CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6880/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio Legale Tributario Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Luzzi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27374 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Luzzi, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 27374 notificato in data 18.10.2024, avente ad oggetto l'IMU per l'anno 2019, eccependo: 1) il difetto di motivazione;
2) l'incongruità e la sproporzione del valore attribuito alle aree oggetto di imposizione;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Luzzi non si è costituito in giudizio.
All' udienza dell'8.1.2026 la causa è stata decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Invero, la ricorrente, ha eccepito, quale secondo motivo di ricorso, l'incongruità e la sproporzione del valore attribuito alle aree edificabili oggetto di imposizione, che non sarebbe in linea con i valori di mercato e non terrebbe conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio. Sul punto si evidenzia che, da ultimo, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25781/2022, conformandosi all'indirizzo interpretativo della giurisprudenza sul tema e facendo espresso richiamo di precedenti pronunce, ha affermato che nonostante la facoltà riconosciuta ai Comuni di determinare il valore delle aree edificabili ai sensi dell'art. 59 lett. G) della L. n. 446/1997, “ciò non di meno remane ferma la regola, stabilita dall'art. 52 D. Lgs. n. 446 del 1997, secondo la quale il valore delle aree edificabili è quello stabilito nel commercio, per cui il contribuente può dichiarare un valore inferiore a quello stabilito nel regolamento ed il Comune può ritenerlo congruo, in quanto concretamente corrispondente al valore di mercato, come può accertare un valore maggiore, ed in tal caso l'accertamento deve essere motivato facendo riferimento ai valori di mercato” (Cass. n. 4605/2018). Altresì, con pronuncia n. 16629/2017 si è precisato che la parte contribuente può dimostrare il minor valore dei terreni, stabilito dalla delibera comunale, attraverso la prova contraria raggiunta con la produzione di una perizia di parte. Posto, dunque, che il valore venale dell'area edificabile può essere pacificamente rideterminato attraverso documentazione idonea a dimostrare la non corrispondenza e adeguatezza degli indici comunali, l'unico motivo di ricorso è infondato. Nel caso che ci occupa, la ricorrente, mediante la produzione in giudizio di una perizia di stima a firma dell'arch. Nominativo_2 e dell'ing. Nominativo_3, ha compiutamente provato il minor valore da attribuire ai terreni oggetto di imposta. Dal canto suo, il Comune di Luzzi, regolarmente citato in giudizio, non costituendosi, non ha fornito idonea prova della proporzionalità tra i criteri adottati per il calcolo dell'imposta ed il reale valore degli immobili. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere accolto. Dalla diversità di valore venale attribuibile agli immobili oggetto di imposizione discende la necessità della rideterminazione dell'imposta da parte dell'ente impositore con quantificazione della pretesa tributaria entro i limiti posti dall'azionato "petitum" (Cass. civ. , Sez. 5^, Sent. n.11212/2007).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annullato l'atto impugnato, determina il valore dei terreni in oggetto nella misura di €11,00 a mq;
condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 600,00 oltre accessori con distrazione.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6880/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio Legale Tributario Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Luzzi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27374 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Luzzi, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 27374 notificato in data 18.10.2024, avente ad oggetto l'IMU per l'anno 2019, eccependo: 1) il difetto di motivazione;
2) l'incongruità e la sproporzione del valore attribuito alle aree oggetto di imposizione;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Luzzi non si è costituito in giudizio.
All' udienza dell'8.1.2026 la causa è stata decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Invero, la ricorrente, ha eccepito, quale secondo motivo di ricorso, l'incongruità e la sproporzione del valore attribuito alle aree edificabili oggetto di imposizione, che non sarebbe in linea con i valori di mercato e non terrebbe conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio. Sul punto si evidenzia che, da ultimo, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25781/2022, conformandosi all'indirizzo interpretativo della giurisprudenza sul tema e facendo espresso richiamo di precedenti pronunce, ha affermato che nonostante la facoltà riconosciuta ai Comuni di determinare il valore delle aree edificabili ai sensi dell'art. 59 lett. G) della L. n. 446/1997, “ciò non di meno remane ferma la regola, stabilita dall'art. 52 D. Lgs. n. 446 del 1997, secondo la quale il valore delle aree edificabili è quello stabilito nel commercio, per cui il contribuente può dichiarare un valore inferiore a quello stabilito nel regolamento ed il Comune può ritenerlo congruo, in quanto concretamente corrispondente al valore di mercato, come può accertare un valore maggiore, ed in tal caso l'accertamento deve essere motivato facendo riferimento ai valori di mercato” (Cass. n. 4605/2018). Altresì, con pronuncia n. 16629/2017 si è precisato che la parte contribuente può dimostrare il minor valore dei terreni, stabilito dalla delibera comunale, attraverso la prova contraria raggiunta con la produzione di una perizia di parte. Posto, dunque, che il valore venale dell'area edificabile può essere pacificamente rideterminato attraverso documentazione idonea a dimostrare la non corrispondenza e adeguatezza degli indici comunali, l'unico motivo di ricorso è infondato. Nel caso che ci occupa, la ricorrente, mediante la produzione in giudizio di una perizia di stima a firma dell'arch. Nominativo_2 e dell'ing. Nominativo_3, ha compiutamente provato il minor valore da attribuire ai terreni oggetto di imposta. Dal canto suo, il Comune di Luzzi, regolarmente citato in giudizio, non costituendosi, non ha fornito idonea prova della proporzionalità tra i criteri adottati per il calcolo dell'imposta ed il reale valore degli immobili. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere accolto. Dalla diversità di valore venale attribuibile agli immobili oggetto di imposizione discende la necessità della rideterminazione dell'imposta da parte dell'ente impositore con quantificazione della pretesa tributaria entro i limiti posti dall'azionato "petitum" (Cass. civ. , Sez. 5^, Sent. n.11212/2007).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annullato l'atto impugnato, determina il valore dei terreni in oggetto nella misura di €11,00 a mq;
condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 600,00 oltre accessori con distrazione.