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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3456 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano ___________________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ________________________ Consigliere rel. est.
3) dott. Maria Vittoria Valente _________________ Consigliere
All'udienza del 28 ottobre 2025 celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc , ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1768/2023 R.G.A.C.L cui è riunito quello avente il numero
2149/2023 R.G.A.C.L. avente ad oggetto il rinvio disposto dalla Cassazione con ordinanza n. 14455/2023 del 24 maggio 2023 e vertente tra
(C.F. P.IVA già Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...] in persona del procuratore e direttore generale, Dott. Parte_2 Parte_3
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in CodiceFiscale_1 atti dall'Avv. Massimo Waschke PEC e Email_1 dall'Avv. Angelo Martucci del foro di Roma PEC;
Email_2
-RICORRENTE IN RIASSUNZIONE nel proc. n.1768/2023 e RESISTENTE
In quello 2149/2023 ;
E
(C.F. ), (C.F. Parte_4 CodiceFiscale_2 Parte_5
), (C.F. ), CodiceFiscale_3 Parte_6 CodiceFiscale_4
(C.F. ), Parte_7 CodiceFiscale_5 Parte_8
(C.F. ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_6 Parte_9 [...]
), (C.F. ) C.F._7 Parte_10 CodiceFiscale_8 Pt_11
(C.F. ) (C.F.
[...] CodiceFiscale_9 Parte_12 [...]
) (C.F. ) tutti C.F._10 Parte_13 CodiceFiscale_11 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall' Avvocato Erasmo Fiumara, pec
Email_3 - RESISTENTE IN RIASSUNZIONE nel proc. n.1768/2023 e RICORRENTE in quello
2149/2023;
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato il giorno 17 luglio 2023 la Pt_1 già ha riassunto il giudizio a seguito Parte_1 Parte_2 dell'ordinanza della Suprema Corte n. 144 n. 144455/2023 del 24 maggio 2023 con cui, in accoglimento dei motivi proposti dalla stessa società, è stata cassata n.4437/2021 del 4 gennaio 2021 la sentenza emessa da questa Corte di Appello che si era pronunciata sul gravame proposto dalla società avverso la Parte_1 sentenza n.168/2019 del Tribunale GL di Latina emessa il 22 febbraio 2019.
In sede di riassunzione si chiede darsi puntuale applicazione ai principi sanciti dalla
Suprema corte con la conseguente revoca dei decreti ingiuntivi emessi a favore dei lavoratori e la condanna dell'impresa al pagamento dell'importo di euro 1.689,76 che rappresenterebbe l'ammontare del credito vantato dall'appaltatrice CP_1 ancora nel patrimonio della EW Apig srl, dopo la cessione del credito ed al momento della domanda dei lavoratori ex art. 1676 c.c..
L' ha concluso chiedendo altresì la condanna di controparte alla restituzione Pt_14 in forza delle sentenze di merito intervenute oltre che alla rifusione delle spese di tutti i gradi del giudizio.
Si sono costituiti , , Parte_4 Parte_6 Parte_5 Parte_7
, , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
e evidenziando di avere proposto autonomo ricorso Parte_12 Parte_13 in riassunzione con la necessità di provvedere alla riunione dei due giudizi. Hanno sostenuto che l'opposizione ai decreti ingiuntivi andasse rigettata dovendo confermarsi la statuizione emessa a suo tempo dal giudice di prime cure.
Nel giudizio di rinvio instaurato dai lavoratori che hanno formulato conclusioni analoghe a quelle contenute nella memoria di costituzione depositata nel giudizio precedentemente instaurato, si è costituita la che ha reiterato e Parte_1 difese esposte nel giudizio principale.
Pag. 2 di 13 La causa, previa riunione della causa di più recente iscrizione a quella di iscrizione più remota, fissata per l'udienza del 28 ottobre 2025 da celebrarsi nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc , è definita dal Collegio, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione, all'esito della Camera di consiglio, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi la (oggi Parte_2 Parte_1 proponeva opposizione avverso i decreti ingiuntivi emessi a favore dei lavoratori
, , , Parte_4 Parte_6 Parte_5 Parte_7
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
e , per un importo complessivo di € 46.379,44, Parte_12 Parte_13 oltre interessi e rivalutazione.
I lavoratori fondavano la propria pretesa sull'art. 1676 c.c., allegando che la
, in quanto società committente, sarebbe stata tenuta a Parte_1 corrispondere, in solido con l'appaltatrice, la EW Apig S.r.l., le somme loro dovute fino a concorrenza del credito vantato da quest'ultima impresa per l'esecuzione dell'appalto.
Alla prima udienza di discussione dinnanzi al Tribunale, la (ora Parte_2
rappresentava che, successivamente al deposito dei Parte_1 ricorsi in opposizione, la , cessionaria del credito vantato dalla CP_2 [...] nei confronti della , aveva notificato un decreto CP_1 Parte_2 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Venezia e pedissequo atto di precetto per l'importo di € 31.008,06, quindi, nel corso del primo grado produceva la sentenza n. 103/2016 emessa dal Tribunale di Venezia sull'opposizione della Parte_2
il 12 gennaio 2016.
[...]
In essa, rispetto al credito complessivo pari ad € 31.008,06 vantato dall'impresa appaltatrice ed oggetto di cessione, il giudice riteneva opponibile al CP_1 debitore ceduto dalla l'importo di € 29.318,30 Parte_2 CP_2
(comprovato dalle fatture n. 90 e 91/2012) in quanto la comunicazione alla
Pag. 3 di 13 committente era validamente intervenuta in data 5 e 26 ottobre Parte_2
2021 e si collocava in epoca precedente non solo alla notifica dei decreti ingiuntivi, ma anche alle richieste stragiudiziali di pagamento inviate dai lavoratori in data 22 ottobre 2012 ed il 26 ottobre 2012 ; riteneva invece che la cessione del credito comprovato dalla fattura n. 96/2012, di importo pari a €
1.689,76 comunicata alla solo in data 26 ottobre 2012, non fosse Parte_2 opponibile in quanto non comunicata in data anteriore alla domanda dei lavoratori (formulata in ragione dell'art. 1676 c.c.) che era stata inoltrata a mezzo fax in pari data. Nella stessa sentenza si affermava che conseguentemente i dipendenti dell'appaltatrice EW Apig srl mantenevano l'azione diretta contro la committente nei limiti del debito di verso l'appaltatrice Parte_2 [...] per €1.689,76 e cioè nei limiti di quanto ancora nel patrimonio della EW CP_1
Apig srl al momento della domanda ex art. 1676 c.c..
