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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/11/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
Sezione Lavoro
R.L. n. 581/2025
- VERBALE DI UDIENZA -
Oggi 13.11.2025 davanti al Giudice dott. Paolo Milocco sono comparsi: per parte ricorrente l'avv.to
MIGLIORATI VALENTINA in sostituzione dell'avv. SOLIDORO SIRIO;
per parte resistente la dott.ssa in sostituzione della dott.ssa ZUDDAS MONICA. Controparte_1
Si dà atto che il Giudice designato redige personalmente il verbale in videoscrittura senza assistenza del cancelliere e provvede al deposito dello stesso mediante Consolle.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. MIGLIORATI contesta tutto quanto dedotto da controparte e conclude come da ricorso, con distrazione delle spese.
La dott.ssa onclude come da memoria difensiva. CP_1
Le parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito della stessa si pronuncia ed emette sentenza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in assenza delle parti che hanno rinunciato a presenziare
Il Giudice dr. Paolo Milocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Milocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 581/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to SOLIDORO Parte_1 C.F._1
Sirio
-ricorrente- contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, con i funzionari delegati giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste e delega del direttore generale
-resistente-
Avente ad oggetto: carta del docente
Conclusioni per parte ricorrente: “Nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di 500,00 euro annui per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 di precariato, tramite l'erogazione della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre interessi e/o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. CONDANNARE: il alla erogazione della Controparte_2
Carta elettronica docenti (o altro equipollente) come prevista e disciplinata dall'art. 1 comma 121 della l. n. 107 del 2015, in relazione all'anzidetto periodo di precariato, pari dunque ad € 500 annui, per l'importo complessivo di € 2000,00, quale contributo alla formazione della ricorrente, oltre interessi e/o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, fatta salva ogni
1 altra e diversa statuizione secondo giustizia. IN SUBORDINE: accertare e dichiarare comunque il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di 500,00 euro annui per la Carta docenti ai fini dell'aggiornamento e formazione della parte istante in relazione al predetto periodo di precariato e condannare il , ove non fosse possibile a titolo di costituzione Controparte_2 della carta docenti o di altro equipollente, alla corresponsione del predetto importo a titolo di equivalente e pari pertanto a 500.00 euro in relazione al predetto periodo di precariato, per l''importo complessivo di € 2000,00, oltre interessi e/o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino al soddisfo, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. CONDANNARE: il
[...]
al pagamento delle spese legali, oltre a contributo unificato, iva e c.p.a Controparte_2 come per legge, da distrarre al sottoscritto difensore in quanto antistatario ed anticipatario.”.
Conclusioni per parte resistente: “Nel merito: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, si chiede le stesse vengano ridotte proporzionalmente al periodo ed alle ore di servizio effettivamente prestati”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.06.2025 deduceva di aver lavorato come docente in Parte_1 forza di ripetuti contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Infatti, la ricorrente allegava di aver svolto mansioni del tutto identiche a quelle dei docenti di ruolo ed evidenziava che tale diversità di trattamento non trovava riscontro negli artt. 63 e 64 del CCNL comparto scuola, richiamando, inoltre, le pronunce del Consiglio di Stato, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione.
Quindi, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il , insistendo per il rigetto del ricorso, Controparte_2 posto che la carta del docente non rientra tra le “condizioni dell'impiego” cui fa riferimento la normativa eurounitaria e che, in ogni caso, il diverso trattamento era giustificato dalla imposizione per il solo personale di ruolo di ulteriori obblighi formativi personali.
Parte resistente, inoltre, deduceva di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato, evidenziando che l'importo richiesto doveva essere ridotto in misura proporzionale al servizio effettivamente prestato.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
2 Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 13.11.2025.
Il Giudicante ritiene che la domanda della ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Nel caso di specie devono ritenersi pacifici, in quanto non contestati, la sussistenza e durata dei rapporti a termine intercorsi, il fatto che il negli anni scolastici in cui ha lavorato la parte CP_2 ricorrente abbia erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tali periodi la ricorrente ha svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti a tempo indeterminato.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista originariamente per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122, della legge sopra citata, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23.9.2015, sostituito poi dal D.P.C.M. del 28.11.2016, con cui sono stati identificati i beneficiari della Carta.
In particolare, l'art. 3 D.P.C.M. 28.11.2016, nel confermare quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, dispone che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione
3 di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Tuttavia, in materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio:
- l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica;
- l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Pertanto, si ritiene di condividere quanto affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n.
1842/2022, che, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha evidenziato che la scelta ministeriale forgia “un sistema di formazione 'a doppia trazione': quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. (…) Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
4 Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato che ricorrerebbe un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ne deriva che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la
Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre
2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche 'i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit., posto che, mancando una norma innovativa rispetto al D. Lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria.
Infatti, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra
5 tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di talché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Tale questione, poi, è stata oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, chiamata a pronunciarsi a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio analogo al presente, la quale ha osservato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente
a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di CP_2 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”
(CGUE, Sezione VI Ordinanza del 18/5/2022 causa C-450-21).
Ciò è stato ribadito anche dalla sentenza della Corte di cassazione, laddove ha affermato che “l'art.
1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche
a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” (Cass. 29961/2023).
Nel presente giudizio non vi è contestazione ad opera del in merito alla piena equiparabilità, CP_2 dal punto di vista delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra l'odierna ricorrente e gli altri docenti di ruolo che hanno svolto servizio nei medesimi periodi.
Peraltro, non può trovare accoglimento nemmeno l'eccezione di parte resistente di riduzione proporzionale del bonus in base al servizio effettivamente prestato, avendo la ricorrente svolto tutte supplenze fino al termine delle attività didattiche o, financo, annuali.
6 La Suprema Corte, infatti, con la sentenza da ultimo citata, ha chiarito quali siano le supplenze rispetto alle quali si imponga la necessità di assicurare parità di trattamento con i docenti a tempo indeterminato.
I giudici di legittimità hanno in particolare escluso, quali idonei termini di raffronto, quelli calibrati su situazioni peculiari (come i docenti part time, in malattia, comandati o distaccati), non potendo lo strumento antidiscriminatorio “fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; così come hanno ritenuto in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni di cui all'art. 489 co. 1 del D.Lgs. n. 297/1994, sempre relativo a specifici fenomeni.
Secondo la Corte il riconoscimento della carta del docente è pienamente giustificato sicuramente per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999, cioè le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. La Suprema Corte ha evidenziato infatti che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico…si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Giova poi precisare, quanto all'anno scolastico 2024/2025, che la ricorrente è stata destinataria di una pluralità di supplenze brevi dal 24.09.2024 al 30.06.2025.
Ciò posto, il bonus di cui alla L. 107/2015 va riconosciuto anche ai destinatari di supplenze brevi, indipendentemente dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti hanno lavorato, sussistendo la medesima esigenza formativa alla luce della recente sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C – 526/2025 secondo cui “i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo…tali docenti non di ruolo partecipano anche all'attuazione della fase educativa e di apprendimento…i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto…appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel
7 migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata…i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati a insegnare diverse materie in diverse scuole…sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno
Stato membro…esse non costituiscono tuttavia di per sé un obiettivo perseguito da tale politica e pertanto non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato … Infine, occorre precisare che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”.
Applicando tali principi al caso di specie va rilevato che la ricorrente ha prestato servizio dal dal
24.09.2024 al 31.12.2024 e dal 07.01.2025 al 30.06.2025 presso il Liceo Classico “J. Stellini” di
Udine per la sostituzione della medesima collega.
Si ritiene, pertanto, che, da un lato, la docente abbia contributo alla didattica annua dell'Istituto in cui ha prestato servizio e che, dall'altro, non vi siano ragioni oggettive che giustifichino l'esclusione dell'attribuzione in suo favore della Carta Docenti.
Ne consegue che, alla luce delle pronunce sopra richiamate, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”.
Preme, infine, evidenziare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107 del 2015 ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento. Pertanto, la condanna del al pagamento del CP_2 controvalore in denaro della carta del docente assicurerebbe ai docenti a termine un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato.
In conclusione, per tutti i motivi che precedono, deve riconoscersi alla ricorrente il beneficio in esame per gli anni scolastici richiesti, ossia per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e
2024/2025, nell'importo complessivo di € 2.000,00, per il tramite la “Carta elettronica del docente”.
Quanto alla debenza degli interessi legali o della rivalutazione monetaria, si evidenzia altresì che la
Suprema Corte, nel dispositivo della decisione n. 29961/2023, ha statuito che “ai docenti di cui al
8 punto 1 (n.d.r. cioè i docenti non di ruolo con incarichi fino al 31.08 o al 30.06), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Da ultimo, quanto alle spese, attesa la soccombenza del , lo stesso deve essere condannato CP_2
a rifondere le spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/14, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale, con esclusione della fase istruttoria e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo
Milocco, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara il diritto di , per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, Parte_1
2022/2023 e 2024/2025, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
“Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” e per l'effetto
2. Condanna il ad erogare in favore della parte ricorrente, Controparte_2 in relazione agli anni scolastici predetti, l'importo complessivo di € 2.000,00 tramite la “Carta elettronica del docente”, oltre accessori come per legge;
3. Condanna il resistente a rifondere a le spese di lite, che liquida in € CP_2 Parte_1
49,00 per contributo unificato ed in € 1.030,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%,
IVA e Cassa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Così deciso in Udine, 13.11.2025
Il Giudice
dott. Paolo Milocco
9
Sezione Lavoro
R.L. n. 581/2025
- VERBALE DI UDIENZA -
Oggi 13.11.2025 davanti al Giudice dott. Paolo Milocco sono comparsi: per parte ricorrente l'avv.to
MIGLIORATI VALENTINA in sostituzione dell'avv. SOLIDORO SIRIO;
per parte resistente la dott.ssa in sostituzione della dott.ssa ZUDDAS MONICA. Controparte_1
Si dà atto che il Giudice designato redige personalmente il verbale in videoscrittura senza assistenza del cancelliere e provvede al deposito dello stesso mediante Consolle.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. MIGLIORATI contesta tutto quanto dedotto da controparte e conclude come da ricorso, con distrazione delle spese.
La dott.ssa onclude come da memoria difensiva. CP_1
Le parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito della stessa si pronuncia ed emette sentenza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in assenza delle parti che hanno rinunciato a presenziare
Il Giudice dr. Paolo Milocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Milocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 581/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to SOLIDORO Parte_1 C.F._1
Sirio
-ricorrente- contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, con i funzionari delegati giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste e delega del direttore generale
-resistente-
Avente ad oggetto: carta del docente
Conclusioni per parte ricorrente: “Nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di 500,00 euro annui per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 di precariato, tramite l'erogazione della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre interessi e/o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. CONDANNARE: il alla erogazione della Controparte_2
Carta elettronica docenti (o altro equipollente) come prevista e disciplinata dall'art. 1 comma 121 della l. n. 107 del 2015, in relazione all'anzidetto periodo di precariato, pari dunque ad € 500 annui, per l'importo complessivo di € 2000,00, quale contributo alla formazione della ricorrente, oltre interessi e/o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, fatta salva ogni
1 altra e diversa statuizione secondo giustizia. IN SUBORDINE: accertare e dichiarare comunque il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di 500,00 euro annui per la Carta docenti ai fini dell'aggiornamento e formazione della parte istante in relazione al predetto periodo di precariato e condannare il , ove non fosse possibile a titolo di costituzione Controparte_2 della carta docenti o di altro equipollente, alla corresponsione del predetto importo a titolo di equivalente e pari pertanto a 500.00 euro in relazione al predetto periodo di precariato, per l''importo complessivo di € 2000,00, oltre interessi e/o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino al soddisfo, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. CONDANNARE: il
[...]
al pagamento delle spese legali, oltre a contributo unificato, iva e c.p.a Controparte_2 come per legge, da distrarre al sottoscritto difensore in quanto antistatario ed anticipatario.”.
Conclusioni per parte resistente: “Nel merito: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, si chiede le stesse vengano ridotte proporzionalmente al periodo ed alle ore di servizio effettivamente prestati”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.06.2025 deduceva di aver lavorato come docente in Parte_1 forza di ripetuti contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Infatti, la ricorrente allegava di aver svolto mansioni del tutto identiche a quelle dei docenti di ruolo ed evidenziava che tale diversità di trattamento non trovava riscontro negli artt. 63 e 64 del CCNL comparto scuola, richiamando, inoltre, le pronunce del Consiglio di Stato, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione.
Quindi, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il , insistendo per il rigetto del ricorso, Controparte_2 posto che la carta del docente non rientra tra le “condizioni dell'impiego” cui fa riferimento la normativa eurounitaria e che, in ogni caso, il diverso trattamento era giustificato dalla imposizione per il solo personale di ruolo di ulteriori obblighi formativi personali.
Parte resistente, inoltre, deduceva di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato, evidenziando che l'importo richiesto doveva essere ridotto in misura proporzionale al servizio effettivamente prestato.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
2 Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 13.11.2025.
Il Giudicante ritiene che la domanda della ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Nel caso di specie devono ritenersi pacifici, in quanto non contestati, la sussistenza e durata dei rapporti a termine intercorsi, il fatto che il negli anni scolastici in cui ha lavorato la parte CP_2 ricorrente abbia erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tali periodi la ricorrente ha svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti a tempo indeterminato.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista originariamente per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122, della legge sopra citata, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23.9.2015, sostituito poi dal D.P.C.M. del 28.11.2016, con cui sono stati identificati i beneficiari della Carta.
In particolare, l'art. 3 D.P.C.M. 28.11.2016, nel confermare quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, dispone che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione
3 di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Tuttavia, in materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio:
- l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica;
- l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Pertanto, si ritiene di condividere quanto affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n.
1842/2022, che, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha evidenziato che la scelta ministeriale forgia “un sistema di formazione 'a doppia trazione': quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. (…) Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
4 Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato che ricorrerebbe un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ne deriva che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la
Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre
2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche 'i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit., posto che, mancando una norma innovativa rispetto al D. Lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria.
Infatti, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra
5 tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di talché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Tale questione, poi, è stata oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, chiamata a pronunciarsi a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio analogo al presente, la quale ha osservato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente
a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di CP_2 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”
(CGUE, Sezione VI Ordinanza del 18/5/2022 causa C-450-21).
Ciò è stato ribadito anche dalla sentenza della Corte di cassazione, laddove ha affermato che “l'art.
1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche
a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” (Cass. 29961/2023).
Nel presente giudizio non vi è contestazione ad opera del in merito alla piena equiparabilità, CP_2 dal punto di vista delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra l'odierna ricorrente e gli altri docenti di ruolo che hanno svolto servizio nei medesimi periodi.
Peraltro, non può trovare accoglimento nemmeno l'eccezione di parte resistente di riduzione proporzionale del bonus in base al servizio effettivamente prestato, avendo la ricorrente svolto tutte supplenze fino al termine delle attività didattiche o, financo, annuali.
6 La Suprema Corte, infatti, con la sentenza da ultimo citata, ha chiarito quali siano le supplenze rispetto alle quali si imponga la necessità di assicurare parità di trattamento con i docenti a tempo indeterminato.
I giudici di legittimità hanno in particolare escluso, quali idonei termini di raffronto, quelli calibrati su situazioni peculiari (come i docenti part time, in malattia, comandati o distaccati), non potendo lo strumento antidiscriminatorio “fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; così come hanno ritenuto in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni di cui all'art. 489 co. 1 del D.Lgs. n. 297/1994, sempre relativo a specifici fenomeni.
Secondo la Corte il riconoscimento della carta del docente è pienamente giustificato sicuramente per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999, cioè le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. La Suprema Corte ha evidenziato infatti che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico…si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Giova poi precisare, quanto all'anno scolastico 2024/2025, che la ricorrente è stata destinataria di una pluralità di supplenze brevi dal 24.09.2024 al 30.06.2025.
Ciò posto, il bonus di cui alla L. 107/2015 va riconosciuto anche ai destinatari di supplenze brevi, indipendentemente dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti hanno lavorato, sussistendo la medesima esigenza formativa alla luce della recente sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C – 526/2025 secondo cui “i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo…tali docenti non di ruolo partecipano anche all'attuazione della fase educativa e di apprendimento…i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto…appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel
7 migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata…i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati a insegnare diverse materie in diverse scuole…sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno
Stato membro…esse non costituiscono tuttavia di per sé un obiettivo perseguito da tale politica e pertanto non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato … Infine, occorre precisare che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”.
Applicando tali principi al caso di specie va rilevato che la ricorrente ha prestato servizio dal dal
24.09.2024 al 31.12.2024 e dal 07.01.2025 al 30.06.2025 presso il Liceo Classico “J. Stellini” di
Udine per la sostituzione della medesima collega.
Si ritiene, pertanto, che, da un lato, la docente abbia contributo alla didattica annua dell'Istituto in cui ha prestato servizio e che, dall'altro, non vi siano ragioni oggettive che giustifichino l'esclusione dell'attribuzione in suo favore della Carta Docenti.
Ne consegue che, alla luce delle pronunce sopra richiamate, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”.
Preme, infine, evidenziare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107 del 2015 ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento. Pertanto, la condanna del al pagamento del CP_2 controvalore in denaro della carta del docente assicurerebbe ai docenti a termine un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato.
In conclusione, per tutti i motivi che precedono, deve riconoscersi alla ricorrente il beneficio in esame per gli anni scolastici richiesti, ossia per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e
2024/2025, nell'importo complessivo di € 2.000,00, per il tramite la “Carta elettronica del docente”.
Quanto alla debenza degli interessi legali o della rivalutazione monetaria, si evidenzia altresì che la
Suprema Corte, nel dispositivo della decisione n. 29961/2023, ha statuito che “ai docenti di cui al
8 punto 1 (n.d.r. cioè i docenti non di ruolo con incarichi fino al 31.08 o al 30.06), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Da ultimo, quanto alle spese, attesa la soccombenza del , lo stesso deve essere condannato CP_2
a rifondere le spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/14, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale, con esclusione della fase istruttoria e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo
Milocco, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara il diritto di , per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, Parte_1
2022/2023 e 2024/2025, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
“Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” e per l'effetto
2. Condanna il ad erogare in favore della parte ricorrente, Controparte_2 in relazione agli anni scolastici predetti, l'importo complessivo di € 2.000,00 tramite la “Carta elettronica del docente”, oltre accessori come per legge;
3. Condanna il resistente a rifondere a le spese di lite, che liquida in € CP_2 Parte_1
49,00 per contributo unificato ed in € 1.030,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%,
IVA e Cassa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Così deciso in Udine, 13.11.2025
Il Giudice
dott. Paolo Milocco
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