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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 5276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5276 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. ES IN, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3000/2018 Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da insidia stradale, vertente
TRA
(CF , precedentemente in giudizio tramite i genitori Parte_1 C.F._1
e rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di CP_1 Controparte_2 riassunzione, dall'Avv. Damiano Palo ed elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA) alla Via I
Maggio n.11;
ATTORE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_3 alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Gianni Migliorino e con questi elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in alla via Diaz n.13; CP_3
CONVENUTO
NONCHE'
-LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 33/2023 Controparte_4
, in persona del curatore della liquidazione giudiziale, rappresentata e difesa,
[...] dall'Avv. Maria Faggiana, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, e con questi elettivamente domiciliati presso il proprio Studio in al Corso Garibaldi n.47; CP_3
1 CONVENUTA
E
-LA (già , in Controparte_5 Controparte_6 persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Sorrentino, e con questi elettivamente domiciliata in Portici (NA), alla via Dalbono n.13-15, II Fabbricato Iasiello 6;
ZA AT
Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza del 10 luglio 2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, i sig.ri e nella CP_1 Controparte_2 qualità di genitori del minore , convenivano in giudizio il e la Parte_1 Controparte_3
esponendo: Controparte_4
• che il giorno 28/09/2016 verso le ore 19,30 circa, , mentre camminava lungo Parte_1 il manto verde del parco del Mercatello, inciampava a causa di una buca esistente sul predetto prato;
• che la buca non era né segnalata né tantomeno visibile;
• che il minore – in seguito alla caduta - veniva trasportato a mezzo autoambulanza presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona, ove gli veniva diagnosticata:
“frattura tibia pluriframmentaria a sinistra, frattura di diafisi, chiusa soltanto tibia, con prognosi di 30 giorni”;
• che, in seguito alla diagnosi, il minore veniva ricoverato presso il locale presidio ospedaliero e sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con fissatore esterno tipo
Hoffman II;
• che in data 07/10/2016 veniva dimesso con la prescrizione di effettuare una rieducazione motoria alla caviglia sinistra per circa 30 giorni, con medicazioni ogni tre giorni;
• che in data 10/02/2017 veniva ricoverato in day hospital presso l'ospedale di per CP_3 eseguire l'intervento di rimozione del dispositivo impiantato da IA e Fibula;
• che si sottoponeva a consulenza di parte che riscontrava: “...gamba ancora ingrossata;
esiti dicromici di applicazione di fissatore esterno in sede prossimale e distale di gamba;
limitazione ai gradi esterni dei movimenti del ginocchio e della caviglia;
accosciamento incompleto possibile solo per maggior carico contro laterale;
deambulazione sulle punte
e talloni non realizzabile;
deambulazione caratterizzata da zoppia..”, ritenendo postumi
2 permanenti nella misura del 13% per gamba sinistra, postumi temporanei di ITT per 60 giorni, di ITP per 60 giorni al 75%, di ITP per 30 giorni al 50% di ITP di 30 giorni al
25%.
1.1. Riferivano, altresì, che in data 19/10/2016 con racc.ar, avevano messo in mora il CP_3
il quale, in risposta, declinava ogni responsabilità evidenziando che la gestione del Parco
[...] del Mercatello era stata affidata alla . Controparte_4
1.2. Rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: “dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva dell'evento accaduto i convenuti in solido o secondo le rispettive responsabilità; b) riconoscere il risarcimento delle lesioni patite del minore e, conseguenzialmente, condannare i convenuti, in solido o secondo le rispettive responsabilità, al pagamento delle predette lesioni patite dal minore , quantificate ad oggi in euro 72.590,33, lesioni che saranno meglio Parte_1 precisate e quantificate in corso di causa con nomina di ctu, oltre le spese sanitarie sborsate e le spese di assistenza domiciliare, che saranno meglio quantificate in corso di causa, interessi maturati maturandi e rivalutazione monetaria , dal di dell'evento sino al soddisfo;
c) condannare
i convenuti, in solido o secondo le rispettive responsabilità, al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, che saranno determinate in misura adeguata all'importanza dell'opera ed al decorso del professionista e della professione ai sensi dell'art. 2233 c.c., oltre iva e cap con diretta attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
2. Con comparsa di risposta si costituiva la soc. Controparte_7 la quale, in via preliminare, chiedeva il differimento dell'udienza e la chiamata in causa della
, quale società coprente la responsabilità Controparte_8 civile verso i terzi dell' così come previsto dalla polizza Controparte_9 assicurativa n. 05009022231484/1000114342 (periodo 28/02/2013 – 28/02/2017).
2.1. Nel merito contestava le avverse deduzioni osservando che:
• nessuna denuncia inerente il sinistro era pervenuta alla società neanche presso CP_4 la postazione a ciò adibita all'interno del parco del Mercatello;
• il sinistro, secondo quanto affermato nello stesso atto introduttivo e in ragione della documentazione fotografica, si sarebbe verificato in una parte del Parco non destinata al passeggio, atteso che all'interno dello stesso era presente un percorso dedicato ai minori;
• in ogni caso, il dislivello denunciato risultava essere ampio e ben visibile in lontananza, oltre che profondo solo pochi centimetri e posizionato vicino ad un grosso albero che presenta numerose radici, e che pertanto il minore - utilizzando l'ordinaria diligenza - avrebbe potuto evitare la buca;
3 • le lesioni lamentate risultavano comunque incompatibili con la buca presente sul posto.
2.2. Pertanto, così concludeva: “in via preliminare disporre, ex art. 269 II comma c.p.c., lo spostamento della prima udienza onde consentire la chiamata in causa del terzo
[...]
, in persona del legale rappresentate p.t., con Controparte_8 sede a Verona in via Lungadige Cangrande n.16 – quale società coprente la responsabilità civile verso i terzi della così come previsto nella polizza Controparte_7 assicurativa n. 05009022231484/10000114342; II nel merito a) in via principale, rigettare la domanda attrice, poiché destituita di fondamento sia in fatto che in diritto, condannando l'attore al pagamento delle spese, del compenso professionale, delle spese forfettarie al 15% ex D.M.
55/14 e cpa ed IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
b) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale ritenere non superata la presunzione di corresponsabilità in capo all'attore e per l'effetto ridurre il quantum debeatur”; c) in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, manlevare la in persona del Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, signor , dichiarando la Controparte_10 [...]
, (società che ha incorporato per fusione il Controparte_8 [...]
) p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., tenuta al Parte_2 P.IVA_1 pagamento di tutte le somme a qualsiasi titolo dovute in favore dell'attore; d) in ogni caso condannare l'attore ed il chiamato in causa al pagamento delle spese, del compenso professionale, delle spese forfettarie al 15% ex D.M. 55/14 e cpa ed iva come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
3. Con comparsa di risposta si costituiva anche il il quale, in via preliminare, Controparte_3 eccepiva la nullità dell'atto introduttivo del giudizio poiché carente dei requisiti di cui al n. 3 ed al n. 4 dell'art. 163 c.p.c. e la carenza di legittimazione attiva degli attori, sui quali incombeva l'onere di provare l'esercizio della genitorialità sul minore , vittima del sinistro. Parte_1
3.1. Sempre in via preliminare il eccepiva la carenza di legittimazione passiva e/o CP_3 carenza di titolarità del rapporto controverso, per avere l'ente comunale - con Determina
Dirigenziale 2722 del 29.07.2013 - affidato /aggiudicato il Servizio di manutenzione del Parco del Mercatello, lotto 1, alla per l'importo di € 195.049,40 con Controparte_4 successiva consegna della struttura in data 27.02.2014, giusta convenzione per la gestione del servizio di manutenzione, custodia e guardiania del parco del Mercatello, rep. 25590/2014; affidamento del servizio successivamente prorogato con comunicazione del 3/12/2015.
4 3.2. Nel merito, l'ente territoriale contestava il fatto storico e la ricostruzione del sinistro così come esposto in citazione, sostenendo che le lesioni subite dal minore potevano essere state causate da una condotta imprudente dell'attore ed ogni caso rilevava che il sinistro al momento del suo verificarsi non era stato denunciato alle autorità, ma solo successivamente, per cui il non era stato in grado di verificare nell'immediato lo stato dei luoghi. Controparte_3
3.3. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) Accertare e Dichiarare la carenza e/o il difetto di legittimazione attiva degli attori per quanto detto in narrativa con condanna alle spese;
2) Accertare e Dichiarare la carenza e/o il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità nel rapporto controverso del e/o l'inammissibilità della domanda nei confronti Controparte_3 dell'Ente e per l'effetto Voglia estrometterlo dal presente giudizio;
3) Accertare e CP_3
Dichiarare la nullità, l'improcedibilità, l'improponibilità della domanda, nel merito rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto con condanna alle spese di giudizio;
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda, ritenere e dichiarare obbligata al risarcimento dei danni lamentati da parte attorea, la
in persona del l.r.p.t., per quanto detto in narrativa e per Controparte_4
l'effetto ritenerla unica responsabile del sinistro de quo con ogni conseguenza di legge;
5) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, in solido o in via esclusiva o solo in parte, nei confronti del , Condannare la Controparte_3
in persona del l.r.p.t., domiciliata come in atti, a manlevare Controparte_4
e/o tenere indenne il da ogni pretesa rivendicata dagli attori per il lamentato Controparte_3 sinistro ed al pagamento e/o rimborso in favore del della medesima somma Controparte_3 imputatole per sorta capitale, interessi, svalutazione monetaria e spese legali del presente giudizio, oltre interessi legali maturati sulle somme eventualmente già pagate, giusta convenzione rep. 25590/2014 come successivamente prorogata;
6) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali;
7) ed ancora, previa declaratoria di concorrente colpa di essi attori, accogliere la domanda solo in proporzione con compensazione delle spese di giudizio.”
4. Con comparsa risposta si costituiva la terza chiamata, Controparte_11 la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art.164 c.p.c., per mancanza dei requisiti essenziali;
sempre in via preliminare, evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il fatto si era verificato per esclusiva colpa del minore;
nel merito contestava la ricostruzione dei fatti così come operata da parte attrice ed impugnava tutta la documentazione medica prodotta.
5 4.1. In ragione di quanto dedotto rassegnava le seguenti conclusioni: “…voglia l'adito Giudice rigettata ogni contraria istanza così provvedere: nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
5. Ammessa ed espletata la prova testimoniale e ctu medico-legale, in data 31.02.2024, il processo veniva interrotto in seguito alla dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale n. 33/2023, a carico della soc. . Controparte_9
6. In data 5.02.2024 il processo veniva quindi riassunto da parte del sig. – nelle more Parte_1 divenuto maggiorenne.
7. Si costituiva la “Liquidazione giudiziale n. 33/2023” che eccepiva, in via pregiudiziale,
l'improcedibilità della domanda attorea in quanto riassunta innanzi al Giudice ordinario e non innanzi alla Sezione Fallimentare dello stesso Tribunale, in forza della vis attractiva sancita dagli artt. 24, 52 e 93 della L. fallimentare.