Nel presente processo, il Tribunale di Latina, rigettando le opposizioni della
[...]
(oggi ), riteneva inammissibile la questione della Parte_2 Parte_1 cessione del credito sollevata da parte dell'appaltatrice qualificandola come eccezione in senso proprio, analoga determinazione era assunta dalla Corte di
Appello che confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, la ricorreva per Cassazione Parte_1 sulla base di tre motivi.
Con il primo deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c. e dell'art. 1676 c.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. per aver la Corte di merito erroneamente ritenuto che la richiesta dell'odierna ricorrente di accertare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1676 c.c., l'effettiva consistenza del credito vantato dalla società appaltatrice EW Apig S.r.l. nei confronti della committente integrasse una eccezione in senso stretto, tardivamente Pt_1 dedotta trattandosi di un tema di difesa liberamente proponibile e non assoggettato alle preclusioni processuali di cui all'art. 416 c.p.c..
Pag. 4 di 13 Con il secondo motivo la sentenza era censurata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere omesso di considerare ai fini della decisione la limitazione del credito dell'appaltatrice;
Infine, con il terzo motivo si faceva questione della violazione e falsa applicazione degli artt. 1676, 1265 e 1372 cod. civ. e della nullità della decisione per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della limitazione del debito scaturente dalla intervenuta cessione del credito né della quantificazione del debito, inferiore all'importo complessivo delle somme concretamente erogate. La violazione di legge era denunziata in relazione alla ritenuta non opponibilità ai dipendenti della appaltatrice della cessione del credito a in epoca anteriore alle richieste degli stessi ai sensi dell'art. CP_2
1676 cod. civ. ;
La Corte di Cassazione, ritenuta la connessione fra i tre motivi, li accoglieva cassando la sentenza di appello.
In particolare, la Suprema Corte escludeva che la questione della cessione del credito da parte della costituisse un'eccezione in senso stretto, e Controparte_1 precisato che l'azione ex art. 1676 c.c. postula, quale fatto costitutivo della pretesa azionata dai lavoratori, l'esistenza ed attualità del credito del soggetto appaltatore nei confronti del soggetto committente, della cui dimostrazione sono onerati i dipendenti dell'appaltatore, chiariva che l'accertamento sull'an e sul quantum di tale credito era già oggetto del thema decidendum demandato all'accertamento giudiziale con l'originaria domanda. La questione costituiva, pertanto, un'eccezione in senso lato ed in quanto tale non era soggetta a preclusioni ed era rilevabile d'ufficio ove i fatti oggetto della stessa fossero comunque documentati in atti.
Precisava, altresì, che non costituiva autonoma ratio decidendi ( e come tale da sola idonea a sorreggere la decisione sotto il profilo dell'accertamento della fondatezza della pretesa degli odierni controricorrenti) la circostanza, valorizzata dal giudice di merito, che negli atti di opposizione la società Parte_1
Pag. 5 di 13 avesse dichiarato di essere debitrice nei confronti di EW Apig s.r.l., in quanto, viceversa, nel contesto motivazionale della sentenza impugnata essa rappresentava un'argomentazione aggiuntiva, utilizzata dal giudice di appello in funzione confermativa della tardività con la quale la società aveva fatto Pt_1 valere la esistenza della cessione del credito vantato nei propri confronti da parte di EW Apig s.r.l..
Rimetteva a questa Corte come giudice del rinvio di procedere all'accertamento in ossequio a tali principi.
Entrambe le parti del giudizio, ciascuna con autonomo ricorso, hanno riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte di merito.
La ha chiesto che, in ossequio al dictum della Suprema Parte_1 ed in riforma della sentenza di primo grado, venissero accolte le opposizioni ai decreti ingiuntivi, giacché, in conseguenza dell'intervenuta e valida cessione da parte dell'appaltatore EW Apig S.r.l. a di parte del credito vantato CP_3 verso la committente , nella misura di € 29.318,30 (sul Parte_1 maggiore importo di € 31.008,06), i lavoratori hanno azione ex art. 1676 c.c. solo per il residuo credito di € 1.689,76, con conseguente revoca dei singoli decreti ingiuntivi (emessi per un totale di € 46.379,44) e limitazione della condanna in favore dei lavoratori, pro quota, all'importo totale di € 1.689,76 .
La società ha chiesto, altresì, la condanna dei resistenti in riassunzione alla restituzione e/o ripetizione, in favore di di tutte le somme pagate Pt_1 dall'appellante in esecuzione delle due sentenze di merito, quella del Tribunale
GL di Latina n. 168/2019 e quella della Corte di Appello, Sezione Lavoro n.
4437/2021, oltre che alla rifusione delle spese dei gradi di giudizio celebrati.
Parimenti anche i lavoratori hanno riassunto il giudizio chiedendo, viceversa una determinazione nel senso del rigetto dell'opposizione (formulata nel senso del rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza di primo grado).
Hanno argomentato assumendo che la Suprema Corte sarebbe incorsa in errore per falsa percezione della realtà, dato dal fatto che in entrambi i gradi di merito
Pag. 6 di 13 la non avrebbe depositato gli atti relativi alle pretese Parte_1 cessioni dei crediti vantati dalla EW Apig S.r.l nei suoi confronti in favore di con le relative notifiche asseritamente ricevute il 5 e 26 ottobre Controparte_3
2012.Assumono l'inopponibilità nei confronti dei lavoratori appellati della sentenza del Tribunale di Venezia n. 103/2016.
Hanno sostenuto che nessuna efficacia riflessa avrebbe potuto spiegare nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale oggetto della causa fra la e la , in quanto titolari di un autonomo Parte_1 CP_3 diritto, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio. Non vi sarebbe stata prova documentale in ordine alla pretesa cessione di credito precedente alle richieste stragiudiziali di pagamento ex art. 1676 c.c. avanzate dai lavoratori e che la sarebbe vincolata alla dichiarazione confessoria formulata Parte_1 in tutti gli atti di opposizione a D.I. in base alla quale sarebbe tutt'ora debitrice della EW Apig s.r.l e per essa degli odierni appellati della somma di € 31.008,06, oltre interessi come per legge.
