Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 993
CASS
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione del principio di proporzionalità e solidarietà tra concorrenti nel reato

    La Corte ha ritenuto che il GIP e il Tribunale del Riesame abbiano violato il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 13783/2025, applicando il sequestro per l'intero ammontare del profitto nei confronti di ciascuno dei presunti responsabili, perpetuando l'applicazione del principio di solidarietà passiva tra i concorrenti.

  • Rigettato
    Violazione del principio di sussidiarietà del sequestro per equivalente

    La Corte ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato sia giuridicamente plausibile, avendo dato conto delle ragioni che giustificano il ricorso alla confisca per equivalente nel caso di specie, in quanto il profitto del reato è costituito da un risparmio di spesa e non è possibile procedere a confisca diretta. Inoltre, trattandosi di ditta individuale, il patrimonio dell'ente si confonde con quello della persona fisica titolare.

  • Rigettato
    Incompetenza territoriale del Tribunale di Savona

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, confermando la competenza del Tribunale di Savona in base al criterio del 'primo reato' (emissione di fatture false nell'anno 2017) e ritenendo non applicabile il criterio di cui all'art. 18, comma 3, d.lgs. 74/2000, poiché relativo a plurima emissione di fatture nello stesso periodo d'imposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 993
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 993
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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