Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 481
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Lesione del diritto di difesa per mancata comunicazione delle dichiarazioni dei dipendenti

    Le dichiarazioni dei dipendenti, pur avendo valenza probatoria, non sono state depositate in atti e sono state riassunte nell'atto impugnato in modo generico, senza specificare a quali attività si riferissero. La Corte non può quindi valutarne compiutamente il contenuto e la portata probatoria.

  • Rigettato
    Decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di accertamento

    La Corte ritiene che la contestazione riguardi crediti inesistenti, pertanto la discussione sulla decadenza per crediti non spettanti è superflua. La Corte rileva che la notifica è stata tempestiva rispetto al termine previsto per i crediti inesistenti.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per mancata precedenza da contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte ritiene che la contestazione riguardi crediti inesistenti, per i quali non è necessaria la notifica dello schema d'atto ex art. 6 bis L. 212/2000, come previsto dall'art. 7 bis, primo comma, d.l. 39/2024.

  • Accolto
    Diritto al credito d'imposta per ricerca e sviluppo

    La Corte ritiene che le dichiarazioni rese dai dipendenti alla Guardia di Finanza non siano sufficienti a provare l'inesistenza dell'attività di ricerca e sviluppo, soprattutto in considerazione delle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive e della natura delle competenze richieste nel settore moda. L'amministrazione non ha fornito prova univoca dell'inesistenza del credito.

  • Altro
    Illegittimità della verifica della Guardia di Finanza

    Questo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento nel merito del ricorso.

  • Altro
    Cristallizzazione del credito per mancata rettifica del quadro RU

    Questo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento nel merito del ricorso.

  • Rigettato
    Mancanza di prova della legittimazione del sottoscrittore dell'atto

    La Corte rileva che l'Ufficio ha pienamente provato il potere di firma del soggetto sottoscrittore, in quanto espressamente delegato dal direttore provinciale.

  • Rigettato
    Nullità della notificazione dell'atto impugnato

    La Corte ritiene che questo motivo sia ai limiti dell'inammissibilità, in quanto l'atto risulta pacificamente notificato regolarmente a mezzo PEC.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 481
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 481
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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