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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 09/12/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 780 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 7/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MISTRETTA IGNAZIO C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. NOTO ANTONINO
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Palermo pec: Email_1 verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si insiste in ricorso ed in tutto Parte_1 quanto in esso spiegato da intendersi integralmente in questa sede, si prende atto della CTU medico legale depositata, con la quale il medico nominato a in buona sostanza ritiene fondate le richieste avanzate con il ricorso. Si contesa e ci si oppone alla richiesta di rinnovo della CTU, evidenziando tra l'altro che il CTP di parte pur contestando le risultanza del CTU nominato, non
è stato nemmeno presente alle operazioni e vi assistito via telefono in chiamata (nemmeno video).
Pertanto si chiede che la causa venga decisa, con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l procuratore della resistente, contestando integralmente le
[...] Controparte_1 domande, eccezioni e difese formulate dalla ricorrente, si riporta a quanto esposto, eccepito e chiesto nella memoria di costituzione depositata il 13.01.2025, nelle successive note di trattazione ed in particolare nelle note autorizzate depositate il 22.10.2025, atti che qui si intendono tutti integralmente trascritti e richiamati, nei quali si insiste. Si evidenzia che ad oggi non risultano depositate le “note autorizzate” di controparte che, in ogni caso, per tuziorismo difensivo ove dovessero risultare depositate anche tardivamente fin d'ora si contestano, insieme al contenuto delle depositande note di trattazione scritta avversarie, con riserva di eventuale integrazione.
In ottemperanza a quanto disposto con il provvedimento comunicato in data 08.05.2025, si ribadisce quanto già esposto, eccepito e chiesto negli atti difensivi sopra richiamati e soprattutto nelle note autorizzate da ultimo depositate il 22.10.2025 a cui ci si riporta e non ritenendo in alcun modo valida la CTU ai fini del decidere per i motivi puntualmente ivi rappresentati SI CHIEDE il rinnovo della CTU, con la nomina di uno specialista MEDICO LEGALE, ritenuto che il CTU
Dr. è specializzato in malattie dell'apparto digerente, come risulta dall'Albo dei Controparte_3
Consulenti Tecnici – Medici – del Tribunale di Sciacca.
Si insiste comunque per l'accoglimento delle seguenti conclusioni VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE
ADITO disattesa e reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa, previo rinnovo della CTU, rigettare con qualsivoglia statuizione tutte le domande formulate dalla ricorrente perché inammissibili, nonché infondate in fatto ed in diritto, con conseguente condanna al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio, oltre oneri riflessi ed accessori come per legge, nonché ai sensi dell' art. 96 c.p.c.. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/06/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del
Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di cura di cui all'art.3 del D.M. 26.09.2016.
Fissata udienza di comparizione, si costituivano sia l' che eccepiva Parte_2
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione ed anche l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Regione
Sicilia, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – rigettata la richiesta di rinnovo in quanto la perizia appare esaustiva e completa, è stata discussa e decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
*********** Il ricorso può essere accolto limitatamente all'accertamento dello status di disabile gravissimo, mentre va rigettata la richiesta di concessione del beneficio economico a partire dall'anno 2023, di cui alla Legge regionale a tale status correlato.
*****
Occorre premettere il quadro normativo di riferimento.
Anzitutto, l'art. 1, comma 1, della L. R. Sicilia n. 4/2017 ha previsto che, “Al fine di garantire
l'attuazione dei livelli di assistenza domiciliare, con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016 di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza, è istituito il ' regionale per la disabilità', da destinare agli aventi diritto, CP_4 nei limiti dello stanziamento di bilancio, mediante trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e da erogarsi mensilmente ”.
Il comma 4 della medesima legge stabilisce, inoltre, che “Con successivo decreto del Presidente della
Regione… sono definiti i criteri e le modalità di erogazione agli aventi diritto dei trasferimenti monetari diretti a carico del di cui al comma 1”. CP_4
Al fine, dunque, di individuare presupposti, criteri e modalità di erogazione del beneficio economico in questione, è stato in primo luogo adottato il D.P. Regione Sicilia n. 532/GAB del 31.3.2017, che ha introdotto una prima disciplina sperimentale in forza della quale le Aziende sanitarie erogano l'assegno in questione al beneficiario, individuandolo in base ai parametri sanitari indicati nelle tabelle I e II allegate al decreto.