Inoltre, la Suprema Corte avrebbe errato altresì, nel non percepire quale autonoma “ratio decidendi” della decisione cassata la circostanza che in tutti gli atti di opposizione a D.I. la ER CE s.p.a. aveva espressamente dichiarato di essere debitrice nei confronti della EW Apig s.r.l. della somma di €
31.008,06, con ciò, da una parte sollevando il lavoratore dall'onere probatorio della sussistenza ed entità del credito dell'appaltatore nei confronti della committente.
In questa sede questa Corte, come giudice di rinvio, deve dare applicazione al principio di diritto fissato dalla Suprema Corte che ha affermato che la deduzione della cessione del credito compiuta nel primo grado dalla Parte_15 non costituisce una eccezione in senso proprio e stretto ma una eccezione in senso lato (ed, in quanto tale, non è soggetta a preclusioni ed è rilevabile d'ufficio ove i fatti oggetto della stessa risultino comunque documentati in atti) intesa a contestare il fatto costitutivo della pretesa dei lavoratori che avevano agito con
Pag. 7 di 13 monitorio ex art.1676 cc per la condanna della a somme a Parte_1 titolo di differenze retributive e di tfr.
Infatti, pretesa azionata dai lavoratori la esistenza (e quindi attualità) del credito del soggetto appaltatore nei confronti del soggetto committente, della cui dimostrazione sono onerati i dipendenti dell'appaltatore; questo implica che
l'accertamento sull'an e sul quantum di tale credito già costituiva oggetto del thema decidendum demandato all'accertamento giudiziale con l'originaria domanda>>.
Pertanto, la contestazione è stata condotta in ragione di una cessione del credito suffragata dalla produzione di apposita sentenza del Tribunale di Venezia che l'ha validata in parte (nella misura di € 29.318,30 sul maggiore importo oggetto della pretesa del cessionario di € 31.008,06),
Da tale decisione emerge che la cessione del credito è stata ritenuta valida in parte e come tale è stata ritenuta giustificata l'azione del cessionario per il recupero del credito ceduto nei limiti in cui essa è stata comunicata in data antecedente alla notifica dell'iniziativa dei lavoratori con correlativa condanna della
[...]
. Parte_1
Si tratta di un accertamento che in questa sede vale a sostenere la dedotta riduzione del quantum debeatur da parte della società committente, in quanto da esso si desume l'esistenza della cessione, l'epoca della comunicazione alla committente delle cessioni in relazione ai crediti comprovati dalle tre fatture, la validazione della cessione e la sua operatività entro un certo importo, con il consequenziale effetto di limitare la pretesa azionabile dai lavoratori al residuo a termini di legge.
Non si tratta dunque di affermare in questa sede né l'efficacia diretta né quella riflessa dell'accertamento intervenuto fra la committente e Parte_1 la cessionaria del credito dell'appaltatore quanto piuttosto di CP_3 condurre una affermazione in coerenza al dettato dell'art.1676 cc che concede
Pag. 8 di 13 azione diretta ai lavoratori ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda>> con ciò collegando l'azione in questa sede spiegata nell'an e nel quantum al credito dell'appaltatore al momento della domanda.
Del resto, come già statuito dalla Suprema Corte nel presente giudizio, non sull'impresa grava l'onere di provare la riduzione del credito o la sua insussistenza, ma piuttosto sui lavoratori grava l'onere della prova di dimostrare la perdurante esistenza del credito al momento della domanda e la sua entità.
Naturalmente per domanda si intende la domanda anche stragiudiziale ove come nel caso la stessa sia stata proposta e si collochi temporalmente prima di quella giudiziale.
Come si vede, è erronea anche l'affermazione dei lavoratori che assumono il difetto di prova per la mancata produzione dei documenti comprovanti la cessione e la data della notifica alla committente.
Senza neppure trascurare la circostanza che in conformità all'orientamento della
Suprema Corte in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche”, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. Cass., sez.
VI, 1° febbraio 2023, n. 2947), tale che i mezzi istruttori acquisiti o assunti in altro giudizio sono valutabili dal giudice. Nel caso, la produzione di tali documenti avvenuta nel giudizio intervenuto fra il committente e la cessionaria del credito vantato dall'appaltatore non è avversata da risultanze istruttorie presenti nell'attuale giudizio che depongano nel senso di una diversa portata quanto a contenuto e data di comunicazione di detti atti.
Pag. 9 di 13 In ogni caso, va ribadito, il diritto dei lavoratori in ragione del titolo dell'art.1676 cc vede quale fatto costitutivo la persistenza del credito vantato dall'appaltatore nei confronti della committente al momento della domanda formulata dai lavoratori, sicché è onere di questi ultimi dare prova di tale perdurante esistenza del credito.
In caso contrario, nessuna responsabilità del committente può rappresentarsi e conseguentemente nessuna condanna può essere emessa.
Così laddove si siano verificati fatti capaci di incidere sul credito vantato dall'appaltatore nei confronti del committente, come avviene nel caso in cui vi sia una modifica soggettiva del creditore per effetto della cessione, restando preclusa, ai sensi dell'art. 1676 c.c., la possibilità per i dipendenti dell'appaltatore di poter rivolgere le loro pretese per i crediti scaturenti dalle prestazioni rese in favore dell'appaltatore (per l'applicabilità dell'art. 1676 c.c. anche al subappalto, cfr. Cass. n. 24368/2017; Cass. n. 12048/2003).
Infatti, la responsabilità del committente, nell'art. 1676 c.c. è subordinata all'esistenza del debito nei confronti dell'appaltatore al momento della domanda con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento (vedasi ex multis: anche Cassazione 35962/2021, Cassazione 1281/2024) .
Era dunque onere dei lavoratori fornire prova, anche attraverso elementi presuntivi, della perdurante esistenza del debito della committente nei confronti dell'appaltatore al momento della domanda dagli stessi avanzata.
Parimenti valutando l'assunto della difesa dei lavoratori che debba attribuirsi valore confessorio alla dichiarazione contenuta negli atti difensivi della
[...]
