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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/06/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO
NELL'EMILIA
Il Tribunale di Reggio nell'Emilia, Sezione Prima civile, in persona dei seguenti giudici:
dott. Damiano Dazzi Presidente
dott. Stefano Rago Giudice
dott. Daniele Mercadante Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
OGGETTO: nella causa iscritta al n. 2371/2023 R.G., ADOZIONE DI promossa da
[...]
e Parte_1 Parte_2
ADOTTANTI
Per l'adozione della SI.ra persona Testimone_1
maggiore d'età
ADOTTANDA
CONCLUSIONI:
Disporre l'adozione dell'Adottanda da parte degli
Adottanti, con anteposizione del cognome al Parte_2
cognome di nascita dell'Adottanda stessa.
Gli Adottanti, sposati tra loro dal 1979, domandavano di procedere all'adozione dell'Adottanda, la quale era a loro stata affidata il
31.3.2000, quando era ancora in tenera età, a causa dell'incapacità a prendersene cura da parte dei genitori naturali, entrambi affetti da grave tossicodipendenza che li ha infine portati entrambi al decesso, anteriormente all'instaurazione di questo procedimento;
l'affidamento agli Adottanti è poi proseguito fino al raggiungimento della maggiore età dell'Adottanda che continua a considerarli la propria vera e unica famiglia.
Per evidenti motivi, consistenti nell'avere gli Adottanti e l'Adottanda costituito da sempre un nucleo familiare, nel senso più compiuto, pieno e realizzato del termine, le parti domandavano che si procedesse all'adozione.
Risultano rispettati i requisiti relativi all'età di e Adottanda;
Per_1
il consenso di tutte le parti coinvolte è stato raccolto in udienza.
Precisate le conclusioni la causa veniva rimessa sul ruolo perché questo Tribunale, alla luce del chiaro disposto dell'art. 299, c.c., riteneva non suscettibile di accoglimento la richiesta inizialmente formulata di sostituzione sic et simpliciter del cognome degli Adottanti al cognome di nascita dell'Adottanda, specificando la norma, così come interpretata dalla Corte costituzionale, come una sostituzione pura e semplice non fosse consentita dall'ordinamento.
Sentite le parti e accertato che i genitori della minore si erano resi responsabili di un grave abuso, abbandonando la stessa quando era ancora in tenera età per edonistici motivi di dedizione agli stupefacenti, e ritenuto quindi che il caso meritasse una ulteriore
2 riflessione alla luce di un elemento che presumibilmente la Corte costituzionale non aveva ancora avuto modo di prendere in considerazione nel corso dei pur numerosi procedimenti che avevano già interessato la norma civilistica, veniva sollevata questione incidentale di costituzionalità dell'art. 299, c. 1, c.c., nella parte in cui non permette la sostituzione del cognome dell'Adottanda con il cognome degli Adottanti, per lo meno in quelle situazioni nelle quali vi sia il consenso di tutte le parti interessate, ovvero qualora il giudice riconosca che durante la minore età dell'Adottanda questa sia stata soggetta a gravi abusi da parte dei genitori naturali.
La Corte costituzionale, con la Sentenza n. 53.2025, dichiarava non fondate le questioni di costituzionalità sollevate con l'ordinanza emessa da questo Tribunale il giorno 30.5.2024; purtuttavia, in relazione all'ipotesi di minore che avesse subito gravi pregiudizi dai genitori naturali e venisse poi adottato da maggiorenne, scriveva:
“deve piuttosto rilevarsi che la vicenda oggetto del giudizio principale lascia trapelare l'esigenza di tenere conto di un possibile interesse del tutto peculiare, non correlato in quanto tale all'istituto dell'adozione del maggiore d'età, neppure nel caso in cui l'adozione sia stata richiesta da coloro che erano stati i suoi affidatari.
Si tratta dell'interesse a cancellare il cognome che attesta la propria origine naturale, poiché, nonostante la funzione identitaria da esso lungamente svolta, l'interessato percepisce che quel segno reca una memoria per lui pregiudizievole, in quanto capace di rinnovare il ricordo di un abbandono.
3 Sennonché, simile interesse è tale da dover coinvolgere esclusivamente la persona, che quel cognome ha portato, e può trovare tutela in altre previsioni dell'ordinamento.
Giova, a riguardo, menzionare l'art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, secondo cui, “[s]alvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque […] vuole cambiare il cognome, anche perché […] rivela
l'origine naturale […], deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato
l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta”. Proprio quest'ultimo inciso è indice di una possibile discrasia fra la oggettiva funzione identitaria, che si è via via stratificata intorno al cognome, unitamente al prenome, e possibili significati aggiuntivi associati a quel segno, che possono dare fondamento alla richiesta di prendere le distanze dalla propria originaria identità”.
Deve pertanto rilevarsi come la Corte costituzionale non abbia ritenuto che il diritto alla soppressione del cognome che perpetui nell'Adottanda l'esperienza degli abusi (commissivi e omissivi) dei genitori naturali debba rimanere, nel sistema costituzionale e legislativo italiano, senza tutela, indicando in maniera precisa e nel corpo della motivazione, e non quale mero obiter, che tale tutela esiste, ma non è azionabile nel giudizio di adozione del maggiorenne, potendo essere fornita dal Prefetto nel corso del procedimento amministrativo regolato dal d.P.R. n. 396.2000, al quale è evidentemente associata una tutela giurisdizionale postuma, da farsi
4 valere presso il plesso giurisdizionale competente per l'impugnazione degli atti relativi.
La decisione costituzionale è d'altronde estremamente chiara nel motivare il rigetto del ricorso proprio perché esiste già nell'ordinamento un rimedio idoneo, secondo la Consulta, alla soppressione del cognome di nascita rivelatosi pregiudizievole per la persona (in questo senso si vedano i §§ 8 e 9 della motivazione).
Rimettendo dunque all'Adottanda – e a lei sola, come precisato dalla
Corte costituzionale nella decisione di cui sopra – la scelta di attivare il rimedio costituzionalmente appropriato indicato dal Giudice delle leggi, con la presente decisione all'Adottanda dovrà essere attribuito, in seguito all'accoglimento della domanda di adozione, senz'altro conforme al suo interesse, il cognome che precederà, fino Parte_2
all'eventuale decisione intervenuta nel procedimento indicato dalla
Corte costituzionale stessa, quello di nascita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:
- Dispone farsi luogo all'adozione della SI.ra , Testimone_1
nata a [...] il giorno 11.4.1994, da parte dei SIg.ri e , nati a Castelnovo ne' Parte_2 Parte_1
Monti (RE), rispettivamente il 13.3.1953 e il 15.1.1955;
- Dispone che l'adottata assuma il cognome dell'adottante SI.
e lo anteponga al proprio. Parte_2
Manda alla Cancelleria per le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Reggio Emilia, il 29/05/2025.
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IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott. Daniele Mercadante dott. Damiano Dazzi
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