8. Si costituiva, altresì, il riportandosi al giudizio interrotto, a tutti gli scritti Controparte_3 difensivi, alle istanze anche istruttorie ivi articolate.
9. Si costituiva, infine, la riportandosi ai propri scritti. Controparte_5
10. Con note di trattazione scritta per l'udienza del 3.10.2024, l'attore insisteva per l'accoglimento della domanda nei soli confronti della società , Controparte_12 rinunciando così ad ogni domanda nei confronti delle altre parti;
nella comparsa conclusionale reiterava la richiesta di condanna della sola , in persona del Controparte_13 suo legale rapp.te p.t., al risarcimento danni non patrimoniali subiti.
11. Sulle rassegnate conclusioni la causa veniva quindi trattenuta in decisione con termine per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
***
1. Innanzitutto, va respinta l'eccezione pregiudiziale di rito, sollevata dalla terza chiamata, in quanto l'art. 164 comma 4 c.p.c. prevede la nullità dell'atto di citazione in caso di mancanza o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda o dei fatti su cui la stessa si fonda. Quest'ipotesi di nullità, rilevabile anche d'ufficio dal giudice e non sanabile nemmeno dall'avvenuta costituzione del convenuto, certamente non ricorre nel caso di specie, in quanto dalla mera lettura dell'atto di citazione è evidente l'insussistenza delle lacune prescritte dalla norma, talmente gravi da non consentire al convenuto l'esercizio del diritto di difesa. L'attore, anzi, in senso
6 diametralmente opposto a quanto dedotto dalla terza chiamata, ha esposto in maniera chiara sia gli elementi fattuali della domanda.
1.1. Ulteriori eccezioni preliminari, sollevate nel corso del processo dalla società di assicurazione ed attinenti alla procedibilità della domanda, risultano tardivamente proposte e sono quindi inammissibili.
2. In via preliminare va osservato che con le note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024 e, successivamente, in comparsa conclusionale, l'attore ha rinunciato alla domanda proposta nei confronti del . Controparte_3
2.1. Non vi è dubbio che la rinuncia alla domanda può essere validamente espressa in sede di precisazione delle conclusioni ed anche nella stessa comparsa conclusionale atteso che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, né necessita di accettazione della controparte per cui ben può essere effettuata nelle fasi conclusive del procedimento.
2.2. La rinuncia alla domanda comporta la cessazione della materia del contendere e richiede la liquidazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale, salva la sussistenza di ragioni di compensazione totale o parziale.
Nella specie, è circostanza pacifica che l'ente comunale avesse affidato il Servizio di manutenzione del Parco del Mercatello, lotto 1, alla per Controparte_4
l'importo di € 195.049,40 con successiva consegna della struttura in data 27.02.2014.
Nell'art. 8 della convenzione intercorsa tra le parti, acquisita agli atti, si pattuiva effettivamente la responsabilità della sola per danni arrecati a terzi. La circostanza veniva anche CP_4 preventivamente comunicata dall'ente territoriale agli originari attori nella fase stragiudiziale.
La domanda proposta nei confronti del sarebbe stata, dunque, respinta. Controparte_3
2.3. L'obiettiva controvertibilità circa l'individuazione del soggetto effettivamente tenuto alla custodia del Parco, gli esiti del sinistro, giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; la restante metà segue la soccombenza con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore del , come da dispositivo, in ragione del valore Controparte_3 della causa e secondo i parametri minimi, stante l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto.
3. Con riferimento ai rapporti tra l'attore e la Liquidazione giudiziale n. 33/2023
[...]
, l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea, in quanto Controparte_7 riassunta innanzi al Giudice ordinario e non innanzi alla Sezione Fallimentare dello stesso
7 Tribunale, è fondata e va accolta in quanto il procedimento di formazione dello stato passivo è di esclusiva competenza del Giudice Delegato.
3.1. Le spese di lite tra l'attore e la Liquidazione giudiziale possono compensarsi tenuto conto della dichiarazione del difensore di parte attrice di voler limitare la propria domanda nei confronti della sola compagnia di assicurazione, della definizione in rito e della caduta all'interno del parco e degli esiti del sinistro, rimandandosi agli esiti dell'istruttoria espletata fino alla dichiarazione di interruzione del processo.
4. Non resta che esaminare la domanda proposta da , divenuto maggiorenne e Parte_1 costituitosi in proprio, nei confronti della tenuto conto che l'attore Controparte_14 ha insistito per l'accoglimento.
4.1. La domanda è improcedibile per i motivi di seguito indicati.
4.2. Innanzitutto, è opportuno precisare che non si ignora l'orientamento giurisprudenziale, richiamato dall'attore, in ordine alla proponibilità della domanda nei soli confronti dell'assicuratore rimasto in bonis, evidenziandosi, tuttavia, che lo stesso non può applicarsi al caso di specie. Difatti, è vero che "quando sia stata proposta una domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti del proprietario del veicolo che ha causato il danno e del suo assicuratore della responsabilità civile, il fallimento del primo comporta
l'improseguibilità di qualsiasi domanda di condanna sia nei suoi confronti, sia nei confronti del suo assicuratore della responsabilità civile, con conseguente devoluzione al tribunale fallimentare, mediante istanza di ammissione al passivo, a meno che il danneggiato, dopo che il giudizio è stato interrotto e riassunto nei confronti della curatela, non rinunci ad ogni pretesa nei confronti del fallimento, ovvero dichiari formalmente che la richiesta condanna nei confronti del fallito deve intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse ritornare in bonis"
(Cass. n. 10640/2012; in senso analogo, già Cass. n. 17035/2011).
Da ciò ne discende che, ove la domanda sia limitata alla condanna diretta dell'assicuratore, la circostanza che al giudizio partecipi (per effetto del litisconsorzio necessario) l'assicurato sottoposto a procedura concorsuale (in persona del curatore fallimentare o del commissario liquidatore), non rende operante la vis attractiva della procedura, giacchè la pronuncia giudiziale non potrà incidere sulla massa e influire sulla par condicio creditorum.
In un'ipotesi siffatta non si pone, dunque, alcuna esigenza di attrazione della causa nell'ambito della procedura concorsuale, con conseguente improcedibilità del giudizio risarcitorio, che - al contrario - potrà proseguire, fino al suo naturale epilogo, nelle forme dell'ordinario procedimento contenzioso.
8 4.3. Diversa, tuttavia, è la conclusione in tema di assicurazione della responsabilità civile, ove il danneggiato, come nella specie, non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, a meno che l'azione diretta non sia espressamente prevista con disciplina speciale, come in materia di circolazione stradale o di caccia;
disciplina che per specialità quindi, non è applicabile al di fuori della fattispecie di cui alle relative leggi, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso. Dichiarato il fallimento del danneggiante, il danneggiato deve dunque far valere il suo credito nel passivo del fallimento, eventualmente con il privilegio di cui all'art. 2767 c.c. (Cass. n.28834/2008; Cass. ord.
5259/2021).
4.4. La Suprema Corte ha da tempo affermato (Cass. n.28834/2008) il principio secondo cui il pagamento dell'indennizzo al proprio assicurato va distinto per autonomia rispetto all'obbligazione di risarcimento, cui quest'ultimo è tenuto nei confronti del danneggiato;
questi versa nella posizione di terzo, rispetto al rapporto immediato fra le parti contraenti l'assicurazione e, pertanto, a differenza di quanto accade nella "speciale" disciplina della responsabilità derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore (cfr. Cass. n.
5306/2007).
E infatti, seppur possano confluire nell'alveo del medesimo processo, le cause, l'una introdotta dal danneggiato contro il responsabile del sinistro e quella di garanzia promossa da quest'ultimo contro l'assicuratore della responsabilità civile discendente dal contratto di assicurazione, restano scindibili (cfr. in proposito Cass. Sez. L, 9/8/2003 n. 12049).
Il danneggiato versa nella posizione di terzo, rispetto al rapporto immediato fra le parti contraenti l'assicurazione, e pertanto, a differenza di quanto accade nella "speciale" disciplina della responsabilità derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore.
Dichiarato il fallimento del danneggiante, da un lato, il danneggiato deve far valere il suo credito nel passivo del fallimento, eventualmente con il privilegio di cui all'art. 2767 c.c., dall'altro, che la compagnia assicuratrice deve corrispondere l'indennizzo eventualmente dovuto al fallimento,
e su quell'indennizzo il danneggiante può far valere il citato privilegio
4.5. Facendo corretta applicazione degli anzidetti principi al caso in esame, la domanda risarcitoria, pur originariamente proposta – in via cumulativa -sia nei confronti dell'
[...]
che della soc. , e successivamente limitata alla sola Controparte_9 Controparte_8 compagnia assicurativa, è dunque improcedibile nella presente sede.
9 Difatti, dichiarato il fallimento dell'assicurato (soc. ), il danneggiato Controparte_9
( ), non essendo prevista nella fattispecie una ipotesi di azione diretta di quest'ultimo Parte_1 verso la NI assicuratrice (come nel caso dei sinistri stradali), una volta interrotto il giudizio avrebbe dovuto presentare la propria domanda dinnanzi al fallimento.
4.5. Le spese di lite tra l'attore e la soc. , atteso l'esito complessivo della Controparte_8 controversia, in considerazione della pronuncia in rito e degli esiti dell'istruttoria, possono essere compensate anche per non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti.
4.6. Le spese di consulenza, come liquidate in sede di conferimento incarico, restano a definitivo carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. ES IN, definitivamente pronunziando all'esito del giudizio n. 3000/2018 R.G., ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere tra l'attore ed il;
Controparte_3
2. dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dall'attore nei confronti della Liquidazione
Giudiziale N. 33/2023 dell' e della Controparte_7 Controparte_5
[...]
3. compensa nella misura della metà le spese di lite tra e il;
Parte_1 Controparte_3 condanna al pagamento della restante metà delle spese di lite nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco p.t., restante metà che si liquida in euro 3.526,00 per CP_3 competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%;
4. compensa le spese di lite tra , la società e la Parte_1 Controparte_12
Liquidazione Giudiziale N. 33/2023 della;
Controparte_7
5. pone le spese di CTU, come liquidate con ordinanza in sede di conferimento incarico, definitivamente e per intero a carico dell'attore . Parte_1
Così deciso in Salerno, in data 22.12.2025
Il Giudice
ES IN
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. ES IN, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3000/2018 Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da insidia stradale, vertente
TRA
(CF , precedentemente in giudizio tramite i genitori Parte_1 C.F._1
e rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di CP_1 Controparte_2 riassunzione, dall'Avv. Damiano Palo ed elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA) alla Via I
Maggio n.11;
ATTORE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_3 alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Gianni Migliorino e con questi elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in alla via Diaz n.13; CP_3
CONVENUTO
NONCHE'
-LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 33/2023 Controparte_4
, in persona del curatore della liquidazione giudiziale, rappresentata e difesa,
[...] dall'Avv. Maria Faggiana, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, e con questi elettivamente domiciliati presso il proprio Studio in al Corso Garibaldi n.47; CP_3
1 CONVENUTA
E
-LA (già , in Controparte_5 Controparte_6 persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Sorrentino, e con questi elettivamente domiciliata in Portici (NA), alla via Dalbono n.13-15, II Fabbricato Iasiello 6;
ZA AT
Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza del 10 luglio 2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, i sig.ri e nella CP_1 Controparte_2 qualità di genitori del minore , convenivano in giudizio il e la Parte_1 Controparte_3
esponendo: Controparte_4
• che il giorno 28/09/2016 verso le ore 19,30 circa, , mentre camminava lungo Parte_1 il manto verde del parco del Mercatello, inciampava a causa di una buca esistente sul predetto prato;
• che la buca non era né segnalata né tantomeno visibile;
• che il minore – in seguito alla caduta - veniva trasportato a mezzo autoambulanza presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona, ove gli veniva diagnosticata:
“frattura tibia pluriframmentaria a sinistra, frattura di diafisi, chiusa soltanto tibia, con prognosi di 30 giorni”;
• che, in seguito alla diagnosi, il minore veniva ricoverato presso il locale presidio ospedaliero e sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con fissatore esterno tipo
Hoffman II;
• che in data 07/10/2016 veniva dimesso con la prescrizione di effettuare una rieducazione motoria alla caviglia sinistra per circa 30 giorni, con medicazioni ogni tre giorni;
• che in data 10/02/2017 veniva ricoverato in day hospital presso l'ospedale di per CP_3 eseguire l'intervento di rimozione del dispositivo impiantato da IA e Fibula;
• che si sottoponeva a consulenza di parte che riscontrava: “...gamba ancora ingrossata;
esiti dicromici di applicazione di fissatore esterno in sede prossimale e distale di gamba;
limitazione ai gradi esterni dei movimenti del ginocchio e della caviglia;
accosciamento incompleto possibile solo per maggior carico contro laterale;
deambulazione sulle punte
e talloni non realizzabile;
deambulazione caratterizzata da zoppia..”, ritenendo postumi
2 permanenti nella misura del 13% per gamba sinistra, postumi temporanei di ITT per 60 giorni, di ITP per 60 giorni al 75%, di ITP per 30 giorni al 50% di ITP di 30 giorni al
25%.
1.1. Riferivano, altresì, che in data 19/10/2016 con racc.ar, avevano messo in mora il CP_3
il quale, in risposta, declinava ogni responsabilità evidenziando che la gestione del Parco
[...] del Mercatello era stata affidata alla . Controparte_4
1.2. Rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: “dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva dell'evento accaduto i convenuti in solido o secondo le rispettive responsabilità; b) riconoscere il risarcimento delle lesioni patite del minore e, conseguenzialmente, condannare i convenuti, in solido o secondo le rispettive responsabilità, al pagamento delle predette lesioni patite dal minore , quantificate ad oggi in euro 72.590,33, lesioni che saranno meglio Parte_1 precisate e quantificate in corso di causa con nomina di ctu, oltre le spese sanitarie sborsate e le spese di assistenza domiciliare, che saranno meglio quantificate in corso di causa, interessi maturati maturandi e rivalutazione monetaria , dal di dell'evento sino al soddisfo;
c) condannare
i convenuti, in solido o secondo le rispettive responsabilità, al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, che saranno determinate in misura adeguata all'importanza dell'opera ed al decorso del professionista e della professione ai sensi dell'art. 2233 c.c., oltre iva e cap con diretta attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
2. Con comparsa di risposta si costituiva la soc. Controparte_7 la quale, in via preliminare, chiedeva il differimento dell'udienza e la chiamata in causa della
, quale società coprente la responsabilità Controparte_8 civile verso i terzi dell' così come previsto dalla polizza Controparte_9 assicurativa n. 05009022231484/1000114342 (periodo 28/02/2013 – 28/02/2017).
2.1. Nel merito contestava le avverse deduzioni osservando che:
• nessuna denuncia inerente il sinistro era pervenuta alla società neanche presso CP_4 la postazione a ciò adibita all'interno del parco del Mercatello;
• il sinistro, secondo quanto affermato nello stesso atto introduttivo e in ragione della documentazione fotografica, si sarebbe verificato in una parte del Parco non destinata al passeggio, atteso che all'interno dello stesso era presente un percorso dedicato ai minori;
• in ogni caso, il dislivello denunciato risultava essere ampio e ben visibile in lontananza, oltre che profondo solo pochi centimetri e posizionato vicino ad un grosso albero che presenta numerose radici, e che pertanto il minore - utilizzando l'ordinaria diligenza - avrebbe potuto evitare la buca;
3 • le lesioni lamentate risultavano comunque incompatibili con la buca presente sul posto.
2.2. Pertanto, così concludeva: “in via preliminare disporre, ex art. 269 II comma c.p.c., lo spostamento della prima udienza onde consentire la chiamata in causa del terzo
[...]
, in persona del legale rappresentate p.t., con Controparte_8 sede a Verona in via Lungadige Cangrande n.16 – quale società coprente la responsabilità civile verso i terzi della così come previsto nella polizza Controparte_7 assicurativa n. 05009022231484/10000114342; II nel merito a) in via principale, rigettare la domanda attrice, poiché destituita di fondamento sia in fatto che in diritto, condannando l'attore al pagamento delle spese, del compenso professionale, delle spese forfettarie al 15% ex D.M.
55/14 e cpa ed IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
b) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale ritenere non superata la presunzione di corresponsabilità in capo all'attore e per l'effetto ridurre il quantum debeatur”; c) in via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, manlevare la in persona del Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, signor , dichiarando la Controparte_10 [...]
, (società che ha incorporato per fusione il Controparte_8 [...]
) p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., tenuta al Parte_2 P.IVA_1 pagamento di tutte le somme a qualsiasi titolo dovute in favore dell'attore; d) in ogni caso condannare l'attore ed il chiamato in causa al pagamento delle spese, del compenso professionale, delle spese forfettarie al 15% ex D.M. 55/14 e cpa ed iva come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
3. Con comparsa di risposta si costituiva anche il il quale, in via preliminare, Controparte_3 eccepiva la nullità dell'atto introduttivo del giudizio poiché carente dei requisiti di cui al n. 3 ed al n. 4 dell'art. 163 c.p.c. e la carenza di legittimazione attiva degli attori, sui quali incombeva l'onere di provare l'esercizio della genitorialità sul minore , vittima del sinistro. Parte_1
3.1. Sempre in via preliminare il eccepiva la carenza di legittimazione passiva e/o CP_3 carenza di titolarità del rapporto controverso, per avere l'ente comunale - con Determina
Dirigenziale 2722 del 29.07.2013 - affidato /aggiudicato il Servizio di manutenzione del Parco del Mercatello, lotto 1, alla per l'importo di € 195.049,40 con Controparte_4 successiva consegna della struttura in data 27.02.2014, giusta convenzione per la gestione del servizio di manutenzione, custodia e guardiania del parco del Mercatello, rep. 25590/2014; affidamento del servizio successivamente prorogato con comunicazione del 3/12/2015.
4 3.2. Nel merito, l'ente territoriale contestava il fatto storico e la ricostruzione del sinistro così come esposto in citazione, sostenendo che le lesioni subite dal minore potevano essere state causate da una condotta imprudente dell'attore ed ogni caso rilevava che il sinistro al momento del suo verificarsi non era stato denunciato alle autorità, ma solo successivamente, per cui il non era stato in grado di verificare nell'immediato lo stato dei luoghi. Controparte_3
3.3. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) Accertare e Dichiarare la carenza e/o il difetto di legittimazione attiva degli attori per quanto detto in narrativa con condanna alle spese;
2) Accertare e Dichiarare la carenza e/o il difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità nel rapporto controverso del e/o l'inammissibilità della domanda nei confronti Controparte_3 dell'Ente e per l'effetto Voglia estrometterlo dal presente giudizio;
3) Accertare e CP_3
Dichiarare la nullità, l'improcedibilità, l'improponibilità della domanda, nel merito rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto con condanna alle spese di giudizio;
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda, ritenere e dichiarare obbligata al risarcimento dei danni lamentati da parte attorea, la
in persona del l.r.p.t., per quanto detto in narrativa e per Controparte_4
l'effetto ritenerla unica responsabile del sinistro de quo con ogni conseguenza di legge;
5) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, in solido o in via esclusiva o solo in parte, nei confronti del , Condannare la Controparte_3
in persona del l.r.p.t., domiciliata come in atti, a manlevare Controparte_4
e/o tenere indenne il da ogni pretesa rivendicata dagli attori per il lamentato Controparte_3 sinistro ed al pagamento e/o rimborso in favore del della medesima somma Controparte_3 imputatole per sorta capitale, interessi, svalutazione monetaria e spese legali del presente giudizio, oltre interessi legali maturati sulle somme eventualmente già pagate, giusta convenzione rep. 25590/2014 come successivamente prorogata;
6) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali;
7) ed ancora, previa declaratoria di concorrente colpa di essi attori, accogliere la domanda solo in proporzione con compensazione delle spese di giudizio.”
4. Con comparsa risposta si costituiva la terza chiamata, Controparte_11 la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art.164 c.p.c., per mancanza dei requisiti essenziali;
sempre in via preliminare, evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il fatto si era verificato per esclusiva colpa del minore;
nel merito contestava la ricostruzione dei fatti così come operata da parte attrice ed impugnava tutta la documentazione medica prodotta.
5 4.1. In ragione di quanto dedotto rassegnava le seguenti conclusioni: “…voglia l'adito Giudice rigettata ogni contraria istanza così provvedere: nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
5. Ammessa ed espletata la prova testimoniale e ctu medico-legale, in data 31.02.2024, il processo veniva interrotto in seguito alla dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale n. 33/2023, a carico della soc. . Controparte_9
6. In data 5.02.2024 il processo veniva quindi riassunto da parte del sig. – nelle more Parte_1 divenuto maggiorenne.
7. Si costituiva la “Liquidazione giudiziale n. 33/2023” che eccepiva, in via pregiudiziale,
l'improcedibilità della domanda attorea in quanto riassunta innanzi al Giudice ordinario e non innanzi alla Sezione Fallimentare dello stesso Tribunale, in forza della vis attractiva sancita dagli artt. 24, 52 e 93 della L. fallimentare.
8. Si costituiva, altresì, il riportandosi al giudizio interrotto, a tutti gli scritti Controparte_3 difensivi, alle istanze anche istruttorie ivi articolate.
9. Si costituiva, infine, la riportandosi ai propri scritti. Controparte_5
10. Con note di trattazione scritta per l'udienza del 3.10.2024, l'attore insisteva per l'accoglimento della domanda nei soli confronti della società , Controparte_12 rinunciando così ad ogni domanda nei confronti delle altre parti;
nella comparsa conclusionale reiterava la richiesta di condanna della sola , in persona del Controparte_13 suo legale rapp.te p.t., al risarcimento danni non patrimoniali subiti.
11. Sulle rassegnate conclusioni la causa veniva quindi trattenuta in decisione con termine per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
***
1. Innanzitutto, va respinta l'eccezione pregiudiziale di rito, sollevata dalla terza chiamata, in quanto l'art. 164 comma 4 c.p.c. prevede la nullità dell'atto di citazione in caso di mancanza o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda o dei fatti su cui la stessa si fonda. Quest'ipotesi di nullità, rilevabile anche d'ufficio dal giudice e non sanabile nemmeno dall'avvenuta costituzione del convenuto, certamente non ricorre nel caso di specie, in quanto dalla mera lettura dell'atto di citazione è evidente l'insussistenza delle lacune prescritte dalla norma, talmente gravi da non consentire al convenuto l'esercizio del diritto di difesa. L'attore, anzi, in senso
6 diametralmente opposto a quanto dedotto dalla terza chiamata, ha esposto in maniera chiara sia gli elementi fattuali della domanda.
1.1. Ulteriori eccezioni preliminari, sollevate nel corso del processo dalla società di assicurazione ed attinenti alla procedibilità della domanda, risultano tardivamente proposte e sono quindi inammissibili.
2. In via preliminare va osservato che con le note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024 e, successivamente, in comparsa conclusionale, l'attore ha rinunciato alla domanda proposta nei confronti del . Controparte_3
2.1. Non vi è dubbio che la rinuncia alla domanda può essere validamente espressa in sede di precisazione delle conclusioni ed anche nella stessa comparsa conclusionale atteso che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, né necessita di accettazione della controparte per cui ben può essere effettuata nelle fasi conclusive del procedimento.
2.2. La rinuncia alla domanda comporta la cessazione della materia del contendere e richiede la liquidazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale, salva la sussistenza di ragioni di compensazione totale o parziale.
Nella specie, è circostanza pacifica che l'ente comunale avesse affidato il Servizio di manutenzione del Parco del Mercatello, lotto 1, alla per Controparte_4
l'importo di € 195.049,40 con successiva consegna della struttura in data 27.02.2014.
Nell'art. 8 della convenzione intercorsa tra le parti, acquisita agli atti, si pattuiva effettivamente la responsabilità della sola per danni arrecati a terzi. La circostanza veniva anche CP_4 preventivamente comunicata dall'ente territoriale agli originari attori nella fase stragiudiziale.
La domanda proposta nei confronti del sarebbe stata, dunque, respinta. Controparte_3
2.3. L'obiettiva controvertibilità circa l'individuazione del soggetto effettivamente tenuto alla custodia del Parco, gli esiti del sinistro, giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; la restante metà segue la soccombenza con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore del , come da dispositivo, in ragione del valore Controparte_3 della causa e secondo i parametri minimi, stante l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto.
3. Con riferimento ai rapporti tra l'attore e la Liquidazione giudiziale n. 33/2023
[...]
, l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea, in quanto Controparte_7 riassunta innanzi al Giudice ordinario e non innanzi alla Sezione Fallimentare dello stesso
7 Tribunale, è fondata e va accolta in quanto il procedimento di formazione dello stato passivo è di esclusiva competenza del Giudice Delegato.
3.1. Le spese di lite tra l'attore e la Liquidazione giudiziale possono compensarsi tenuto conto della dichiarazione del difensore di parte attrice di voler limitare la propria domanda nei confronti della sola compagnia di assicurazione, della definizione in rito e della caduta all'interno del parco e degli esiti del sinistro, rimandandosi agli esiti dell'istruttoria espletata fino alla dichiarazione di interruzione del processo.
4. Non resta che esaminare la domanda proposta da , divenuto maggiorenne e Parte_1 costituitosi in proprio, nei confronti della tenuto conto che l'attore Controparte_14 ha insistito per l'accoglimento.
4.1. La domanda è improcedibile per i motivi di seguito indicati.
4.2. Innanzitutto, è opportuno precisare che non si ignora l'orientamento giurisprudenziale, richiamato dall'attore, in ordine alla proponibilità della domanda nei soli confronti dell'assicuratore rimasto in bonis, evidenziandosi, tuttavia, che lo stesso non può applicarsi al caso di specie. Difatti, è vero che "quando sia stata proposta una domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti del proprietario del veicolo che ha causato il danno e del suo assicuratore della responsabilità civile, il fallimento del primo comporta
l'improseguibilità di qualsiasi domanda di condanna sia nei suoi confronti, sia nei confronti del suo assicuratore della responsabilità civile, con conseguente devoluzione al tribunale fallimentare, mediante istanza di ammissione al passivo, a meno che il danneggiato, dopo che il giudizio è stato interrotto e riassunto nei confronti della curatela, non rinunci ad ogni pretesa nei confronti del fallimento, ovvero dichiari formalmente che la richiesta condanna nei confronti del fallito deve intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse ritornare in bonis"
(Cass. n. 10640/2012; in senso analogo, già Cass. n. 17035/2011).
Da ciò ne discende che, ove la domanda sia limitata alla condanna diretta dell'assicuratore, la circostanza che al giudizio partecipi (per effetto del litisconsorzio necessario) l'assicurato sottoposto a procedura concorsuale (in persona del curatore fallimentare o del commissario liquidatore), non rende operante la vis attractiva della procedura, giacchè la pronuncia giudiziale non potrà incidere sulla massa e influire sulla par condicio creditorum.
In un'ipotesi siffatta non si pone, dunque, alcuna esigenza di attrazione della causa nell'ambito della procedura concorsuale, con conseguente improcedibilità del giudizio risarcitorio, che - al contrario - potrà proseguire, fino al suo naturale epilogo, nelle forme dell'ordinario procedimento contenzioso.
8 4.3. Diversa, tuttavia, è la conclusione in tema di assicurazione della responsabilità civile, ove il danneggiato, come nella specie, non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, a meno che l'azione diretta non sia espressamente prevista con disciplina speciale, come in materia di circolazione stradale o di caccia;
disciplina che per specialità quindi, non è applicabile al di fuori della fattispecie di cui alle relative leggi, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso. Dichiarato il fallimento del danneggiante, il danneggiato deve dunque far valere il suo credito nel passivo del fallimento, eventualmente con il privilegio di cui all'art. 2767 c.c. (Cass. n.28834/2008; Cass. ord.
5259/2021).
4.4. La Suprema Corte ha da tempo affermato (Cass. n.28834/2008) il principio secondo cui il pagamento dell'indennizzo al proprio assicurato va distinto per autonomia rispetto all'obbligazione di risarcimento, cui quest'ultimo è tenuto nei confronti del danneggiato;
questi versa nella posizione di terzo, rispetto al rapporto immediato fra le parti contraenti l'assicurazione e, pertanto, a differenza di quanto accade nella "speciale" disciplina della responsabilità derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore (cfr. Cass. n.
5306/2007).
E infatti, seppur possano confluire nell'alveo del medesimo processo, le cause, l'una introdotta dal danneggiato contro il responsabile del sinistro e quella di garanzia promossa da quest'ultimo contro l'assicuratore della responsabilità civile discendente dal contratto di assicurazione, restano scindibili (cfr. in proposito Cass. Sez. L, 9/8/2003 n. 12049).
Il danneggiato versa nella posizione di terzo, rispetto al rapporto immediato fra le parti contraenti l'assicurazione, e pertanto, a differenza di quanto accade nella "speciale" disciplina della responsabilità derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore.
Dichiarato il fallimento del danneggiante, da un lato, il danneggiato deve far valere il suo credito nel passivo del fallimento, eventualmente con il privilegio di cui all'art. 2767 c.c., dall'altro, che la compagnia assicuratrice deve corrispondere l'indennizzo eventualmente dovuto al fallimento,
e su quell'indennizzo il danneggiante può far valere il citato privilegio
4.5. Facendo corretta applicazione degli anzidetti principi al caso in esame, la domanda risarcitoria, pur originariamente proposta – in via cumulativa -sia nei confronti dell'
[...]
che della soc. , e successivamente limitata alla sola Controparte_9 Controparte_8 compagnia assicurativa, è dunque improcedibile nella presente sede.
9 Difatti, dichiarato il fallimento dell'assicurato (soc. ), il danneggiato Controparte_9
( ), non essendo prevista nella fattispecie una ipotesi di azione diretta di quest'ultimo Parte_1 verso la NI assicuratrice (come nel caso dei sinistri stradali), una volta interrotto il giudizio avrebbe dovuto presentare la propria domanda dinnanzi al fallimento.
4.5. Le spese di lite tra l'attore e la soc. , atteso l'esito complessivo della Controparte_8 controversia, in considerazione della pronuncia in rito e degli esiti dell'istruttoria, possono essere compensate anche per non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti.
4.6. Le spese di consulenza, come liquidate in sede di conferimento incarico, restano a definitivo carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. ES IN, definitivamente pronunziando all'esito del giudizio n. 3000/2018 R.G., ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere tra l'attore ed il;
Controparte_3
2. dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dall'attore nei confronti della Liquidazione
Giudiziale N. 33/2023 dell' e della Controparte_7 Controparte_5
[...]
3. compensa nella misura della metà le spese di lite tra e il;
Parte_1 Controparte_3 condanna al pagamento della restante metà delle spese di lite nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco p.t., restante metà che si liquida in euro 3.526,00 per CP_3 competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%;
4. compensa le spese di lite tra , la società e la Parte_1 Controparte_12
Liquidazione Giudiziale N. 33/2023 della;
Controparte_7
5. pone le spese di CTU, come liquidate con ordinanza in sede di conferimento incarico, definitivamente e per intero a carico dell'attore . Parte_1
Così deciso in Salerno, in data 22.12.2025
Il Giudice
ES IN
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