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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/06/2025, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, lette le note di cui all'art.127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. 15284 /2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.to GIORDANO ANGELO presso il cui Parte_1 studio è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come da procura in atti
RESISTENTE
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/12/2024 , ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha chiesto l'accertamento del suo diritto a vedersi acceditate le giornate di lavoro in agricoltura prestate nell'annualità CP_ 2022 e per l'effetto sentire condannare l' alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione che assume spettante e non erogata.
CP_ L' ritualmente citato si è costituito, dichiarando che era stata validata la ripresa dell'attività senza soluzione di continuità in data 08.06.2023, visto l'aggiornamento e la produzione documentale effettuata dall'azienda stessa.
Pertanto, in seguito all'effettuato sblocco erano state accreditate le giornate di ottobre e novembre 2022.
CP_ All'udienza odierna lette le note di cui all'art.127 ter cpc anche parte ricorrente così come l' si associava. Il Gl, , decideva la causa come da motivazioni che seguono.
1 CP_ Risulta dalla documentazione versata in giudizio ( cfr. Conto Assicurativo ) che l' ha provveduto alla contabilizzazione delle giornate richieste .
In ragione della risoluzione amministrativa della domanda deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126).
2 Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
CP_ Alla luce della condotta processuale dell' appare equa una compensazione per la metà delle spese di CP_ lite con condanna dell' al pagamento della residua parte che si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. - dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ B. – compensa le spese per la metà e condanna l' al pagamento della residua parte in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 850,00 oltre iva e cpa con distrazione.
Così deciso in Aversa 23/06/2025
Il Giudice
dott. Federica Acquaviva Coppola
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, lette le note di cui all'art.127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. 15284 /2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.to GIORDANO ANGELO presso il cui Parte_1 studio è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come da procura in atti
RESISTENTE
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/12/2024 , ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha chiesto l'accertamento del suo diritto a vedersi acceditate le giornate di lavoro in agricoltura prestate nell'annualità CP_ 2022 e per l'effetto sentire condannare l' alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione che assume spettante e non erogata.
CP_ L' ritualmente citato si è costituito, dichiarando che era stata validata la ripresa dell'attività senza soluzione di continuità in data 08.06.2023, visto l'aggiornamento e la produzione documentale effettuata dall'azienda stessa.
Pertanto, in seguito all'effettuato sblocco erano state accreditate le giornate di ottobre e novembre 2022.
CP_ All'udienza odierna lette le note di cui all'art.127 ter cpc anche parte ricorrente così come l' si associava. Il Gl, , decideva la causa come da motivazioni che seguono.
1 CP_ Risulta dalla documentazione versata in giudizio ( cfr. Conto Assicurativo ) che l' ha provveduto alla contabilizzazione delle giornate richieste .
In ragione della risoluzione amministrativa della domanda deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126).
2 Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
CP_ Alla luce della condotta processuale dell' appare equa una compensazione per la metà delle spese di CP_ lite con condanna dell' al pagamento della residua parte che si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. - dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ B. – compensa le spese per la metà e condanna l' al pagamento della residua parte in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 850,00 oltre iva e cpa con distrazione.
Così deciso in Aversa 23/06/2025
Il Giudice
dott. Federica Acquaviva Coppola
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