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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 19037/2023 R.G. promossa da: , rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Nunzio Mazzocchi e Anna Daria Provitera;
contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
nonché contro
- in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.,
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, la ricorrente in epigrafe chiedeva “in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 328 20180004240316000, nonché annullarsi l'intimazione di pagamento n. 028 2023 90071747 76/000 relativamente all'ivi richiamato avviso di addebito n. 328 20180004240316000, notificato dall - Sede di Napoli Vomero, CP_3 presuntivamente in data 21.11.2018, ma in realtà mai notificato, per il presunto mancato pagamento di contributi, nonché dichiararsi l'illegittimità della relativa richiesta di pagamento in favore dell CP_3
e per l'effetto, dichiararsi non dovute le somme in essa indicate pari a € 6.675,61, relativamente ai contributi richiesti, oltre che in ogni altro atto connesso, preordinato e consequenziale.
Esponeva che in data 20.09.2023 l le aveva notificato CP_4
l'intimazione di pagamento n. 028 2023 90071747 76/000 relativa all' avviso di addebito n. 328 20180004240316000, presuntivamente notificato in data 21.11.2018, tuttavia in realtà mai notificato, ad oggetto il mancato pagamento di contributi I.V.S., relativi alla gestione commercianti per le annualità 2014/2015, per la somma complessiva di euro 6.675,61.
Evidenziava che il versamento dei contributi omessi era correlato alla carica di socio della società Streetfood s.r.l.s., da lei rivestita negli anni 2014/2015. Deduceva che tale società aveva sede in Napoli, alla Piazza Vanvitelli n.
5 - P. IVA - REA n. NA-912237. P.IVA_1
Dichiarava a sostegno della propria tesi, che tali contributi non erano dovuti, poiché non ricorrevano i presupposti richiesti dalla normativa vigente, per poter applicare la disciplina contributiva prevista per la gestione commercianti. Esponeva, in particolare, di essere stata esclusivamente titolare di quote nella società Streetfood s.r.l.s, senza tuttavia aver mai svolto alcuna attività commerciale nel periodo relativo alle annualità 2014 e 2015.
Deduceva, altresì, di non aver mai detenuto la piena responsabilità dell'impresa, con la relativa assunzione degli oneri e dei rischi di gestione, e, di non aver mai partecipato personalmente all'attività lavorativa ed economica della società.
Evidenziava, infine, che i crediti richiesti nell'opposto avviso fossero comunque non dovuti per intervenuta prescrizione, riferendosi la richiesta a contributi relativi agli anni 2014 e 2015.
In data 8.4.2024, l' , ritualmente costituitasi, eccepiva CP_3 preliminarmente l'incompetenza territoriale del foro adito, in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L seppure regolarmente Controparte_2 citata, non si costituiva nel presente giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, disposto lo scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter cpc, la causaì decisa.
Preliminarmente, va disattesa l' eccezione di incompetenza territoriale formulata dall' : soccorre , nel caso di specie CP_3
l'applicazione del criterio di competenza del foro relativo alla sede che ha emesso l'accertamento, cioè la sede di Napoli. CP_3 CP_3 Occorre, altresì, precisare che in materia di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell , la Controparte_2 legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da sola o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, esclusivamente nella ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione ( Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022). Mentre, laddove l'opposizione abbia ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione. Orbene, con la presente opposizione parte ricorrente fa valere l'inesistenza del credito intimato per la carenza dei presupposti previsti dalla legge;
dunque, in tale ipotesi la legittimazione a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore, ovvero all . CP_3
Nel merito, la domanda va accolta. Le opposizioni ad avviso di addebito vengono qualificate come domande di accertamento negativo del credito, dunque in tal caso l'onere probatorio grava sull' intimante opposto, che in qualità di attore in senso sostanziale, deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del credito vantato.
Dunque, l' avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza dei CP_3 presupposti previsti dalla legge tali da determinare l'obbligo per l'odierna ricorrente di iscrizione nella gestione commercianti, in relazione agli anni evidenziati. Occorre, a tal proposito, richiamare, seppure brevemente, la disciplina prevista in materia di iscrizione alla gestione assicurativa commercianti. In particolare, l'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, prevede che : "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione, ove tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata, c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Dunque, tale disposizione prevede l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti quando ricorrono i presupposti evidenziati, ovvero la titolarità o la gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità dell'impresa ed i rischi di gestione;
la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio di determinate attività , di licenze e autorizzazioni, e l'iscrizione negli albi o nei registri previsti dalla normativa di riferimento.
Dunque, l' avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza CP_3 dell'obbligo di contribuzione della opponente, dimostrando l'abitualità e la prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale della stessa istante.
Orbene, occorre precisare che tale onere probatorio non è stato assolto dall'ente opposto. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti: "La verifica della sussistenza di requisiti di legge deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex multis Cass. 20 aprile 2002, n.5763; Cass. 6 novembre 2009, 23600) venga compiutamente assolto. “ (Cass. Sez. lav. 9 febbraio 2016 n. 2568) L pertanto, come previsto dalla CP_3 giurisprudenza dominante avrebbe dovuto fornire elementi in merito allo “svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità” (Cass., sez. lav., ord. n. 3145/2013).
Nel caso di specie, l'opponente ha esclusivamente detenuto quote della società di capitali Streetfood s.r.l.s., senza tuttavia prestare la propria attività lavorativa e senza ricevere alcuna retribuzione.
L , infatti, non ha fornito alcun elemento idoneo a provare lo CP_3 svolgimento di una attività commerciale svolta dalla opponente. Non avendo assolto l' l'onere probatorio, posto a suo carico, il ricorso CP_3 deve trovare integrale accoglimento.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute dalla opponente le somme di cui all'avviso di addebito di addebito n. 328 20180004240316000, notificato dall - Sede di Napoli Vomero;
CP_3
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro CP_3
2.697,00 oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 8/04/2025.
il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 19037/2023 R.G. promossa da: , rappresentata e difesa Parte_1 dagli avv.ti Nunzio Mazzocchi e Anna Daria Provitera;
contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
nonché contro
- in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.,
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, la ricorrente in epigrafe chiedeva “in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 328 20180004240316000, nonché annullarsi l'intimazione di pagamento n. 028 2023 90071747 76/000 relativamente all'ivi richiamato avviso di addebito n. 328 20180004240316000, notificato dall - Sede di Napoli Vomero, CP_3 presuntivamente in data 21.11.2018, ma in realtà mai notificato, per il presunto mancato pagamento di contributi, nonché dichiararsi l'illegittimità della relativa richiesta di pagamento in favore dell CP_3
e per l'effetto, dichiararsi non dovute le somme in essa indicate pari a € 6.675,61, relativamente ai contributi richiesti, oltre che in ogni altro atto connesso, preordinato e consequenziale.
Esponeva che in data 20.09.2023 l le aveva notificato CP_4
l'intimazione di pagamento n. 028 2023 90071747 76/000 relativa all' avviso di addebito n. 328 20180004240316000, presuntivamente notificato in data 21.11.2018, tuttavia in realtà mai notificato, ad oggetto il mancato pagamento di contributi I.V.S., relativi alla gestione commercianti per le annualità 2014/2015, per la somma complessiva di euro 6.675,61.
Evidenziava che il versamento dei contributi omessi era correlato alla carica di socio della società Streetfood s.r.l.s., da lei rivestita negli anni 2014/2015. Deduceva che tale società aveva sede in Napoli, alla Piazza Vanvitelli n.
5 - P. IVA - REA n. NA-912237. P.IVA_1
Dichiarava a sostegno della propria tesi, che tali contributi non erano dovuti, poiché non ricorrevano i presupposti richiesti dalla normativa vigente, per poter applicare la disciplina contributiva prevista per la gestione commercianti. Esponeva, in particolare, di essere stata esclusivamente titolare di quote nella società Streetfood s.r.l.s, senza tuttavia aver mai svolto alcuna attività commerciale nel periodo relativo alle annualità 2014 e 2015.
Deduceva, altresì, di non aver mai detenuto la piena responsabilità dell'impresa, con la relativa assunzione degli oneri e dei rischi di gestione, e, di non aver mai partecipato personalmente all'attività lavorativa ed economica della società.
Evidenziava, infine, che i crediti richiesti nell'opposto avviso fossero comunque non dovuti per intervenuta prescrizione, riferendosi la richiesta a contributi relativi agli anni 2014 e 2015.
In data 8.4.2024, l' , ritualmente costituitasi, eccepiva CP_3 preliminarmente l'incompetenza territoriale del foro adito, in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L seppure regolarmente Controparte_2 citata, non si costituiva nel presente giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, disposto lo scambio di note di trattazione scritta ex art.127 ter cpc, la causaì decisa.
Preliminarmente, va disattesa l' eccezione di incompetenza territoriale formulata dall' : soccorre , nel caso di specie CP_3
l'applicazione del criterio di competenza del foro relativo alla sede che ha emesso l'accertamento, cioè la sede di Napoli. CP_3 CP_3 Occorre, altresì, precisare che in materia di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell , la Controparte_2 legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da sola o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, esclusivamente nella ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione ( Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022). Mentre, laddove l'opposizione abbia ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione. Orbene, con la presente opposizione parte ricorrente fa valere l'inesistenza del credito intimato per la carenza dei presupposti previsti dalla legge;
dunque, in tale ipotesi la legittimazione a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore, ovvero all . CP_3
Nel merito, la domanda va accolta. Le opposizioni ad avviso di addebito vengono qualificate come domande di accertamento negativo del credito, dunque in tal caso l'onere probatorio grava sull' intimante opposto, che in qualità di attore in senso sostanziale, deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del credito vantato.
Dunque, l' avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza dei CP_3 presupposti previsti dalla legge tali da determinare l'obbligo per l'odierna ricorrente di iscrizione nella gestione commercianti, in relazione agli anni evidenziati. Occorre, a tal proposito, richiamare, seppure brevemente, la disciplina prevista in materia di iscrizione alla gestione assicurativa commercianti. In particolare, l'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, prevede che : "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione, ove tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata, c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Dunque, tale disposizione prevede l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti quando ricorrono i presupposti evidenziati, ovvero la titolarità o la gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità dell'impresa ed i rischi di gestione;
la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio di determinate attività , di licenze e autorizzazioni, e l'iscrizione negli albi o nei registri previsti dalla normativa di riferimento.
Dunque, l' avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza CP_3 dell'obbligo di contribuzione della opponente, dimostrando l'abitualità e la prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale della stessa istante.
Orbene, occorre precisare che tale onere probatorio non è stato assolto dall'ente opposto. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti: "La verifica della sussistenza di requisiti di legge deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex multis Cass. 20 aprile 2002, n.5763; Cass. 6 novembre 2009, 23600) venga compiutamente assolto. “ (Cass. Sez. lav. 9 febbraio 2016 n. 2568) L pertanto, come previsto dalla CP_3 giurisprudenza dominante avrebbe dovuto fornire elementi in merito allo “svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità” (Cass., sez. lav., ord. n. 3145/2013).
Nel caso di specie, l'opponente ha esclusivamente detenuto quote della società di capitali Streetfood s.r.l.s., senza tuttavia prestare la propria attività lavorativa e senza ricevere alcuna retribuzione.
L , infatti, non ha fornito alcun elemento idoneo a provare lo CP_3 svolgimento di una attività commerciale svolta dalla opponente. Non avendo assolto l' l'onere probatorio, posto a suo carico, il ricorso CP_3 deve trovare integrale accoglimento.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute dalla opponente le somme di cui all'avviso di addebito di addebito n. 328 20180004240316000, notificato dall - Sede di Napoli Vomero;
CP_3
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro CP_3
2.697,00 oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Così deciso in data 8/04/2025.
il Giudice
Dott. Maria Lucantonio