A modifica del predetto testo è poi intervenuto il D.P. Regione Sicilia n. 545/GAB del 10.5.2017, il quale, all'art. 1, ha anzitutto ribadito che “Il trasferimento monetario diretto di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 è destinato ai soggetti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle
Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia del 26 settembre 2016, pubblicato nella G.U.R.I., Serie Generale, n. 280 del 30/11/2016”
(comma 1).
Il medesimo decreto ha poi anche proceduto alla diretta individuazione degli aventi diritto, distinguendo tra “soggetti già positivamente valutati e comunicati dalle Aziende Sanitarie Provinciali
e bisognosi di assistenza h24” e “soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 26.09.2016, che inoltrano istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto” (comma 2), riconoscendo in entrambi i casi la corresponsione in favore dei beneficiari di un contributo economico mensile.
Va ancora evidenziato che, con l'art. 9 della successiva L. R. Sicilia n. 8/2017, è stato istituito il
Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza, ampliando ulteriormente la platea dei beneficiari delle risorse del medesimo Fondo anche nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della L n. 104/1992, nonché dei disabili psichici ricoverati nelle comunità alloggio.
Ciò chiarito, nel caso di specie, al fine di stabilire se sia da qualificare o meno Parte_1 come soggetto affetto da disabilità gravissima, secondo le previsioni di cui al D.M 26 settembre 2016,
è stata disposta nel giudizio CTU medico legale, alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire condividendone, tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.
Il Perito ha evidenziato che è affetta da: “Poliosteoartrosi severa. Vasculopatia Parte_1 cerebrale. Considerazioni medico legali
Sono soggetti con disabilità gravissima coloro che sono beneficiari dell'indennità
d'accompagnamento e si trovano in una delle condizioni contenute nell'art 3 comma 2 D.M.
30/11/2016 n. 280.
Per esprimere un giudizio sulle condizioni della signora dobbiamo prendere in Pt_1 considerazione la lettera e di tale comma che si riferisce a: persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo > oppure = a 1 ai 4 arti alla scala Medical research Council (MRC) o con punteggio alla Expanded disability Status Scale (EDSS) > oppure = a 9 o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod.
La storia clinica della signora ruota attorno ad una severa patologia artrosica, presente Pt_1 specie a livello di rachide e articolazioni di tutti gli arti;
allettata, impossibilitata ad utilizzare entrambe le braccia.
Si associa una vasculopatia cerebrale che si esprime soprattutto in ambito psichico con un decadimento cognitivo importante.
Bene assistita dai familiari: non presenta piaghe da decubito, non ha avuto fenomeni embolici.
Tra le scale di valutazione di cui all'art 3 comma 2 lett. e, prendiamo in considerazione la scala
EDSS.
La stessa attribuisce un punteggio di 9 ai soggetti che sono obbligati a letto;
tali pazienti possono solo comunicare e vengono alimentati.
La scala EDSS è estremamente chiara nell'attribuire il punteggio.
La signora è costretta a letto da una severa malattia artrosica associata ad obesità che non Pt_1 risparmia le articolazioni degli arti superiori ed inferiori. Impossibili le funzioni di autoassistenza: la p non riesce a muovere le braccia.
Si associa un decadimento cognitivo con sindrome depressiva che determina apatia, eloquio scarso, calo dell'umore. Pertanto va attribuito seconda la scala EDSS un punteggio di 9.
Conclusioni
A mio parere la signora è affetta da disabilità gravissima con punteggio scala Parte_1
EDSS di 9.
Ha diritto al beneficio economico per le persone con disabilità gravissima.
A datare 01/01/2025 epoca in cui verisimilmente le limitazioni funzionali cominciano ad interessare le mani. Part Non si possono condividere le osservazioni del legale .
In effetti sono trascorsi sedici mesi dal 27/02/2024 e le condizioni cliniche appaiono nettamente peggiorate nelle funzioni minime.
La p non è in grado di muovere gli arti sup.
Non è agevole uscire da casa per sottoporsi ad indagini strumentali volte a soddisfare esigenze medicolegali.
Pertanto pur considerando le osservazioni del collega della , non posso Parte_2 condividerle e confermo il mio giudizio.
In ragione di tutto quanto precede, deve ritenersi accertato che è soggetto disabile Parte_1 gravissimo a partire dal 1.01.2025.
Per quanto riguarda la decorrenza la circolare interassessoriale n.5/2021 prot. n. 29760 del 22.06.2021 dispone che la “percezione del beneficio, previa sottoscrizione del Patto di Cura da parte del beneficiario o del legale rappresentante, decorre ….relativamente alle istanze presentate nel secondo semestre dell'anno dal 1 aprile dell'anno successivo”.
Infatti, la suddetta circolare dispone in maniera chiara ed inequivocabile che il beneficio in questione può essere erogato solo dopo la conclusione del procedimento di valutazione con riconoscimento delle somme a far data dal 1 aprile dell'anno successivo.
Ed invero, l'art. 2 del Decreto del Presidente della Regione nr. 589/GAB, attuativo dell'art. 9 della
Legge regionale 9 del 2017 tra l'altro, ha precisato (art. 2) che il “Fondo” ha dotazione annua in ragione degli stanziamenti deliberati dall'Assemblea Regionale Siciliana in sede di adozione della
Legge di stabilità regionale, adeguati al fabbisogno annuale accertato;
e che (art. 3) “con cadenza annuale, con Decreto interassessoriale - della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e della
Salute – viene quantificato l'ammontare pro capite mensile dei trasferimenti monetari…” che vengono effettuati, quanto agli interventi in favore dei disabili gravissimi, per il tramite delle Aziende
Sanitarie Provinciali, “sulla base di censimento numerico dei disabili gravissimi (previa, esclusivamente in prima applicazione, la sottoscrizione di Patto di Cura ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della Legge regionale 9 maggio 2017 n.8, attualizzandolo per i soggetti già censiti senza ulteriori valutazioni di ordine medico da parte delle UVM”) (art. 3 citato DPR).
Da quanto sopra emerge come dall'accertamento del requisito sanitario discenda l'inserimento del disabile in un elenco nel quale restano censite le persone affette da disabilità gravissima. Queste ultime hanno diritto di accedere al beneficio nei limiti del budget di anno in anno stanziato dalla
Regione e nella misura stabilita dal citato DPR, per far fronte ai progetti di assistenza in loro favore, senza bisogno di rinnovare la domanda di anno in anno.
Per quanto sopra, essendo stato accertato il possesso da parte di del requisito Parte_1 sanitario a partire dal 1 gennaio 2025, quindi in data successiva sia a quella di presentazione della domanda 28.12.2023, anno 2023/2024 sia a quella del 31.12.2024, data di scadenza della domanda per l'accesso al beneficio dell'anno 2024/2025, la stessa non può giovarsi dell'accertamento del requisito sanitario a partire dall'anno 2024.
In conclusione, deve dunque accertarsi che a partire dal 1 gennaio 2025 è disabile Parte_1 gravissimo ai sensi dell'art.3 del D.M. 26.9.2016.
Deve essere rigettata la domanda di riconoscimento del beneficio economico, a tale status correlato, in quanto non ha provato il possesso del requisito sanitario alla data di scadenza Parte_1 per la presentazione della domanda anno 2023/2024.
L'accoglimento parziale della domanda limitatamente all'accertamento dello status di disabile gravissimo e l'oggettiva complessità della disciplina normativa regolante il beneficio per cui è causa depongono per la compensazione integrale delle spese. Parte Vanno in ogni caso poste a carico dell' convenuta le spese per la CTU, liquidate con separato decreto, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c, versata in atti dalla ricorrente
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accerta che a decorrere dal 1.1.2025, è soggetto in condizione di disabilità Parte_1 gravissima ai sensi dell'art. 3 del D.M. del 26.9.2016;
- rigetta la domanda di volta a ottenere il riconoscimento del beneficio Parte_1 economico a partire dall'anno 2023/2024;
- dichiara la compensazione delle spese di lite.
- Pone in capo all' i compensi del CTU, liquidati Controparte_1 con separato decreto;
Così deciso in Sciacca 05/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 7/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MISTRETTA IGNAZIO C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. NOTO ANTONINO
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Palermo pec: Email_1 verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si insiste in ricorso ed in tutto Parte_1 quanto in esso spiegato da intendersi integralmente in questa sede, si prende atto della CTU medico legale depositata, con la quale il medico nominato a in buona sostanza ritiene fondate le richieste avanzate con il ricorso. Si contesa e ci si oppone alla richiesta di rinnovo della CTU, evidenziando tra l'altro che il CTP di parte pur contestando le risultanza del CTU nominato, non
è stato nemmeno presente alle operazioni e vi assistito via telefono in chiamata (nemmeno video).
Pertanto si chiede che la causa venga decisa, con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l procuratore della resistente, contestando integralmente le
[...] Controparte_1 domande, eccezioni e difese formulate dalla ricorrente, si riporta a quanto esposto, eccepito e chiesto nella memoria di costituzione depositata il 13.01.2025, nelle successive note di trattazione ed in particolare nelle note autorizzate depositate il 22.10.2025, atti che qui si intendono tutti integralmente trascritti e richiamati, nei quali si insiste. Si evidenzia che ad oggi non risultano depositate le “note autorizzate” di controparte che, in ogni caso, per tuziorismo difensivo ove dovessero risultare depositate anche tardivamente fin d'ora si contestano, insieme al contenuto delle depositande note di trattazione scritta avversarie, con riserva di eventuale integrazione.
In ottemperanza a quanto disposto con il provvedimento comunicato in data 08.05.2025, si ribadisce quanto già esposto, eccepito e chiesto negli atti difensivi sopra richiamati e soprattutto nelle note autorizzate da ultimo depositate il 22.10.2025 a cui ci si riporta e non ritenendo in alcun modo valida la CTU ai fini del decidere per i motivi puntualmente ivi rappresentati SI CHIEDE il rinnovo della CTU, con la nomina di uno specialista MEDICO LEGALE, ritenuto che il CTU
Dr. è specializzato in malattie dell'apparto digerente, come risulta dall'Albo dei Controparte_3
Consulenti Tecnici – Medici – del Tribunale di Sciacca.
Si insiste comunque per l'accoglimento delle seguenti conclusioni VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE
ADITO disattesa e reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa, previo rinnovo della CTU, rigettare con qualsivoglia statuizione tutte le domande formulate dalla ricorrente perché inammissibili, nonché infondate in fatto ed in diritto, con conseguente condanna al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio, oltre oneri riflessi ed accessori come per legge, nonché ai sensi dell' art. 96 c.p.c.. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/06/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del
Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di cura di cui all'art.3 del D.M. 26.09.2016.
Fissata udienza di comparizione, si costituivano sia l' che eccepiva Parte_2
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione ed anche l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Regione
Sicilia, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – rigettata la richiesta di rinnovo in quanto la perizia appare esaustiva e completa, è stata discussa e decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
*********** Il ricorso può essere accolto limitatamente all'accertamento dello status di disabile gravissimo, mentre va rigettata la richiesta di concessione del beneficio economico a partire dall'anno 2023, di cui alla Legge regionale a tale status correlato.
*****
Occorre premettere il quadro normativo di riferimento.
Anzitutto, l'art. 1, comma 1, della L. R. Sicilia n. 4/2017 ha previsto che, “Al fine di garantire
l'attuazione dei livelli di assistenza domiciliare, con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016 di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza, è istituito il ' regionale per la disabilità', da destinare agli aventi diritto, CP_4 nei limiti dello stanziamento di bilancio, mediante trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e da erogarsi mensilmente ”.
Il comma 4 della medesima legge stabilisce, inoltre, che “Con successivo decreto del Presidente della
Regione… sono definiti i criteri e le modalità di erogazione agli aventi diritto dei trasferimenti monetari diretti a carico del di cui al comma 1”. CP_4
Al fine, dunque, di individuare presupposti, criteri e modalità di erogazione del beneficio economico in questione, è stato in primo luogo adottato il D.P. Regione Sicilia n. 532/GAB del 31.3.2017, che ha introdotto una prima disciplina sperimentale in forza della quale le Aziende sanitarie erogano l'assegno in questione al beneficiario, individuandolo in base ai parametri sanitari indicati nelle tabelle I e II allegate al decreto.
A modifica del predetto testo è poi intervenuto il D.P. Regione Sicilia n. 545/GAB del 10.5.2017, il quale, all'art. 1, ha anzitutto ribadito che “Il trasferimento monetario diretto di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 è destinato ai soggetti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle
Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia del 26 settembre 2016, pubblicato nella G.U.R.I., Serie Generale, n. 280 del 30/11/2016”
(comma 1).
Il medesimo decreto ha poi anche proceduto alla diretta individuazione degli aventi diritto, distinguendo tra “soggetti già positivamente valutati e comunicati dalle Aziende Sanitarie Provinciali
e bisognosi di assistenza h24” e “soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 26.09.2016, che inoltrano istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto” (comma 2), riconoscendo in entrambi i casi la corresponsione in favore dei beneficiari di un contributo economico mensile.
Va ancora evidenziato che, con l'art. 9 della successiva L. R. Sicilia n. 8/2017, è stato istituito il
Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza, ampliando ulteriormente la platea dei beneficiari delle risorse del medesimo Fondo anche nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della L n. 104/1992, nonché dei disabili psichici ricoverati nelle comunità alloggio.
Ciò chiarito, nel caso di specie, al fine di stabilire se sia da qualificare o meno Parte_1 come soggetto affetto da disabilità gravissima, secondo le previsioni di cui al D.M 26 settembre 2016,
è stata disposta nel giudizio CTU medico legale, alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire condividendone, tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.
Il Perito ha evidenziato che è affetta da: “Poliosteoartrosi severa. Vasculopatia Parte_1 cerebrale. Considerazioni medico legali
Sono soggetti con disabilità gravissima coloro che sono beneficiari dell'indennità
d'accompagnamento e si trovano in una delle condizioni contenute nell'art 3 comma 2 D.M.
30/11/2016 n. 280.
Per esprimere un giudizio sulle condizioni della signora dobbiamo prendere in Pt_1 considerazione la lettera e di tale comma che si riferisce a: persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo > oppure = a 1 ai 4 arti alla scala Medical research Council (MRC) o con punteggio alla Expanded disability Status Scale (EDSS) > oppure = a 9 o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod.
La storia clinica della signora ruota attorno ad una severa patologia artrosica, presente Pt_1 specie a livello di rachide e articolazioni di tutti gli arti;
allettata, impossibilitata ad utilizzare entrambe le braccia.
Si associa una vasculopatia cerebrale che si esprime soprattutto in ambito psichico con un decadimento cognitivo importante.
Bene assistita dai familiari: non presenta piaghe da decubito, non ha avuto fenomeni embolici.
Tra le scale di valutazione di cui all'art 3 comma 2 lett. e, prendiamo in considerazione la scala
EDSS.
La stessa attribuisce un punteggio di 9 ai soggetti che sono obbligati a letto;
tali pazienti possono solo comunicare e vengono alimentati.
La scala EDSS è estremamente chiara nell'attribuire il punteggio.
La signora è costretta a letto da una severa malattia artrosica associata ad obesità che non Pt_1 risparmia le articolazioni degli arti superiori ed inferiori. Impossibili le funzioni di autoassistenza: la p non riesce a muovere le braccia.
Si associa un decadimento cognitivo con sindrome depressiva che determina apatia, eloquio scarso, calo dell'umore. Pertanto va attribuito seconda la scala EDSS un punteggio di 9.
Conclusioni
A mio parere la signora è affetta da disabilità gravissima con punteggio scala Parte_1
EDSS di 9.
Ha diritto al beneficio economico per le persone con disabilità gravissima.
A datare 01/01/2025 epoca in cui verisimilmente le limitazioni funzionali cominciano ad interessare le mani. Part Non si possono condividere le osservazioni del legale .
In effetti sono trascorsi sedici mesi dal 27/02/2024 e le condizioni cliniche appaiono nettamente peggiorate nelle funzioni minime.
La p non è in grado di muovere gli arti sup.
Non è agevole uscire da casa per sottoporsi ad indagini strumentali volte a soddisfare esigenze medicolegali.
Pertanto pur considerando le osservazioni del collega della , non posso Parte_2 condividerle e confermo il mio giudizio.
In ragione di tutto quanto precede, deve ritenersi accertato che è soggetto disabile Parte_1 gravissimo a partire dal 1.01.2025.
Per quanto riguarda la decorrenza la circolare interassessoriale n.5/2021 prot. n. 29760 del 22.06.2021 dispone che la “percezione del beneficio, previa sottoscrizione del Patto di Cura da parte del beneficiario o del legale rappresentante, decorre ….relativamente alle istanze presentate nel secondo semestre dell'anno dal 1 aprile dell'anno successivo”.
Infatti, la suddetta circolare dispone in maniera chiara ed inequivocabile che il beneficio in questione può essere erogato solo dopo la conclusione del procedimento di valutazione con riconoscimento delle somme a far data dal 1 aprile dell'anno successivo.
Ed invero, l'art. 2 del Decreto del Presidente della Regione nr. 589/GAB, attuativo dell'art. 9 della
Legge regionale 9 del 2017 tra l'altro, ha precisato (art. 2) che il “Fondo” ha dotazione annua in ragione degli stanziamenti deliberati dall'Assemblea Regionale Siciliana in sede di adozione della
Legge di stabilità regionale, adeguati al fabbisogno annuale accertato;
e che (art. 3) “con cadenza annuale, con Decreto interassessoriale - della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e della
Salute – viene quantificato l'ammontare pro capite mensile dei trasferimenti monetari…” che vengono effettuati, quanto agli interventi in favore dei disabili gravissimi, per il tramite delle Aziende
Sanitarie Provinciali, “sulla base di censimento numerico dei disabili gravissimi (previa, esclusivamente in prima applicazione, la sottoscrizione di Patto di Cura ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della Legge regionale 9 maggio 2017 n.8, attualizzandolo per i soggetti già censiti senza ulteriori valutazioni di ordine medico da parte delle UVM”) (art. 3 citato DPR).
Da quanto sopra emerge come dall'accertamento del requisito sanitario discenda l'inserimento del disabile in un elenco nel quale restano censite le persone affette da disabilità gravissima. Queste ultime hanno diritto di accedere al beneficio nei limiti del budget di anno in anno stanziato dalla
Regione e nella misura stabilita dal citato DPR, per far fronte ai progetti di assistenza in loro favore, senza bisogno di rinnovare la domanda di anno in anno.
Per quanto sopra, essendo stato accertato il possesso da parte di del requisito Parte_1 sanitario a partire dal 1 gennaio 2025, quindi in data successiva sia a quella di presentazione della domanda 28.12.2023, anno 2023/2024 sia a quella del 31.12.2024, data di scadenza della domanda per l'accesso al beneficio dell'anno 2024/2025, la stessa non può giovarsi dell'accertamento del requisito sanitario a partire dall'anno 2024.
In conclusione, deve dunque accertarsi che a partire dal 1 gennaio 2025 è disabile Parte_1 gravissimo ai sensi dell'art.3 del D.M. 26.9.2016.
Deve essere rigettata la domanda di riconoscimento del beneficio economico, a tale status correlato, in quanto non ha provato il possesso del requisito sanitario alla data di scadenza Parte_1 per la presentazione della domanda anno 2023/2024.
L'accoglimento parziale della domanda limitatamente all'accertamento dello status di disabile gravissimo e l'oggettiva complessità della disciplina normativa regolante il beneficio per cui è causa depongono per la compensazione integrale delle spese. Parte Vanno in ogni caso poste a carico dell' convenuta le spese per la CTU, liquidate con separato decreto, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c, versata in atti dalla ricorrente
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accerta che a decorrere dal 1.1.2025, è soggetto in condizione di disabilità Parte_1 gravissima ai sensi dell'art. 3 del D.M. del 26.9.2016;
- rigetta la domanda di volta a ottenere il riconoscimento del beneficio Parte_1 economico a partire dall'anno 2023/2024;
- dichiara la compensazione delle spese di lite.
- Pone in capo all' i compensi del CTU, liquidati Controparte_1 con separato decreto;
Così deciso in Sciacca 05/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini