativa, ha contratto malattia professionale, che ne ha causato il decesso, avvenuto il 27 gennaio
2018. In ragione di ciò, ha chiesto la condanna dell'istituto convenuto alla corresponsione della rendita ai superstiti, all'assegno funerario e del riconoscimento delle prestazioni aggiuntive del
“Fondo Vittime Amianto”.
A sostegno di quanto sopra, la ricorrente ha rappresentato che il marito ha lavorato come
“operatore specialista elettromeccanico” presso il Petrolchimico di Gela alle dipendenze della e della ditta CO.MAN.IN, complessivamente dal 1967 Controparte_2 al 1992, così esponendosi, nel corso dell'intera vita professionale, all'amianto e alle altre sostanze tossiche ivi presenti, generando la lamentata malattia;
che l'origine professionale della patologia è stata negata dall' , che ha rigettato la relativa istanza amministrativa, negando il nesso CP_1
eziologico tra attività professionale e patologia.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando, in CP_1 particolare, l'insussistenza della prova del nesso eziologico tra la malattia professionale e mansioni svolte, nonché, giocoforza, con l'exitus.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prove orali e la disposizione di CTU medico-legale.
L'udienza del 18 marzo 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è infondato.
L'art. 85 del Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro (n. 1124/1965) stabilisce che “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti
a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116: 1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte
o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti
e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli. La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente. Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto
a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati”.
La stessa disciplina è applicabile anche al caso di malattia professionale, stante l'equiparazione prevista dal successivo art. 131.
Ebbene, nel caso di specie, ad avviso di questo giudicante, parte ricorrente ha assolto l'onere di dimostrare la specifica esposizione al rischio lavorativo e la patologia contratta, ma non anche il necessario nesso di causalità tra l'una e l'altra.
Quanto al primo profilo, innanzitutto, l'effettivo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso non è specificamente contestato dall' convenuto e, inoltre, risulta CP_1 suffragato dalla documentazione in atti e dall'attività istruttoria espletata.
Ed invero, ciò è emerso dall'istruttoria orale svolta che ha confermato come il ricorrente abbia svolto la dedotta attività di facchino, e che, nello svolgimento di tale mansione, stato esposto ai fattori di rischio descritti in ricorso.
In particolare, all'udienza del 9 giugno 2022, il teste , premettendo di Testimone_1
essere a conoscenza dei fatti di causa, in quanto ex collega del de cuius, ha dichiarato che lo stesso è stato quotidianamente a contatto con fibre di amianto e le altre sostanze tossiche indicate in ricorso e che non fosse loro imposto l'utilizzo di mascherine di protezione, stante anche la mancata consapevolezza della pericolosità di tali sostanze, e che comunque tali dispositivi di protezione non erano sufficienti a impedire di inalare le sostanze aerodisperse (cfr. verbale di udienza).
Ciò posto in relazione all'esposizione al rischio lavorativo specifico, al fine di accertare la sussistenza del necessario nesso di causalità tra la lamentata patologia e il decesso è stata disposta consulenza medico-legale; in particolare, è stato conferito incarico al nominato consulente tecnico d'ufficio con formulazione dei seguenti quesiti: “a) alla luce della documentazione in atti, valuti il
CTU se il decesso di sia stato determinato dalla malattia professionale indicata in Persona_2
ricorso ovvero se il decesso sia stato provocato da altra patologia da questi sofferta;
b) nel caso di sussistenza di concause che potrebbero aver determinato il decesso, indichi il grado di probabilità che l'evento morte sia stato determinato dalla malattia professionale indicata in ricorso”.
Il CTU ha risposto al mandato peritale, riconoscendo l'eziologia professionale dell'asbestosi, concludendo che: “Il decesso di , avvenuto il 27 Gennaio 2018, è stato Persona_3 determinato dall'aggravamento dalle malattie cronico degenerative di cui lo stesso era affetto,
l'asbestosi ha rappresentato una modesta concausa…” (cfr. consulenza depositata il 14 novembre
2023).
Con ordinanza del 22 giugno 2024, è stato chiesto al CTU di integrare il mandato peritale, rispondendo al seguente quesito: “dica il CTU, sulla base della documentazione in atti e delle testimonianze acquisite, se l'asbestosi di cui soffriva il defunto ha avuto un0eziologia professionale, secondo il principio del “più probabile che non””. Ciò al fine di determinare l'eventuale origine professionale della malattia.
Orbene, il C.T.U. ha osservato che “Da quanto sopra relazionato emerge che l'asbestosi di cui soffriva il defunto non ha avuto un'eziologia professionale, secondo il principio Persona_1 del “più probabile che non”” (cfr. deposito del 5 marzo 2025).
Gli esiti della consulenza, siccome esaustivamente e adeguatamente sostenute, non possono che essere condivisi, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), con riferimento sia all'accertamento della patologia sofferta dal de cuius, sia alla insussistenza del nesso di causalità tra la stessa e l'attività lavorativa svolta.
Alla stregua di quanto esposto, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
3. Spese.
Le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 dips. att. devono essere dichiarate irripetibili.
Le spese di C.T.U., per la stessa ragione, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Gela, 6 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 815/2021 R.G.L., avente a oggetto “malattia professionale e pensione ai superstiti”, promosso da
, con l'avv. Ezio Bonanni;
Parte_1
- ricorrente - contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Sergio Alessi;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 16 settembre 2021, , vedova di , ha Parte_1 Persona_1
adito la presente sede per ivi sentire accertare che il congiunto, nel corso della sua attività lavorativa, ha contratto malattia professionale, che ne ha causato il decesso, avvenuto il 27 gennaio
2018. In ragione di ciò, ha chiesto la condanna dell'istituto convenuto alla corresponsione della rendita ai superstiti, all'assegno funerario e del riconoscimento delle prestazioni aggiuntive del
“Fondo Vittime Amianto”.
A sostegno di quanto sopra, la ricorrente ha rappresentato che il marito ha lavorato come
“operatore specialista elettromeccanico” presso il Petrolchimico di Gela alle dipendenze della e della ditta CO.MAN.IN, complessivamente dal 1967 Controparte_2 al 1992, così esponendosi, nel corso dell'intera vita professionale, all'amianto e alle altre sostanze tossiche ivi presenti, generando la lamentata malattia;
che l'origine professionale della patologia è stata negata dall' , che ha rigettato la relativa istanza amministrativa, negando il nesso CP_1
eziologico tra attività professionale e patologia.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando, in CP_1 particolare, l'insussistenza della prova del nesso eziologico tra la malattia professionale e mansioni svolte, nonché, giocoforza, con l'exitus.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prove orali e la disposizione di CTU medico-legale.
L'udienza del 18 marzo 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è infondato.
L'art. 85 del Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro (n. 1124/1965) stabilisce che “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti
a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116: 1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte
o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti
e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli. La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente. Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto
a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati”.
La stessa disciplina è applicabile anche al caso di malattia professionale, stante l'equiparazione prevista dal successivo art. 131.
Ebbene, nel caso di specie, ad avviso di questo giudicante, parte ricorrente ha assolto l'onere di dimostrare la specifica esposizione al rischio lavorativo e la patologia contratta, ma non anche il necessario nesso di causalità tra l'una e l'altra.
Quanto al primo profilo, innanzitutto, l'effettivo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso non è specificamente contestato dall' convenuto e, inoltre, risulta CP_1 suffragato dalla documentazione in atti e dall'attività istruttoria espletata.
Ed invero, ciò è emerso dall'istruttoria orale svolta che ha confermato come il ricorrente abbia svolto la dedotta attività di facchino, e che, nello svolgimento di tale mansione, stato esposto ai fattori di rischio descritti in ricorso.
In particolare, all'udienza del 9 giugno 2022, il teste , premettendo di Testimone_1
essere a conoscenza dei fatti di causa, in quanto ex collega del de cuius, ha dichiarato che lo stesso è stato quotidianamente a contatto con fibre di amianto e le altre sostanze tossiche indicate in ricorso e che non fosse loro imposto l'utilizzo di mascherine di protezione, stante anche la mancata consapevolezza della pericolosità di tali sostanze, e che comunque tali dispositivi di protezione non erano sufficienti a impedire di inalare le sostanze aerodisperse (cfr. verbale di udienza).
Ciò posto in relazione all'esposizione al rischio lavorativo specifico, al fine di accertare la sussistenza del necessario nesso di causalità tra la lamentata patologia e il decesso è stata disposta consulenza medico-legale; in particolare, è stato conferito incarico al nominato consulente tecnico d'ufficio con formulazione dei seguenti quesiti: “a) alla luce della documentazione in atti, valuti il
CTU se il decesso di sia stato determinato dalla malattia professionale indicata in Persona_2
ricorso ovvero se il decesso sia stato provocato da altra patologia da questi sofferta;
b) nel caso di sussistenza di concause che potrebbero aver determinato il decesso, indichi il grado di probabilità che l'evento morte sia stato determinato dalla malattia professionale indicata in ricorso”.
Il CTU ha risposto al mandato peritale, riconoscendo l'eziologia professionale dell'asbestosi, concludendo che: “Il decesso di , avvenuto il 27 Gennaio 2018, è stato Persona_3 determinato dall'aggravamento dalle malattie cronico degenerative di cui lo stesso era affetto,
l'asbestosi ha rappresentato una modesta concausa…” (cfr. consulenza depositata il 14 novembre
2023).
Con ordinanza del 22 giugno 2024, è stato chiesto al CTU di integrare il mandato peritale, rispondendo al seguente quesito: “dica il CTU, sulla base della documentazione in atti e delle testimonianze acquisite, se l'asbestosi di cui soffriva il defunto ha avuto un0eziologia professionale, secondo il principio del “più probabile che non””. Ciò al fine di determinare l'eventuale origine professionale della malattia.
Orbene, il C.T.U. ha osservato che “Da quanto sopra relazionato emerge che l'asbestosi di cui soffriva il defunto non ha avuto un'eziologia professionale, secondo il principio Persona_1 del “più probabile che non”” (cfr. deposito del 5 marzo 2025).
Gli esiti della consulenza, siccome esaustivamente e adeguatamente sostenute, non possono che essere condivisi, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), con riferimento sia all'accertamento della patologia sofferta dal de cuius, sia alla insussistenza del nesso di causalità tra la stessa e l'attività lavorativa svolta.
Alla stregua di quanto esposto, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
3. Spese.
Le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 dips. att. devono essere dichiarate irripetibili.
Le spese di C.T.U., per la stessa ragione, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Gela, 6 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo