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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe AMOROSO, all'esito dell'udienza del 21.10.2025,
sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 11.12.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 419 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
(c.f. nato a [...] il giorno Parte_1 CodiceFiscale_1
8.10.1979 ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv.
AR LU IA che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura speciale alle liti allegata al ricorso introduttivo del giudizio
ricorrente
contro
(P.IVA N. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
Portoscuso ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv.
Massimo Melis che la rappresenta e la difende in virtù di procura speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione in giudizio
resistente
pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: “Che l'Ill.mo Giudice del Lavoro, contrariis
reiectis e previa fissazione dell'udienza di discussione, Voglia accogliere le
seguenti conclusioni:
A) dichiarare l'invalidità, illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato
al ricorrente per le ragioni di cui alla premessa e per l'effetto, annullare il
provvedimento, ordinando alla convenuta la reintegrazione del ricorrente nel
posto di lavoro e condannando la al pagamento Controparte_1
dell'indennità risarcitoria nella misura massima prevista dalla legge,
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento
sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi
previdenziali, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
B) in via subordinata, salvo gravame, dichiarare l'invalidità, illegittimità e/o
inefficacia del licenziamento intimato nei confronti del Sig. per le Parte_1
ragioni di cui alla premessa, e per l'effetto, annullare lo stesso condannando la
al risarcimento del danno nella misura massima Controparte_1
prevista dal d. lgs 83/2015 e successive modifiche o in quella maggiore o minore
che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
C) In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso
forfettario e accessori di legge da distrarsi a favore degli Avvocati antistatari”.
Nell'interesse dell'Ente resistente:
“Per le ragioni sopra esposte, si conclude pertanto affinché il Tribunale adito
Voglia rigettare l'avversa domanda, con vittoria di spese e competenze di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.02.2023 ha proposto ricorso Parte_1
davanti all'intestato Tribunale al fine di impugnare il licenziamento individuale
pagina 2 per superamento del periodo di comporto emesso da
[...]
e, per l'effetto, ottenere la reintegrazione sul Controparte_1
posto di lavoro occupato e il pagamento di un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento all'effettiva reintegra.
2. A sostegno della propria richiesta il ricorrente ha dedotto:
1. di aver lavorato alle dipendenze della resistente Controparte_1
dal giorno 08.06.2020 al giorno 11.10.2022, con qualifica di
[...]
muratore 2° liv CCNL Edilizia Operai;
2. di aver svolto le mansioni di addetto ai servizi di manutenzione murarie presso la sede della società Portovesme S.r.l. fino al 23.09.2022;
3. di esser stato sottoposto – in data 23.09.2022, a seguito di un periodo di malattia – a una visita medica che ne aveva certificato l'idoneità al lavoro con l'indicazione di “evitare ambienti con elevata presenza di polveri e
gas”;
4. di esser stato adibito – in virtù delle risultanze della visita medica e a partire dal 24.09.2022 – alle mansioni di operaio addetto all'ispezione dei pozzetti nella sede aziendale di Portovesme;
5. che, nel periodo ricompreso tra il giorno 1.03.2021 e il giorno 11.10.2022,
il rapporto di lavoro del ricorrente era stato caratterizzato dai seguenti periodi di congedo/permesso:
- dal 1.3.2021 al 3.9.2022: congedo per malattia;
- dal 4.9.2022 al 20.9.2022: congedo matrimoniale;
- dal 21.9.2022 al 23.9.2022: congedo per malattia;
- dal 24.9.2022 al 26.9.2022: fruizione di un permesso per partecipazione al seggio elettorale;