(in specie nell'opposizione a decreto ingiuntivo) va rammentato, Parte_1 che secondo certa parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. 27256/2025,
23809/2023, 24539/2016) può attribuirsi valore confessorio alle dichiarazioni del procuratore ad litem purché tali affermazioni siano sottoscritte dalla parte.
Ora, le opposizioni a decreto ingiuntivo erano sottoscritte unicamente dal difensore e non dalla parte, per cui tale possibilità è esclusa in radice.
Pag. 10 di 13 Tanto basta ad escludere che possano ritenersi operata una confessione.
Per altro, il contesto in cui la dichiarazione ( <In ulteriore subordine, ai sensi e per gli effetti dell'art.1676 cc si rileva che il debito della resistente nei confronti della è pari ad euro 31.008,06>) era resa, rende evidente che tale CP_1 asserto difensivo, lungi dal costituire l'affermazione della persistenza del debito nell'intero ammontare e perciò di un fatto favorevole alla controparte e sfavorevole a sé aveva il solo scopo evidenziare l'eccedenza della pretesa dei lavoratori rispetto all'originario debito dell'impresa committente verso l'appaltatrice, difesa illustrata in via subordinata alle altre questioni sottoposte ed intese a ridurre o escludere del tutto la pretesa avversaria .
Quanto al rapporto fra l'azione esercitata dai lavoratori e l'efficacia estintiva della cessione del credito della appaltatrice verso l'impresa committente la Cassazione si è ripetutamente espressa nel senso <<...che dall'art. 1676 c.c. l'azione degli ausiliari nasce sul presupposto dell'esistenza del debito (del committente) verso
l'appaltatore, e che è proprio questo presupposto che viene meno per effetto della cessione del credito: sì che il committente debitore non può che rifiutare il pagamento che gli venga richiesto a mente dell'art. 1676 c.c. dai dipendenti dell'appaltatore, in quanto, una volta che la cessione sia stata portata a conoscenza dello stesso committente, questi per liberarsi deve pagare al cessionario e se paga, invece, ai dipendenti, rimane esposto al pericolo di dover pagare due volte, ovvero nuovamente al cessionario. In conclusione, deve affermarsi che prima della comunicazione della cessione del credito dell'appaltatore, il committente deve pagare ai dipendenti dello stesso, ex art.
1676 c.c.; dopo l'avvenuta comunicazione - che nella specie non è oggetto di contestazione - il committente deve pagare solo al cessionario, perché allora il pagamento a favore dei dipendenti non ha effetti ( v. Cass. 8608/2002 che cita il precedente conforme 1510/2001).
Inoltre, la Cassazione ha anche chiarito pur essendo l'azione prevista dall'art.1676 cc un'azione diretta e, quindi, diversa dall'azione surrogatoria, resta il fatto che i lavoratori possono agire, in base ad uno ius exigendi in rem propriam, solamente
Pag. 11 di 13 fino a concorrenza del debito del committente verso l'appaltatore e che sono esposti alle medesime eccezioni proponibili contro l'appaltatore, non vantano alcun credito direttamente nei confronti del suddetto committente ( v. ex multis
Cass. 3551/2001).
Senza dubbio poi la non avrebbe potuto rispondere oltre la Parte_1 misura del debito contratto con la pari all'importo € 31.008,06, da cui CP_1 detratto l'ammontare di € 29.318,30 oggetto di cessione validamente intervenuta nei confronti della , e dovuta alle sole cessioni comunicate in epoca CP_2 antecedente all'inoltro della domanda dei lavoratori, l'importo che residua è di euro 1.689,76.
Va da sé che in conformità alla richiesta della , ed in parziale Parte_1 accoglimento dell'originaria opposizione (in cui era richiesto dichiarare non dovute le somme ingiunte e dunque l'integrale rigetto delle pretese dei lavoratori) i decreti ingiuntivi vadano revocati e che la condanna della vada limitata all'importo Pt_1 di euro € 1.689,76 (comprensivo degli accessori) su cui concorreranno, quali creditori solidali, i lavoratori, ciascuno pro quota.
Va dichiarata l'inammissibilità della domanda della di Parte_1 restituzione di tutte le somme eccedenti tali importi corrisposte dalla in Pt_1 esecuzione delle decisioni di primo e di secondo grado, atteso che la domanda risulta formulata in termini generici ( <alla restituzione e/o ripetizione, in favore di di tutte le somme dall'appellante medio termine corrisposte in forza della Pt_1 sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro n. 168/2019, qui impugnata, nonché a seguito della sentenza di Codesta Corte di Appello, Sezione Lavoro n.
4437/2021 oggetto di cassazione.>>) e senza specificare gli importi effettivamente corrisposti.
Le spese di tutti i gradi sono compensate integralmente in ragione della soccombenza reciproca o parziale ravvisabile nel caso di una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo
(Cass.25182/2025 che cita i precedenti Cass. ord. n.26565/2016, n.31783/2018,
Pag. 12 di 13 n.23063/2020, n.21641/2020, n.35089/2022). Tale criterio è stato ritenuto giustificato anche nel caso della riduzione dell'entità del credito rispetto a quello preteso con l'azione monitoria vedasi Cass 5356/2024 in motiv.)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando in sede di rinvio dalla Cassazione (disposto con ordinanza n.
14455/2023 del 24 maggio 2023) sul ricorso in riassunzione proposto dalla
[...]
nei confronti di , , Parte_1 Parte_4 Parte_6 Parte_5
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, e in data 17 luglio 2023, e Parte_11 Parte_12 Parte_13 sull'autonomo ricorso in riassunzione proposto da questi ultimi il giorno 11 agosto
2023, successivamente riuniti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nei limiti del devoluto, così decide:
1)In parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla già Parte_1
, revoca i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale Gl di Latina in favore Parte_2 dei lavoratori , , Parte_4 Parte_6 Parte_5 Parte_7
, , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
e e condanna la alla Parte_12 Parte_13 Parte_1 corresponsione dell'importo € 1.689,76 su cui concorreranno, quali creditori solidali,
i lavoratori, ciascuno pro quota.
2)Dichiara inammissibile la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione delle sentenze di merito avanzata dalla . Parte_1
3) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Roma, 28 ottobre 2025
Il Consigliere rel est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) ( dott. Maria Pia Di Stefano)
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano ___________________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ________________________ Consigliere rel. est.
3) dott. Maria Vittoria Valente _________________ Consigliere
All'udienza del 28 ottobre 2025 celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc , ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1768/2023 R.G.A.C.L cui è riunito quello avente il numero
2149/2023 R.G.A.C.L. avente ad oggetto il rinvio disposto dalla Cassazione con ordinanza n. 14455/2023 del 24 maggio 2023 e vertente tra
(C.F. P.IVA già Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...] in persona del procuratore e direttore generale, Dott. Parte_2 Parte_3
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in CodiceFiscale_1 atti dall'Avv. Massimo Waschke PEC e Email_1 dall'Avv. Angelo Martucci del foro di Roma PEC;
Email_2
-RICORRENTE IN RIASSUNZIONE nel proc. n.1768/2023 e RESISTENTE
In quello 2149/2023 ;
E
(C.F. ), (C.F. Parte_4 CodiceFiscale_2 Parte_5
), (C.F. ), CodiceFiscale_3 Parte_6 CodiceFiscale_4
(C.F. ), Parte_7 CodiceFiscale_5 Parte_8
(C.F. ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_6 Parte_9 [...]
), (C.F. ) C.F._7 Parte_10 CodiceFiscale_8 Pt_11
(C.F. ) (C.F.
[...] CodiceFiscale_9 Parte_12 [...]
) (C.F. ) tutti C.F._10 Parte_13 CodiceFiscale_11 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall' Avvocato Erasmo Fiumara, pec
Email_3 - RESISTENTE IN RIASSUNZIONE nel proc. n.1768/2023 e RICORRENTE in quello
2149/2023;
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato il giorno 17 luglio 2023 la Pt_1 già ha riassunto il giudizio a seguito Parte_1 Parte_2 dell'ordinanza della Suprema Corte n. 144 n. 144455/2023 del 24 maggio 2023 con cui, in accoglimento dei motivi proposti dalla stessa società, è stata cassata n.4437/2021 del 4 gennaio 2021 la sentenza emessa da questa Corte di Appello che si era pronunciata sul gravame proposto dalla società avverso la Parte_1 sentenza n.168/2019 del Tribunale GL di Latina emessa il 22 febbraio 2019.
In sede di riassunzione si chiede darsi puntuale applicazione ai principi sanciti dalla
Suprema corte con la conseguente revoca dei decreti ingiuntivi emessi a favore dei lavoratori e la condanna dell'impresa al pagamento dell'importo di euro 1.689,76 che rappresenterebbe l'ammontare del credito vantato dall'appaltatrice CP_1 ancora nel patrimonio della EW Apig srl, dopo la cessione del credito ed al momento della domanda dei lavoratori ex art. 1676 c.c..
L' ha concluso chiedendo altresì la condanna di controparte alla restituzione Pt_14 in forza delle sentenze di merito intervenute oltre che alla rifusione delle spese di tutti i gradi del giudizio.
Si sono costituiti , , Parte_4 Parte_6 Parte_5 Parte_7
, , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
e evidenziando di avere proposto autonomo ricorso Parte_12 Parte_13 in riassunzione con la necessità di provvedere alla riunione dei due giudizi. Hanno sostenuto che l'opposizione ai decreti ingiuntivi andasse rigettata dovendo confermarsi la statuizione emessa a suo tempo dal giudice di prime cure.
Nel giudizio di rinvio instaurato dai lavoratori che hanno formulato conclusioni analoghe a quelle contenute nella memoria di costituzione depositata nel giudizio precedentemente instaurato, si è costituita la che ha reiterato e Parte_1 difese esposte nel giudizio principale.
Pag. 2 di 13 La causa, previa riunione della causa di più recente iscrizione a quella di iscrizione più remota, fissata per l'udienza del 28 ottobre 2025 da celebrarsi nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc , è definita dal Collegio, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione, all'esito della Camera di consiglio, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi la (oggi Parte_2 Parte_1 proponeva opposizione avverso i decreti ingiuntivi emessi a favore dei lavoratori
, , , Parte_4 Parte_6 Parte_5 Parte_7
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
e , per un importo complessivo di € 46.379,44, Parte_12 Parte_13 oltre interessi e rivalutazione.
I lavoratori fondavano la propria pretesa sull'art. 1676 c.c., allegando che la
, in quanto società committente, sarebbe stata tenuta a Parte_1 corrispondere, in solido con l'appaltatrice, la EW Apig S.r.l., le somme loro dovute fino a concorrenza del credito vantato da quest'ultima impresa per l'esecuzione dell'appalto.
Alla prima udienza di discussione dinnanzi al Tribunale, la (ora Parte_2
rappresentava che, successivamente al deposito dei Parte_1 ricorsi in opposizione, la , cessionaria del credito vantato dalla CP_2 [...] nei confronti della , aveva notificato un decreto CP_1 Parte_2 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Venezia e pedissequo atto di precetto per l'importo di € 31.008,06, quindi, nel corso del primo grado produceva la sentenza n. 103/2016 emessa dal Tribunale di Venezia sull'opposizione della Parte_2
il 12 gennaio 2016.
[...]
In essa, rispetto al credito complessivo pari ad € 31.008,06 vantato dall'impresa appaltatrice ed oggetto di cessione, il giudice riteneva opponibile al CP_1 debitore ceduto dalla l'importo di € 29.318,30 Parte_2 CP_2
(comprovato dalle fatture n. 90 e 91/2012) in quanto la comunicazione alla
Pag. 3 di 13 committente era validamente intervenuta in data 5 e 26 ottobre Parte_2
2021 e si collocava in epoca precedente non solo alla notifica dei decreti ingiuntivi, ma anche alle richieste stragiudiziali di pagamento inviate dai lavoratori in data 22 ottobre 2012 ed il 26 ottobre 2012 ; riteneva invece che la cessione del credito comprovato dalla fattura n. 96/2012, di importo pari a €
1.689,76 comunicata alla solo in data 26 ottobre 2012, non fosse Parte_2 opponibile in quanto non comunicata in data anteriore alla domanda dei lavoratori (formulata in ragione dell'art. 1676 c.c.) che era stata inoltrata a mezzo fax in pari data. Nella stessa sentenza si affermava che conseguentemente i dipendenti dell'appaltatrice EW Apig srl mantenevano l'azione diretta contro la committente nei limiti del debito di verso l'appaltatrice Parte_2 [...] per €1.689,76 e cioè nei limiti di quanto ancora nel patrimonio della EW CP_1
Apig srl al momento della domanda ex art. 1676 c.c..
Nel presente processo, il Tribunale di Latina, rigettando le opposizioni della
[...]
(oggi ), riteneva inammissibile la questione della Parte_2 Parte_1 cessione del credito sollevata da parte dell'appaltatrice qualificandola come eccezione in senso proprio, analoga determinazione era assunta dalla Corte di
Appello che confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, la ricorreva per Cassazione Parte_1 sulla base di tre motivi.
Con il primo deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c. e dell'art. 1676 c.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. per aver la Corte di merito erroneamente ritenuto che la richiesta dell'odierna ricorrente di accertare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1676 c.c., l'effettiva consistenza del credito vantato dalla società appaltatrice EW Apig S.r.l. nei confronti della committente integrasse una eccezione in senso stretto, tardivamente Pt_1 dedotta trattandosi di un tema di difesa liberamente proponibile e non assoggettato alle preclusioni processuali di cui all'art. 416 c.p.c..
Pag. 4 di 13 Con il secondo motivo la sentenza era censurata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere omesso di considerare ai fini della decisione la limitazione del credito dell'appaltatrice;
Infine, con il terzo motivo si faceva questione della violazione e falsa applicazione degli artt. 1676, 1265 e 1372 cod. civ. e della nullità della decisione per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della limitazione del debito scaturente dalla intervenuta cessione del credito né della quantificazione del debito, inferiore all'importo complessivo delle somme concretamente erogate. La violazione di legge era denunziata in relazione alla ritenuta non opponibilità ai dipendenti della appaltatrice della cessione del credito a in epoca anteriore alle richieste degli stessi ai sensi dell'art. CP_2
1676 cod. civ. ;
La Corte di Cassazione, ritenuta la connessione fra i tre motivi, li accoglieva cassando la sentenza di appello.
In particolare, la Suprema Corte escludeva che la questione della cessione del credito da parte della costituisse un'eccezione in senso stretto, e Controparte_1 precisato che l'azione ex art. 1676 c.c. postula, quale fatto costitutivo della pretesa azionata dai lavoratori, l'esistenza ed attualità del credito del soggetto appaltatore nei confronti del soggetto committente, della cui dimostrazione sono onerati i dipendenti dell'appaltatore, chiariva che l'accertamento sull'an e sul quantum di tale credito era già oggetto del thema decidendum demandato all'accertamento giudiziale con l'originaria domanda. La questione costituiva, pertanto, un'eccezione in senso lato ed in quanto tale non era soggetta a preclusioni ed era rilevabile d'ufficio ove i fatti oggetto della stessa fossero comunque documentati in atti.
Precisava, altresì, che non costituiva autonoma ratio decidendi ( e come tale da sola idonea a sorreggere la decisione sotto il profilo dell'accertamento della fondatezza della pretesa degli odierni controricorrenti) la circostanza, valorizzata dal giudice di merito, che negli atti di opposizione la società Parte_1
Pag. 5 di 13 avesse dichiarato di essere debitrice nei confronti di EW Apig s.r.l., in quanto, viceversa, nel contesto motivazionale della sentenza impugnata essa rappresentava un'argomentazione aggiuntiva, utilizzata dal giudice di appello in funzione confermativa della tardività con la quale la società aveva fatto Pt_1 valere la esistenza della cessione del credito vantato nei propri confronti da parte di EW Apig s.r.l..
Rimetteva a questa Corte come giudice del rinvio di procedere all'accertamento in ossequio a tali principi.
Entrambe le parti del giudizio, ciascuna con autonomo ricorso, hanno riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte di merito.
La ha chiesto che, in ossequio al dictum della Suprema Parte_1 ed in riforma della sentenza di primo grado, venissero accolte le opposizioni ai decreti ingiuntivi, giacché, in conseguenza dell'intervenuta e valida cessione da parte dell'appaltatore EW Apig S.r.l. a di parte del credito vantato CP_3 verso la committente , nella misura di € 29.318,30 (sul Parte_1 maggiore importo di € 31.008,06), i lavoratori hanno azione ex art. 1676 c.c. solo per il residuo credito di € 1.689,76, con conseguente revoca dei singoli decreti ingiuntivi (emessi per un totale di € 46.379,44) e limitazione della condanna in favore dei lavoratori, pro quota, all'importo totale di € 1.689,76 .
La società ha chiesto, altresì, la condanna dei resistenti in riassunzione alla restituzione e/o ripetizione, in favore di di tutte le somme pagate Pt_1 dall'appellante in esecuzione delle due sentenze di merito, quella del Tribunale
GL di Latina n. 168/2019 e quella della Corte di Appello, Sezione Lavoro n.
4437/2021, oltre che alla rifusione delle spese dei gradi di giudizio celebrati.
Parimenti anche i lavoratori hanno riassunto il giudizio chiedendo, viceversa una determinazione nel senso del rigetto dell'opposizione (formulata nel senso del rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza di primo grado).
Hanno argomentato assumendo che la Suprema Corte sarebbe incorsa in errore per falsa percezione della realtà, dato dal fatto che in entrambi i gradi di merito
Pag. 6 di 13 la non avrebbe depositato gli atti relativi alle pretese Parte_1 cessioni dei crediti vantati dalla EW Apig S.r.l nei suoi confronti in favore di con le relative notifiche asseritamente ricevute il 5 e 26 ottobre Controparte_3
2012.Assumono l'inopponibilità nei confronti dei lavoratori appellati della sentenza del Tribunale di Venezia n. 103/2016.
Hanno sostenuto che nessuna efficacia riflessa avrebbe potuto spiegare nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale oggetto della causa fra la e la , in quanto titolari di un autonomo Parte_1 CP_3 diritto, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio. Non vi sarebbe stata prova documentale in ordine alla pretesa cessione di credito precedente alle richieste stragiudiziali di pagamento ex art. 1676 c.c. avanzate dai lavoratori e che la sarebbe vincolata alla dichiarazione confessoria formulata Parte_1 in tutti gli atti di opposizione a D.I. in base alla quale sarebbe tutt'ora debitrice della EW Apig s.r.l e per essa degli odierni appellati della somma di € 31.008,06, oltre interessi come per legge.
Inoltre, la Suprema Corte avrebbe errato altresì, nel non percepire quale autonoma “ratio decidendi” della decisione cassata la circostanza che in tutti gli atti di opposizione a D.I. la ER CE s.p.a. aveva espressamente dichiarato di essere debitrice nei confronti della EW Apig s.r.l. della somma di €
31.008,06, con ciò, da una parte sollevando il lavoratore dall'onere probatorio della sussistenza ed entità del credito dell'appaltatore nei confronti della committente.
In questa sede questa Corte, come giudice di rinvio, deve dare applicazione al principio di diritto fissato dalla Suprema Corte che ha affermato che la deduzione della cessione del credito compiuta nel primo grado dalla Parte_15 non costituisce una eccezione in senso proprio e stretto ma una eccezione in senso lato (ed, in quanto tale, non è soggetta a preclusioni ed è rilevabile d'ufficio ove i fatti oggetto della stessa risultino comunque documentati in atti) intesa a contestare il fatto costitutivo della pretesa dei lavoratori che avevano agito con
Pag. 7 di 13 monitorio ex art.1676 cc per la condanna della a somme a Parte_1 titolo di differenze retributive e di tfr.
Infatti, pretesa azionata dai lavoratori la esistenza (e quindi attualità) del credito del soggetto appaltatore nei confronti del soggetto committente, della cui dimostrazione sono onerati i dipendenti dell'appaltatore; questo implica che
l'accertamento sull'an e sul quantum di tale credito già costituiva oggetto del thema decidendum demandato all'accertamento giudiziale con l'originaria domanda>>.
Pertanto, la contestazione è stata condotta in ragione di una cessione del credito suffragata dalla produzione di apposita sentenza del Tribunale di Venezia che l'ha validata in parte (nella misura di € 29.318,30 sul maggiore importo oggetto della pretesa del cessionario di € 31.008,06),
Da tale decisione emerge che la cessione del credito è stata ritenuta valida in parte e come tale è stata ritenuta giustificata l'azione del cessionario per il recupero del credito ceduto nei limiti in cui essa è stata comunicata in data antecedente alla notifica dell'iniziativa dei lavoratori con correlativa condanna della
[...]
. Parte_1
Si tratta di un accertamento che in questa sede vale a sostenere la dedotta riduzione del quantum debeatur da parte della società committente, in quanto da esso si desume l'esistenza della cessione, l'epoca della comunicazione alla committente delle cessioni in relazione ai crediti comprovati dalle tre fatture, la validazione della cessione e la sua operatività entro un certo importo, con il consequenziale effetto di limitare la pretesa azionabile dai lavoratori al residuo a termini di legge.
Non si tratta dunque di affermare in questa sede né l'efficacia diretta né quella riflessa dell'accertamento intervenuto fra la committente e Parte_1 la cessionaria del credito dell'appaltatore quanto piuttosto di CP_3 condurre una affermazione in coerenza al dettato dell'art.1676 cc che concede
Pag. 8 di 13 azione diretta ai lavoratori ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda>> con ciò collegando l'azione in questa sede spiegata nell'an e nel quantum al credito dell'appaltatore al momento della domanda.
Del resto, come già statuito dalla Suprema Corte nel presente giudizio, non sull'impresa grava l'onere di provare la riduzione del credito o la sua insussistenza, ma piuttosto sui lavoratori grava l'onere della prova di dimostrare la perdurante esistenza del credito al momento della domanda e la sua entità.
Naturalmente per domanda si intende la domanda anche stragiudiziale ove come nel caso la stessa sia stata proposta e si collochi temporalmente prima di quella giudiziale.
Come si vede, è erronea anche l'affermazione dei lavoratori che assumono il difetto di prova per la mancata produzione dei documenti comprovanti la cessione e la data della notifica alla committente.
Senza neppure trascurare la circostanza che in conformità all'orientamento della
Suprema Corte in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche”, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. Cass., sez.
VI, 1° febbraio 2023, n. 2947), tale che i mezzi istruttori acquisiti o assunti in altro giudizio sono valutabili dal giudice. Nel caso, la produzione di tali documenti avvenuta nel giudizio intervenuto fra il committente e la cessionaria del credito vantato dall'appaltatore non è avversata da risultanze istruttorie presenti nell'attuale giudizio che depongano nel senso di una diversa portata quanto a contenuto e data di comunicazione di detti atti.
Pag. 9 di 13 In ogni caso, va ribadito, il diritto dei lavoratori in ragione del titolo dell'art.1676 cc vede quale fatto costitutivo la persistenza del credito vantato dall'appaltatore nei confronti della committente al momento della domanda formulata dai lavoratori, sicché è onere di questi ultimi dare prova di tale perdurante esistenza del credito.
In caso contrario, nessuna responsabilità del committente può rappresentarsi e conseguentemente nessuna condanna può essere emessa.
Così laddove si siano verificati fatti capaci di incidere sul credito vantato dall'appaltatore nei confronti del committente, come avviene nel caso in cui vi sia una modifica soggettiva del creditore per effetto della cessione, restando preclusa, ai sensi dell'art. 1676 c.c., la possibilità per i dipendenti dell'appaltatore di poter rivolgere le loro pretese per i crediti scaturenti dalle prestazioni rese in favore dell'appaltatore (per l'applicabilità dell'art. 1676 c.c. anche al subappalto, cfr. Cass. n. 24368/2017; Cass. n. 12048/2003).
Infatti, la responsabilità del committente, nell'art. 1676 c.c. è subordinata all'esistenza del debito nei confronti dell'appaltatore al momento della domanda con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento (vedasi ex multis: anche Cassazione 35962/2021, Cassazione 1281/2024) .
Era dunque onere dei lavoratori fornire prova, anche attraverso elementi presuntivi, della perdurante esistenza del debito della committente nei confronti dell'appaltatore al momento della domanda dagli stessi avanzata.
Parimenti valutando l'assunto della difesa dei lavoratori che debba attribuirsi valore confessorio alla dichiarazione contenuta negli atti difensivi della
[...]
(in specie nell'opposizione a decreto ingiuntivo) va rammentato, Parte_1 che secondo certa parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. 27256/2025,
23809/2023, 24539/2016) può attribuirsi valore confessorio alle dichiarazioni del procuratore ad litem purché tali affermazioni siano sottoscritte dalla parte.
Ora, le opposizioni a decreto ingiuntivo erano sottoscritte unicamente dal difensore e non dalla parte, per cui tale possibilità è esclusa in radice.
Pag. 10 di 13 Tanto basta ad escludere che possano ritenersi operata una confessione.
Per altro, il contesto in cui la dichiarazione ( <In ulteriore subordine, ai sensi e per gli effetti dell'art.1676 cc si rileva che il debito della resistente nei confronti della è pari ad euro 31.008,06>) era resa, rende evidente che tale CP_1 asserto difensivo, lungi dal costituire l'affermazione della persistenza del debito nell'intero ammontare e perciò di un fatto favorevole alla controparte e sfavorevole a sé aveva il solo scopo evidenziare l'eccedenza della pretesa dei lavoratori rispetto all'originario debito dell'impresa committente verso l'appaltatrice, difesa illustrata in via subordinata alle altre questioni sottoposte ed intese a ridurre o escludere del tutto la pretesa avversaria .
Quanto al rapporto fra l'azione esercitata dai lavoratori e l'efficacia estintiva della cessione del credito della appaltatrice verso l'impresa committente la Cassazione si è ripetutamente espressa nel senso <<...che dall'art. 1676 c.c. l'azione degli ausiliari nasce sul presupposto dell'esistenza del debito (del committente) verso
l'appaltatore, e che è proprio questo presupposto che viene meno per effetto della cessione del credito: sì che il committente debitore non può che rifiutare il pagamento che gli venga richiesto a mente dell'art. 1676 c.c. dai dipendenti dell'appaltatore, in quanto, una volta che la cessione sia stata portata a conoscenza dello stesso committente, questi per liberarsi deve pagare al cessionario e se paga, invece, ai dipendenti, rimane esposto al pericolo di dover pagare due volte, ovvero nuovamente al cessionario. In conclusione, deve affermarsi che prima della comunicazione della cessione del credito dell'appaltatore, il committente deve pagare ai dipendenti dello stesso, ex art.
1676 c.c.; dopo l'avvenuta comunicazione - che nella specie non è oggetto di contestazione - il committente deve pagare solo al cessionario, perché allora il pagamento a favore dei dipendenti non ha effetti ( v. Cass. 8608/2002 che cita il precedente conforme 1510/2001).
Inoltre, la Cassazione ha anche chiarito pur essendo l'azione prevista dall'art.1676 cc un'azione diretta e, quindi, diversa dall'azione surrogatoria, resta il fatto che i lavoratori possono agire, in base ad uno ius exigendi in rem propriam, solamente
Pag. 11 di 13 fino a concorrenza del debito del committente verso l'appaltatore e che sono esposti alle medesime eccezioni proponibili contro l'appaltatore, non vantano alcun credito direttamente nei confronti del suddetto committente ( v. ex multis
Cass. 3551/2001).
Senza dubbio poi la non avrebbe potuto rispondere oltre la Parte_1 misura del debito contratto con la pari all'importo € 31.008,06, da cui CP_1 detratto l'ammontare di € 29.318,30 oggetto di cessione validamente intervenuta nei confronti della , e dovuta alle sole cessioni comunicate in epoca CP_2 antecedente all'inoltro della domanda dei lavoratori, l'importo che residua è di euro 1.689,76.
Va da sé che in conformità alla richiesta della , ed in parziale Parte_1 accoglimento dell'originaria opposizione (in cui era richiesto dichiarare non dovute le somme ingiunte e dunque l'integrale rigetto delle pretese dei lavoratori) i decreti ingiuntivi vadano revocati e che la condanna della vada limitata all'importo Pt_1 di euro € 1.689,76 (comprensivo degli accessori) su cui concorreranno, quali creditori solidali, i lavoratori, ciascuno pro quota.
Va dichiarata l'inammissibilità della domanda della di Parte_1 restituzione di tutte le somme eccedenti tali importi corrisposte dalla in Pt_1 esecuzione delle decisioni di primo e di secondo grado, atteso che la domanda risulta formulata in termini generici ( <alla restituzione e/o ripetizione, in favore di di tutte le somme dall'appellante medio termine corrisposte in forza della Pt_1 sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro n. 168/2019, qui impugnata, nonché a seguito della sentenza di Codesta Corte di Appello, Sezione Lavoro n.
4437/2021 oggetto di cassazione.>>) e senza specificare gli importi effettivamente corrisposti.
Le spese di tutti i gradi sono compensate integralmente in ragione della soccombenza reciproca o parziale ravvisabile nel caso di una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo
(Cass.25182/2025 che cita i precedenti Cass. ord. n.26565/2016, n.31783/2018,
Pag. 12 di 13 n.23063/2020, n.21641/2020, n.35089/2022). Tale criterio è stato ritenuto giustificato anche nel caso della riduzione dell'entità del credito rispetto a quello preteso con l'azione monitoria vedasi Cass 5356/2024 in motiv.)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando in sede di rinvio dalla Cassazione (disposto con ordinanza n.
14455/2023 del 24 maggio 2023) sul ricorso in riassunzione proposto dalla
[...]
nei confronti di , , Parte_1 Parte_4 Parte_6 Parte_5
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, e in data 17 luglio 2023, e Parte_11 Parte_12 Parte_13 sull'autonomo ricorso in riassunzione proposto da questi ultimi il giorno 11 agosto
2023, successivamente riuniti, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nei limiti del devoluto, così decide:
1)In parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla già Parte_1
, revoca i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale Gl di Latina in favore Parte_2 dei lavoratori , , Parte_4 Parte_6 Parte_5 Parte_7
, , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
e e condanna la alla Parte_12 Parte_13 Parte_1 corresponsione dell'importo € 1.689,76 su cui concorreranno, quali creditori solidali,
i lavoratori, ciascuno pro quota.
2)Dichiara inammissibile la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione delle sentenze di merito avanzata dalla . Parte_1
3) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Roma, 28 ottobre 2025
Il Consigliere rel est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) ( dott. Maria Pia Di Stefano)
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