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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/08/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2075/23 R.G.
Tra
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Annunziata Russillo che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Venosa presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Vito Barbuzzi che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da verbale di udienza del 25.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 25.05.2023 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Genzano di Controparte_1
Lucania il 12.09.1998 e che con decreto n. 192/15 cron. 9522/15 del
09.07.2015 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dichiarato che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione. Per_ Ha dedotto che dal matrimonio sono nati i figli (n. 29.11.2000),
(n. 18.08.1999) e (n. 20.11.2003), tutti maggiorenni e non Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti;
che secondo le condizioni della separazione la casa coniugale è stata assegnata ad essa ricorrente per abitarvi con i figli;
che a carico del resistente sono stati posti il contributo mensile di mantenimento per i figli di complessivi 400,00 euro (100,00 Per_ euro per e 150,00 euro ciascuna per e ) oltre al 50% Per_2 Per_3 delle spese straordinarie, l'assegno di 150,00 euro mensili per la coniuge disoccupata e il pagamento dei ratei del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale;
che successivamente il contributo di mantenimento per i figli è stato rideterminato dalle parti in complessivi 250,00 euro Per_ (100,00 euro per e 150,00 euro per ), essendo andata Per_2 Per_3
a vivere con il padre nel 2018; che il resistente è dipendente della di Melfi;
che ella per l'intera durata della vita matrimoniale si è CP_2 dedicata alla cura della casa e dei figli;
che il coniuge l'ha ostacolata nella sua ricerca di un'occupazione, pur essendo ella in possesso del titolo di geometra, e che, a seguito della separazione, non è riuscita a trovare un impiego causa della sua età; che è comproprietaria della casa coniugale e che dal mese di febbraio 2023 non percepisce più il reddito di cittadinanza.
Ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'imposizione a carico del resistente del contributo ordinario di mantenimento di 100,00 euro per il figlio e di 150,00 Per_2 euro per , studentessa ad Altamura, oltre a al 50% delle spese Per_3 straordinarie;
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale;
l'imposizione al resistente del pagamento dei ratei del mutuo;
il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile di 150,00 euro mensili;
l'ordine di versamento diretto del mantenimento per i figli al terzo datore di lavoro e l'attribuzione in suo favore del 40% del TFR spettante al resistente.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente il quale, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato le altre richieste e deduzioni. Ha dedotto che il figlio maggiorenne ha rinunciato formalmente al contributo di Per_2 mantenimento fino al miglioramento delle condizioni economiche del padre e, in ogni caso, ha chiesto che il contributo sia versato a lui direttamente;
che la figlia ha lasciato gli studi liceali per iscriversi Per_3 ad una scuola professionale di estetista e parrucchiera della durata di due anni che le consentirà di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro.
Ha contestato la domanda di assegno divorzile deducendo che la coniuge esercita attività lavorativa non dichiarata come badante e collaboratrice domestica;
che egli non ha mai posto ostacoli o divieti a che ella svolgesse lavoro esterno anche durante il matrimonio, tanto che la stessa ha lavorato in una camiceria da cui è stata licenziata ed in seguito ha provato ad avviare in proprio la medesima attività; che la ricorrente ha intrapreso una relazione con altra persona e ha lasciato la casa coniugale.
Sul dedotto inesatto adempimento del pagamento delle rate del mutuo della casa coniugale, ha allegato che secondo l'accordo tra le parti le singole rate sarebbero state detratte dalla somma complessiva di mantenimento e la rata del mutuo sarebbe versata da lui alla ricorrente.
Ha dichiarato di aver avuto un altro figlio nel 2018 dalla relazione affettiva con altra persona, affetta da una grave invalidità che le impedisce di svolgere attività lavorativa e bisognosa di cure mediche onerose, alle quali egli provvede personalmente.
Acquisita la documentazione prodotta, con sentenza non definitiva n.
1246/24 del 26.07.2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
La causa, rimessa sul ruolo, è stata istruita con l'interrogatorio formale delle parti e l'espletamento di prova testimoniale.
Nel corso dell'istruttoria le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice e all'udienza del 25.06.2025 hanno precisato le conclusioni congiunte sulla base della stessa, e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Dato atto della pronuncia non definitiva sullo status, sulle condizioni del divorzio le parti hanno accettato e sottoscritto la proposta conciliativa formulata nel corso dell'istruttoria, come di seguito trascritta:
“Assegnazione della casa coniugale alla ricorrente con cessione di quota del 50% del in suo favore. Il trasferimento di quota relativo al CP_1 prefetto immobile sito in Genzano di Lucania (Pz) alla via Vulture n. 25 e riportato in catasto di detto Comune alla particella 625, foglio 43 sub 3 e particella 678 foglio 43 sub. 3 cat. A/2, avverrà entro e non oltre il
31.12.2025 presso lo studio notarile che la sig.ra si impegna a Parte_1 comunicare.
Revoca assegno di mantenimento di 100,00 euro disposto nei confronti del figlio avendo lo stesso raggiunto l'autosufficienza economica. Per_2
Rinuncia della sig.ra all'assegno divorzile. Parte_1
Conferma del mantenimento di 150,00 euro disposto nei confronti della figlia , maggiorenne inoccupata. Per_3
Pagamento della restante parte del mutuo sulla casa coniugale al 50% tra la ricorrente e il resistente con versamento della rata mensile pro quota sul conto corrente cointestato esistente presso la BCC Appulo
Lucana n.002|014|000254. La rata mensile ammonta complessivamente ad euro 517,92.
Spese legali compensate con rinuncia dei rispettivi legali al vincolo di solidarietà”.
Va dunque dato atto che il rapporto divorzile sarà regolato dalle suddette condizioni, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
25.05.2023, richiamata la sentenza non definitiva n. 1246/24 del
26.07.2024, così provvede:
a) dà atto che il rapporto divorzile sarà regolato dalle condizioni di cui alla proposta conciliativa accettata dalle parti, come integralmente trascritta in motivazione;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 17.07.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2075/23 R.G.
Tra
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Annunziata Russillo che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Venosa presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Vito Barbuzzi che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da verbale di udienza del 25.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 25.05.2023 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Genzano di Controparte_1
Lucania il 12.09.1998 e che con decreto n. 192/15 cron. 9522/15 del
09.07.2015 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dichiarato che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione. Per_ Ha dedotto che dal matrimonio sono nati i figli (n. 29.11.2000),
(n. 18.08.1999) e (n. 20.11.2003), tutti maggiorenni e non Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti;
che secondo le condizioni della separazione la casa coniugale è stata assegnata ad essa ricorrente per abitarvi con i figli;
che a carico del resistente sono stati posti il contributo mensile di mantenimento per i figli di complessivi 400,00 euro (100,00 Per_ euro per e 150,00 euro ciascuna per e ) oltre al 50% Per_2 Per_3 delle spese straordinarie, l'assegno di 150,00 euro mensili per la coniuge disoccupata e il pagamento dei ratei del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale;
che successivamente il contributo di mantenimento per i figli è stato rideterminato dalle parti in complessivi 250,00 euro Per_ (100,00 euro per e 150,00 euro per ), essendo andata Per_2 Per_3
a vivere con il padre nel 2018; che il resistente è dipendente della di Melfi;
che ella per l'intera durata della vita matrimoniale si è CP_2 dedicata alla cura della casa e dei figli;
che il coniuge l'ha ostacolata nella sua ricerca di un'occupazione, pur essendo ella in possesso del titolo di geometra, e che, a seguito della separazione, non è riuscita a trovare un impiego causa della sua età; che è comproprietaria della casa coniugale e che dal mese di febbraio 2023 non percepisce più il reddito di cittadinanza.
Ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'imposizione a carico del resistente del contributo ordinario di mantenimento di 100,00 euro per il figlio e di 150,00 Per_2 euro per , studentessa ad Altamura, oltre a al 50% delle spese Per_3 straordinarie;
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale;
l'imposizione al resistente del pagamento dei ratei del mutuo;
il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile di 150,00 euro mensili;
l'ordine di versamento diretto del mantenimento per i figli al terzo datore di lavoro e l'attribuzione in suo favore del 40% del TFR spettante al resistente.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente il quale, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato le altre richieste e deduzioni. Ha dedotto che il figlio maggiorenne ha rinunciato formalmente al contributo di Per_2 mantenimento fino al miglioramento delle condizioni economiche del padre e, in ogni caso, ha chiesto che il contributo sia versato a lui direttamente;
che la figlia ha lasciato gli studi liceali per iscriversi Per_3 ad una scuola professionale di estetista e parrucchiera della durata di due anni che le consentirà di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro.
Ha contestato la domanda di assegno divorzile deducendo che la coniuge esercita attività lavorativa non dichiarata come badante e collaboratrice domestica;
che egli non ha mai posto ostacoli o divieti a che ella svolgesse lavoro esterno anche durante il matrimonio, tanto che la stessa ha lavorato in una camiceria da cui è stata licenziata ed in seguito ha provato ad avviare in proprio la medesima attività; che la ricorrente ha intrapreso una relazione con altra persona e ha lasciato la casa coniugale.
Sul dedotto inesatto adempimento del pagamento delle rate del mutuo della casa coniugale, ha allegato che secondo l'accordo tra le parti le singole rate sarebbero state detratte dalla somma complessiva di mantenimento e la rata del mutuo sarebbe versata da lui alla ricorrente.
Ha dichiarato di aver avuto un altro figlio nel 2018 dalla relazione affettiva con altra persona, affetta da una grave invalidità che le impedisce di svolgere attività lavorativa e bisognosa di cure mediche onerose, alle quali egli provvede personalmente.
Acquisita la documentazione prodotta, con sentenza non definitiva n.
1246/24 del 26.07.2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
La causa, rimessa sul ruolo, è stata istruita con l'interrogatorio formale delle parti e l'espletamento di prova testimoniale.
Nel corso dell'istruttoria le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice e all'udienza del 25.06.2025 hanno precisato le conclusioni congiunte sulla base della stessa, e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Dato atto della pronuncia non definitiva sullo status, sulle condizioni del divorzio le parti hanno accettato e sottoscritto la proposta conciliativa formulata nel corso dell'istruttoria, come di seguito trascritta:
“Assegnazione della casa coniugale alla ricorrente con cessione di quota del 50% del in suo favore. Il trasferimento di quota relativo al CP_1 prefetto immobile sito in Genzano di Lucania (Pz) alla via Vulture n. 25 e riportato in catasto di detto Comune alla particella 625, foglio 43 sub 3 e particella 678 foglio 43 sub. 3 cat. A/2, avverrà entro e non oltre il
31.12.2025 presso lo studio notarile che la sig.ra si impegna a Parte_1 comunicare.
Revoca assegno di mantenimento di 100,00 euro disposto nei confronti del figlio avendo lo stesso raggiunto l'autosufficienza economica. Per_2
Rinuncia della sig.ra all'assegno divorzile. Parte_1
Conferma del mantenimento di 150,00 euro disposto nei confronti della figlia , maggiorenne inoccupata. Per_3
Pagamento della restante parte del mutuo sulla casa coniugale al 50% tra la ricorrente e il resistente con versamento della rata mensile pro quota sul conto corrente cointestato esistente presso la BCC Appulo
Lucana n.002|014|000254. La rata mensile ammonta complessivamente ad euro 517,92.
Spese legali compensate con rinuncia dei rispettivi legali al vincolo di solidarietà”.
Va dunque dato atto che il rapporto divorzile sarà regolato dalle suddette condizioni, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
25.05.2023, richiamata la sentenza non definitiva n. 1246/24 del
26.07.2024, così provvede:
a) dà atto che il rapporto divorzile sarà regolato dalle condizioni di cui alla proposta conciliativa accettata dalle parti, come integralmente trascritta in motivazione;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 17.07.2025
La Presidente est.