pagina 3
6. che, successivamente ai sopra indicati periodi di assenza/congedo, il ricorrente era rientrato al lavoro in data 27.09.2022 con le mansioni di addetto all'ispezione dei pozzetti, presso la sede della resistente;
CP_2
7. che, in data 11.10.2022, era stato licenziato – mediante Parte_1
formale comunicazione da parte della società resistente – per superamento del periodo di comporto;
8. che, con comunicazione trasmessa 18.10.2022 (e, successivamente,
ripetuta in data 16.11.2022), il ricorrente aveva impugnato il licenziamento, contestando l'addebito a proprio carico e offrendo la propria prestazione lavorativa;
9. che la società resistente non aveva risposto a nessuna delle missive di
, obbligando quest'ultimo ad agire in giudizio per tutelare Parte_1
le proprie ragioni;
10. che il licenziamento intimato al ricorrente doveva ritenersi nullo/annullabile, illegittimo e/o ingiustificato in quanto la società
resistente, successivamente al superamento del periodo di comporto
(avvenuto in data 17.06.2022), aveva posto in essere comportamenti diretti a preservare la relazione lavorativa con il ricorrente, rinunciando al diritto di licenziarlo;
11. che, nello specifico, nonostante il periodo di comporto fosse definitivamente decorso in data 17.06.2022, la comunicazione del licenziamento era avvenuta soltanto in data 11.10.2022;
12. che, nel lasso di tempo compreso tra 17.06.2022 e il 11.10.2022, il ricorrente:
- aveva usufruito delle ferie matrimoniali;
- era stato beneficiario del permesso per le operazioni elettorali;
- era stato sottoposto a visita medica per l'idoneità lavorativa;
pagina 4 - era stato adibito a nuove mansioni, individuate sulla base del suo stato di salute.
Su tali basi il ricorrente ha domandato la reintegrazione nel posto di lavoro e la corresponsione di un'indennità commisurata al periodo di inattività e all'ultima retribuzione globale di fatto percepita, maggiorata dei contributi previdenziali,
oltre rivalutazione ed interessi come ai sensi della legge.
3. In data 15.05.2023, si è costituita in giudizio
[...]
la quale ha contestato, in fatto ed in diritto, le Controparte_1
argomentazioni di parte avversa, deducendo la tempestività del licenziamento e osservando che quest'ultimo era avvenuto a distanza di soli 14 giorni dal rientro in servizio del ricorrente.
4. In particolare, la società resistente ha sostenuto che – conformemente a quanto stabilito da una consolidata giurisprudenza (Cass. 20.03.2019 n.7849; Cass., 19
ottobre 2017, n. 24739; Cass., 20 settembre 2016, n. 18411; Cass., 25 novembre
2011, n. 24899) – non poteva definirsi tardivo il licenziamento intimato entro un termine contenuto dal rientro in servizio del lavoratore: a fronte del superamento del periodo di comporto, sussisteva, infatti, la necessità di accordare al datore di lavoro un margine di tempo per verificare le possibilità di confermare l'impiego del lavoratore, eventualmente adibendolo anche ad una diversa collocazione aziendale.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, libero interrogatorio e prova per testi ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
5. La domanda del ricorrente è fondata e, come tale, deve essere accolta.
In punto di diritto, costituisce orientamento pacifico, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, l'assunto secondo cui: “Il licenziamento per
superamento del periodo comporto è nullo per contrasto con l'art. 2110, comma
2, c.c. se il rapporto di lavoro prosegue nonostante il superamento di detto lasso
pagina 5 temporale e il datore ingenera nel lavoratore l'affidamento, attraverso atti o
comportamenti, di aver rinunziato a far valere il superamento (nella specie,
operando un trasferimento e l'assegnazione di nuove mansioni); ne consegue che,
maturato tale affidamento, secondo una valutazione di merito insindacabile in
sede di legittimità, restano irrilevanti ulteriori giorni di malattia, salvo il decorso
ex novo di un nuovo periodo di comporto” (Cassazione civile sez. lav. -
14/03/2025, n. 6874).
In particolare – nell'analizzare una vicenda analoga al caso di specie – la Suprema
Corte ha codificato il principio secondo che: “….il superamento del comporto si
scontra con l'affidamento nella protrazione del rapporto maturato dal lavoratore
non solo in relazione alla continuazione del rapporto senza alcuna reazione
datoriale (nonostante il superamento del comporto, e ciò pur considerando le
assenze ulteriori), ma anche sia in considerazione del trasferimento disposto negli
ultimi due mesi del rapporto, e dunque ben dopo il superamento del limite del
comporto, sia in considerazione della assegnazione di nuove mansioni al
lavoratore al fine espressamente indicato dal datore nella nota 11.5.20
richiamata in atti, di "mantenere il rapporto.
In tale contesto, la sentenza impugnata, con valutazione di merito insindacabile in
questa sede, ha ravvisato una chiara manifestazione di volontà datoriale volta
alla conservazione del rapporto di lavoro, desumibile proprio dall'impegno
datoriale di trovare soluzioni organizzative confacenti che consentissero di
impiegare utilmente il lavoratore nel contesto aziendale pur nel modificato
quadro fattuale verificatosi.
L'assenza di reazione datoriale al superamento del comporto rende poi
irrilevanti, per la loro esiguità, gli ulteriori giorni di malattia fruiti dal lavoratore
poco prima di ricevere l'atto di recesso, e ciò in quanto il calcolo del periodo di
comporto (specialmente per il termine interno del comporto) non può che
pagina 6 ripartire da zero una volta che il datore abbia rinunciato a far valere il pregresso
superamento.
Può dunque affermarsi che il licenziamento per superamento del periodo
comporto è nullo per contrasto con l'art. 2110, co. 2, c.c., ove sia posto in essere
in una situazione fattuale in cui il rapporto di lavoro si sia protratto oltre il
periodo massimo del comporto ed il datore di lavoro abbia posto in essere atti o
comportamento (nella specie, un trasferimento e l'assegnazione di nuove
mansioni) idonei concretamente a ingenerare nel lavoratore un affidamento circa
la rinuncia del datore a far valere il superamento del comporto;
ove tale
affidamento sia maturato, secondo una valutazione di merito insindacabile in
sede di legittimità, eventuali giornate di malattia ulteriori rimangono irrilevanti,
salvo che un nuovo periodo di comporto decorra integralmente sin dall'origine”.
In tale prospettiva, sebbene il datore di lavoro possa comminare il licenziamento per superamento del periodo di comporto anche successivamente al rientro in servizio del lavoratore (Corte appello sez. IV - Roma, 15/03/2021, n. 1056),
qualora il lavoratore venga adibito a nuove mansioni o assegnato ad una diversa collocazione aziendale il diritto di recedere dal contratto di lavoro ex art. 2110,
comma 2 c.c. dovrà intendersi implicitamente rinunciato (stante l'esigenza di tutelare l'affidamento incolpevole del soggetto contrattualmente più debole e salvo l'avvenuto decorso di un nuovo periodo di comporto).
6. Nella vicenda scrutinata, risulta incontestato che il periodo di comporto sia definitivamente trascorso in data 17.06.2022.
Risulta, inoltre, documentalmente provato che, in data 23.09.2022 – e, quindi,
successivamente al decorso del periodo di comporto stabilito dal C.C.N.L. –
sia stato sottoposto ad una visita medica diretta ad accertare il Controparte_3
permanere dell'idoneità al lavoro, all'esito della quale veniva emesso un giudizio
pagina 7 di “idoneità con limitazioni, EV. AMB. CON ELEVATA PRESENZA DI GAS E
POLVERI” (doc. 5 delle produzioni di parte ricorrente).
Risulta, altresì, provato dalle risultanze testimoniali in atti che, a seguito della visita medica, il ricorrente sia stato adibito alla nuova mansione di ispettore dei pozzetti presso la sede della società resistente.
Nello specifico, all'udienza tenuta in data 28 novembre 2023, la teste Tes_1
– dipendente della società resistente con contratto part - time, responsabile ambientale della gestione rifiuti e capo commessa dei sottoservizi idraulici – ha dichiarato che risultava adibito alle mansioni di ispezione dei Controparte_3
pozzetti nel solo periodo compreso tra la fine del mese di settembre 2022 e i primi giorni di ottobre 2022: si tratta, come è evidente, di un intervallo temporale compatibile con il periodo ricompreso tra la valutazione, da parte della resistente,
degli esiti della visita medica del 23.09.2022 e l'invio della lettera di licenziamento, avvenuto in data 11.10.2022.
La testimone – con dichiarazioni ferme e prive di contraddizioni e, come tali,
idonee a superare il vaglio di attendibilità richiesto nella presente sede – ha,
inoltre, confermato che lo svolgimento delle mansioni di ispezione dei pozzetti presupponeva una specifica assegnazione e che gli addetti ai controlli erano individuati – generalmente per un lasso di tempo contenuto – nei reparti aziendali privi di carenze di personale e/o in sovrannumero.
E', infine, documentalmente dimostrato che, in data 11.10.2022, la società
resistente abbia intimato al ricorrente il licenziamento per superamento del periodo di comporto, mediante comunicazione scritta in cui la dirigenza di Servizi
ha dichiarato quanto segue: “Con la presente Le Controparte_1
comunichiamo che, in data 17.06.2022, Lei ha superato il periodo di comporto
previsto dall'art. 26 del C.C.N.L. edilizia pmi confapi. Siamo quindi pervenuti
alla determinazione di risolvere il rapporto di lavoro con Lei in atto a causa dei
pagina 8 raggiunti limiti per la conservazione del posto a causa di eventi riconducibili a
stati di malattia, come previsto dal già citato C.C.N.L. applicato. Ai sensi dell'art.
2110 c.c. Le comunichiamo quindi, la risoluzione del rapporto di lavoro con
decorrenza dalla data della presente. Le comunichiamo altresì che In luogo del
preavviso Le sarà corrisposta la relativa indennità sostitutiva. I nostri uffici si
occuperanno di saldare, come da consuetudini aziendali, tutte le competenza di
fine rapporto nonché le eventuali ferie maturate e non godute” (doc. 7 delle produzioni di parte ricorrente).
7. Deve, pertanto, ritenersi dimostrato che, successivamente al decorso del periodo di comporto (17.06.2022), la società resistente abbia posto in essere comportamenti diretti alla ricollocazione del ricorrente nel proprio organigramma aziendale, sottoponendo il ricorrente a visita medica e – a seguito di una valutazione dei relativi esiti – adibendolo a mansioni nuove e diverse rispetto a quelle svolte in precedenza.
La società resistente ha, inoltre, accordato a – successivamente al Parte_1
rientro in servizio – nuovi permessi e congedi (nello specifico: due congedi per malattia, un congedo matrimoniale e un permesso per garantire la partecipazione al seggio elettorale, cfr. docc. 3, 4 e 5 delle produzioni di parte ricorrente).
Tali condotte non possono che aver generato nel lavoratore un ragionevole affidamento in ordine alla prosecuzione del rapporto lavorativo: il contegno tenuto dalla società resistente costituisce, in tale prospettiva, una rinuncia implicita alla risoluzione ex art. 2110 c.c. (da parte del datore di lavoro), idonea a determinare l'invalidità del licenziamento comminato in data 11.10.2022.
Priva di adeguata forza persuasiva – e come tale inaccoglibile – risulta l'argomentazione di parte resistente secondo cui il licenziamento dovrebbe considerarsi tempestivo, in quanto emesso 14 giorni dopo il rientro in servizio del ricorrente.
pagina 9 L'argomentazione è generica e, nel merito, infondata: nel caso in esame,
l'invalidità del licenziamento è riconducibile non da un contegno passivo del datore di lavoro – quale l'inerzia nella risoluzione del rapporto lavorativo – ma da un comportamento di tipo attivo, consistente nella ricerca – avviata liberamente da
(SE.GE.SA.) – di una nuova Controparte_1
collocazione aziendale per il ricorrente, conclusasi con l'assegnazione di quest'ultimo alle mansioni di ispezione dei pozzetti.
Sul punto, è opportuno precisare che la successiva concessione – su richiesta del lavoratore – di ulteriori congedi per malattia risulta irrilevante ai fini della validità
del licenziamento comminato dalla resistente, non potendo determinare la riviviscenza della censura di superamento del periodo di comporto, fatta salva l'ipotesi (indimostrata nel caso in esame) di superamento ex novo del periodo massimo di assenza dal lavoro.
8. Alla luce di quanto accertato, il licenziamento comminato da
[...]
al ricorrente Controparte_1 Controparte_3
dovrà, pertanto, esser dichiarato illegittimo.
La resistente dovrà, quindi, essere condannata all'immediata reintegra di CP_3
nel posto di lavoro da ultimo ricoperto, con l'attribuzione di mansioni
[...]
coerenti con quelle del profilo di appartenenza e con il suo stato di salute.
Sul punto, in ordine all'applicabilità della tutela reintegrativa al caso in esame, è
opportuno richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui: “…sebbene la nuova disciplina non preveda espressamente la tutela
applicabile in caso di illegittimo licenziamento per superamento del periodo di
comporto non effettivamente sussistente, questa Corte a sezioni Unite ha già
ravvisato la tutela nella declaratoria di nullità del licenziamento, con
conseguente reintegra del dipendente nel posto di lavoro, a prescindere dal
requisito dimensionale, in applicazione dell'art. 2 del richiamato decreto: ha
pagina 10 invero affermato Sez. U - , Sentenza n. 12568 del 22/05/2018 (Rv. 648651 - 01)
che il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od
infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di
comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo
equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma
2, c.c.” (Cassazione civile sez. lav. - 14/03/2025, n. 6874).
La resistente (SE.GE.SA.) dovrà, Controparte_1
inoltre, essere condannata – ex art. 2 Dlgs. 23/2015 – al pagamento, in favore del ricorrente , di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di Controparte_3
riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione – maggiorata della rivalutazione monetarie e degli interessi fino al saldo – dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative.
La società resistente dovrà, infine, esser condannata, per il medesimo arco temporale, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore del ricorrente.
Attesa la valenza dirimente dei profili affrontati, ogni ulteriore domanda, difesa o eccezione deve ritenersi assorbita.
9. In forza del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.,
[...]
deve essere condannata a rifondere al resistente Controparte_1
le spese del presente giudizio, rapportate ai valori minimi dello Controparte_3
scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminato, in ragione della indubbia complessità teorica della materia trattata (e delle conseguenti possibilità
di applicazione divergente della relativa normativa), della ridotta attività
istruttoria e dell'attività processuale effettivamente svolta, secondo le previsioni del d.m. 10.03.2014, n. 55.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 11 Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da
[...]
nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
con comunicazione del 11.10.2022 e, per l'effetto,
2. ordina alla resistente Controparte_1
in persona del rappresentante pro tempore, l'immediata
[...]
reintegrazione di nel posto di lavoro da ultimo ricoperto, con Controparte_3
l'attribuzione di mansioni coerenti con quelle del profilo di appartenenza nonché
compatibili con lo stato di salute del ricorrente;
3. condanna la resistente Controparte_1
in persona del rappresentante pro tempore, al pagamento al
[...]
ricorrente di una somma a titolo di indennità, quantificata ex lege Controparte_3
sulla base all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR,
corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo, nonché al versamento della contribuzione assistenziale e previdenziale per il medesimo periodo, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al saldo, con la precisazione che dal suddetto importo dovrà essere dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative;
4. condanna la resistente Controparte_1
in persona del rapppresentante pro tempore, a rifondere
[...] CP_3
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 4.629,00
[...]
per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Cagliari, 11.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe AMOROSO
pagina 12