Articolo 435 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 434Articolo 436
Versione
6 maggio 1952
Art. 435.
(Poteri delle autorita' consolari)


Le autorita' consolari nell'esplicazione dei poteri a esse conferiti dall'articolo 127 del codice applicano, in quanto possibile, le norme stabilite per l'armamento delle navi.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente