TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/07/2025, n. 2989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2989 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 12256/2020, tra
P.IVA: in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avvocato DANIELE IAVARONE (C.F.: con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo C.F._1
PEC indicato in atti;
OPPONENTE
e
P.IVA in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avvocato FELICE BELLUOMO (C.F. ) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC CodiceFiscale_2 indicato in atti;
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 3444/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 3.10.2020 in definizione del procedimento recante di r.g.n.5336/2020
CONCLUSIONI
Come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del Parte_1
l.r.p.t. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3444/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord con il quale le era stato ingiunto il pagamento di euro 35.952,87 oltre interessi, spese e compensi convenendo in giudizio la
[...] in persona del l.r.p.t. per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“rilevare la nullità della notifica per atto non sottoscritto digitalmente e privo di apposizione di firma digitale in corso di validità; e per l'effetto ACCOGLIERE la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3444/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord nel procedimento r.g.n. 5336/2020; DICHIARARE nullo, inefficace, illegittimo l'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito REVOCARE il decreto ingiuntivo stante la sua manifesta infondatezza in fatto ed in diritto o comunque non dovuta la somma richiesta per i motivi di cui in assertiva. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
2. A fondamento delle proprie domande deduce: I) preliminarmente l'irritualità della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto avvenuta a mezzo PEC con la sottoscrizione digitale scaduta (e, pertanto, da considerare come non apposta); II) nel merito, l'assenza di un accordo sottoscritto tra le parti;
III) l'inadeguatezza della documentazione prodotta nel giudizio monitorio, rappresentando che le fatture depositate erano prive di autentica notarile;
IV) il disconoscimento delle fatture nn. 56-57-59-62-64-65 del 2019.
3. In data 30.6.2021 si è costituita in giudizio la in Controparte_1 persona del l.r.p.t. contestando in fatto e diritto le avverse domande e formulando le conclusioni appresso riportate:
“1) previo rigetto di ogni eccezione e/o domanda di parte opponente poiché inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile ed in ogni caso infondata in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3444/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 03 Ottobre 2020 emesso da codesto Tribunale di Napoli Nord nel giudizio R.G. 5336/2020 2) in subordine, in ogni caso, nel merito accertare e dichiarare che è creditore nei confronti di società Controparte_1 Parte_1 unipersonale della complessiva somma di somma di € 35952,87 come scaturente dalla fatture accompagnatorie elettroniche n. 56 del 11 Aprile 2019 per € 7060,75; n. 57 del 15 Aprile 2019 per € 5134,98; n. 59 del 17 Aprile 2019 per € 5042,26; n. 62 del 19 Aprile 2019 per € 4897,32; n. 64 del 25 Aprile 2019 per € 5080,81; n. 65 del 29 Aprile 2019 per € 8736,75 per pagamento fornitura di materiale per calzature e per l'effetto 3)condannare unipersonale al pagamento in favore Controparte_2 di della complessiva somma di somma di € 35952,87 ( o in Controparte_1 subordine l'importo che dai documenti risulta dovuto); oltre interessi moratori nella misura del tasso legale a tale epoca vigente maggiorato ex d. Lgs. n. 231/2002 dal di' del diritto e fino all'effettivo o comunque della somma ritenuta di giustizia;
oltre interessi moratori nella misura del tasso legale a tale epoca vigente maggiorato ex d. Lgs. n. 231/2002 dal di' del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
4) in ogni caso accertare e dichiarare, e previo rigetto di ogni domanda e/o eccezione formulata dalla parte opponente, il diritto di ad ottenere il corrispettivo delle Controparte_1 forniture effettuate, e per l'effetto 5) condannare società unipersonale Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'importo che risulterà nel corso del giudizio, e determinato dal Giudice anche con criterio equitativo in ragione di tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, 6) in via più subordinata accertare e dichiarare l'indebito arricchimento anche ex art. 2041 c.c. di società Parte_1 unipersonale in ragione delle forniture effettuate da e per l'effetto Controparte_1 condannare lo stesso opponente al pagamento in favore dell'opposto della complessiva somma di somma di € 35952,87 ( o in subordine l'importo che dai documenti risulta dovuto); oltre interessi moratori nella misura del tasso legale a tale epoca vigente maggiorato ex d. Lgs. n. 231/2002 dal di' del diritto e fino all'effettivo
o comunque della somma ritenuta di giustizia;
oltre interessi moratori nella misura del tasso legale a tale epoca vigente maggiorato ex d. Lgs. n. 231/2002 dal di' del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
7) preliminarmente si chiede concedersi la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo ricorrendone i relativi presupposti in quanto l'opposizione non è fondata su valida ed efficace prova scritta e/o di pronta soluzione;
inoltre l'importo non è di modesta entità, anche in ragione delle dimensioni di ditta individua dell'opposta ; ed in ogni caso sottrarrebbe liquidità all'opposto 8)vittoria di spese e competenze di giudizio”.
4. Preliminarmente, precisa che la notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata a mezzo PEC – con apposta firma digitale del procuratore valida al momento della sottoscrizione – munita di attestazione di conformità dell'atto notificato (in particolare del decreto ingiuntivo) a quello presente nel fascicolo telematico.
Nel merito eccepisce: a) che le fatture elettroniche accompagnate dalle ricevute telematiche di cui al fascicolo monitorio costituiscono documentazione sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo;
b) la sussistenza di un rapporto commerciale fra le parti.
5. All'udienza dell'1.7.2021, il G.I. concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, ammessi i mezzi istruttori, venivano espletati l'interrogatorio formale del l.r.p.t. di parte opponente e la prova testimoniale;
la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.12.2023, differita al 19.9.2024 e poi al 3.4.2025.
6. In tale occasione innanzi allo scrivente – subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024 - le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
7. Nelle memorie ex art. 189-190 c.p.c. le parti hanno ribadito i rispettivi asserti difensivi, ulteriormente affinandoli, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
8. La domanda di parte opponente va rigettata nei termini e per le ragioni che si vanno a chiarire.
9. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo considerato che con la costituzione di parte opponente – e lo svolgimento nel libello introduttivo delle difese in rito e nel merito – trova applicazione il c.d. “principio del raggiungimento dello scopo” di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c.
10. Nel merito, l'opposizione va rigettata per le ragioni che si vanno a dire.
11. È noto che con l'opposizione al decreto ingiuntivo è instaurata una fase eventuale del giudizio, a contradittorio differito e connotata dalla c.d. “cognizione piena”, in relazione alla quale il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. non subisce deroghe. Infatti, considerato il carattere generale della richiamata disposizione, il creditore deve dimostrare il fatto costitutivo mentre il debitore il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa.
La costante giurisprudenza ha ribadito che, in disparte l'inversione meramente formale delle posizioni di opponente (convenuto nel giudizio monitorio) ed opposto (creditore ricorrente) – rispettivamente attore e convenuto formali in fase di opposizione –, sul piano sostanziale le parti conservano le posizioni rispettivamente assunte nella fase monitoria, con conseguenze in tema di riparto degli oneri probatori, preclusioni e decadenze. Pertanto, il creditore opposto - ma attore in senso sostanziale – è tenuto a provare il fatto costitutivo per cui ha agito ed il debitore opponente - ma convenuto in senso sostanziale - dovrà allegare i fatti modificativi o estintivi di quel diritto (tra le tante cfr. Corte app. Napoli, n. 156 del 17.01.2024).
12. Inoltre, deve darsi al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “il creditore deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare la prova dell'inadempimento della controparte” (cfr. ex multis Cass. n. 29400 del 14.11.2024).
13. Ciò detto, la in persona del l.r.p.t. ha adempiuto al Controparte_1 proprio onere probatorio producendo in giudizio il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria (nel caso di specie le fatture nn. e n. 56/2019, 57/ 2019 ,59/2019, 62/2019, 64/2019 e 65/2019 munite di ricevuta di trasmissione al sistema SDI) e corroborato la prova dell'esistenza del rapporto tra le parti attraverso le dichiarazioni rese dai testi escussi.
14. In relazione al valore probatorio delle fatture preme precisare che esse, stante la formazione unilaterale, costituiscono titolo del credito esclusivamente nella fase inaudita altera parte. Viceversa, nella successiva fase di opposizione, non attestano l'esistenza del credito che, pertanto, dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova.
15. A parte quanto appena detto, la fattura è comunque idonea a fornire l'indizio dell'esistenza del credito considerato che le fatture de quibus non venivano tempestivamente contestate dalla debitrice nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. ex multis Cass. 13.6.2006, n. 13651).
16. In secondo luogo, e come anticipato, l'onere incombente sull'opposta può ritenersi assolto tenuto conto che: a) le dichiarazioni rese dai testi hanno corroborato quanto esposto dalla creditrice essendo stata confermata l'esistenza del rapporto commerciale fra le parti, l'effettiva fornitura della merce indicata nelle fatture, la relativa consegna (effettuata dall'opposta presso la sede di controparte in Carinaro) e circa la emissione delle fatture (che venivano emesse a seguito del controllo da parte dell'opponente della merce pervenuta); b) il disconoscimento operato dalla testimone (sig.ra ) escussa all'udienza del 20.2.2023 è da ritenersi Tes_1 inidoneo a privare di efficacia probatoria le fatture esposte poiché proveniente da un soggetto terzo rispetto al giudizio oltre che privo del potere di rappresentanza delle società contraenti;
c) i testi escussi hanno riferito in modo concorde la circostanza che i documenti erano stati firmati dalla sig.ra in loro presenza. Tes_1
17. Al contrario parte opponente non ha adempiuto al proprio onere probatorio poiché: i) non ha dimostrato di aver soddisfatto l'avversa pretesa né il verificarsi di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo;
ii) le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della società opponente (relative a un generale disconoscimento del rapporto commerciale) sono generiche (a fronte delle più precise dichiarazioni fornite dai testi escussi a cui deve riconoscersi - in considerazione della concordanza fra le deposizioni rese - un più incisivo valore probatorio). 18. La documentazione contabile depositata dall'opposta è munita di efficacia probatoria considerato che: i) parte opponente nell'atto introduttivo ha operato un disconoscimento delle fatture in modo generico e non circostanziato, senza allegare elementi che attestassero la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta;
ii) in ragione dell' espresso richiamo (effettuato dall'opponente) all'art. 2712 c.c., il disconoscimento - ai fini dell' efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche - non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 comma 2 c.p.c. perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. ex multis Cass. 29.4.22022, n. 13519); iii) non può operare un eventuale disconoscimento da parte della testimone (cfr. par. 16).
19. La domanda proposta da parte opposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. deve ritenersi assorbita in ragione del rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
20. In relazione agli interessi richiesti dalla in persona Controparte_1 del l.r.p.t. essi – come già domandato nel ricorso per ingiunzione di pagamento depositato in atti - devono liquidarsi secondo l'art. 5 del d.lgs. n. 231/02 (considerata la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina, la natura del credito, del rapporto e la qualificazione delle parti) con decorrenza dalla data di scadenza delle fatture fino al soddisfo.
21. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss. mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 30% per la non complessità degli accertamenti compiuti, le stesse sono quantificate in complessivi euro 5.331,20.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 12256/2020, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3444/2020 e lo dichiara esecutivo;
2) CONDANNA la in persona del l.r.p.t. alla refusione delle Parte_1 spese di lite in favore dell'opposta, da quantificarsi in euro 5.331,20 oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. FELICE BELLUOMO per anticipo fattone.
Così deciso in Aversa, in data 24.7.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 12256/2020, tra
P.IVA: in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avvocato DANIELE IAVARONE (C.F.: con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo C.F._1
PEC indicato in atti;
OPPONENTE
e
P.IVA in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avvocato FELICE BELLUOMO (C.F. ) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC CodiceFiscale_2 indicato in atti;
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 3444/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 3.10.2020 in definizione del procedimento recante di r.g.n.5336/2020
CONCLUSIONI
Come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del Parte_1
l.r.p.t. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3444/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord con il quale le era stato ingiunto il pagamento di euro 35.952,87 oltre interessi, spese e compensi convenendo in giudizio la
[...] in persona del l.r.p.t. per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“rilevare la nullità della notifica per atto non sottoscritto digitalmente e privo di apposizione di firma digitale in corso di validità; e per l'effetto ACCOGLIERE la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3444/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord nel procedimento r.g.n. 5336/2020; DICHIARARE nullo, inefficace, illegittimo l'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito REVOCARE il decreto ingiuntivo stante la sua manifesta infondatezza in fatto ed in diritto o comunque non dovuta la somma richiesta per i motivi di cui in assertiva. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
2. A fondamento delle proprie domande deduce: I) preliminarmente l'irritualità della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto avvenuta a mezzo PEC con la sottoscrizione digitale scaduta (e, pertanto, da considerare come non apposta); II) nel merito, l'assenza di un accordo sottoscritto tra le parti;
III) l'inadeguatezza della documentazione prodotta nel giudizio monitorio, rappresentando che le fatture depositate erano prive di autentica notarile;
IV) il disconoscimento delle fatture nn. 56-57-59-62-64-65 del 2019.
3. In data 30.6.2021 si è costituita in giudizio la in Controparte_1 persona del l.r.p.t. contestando in fatto e diritto le avverse domande e formulando le conclusioni appresso riportate:
“1) previo rigetto di ogni eccezione e/o domanda di parte opponente poiché inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile ed in ogni caso infondata in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3444/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 03 Ottobre 2020 emesso da codesto Tribunale di Napoli Nord nel giudizio R.G. 5336/2020 2) in subordine, in ogni caso, nel merito accertare e dichiarare che è creditore nei confronti di società Controparte_1 Parte_1 unipersonale della complessiva somma di somma di € 35952,87 come scaturente dalla fatture accompagnatorie elettroniche n. 56 del 11 Aprile 2019 per € 7060,75; n. 57 del 15 Aprile 2019 per € 5134,98; n. 59 del 17 Aprile 2019 per € 5042,26; n. 62 del 19 Aprile 2019 per € 4897,32; n. 64 del 25 Aprile 2019 per € 5080,81; n. 65 del 29 Aprile 2019 per € 8736,75 per pagamento fornitura di materiale per calzature e per l'effetto 3)condannare unipersonale al pagamento in favore Controparte_2 di della complessiva somma di somma di € 35952,87 ( o in Controparte_1 subordine l'importo che dai documenti risulta dovuto); oltre interessi moratori nella misura del tasso legale a tale epoca vigente maggiorato ex d. Lgs. n. 231/2002 dal di' del diritto e fino all'effettivo o comunque della somma ritenuta di giustizia;
oltre interessi moratori nella misura del tasso legale a tale epoca vigente maggiorato ex d. Lgs. n. 231/2002 dal di' del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
4) in ogni caso accertare e dichiarare, e previo rigetto di ogni domanda e/o eccezione formulata dalla parte opponente, il diritto di ad ottenere il corrispettivo delle Controparte_1 forniture effettuate, e per l'effetto 5) condannare società unipersonale Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'importo che risulterà nel corso del giudizio, e determinato dal Giudice anche con criterio equitativo in ragione di tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, 6) in via più subordinata accertare e dichiarare l'indebito arricchimento anche ex art. 2041 c.c. di società Parte_1 unipersonale in ragione delle forniture effettuate da e per l'effetto Controparte_1 condannare lo stesso opponente al pagamento in favore dell'opposto della complessiva somma di somma di € 35952,87 ( o in subordine l'importo che dai documenti risulta dovuto); oltre interessi moratori nella misura del tasso legale a tale epoca vigente maggiorato ex d. Lgs. n. 231/2002 dal di' del diritto e fino all'effettivo
o comunque della somma ritenuta di giustizia;
oltre interessi moratori nella misura del tasso legale a tale epoca vigente maggiorato ex d. Lgs. n. 231/2002 dal di' del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
7) preliminarmente si chiede concedersi la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo ricorrendone i relativi presupposti in quanto l'opposizione non è fondata su valida ed efficace prova scritta e/o di pronta soluzione;
inoltre l'importo non è di modesta entità, anche in ragione delle dimensioni di ditta individua dell'opposta ; ed in ogni caso sottrarrebbe liquidità all'opposto 8)vittoria di spese e competenze di giudizio”.
4. Preliminarmente, precisa che la notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata a mezzo PEC – con apposta firma digitale del procuratore valida al momento della sottoscrizione – munita di attestazione di conformità dell'atto notificato (in particolare del decreto ingiuntivo) a quello presente nel fascicolo telematico.
Nel merito eccepisce: a) che le fatture elettroniche accompagnate dalle ricevute telematiche di cui al fascicolo monitorio costituiscono documentazione sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo;
b) la sussistenza di un rapporto commerciale fra le parti.
5. All'udienza dell'1.7.2021, il G.I. concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, ammessi i mezzi istruttori, venivano espletati l'interrogatorio formale del l.r.p.t. di parte opponente e la prova testimoniale;
la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.12.2023, differita al 19.9.2024 e poi al 3.4.2025.
6. In tale occasione innanzi allo scrivente – subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024 - le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
7. Nelle memorie ex art. 189-190 c.p.c. le parti hanno ribadito i rispettivi asserti difensivi, ulteriormente affinandoli, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
8. La domanda di parte opponente va rigettata nei termini e per le ragioni che si vanno a chiarire.
9. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo considerato che con la costituzione di parte opponente – e lo svolgimento nel libello introduttivo delle difese in rito e nel merito – trova applicazione il c.d. “principio del raggiungimento dello scopo” di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c.
10. Nel merito, l'opposizione va rigettata per le ragioni che si vanno a dire.
11. È noto che con l'opposizione al decreto ingiuntivo è instaurata una fase eventuale del giudizio, a contradittorio differito e connotata dalla c.d. “cognizione piena”, in relazione alla quale il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. non subisce deroghe. Infatti, considerato il carattere generale della richiamata disposizione, il creditore deve dimostrare il fatto costitutivo mentre il debitore il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa.
La costante giurisprudenza ha ribadito che, in disparte l'inversione meramente formale delle posizioni di opponente (convenuto nel giudizio monitorio) ed opposto (creditore ricorrente) – rispettivamente attore e convenuto formali in fase di opposizione –, sul piano sostanziale le parti conservano le posizioni rispettivamente assunte nella fase monitoria, con conseguenze in tema di riparto degli oneri probatori, preclusioni e decadenze. Pertanto, il creditore opposto - ma attore in senso sostanziale – è tenuto a provare il fatto costitutivo per cui ha agito ed il debitore opponente - ma convenuto in senso sostanziale - dovrà allegare i fatti modificativi o estintivi di quel diritto (tra le tante cfr. Corte app. Napoli, n. 156 del 17.01.2024).
12. Inoltre, deve darsi al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “il creditore deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare la prova dell'inadempimento della controparte” (cfr. ex multis Cass. n. 29400 del 14.11.2024).
13. Ciò detto, la in persona del l.r.p.t. ha adempiuto al Controparte_1 proprio onere probatorio producendo in giudizio il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria (nel caso di specie le fatture nn. e n. 56/2019, 57/ 2019 ,59/2019, 62/2019, 64/2019 e 65/2019 munite di ricevuta di trasmissione al sistema SDI) e corroborato la prova dell'esistenza del rapporto tra le parti attraverso le dichiarazioni rese dai testi escussi.
14. In relazione al valore probatorio delle fatture preme precisare che esse, stante la formazione unilaterale, costituiscono titolo del credito esclusivamente nella fase inaudita altera parte. Viceversa, nella successiva fase di opposizione, non attestano l'esistenza del credito che, pertanto, dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova.
15. A parte quanto appena detto, la fattura è comunque idonea a fornire l'indizio dell'esistenza del credito considerato che le fatture de quibus non venivano tempestivamente contestate dalla debitrice nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. ex multis Cass. 13.6.2006, n. 13651).
16. In secondo luogo, e come anticipato, l'onere incombente sull'opposta può ritenersi assolto tenuto conto che: a) le dichiarazioni rese dai testi hanno corroborato quanto esposto dalla creditrice essendo stata confermata l'esistenza del rapporto commerciale fra le parti, l'effettiva fornitura della merce indicata nelle fatture, la relativa consegna (effettuata dall'opposta presso la sede di controparte in Carinaro) e circa la emissione delle fatture (che venivano emesse a seguito del controllo da parte dell'opponente della merce pervenuta); b) il disconoscimento operato dalla testimone (sig.ra ) escussa all'udienza del 20.2.2023 è da ritenersi Tes_1 inidoneo a privare di efficacia probatoria le fatture esposte poiché proveniente da un soggetto terzo rispetto al giudizio oltre che privo del potere di rappresentanza delle società contraenti;
c) i testi escussi hanno riferito in modo concorde la circostanza che i documenti erano stati firmati dalla sig.ra in loro presenza. Tes_1
17. Al contrario parte opponente non ha adempiuto al proprio onere probatorio poiché: i) non ha dimostrato di aver soddisfatto l'avversa pretesa né il verificarsi di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo;
ii) le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della società opponente (relative a un generale disconoscimento del rapporto commerciale) sono generiche (a fronte delle più precise dichiarazioni fornite dai testi escussi a cui deve riconoscersi - in considerazione della concordanza fra le deposizioni rese - un più incisivo valore probatorio). 18. La documentazione contabile depositata dall'opposta è munita di efficacia probatoria considerato che: i) parte opponente nell'atto introduttivo ha operato un disconoscimento delle fatture in modo generico e non circostanziato, senza allegare elementi che attestassero la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta;
ii) in ragione dell' espresso richiamo (effettuato dall'opponente) all'art. 2712 c.c., il disconoscimento - ai fini dell' efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche - non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 comma 2 c.p.c. perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. ex multis Cass. 29.4.22022, n. 13519); iii) non può operare un eventuale disconoscimento da parte della testimone (cfr. par. 16).
19. La domanda proposta da parte opposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. deve ritenersi assorbita in ragione del rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
20. In relazione agli interessi richiesti dalla in persona Controparte_1 del l.r.p.t. essi – come già domandato nel ricorso per ingiunzione di pagamento depositato in atti - devono liquidarsi secondo l'art. 5 del d.lgs. n. 231/02 (considerata la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina, la natura del credito, del rapporto e la qualificazione delle parti) con decorrenza dalla data di scadenza delle fatture fino al soddisfo.
21. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss. mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 30% per la non complessità degli accertamenti compiuti, le stesse sono quantificate in complessivi euro 5.331,20.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 12256/2020, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3444/2020 e lo dichiara esecutivo;
2) CONDANNA la in persona del l.r.p.t. alla refusione delle Parte_1 spese di lite in favore dell'opposta, da quantificarsi in euro 5.331,20 oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. FELICE BELLUOMO per anticipo fattone.
Così deciso in Aversa, in data 24.7.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta