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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 22/12/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 1597 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 17.12.2025
Il Giudice dott.ssa NI D'NG, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in persona del G.O. dott.ssa NI D'NG ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1597/2025 R.G.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra cf, , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv. CIRABISI ANNA
- ricorrente -
e
IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE PRO-TEMPORE (C.F. CP_1
) domiciliato in VIA SCONTRINO 28 (uff.legale 91100 P.IVA_1 CP_1
TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame parte ricorrente ha chiesto accertarsi il requisito sanitario per il riconoscimento dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n. 18/1980, dolendosi degli esiti della CTU espletata nell'ambito del precedente ATP.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
In via preliminare, la domanda giudiziale è proponibile, giacché, in base alla documentazione in atti, il ricorso risulta essere stato depositato presso la cancelleria dell'Ufficio entro il termine decadenziale decorrente ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., dalla formulazione del dissenso sulle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo già espletato e versato in atti.
Giova premettere che l'art. 1 della legge n. 18/1980, come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 508/1988, annovera, tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile, anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età, consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.
Ciò premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
Nel merito dell'accertamento va, infatti, rilevato che, sia nella pregressa fase di
ATP, che in sede di merito, entrambi i consulenti tecnico d'ufficio nominati nelle rispettive fasi, in base alle visite mediche effettuate e all'esame della documentazione sanitaria in atti, sono pervenuti alla medesima conclusione nel senso di asseverare che l'istante non ha diritto all'indennità di accompagnamento.
Le convergenti conclusioni cui sono pervenuti entrambi i periti vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Deve pertanto concludersi che l'istante non possiede i requisiti di legge previsti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite, trovando applicazione la disposizione di ci all'art. 152, disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito nella legge n. 326/2003.
La predetta disposizione di legge correla, infatti, la condanna alle spese, nei ricorsi in materia previdenziale, al superamento di un limite reddituale, indicato per relationem dalla stessa norma, salvo le ipotesi di azioni intraprese in mala fede o in colpa grave, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ; risulta in concreto che l'istante ha presentato in calce al ricorso la dichiarazione attestante che la propria posizione reddituale è inferiore al limite di legge, dimostrando con ciò di essere indenne alla possibilità di condanna alla refusione delle spese del giudizio secondo le regole generale sul riparto delle stesse, nel caso di soccombenza, nel processo civile.
Vanno poste definitivamente a carico del convenuto le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è assoggettata al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Marsala, 22.12.2025
il Giudice
NI D'NG
SEZIONE LAVORO
RG. 1597 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 17.12.2025
Il Giudice dott.ssa NI D'NG, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in persona del G.O. dott.ssa NI D'NG ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1597/2025 R.G.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra cf, , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv. CIRABISI ANNA
- ricorrente -
e
IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE PRO-TEMPORE (C.F. CP_1
) domiciliato in VIA SCONTRINO 28 (uff.legale 91100 P.IVA_1 CP_1
TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame parte ricorrente ha chiesto accertarsi il requisito sanitario per il riconoscimento dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n. 18/1980, dolendosi degli esiti della CTU espletata nell'ambito del precedente ATP.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
In via preliminare, la domanda giudiziale è proponibile, giacché, in base alla documentazione in atti, il ricorso risulta essere stato depositato presso la cancelleria dell'Ufficio entro il termine decadenziale decorrente ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., dalla formulazione del dissenso sulle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo già espletato e versato in atti.
Giova premettere che l'art. 1 della legge n. 18/1980, come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 508/1988, annovera, tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile, anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età, consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.
Ciò premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
Nel merito dell'accertamento va, infatti, rilevato che, sia nella pregressa fase di
ATP, che in sede di merito, entrambi i consulenti tecnico d'ufficio nominati nelle rispettive fasi, in base alle visite mediche effettuate e all'esame della documentazione sanitaria in atti, sono pervenuti alla medesima conclusione nel senso di asseverare che l'istante non ha diritto all'indennità di accompagnamento.
Le convergenti conclusioni cui sono pervenuti entrambi i periti vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Deve pertanto concludersi che l'istante non possiede i requisiti di legge previsti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite, trovando applicazione la disposizione di ci all'art. 152, disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito nella legge n. 326/2003.
La predetta disposizione di legge correla, infatti, la condanna alle spese, nei ricorsi in materia previdenziale, al superamento di un limite reddituale, indicato per relationem dalla stessa norma, salvo le ipotesi di azioni intraprese in mala fede o in colpa grave, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ; risulta in concreto che l'istante ha presentato in calce al ricorso la dichiarazione attestante che la propria posizione reddituale è inferiore al limite di legge, dimostrando con ciò di essere indenne alla possibilità di condanna alla refusione delle spese del giudizio secondo le regole generale sul riparto delle stesse, nel caso di soccombenza, nel processo civile.
Vanno poste definitivamente a carico del convenuto le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è assoggettata al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Marsala, 22.12.2025
il Giudice
NI D'NG