Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/04/2026, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01139/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02436/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2436 del 2025, proposto da
RO RA, NT GA, LL IO, ON NT, TE IO, AU FE, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, con domicilio per legge in Palermo, alla via MAno Stabile n. 182;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 721/2024 del Tribunale ordinario di Palermo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. MA MA Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
AT e TO
Premesso che con il ricorso in esame parte ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata con cui il Tribunale ordinario di Palermo “ condanna il Ministero Istruzione e del Merito all’emissione della “carta docenti” in favore delle parti ricorrenti, nonché all’assegnazione sulla medesima in favore di:
FARAONE ROSA, euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
AN NE, euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
GAGLIO ROSSELLA, euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
[…]
IO BE, euro 500,00 per l’anno scolastico 2021/2022
GENTILE MONICA, euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022
GIGLIO CATERINA, euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
[…]
GRANFIERO LAURA, euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
[…]
tutti oltre interessi come per legge maturati dal diritto ”;
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato; nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta , nell’ulteriore termine di giorni sessanta, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, munito delle necessarie competenze;
Ritenuto di dovere precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., 15 febbraio 2015, n. 138);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. 26 luglio 1978, n. 417 e alla Circ. Min. Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “ Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali ”, rinvenibile sul sito web della Giustizia Amministrativa, Portale dell’Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “ Indirizzi PEC per il P.A.T. ”;
Ritenuto, infine, che le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), accoglie il ricorso nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo per la parte rimasta non eseguita.
Nomina quale commissario ad acta , in caso di decorso infruttuoso del termine assegnato all’amministrazione intimata per l’ottemperanza spontanea al titolo, di cui all’epigrafe, il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo, il quale provvederà su istanza di parte entro il termine di ulteriori sessanta giorni.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 857,00 (ottocentociquantasette/00) oltre spese accessorie, IVA e CPA come per legge, da corrispondere ai difensori costituiti dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Consigliere
MA MA Cellini, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| MA MA Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO