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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente e Relatore
PALADINO DAVIDE, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 658/2024 depositato il 14/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via P.veronese, 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 169/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 23/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G031002805 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G031002805 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G031002805 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
le parti illustrano i rispettivi atti
Conclusioni dell'appellante Agenzia delle Entrate Direzione prov. II di Torino:
... A fronte delle considerazioni svolte, lo scrivente Ufficio, come sopra rappresentato e difeso, e con ogni riserva di ulteriormente argomentare, provare e dedurre nei termini di legge, chiede che codesta
Onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia:
• confermare la sentenza in relazione al rigetto del primo motivo di ricorso;
• in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere i motivi di appello e conseguentemente dichiarare la piena ed integrale legittimità dell'accertamento impugnato.
Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio come da nota spese allegata.
Conclusioni dell'appellata Resistente_1 srl in liquidazione :
Voglia l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado adìta,
previa verifica delle condizioni di ammissibilità dell'avversario ricorso in appello, notificato in data 13 agosto 2024 e dunque oltre il termine di sei mesi dal deposito in segreteria della sentenza di primo grado,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare
Dichiarare l'inammissibilità del terzo motivo di gravame afferente l'illegittimità dell'accertamento in quanto non sottoscritto dal direttore provinciale per omessa allegazione della delega alla sottoscrizione dell'atto stante la formazione del giudicato ex art.
2.909 c.c.
In via principale a) Rigettare l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II^ di Torino, Ufficio Legale
e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 169/03/2023 depositata il 23 febbraio 2023, resa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, Sez. 3, e il dichiarato annullamento dell'Avviso di accertamento n. T7G031002805 emesso per l'anno di imposta 2015.
b) Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e C.U.T. del presente giudizio di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di un'attività di verifica, relativa all'anno d'imposta 2015 e alla società Resistente_1 srl, esercente l'attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, veniva emesso avviso di accertamento, in relazione all'anno di imposta 2015 sulla base del PVC della Guardia di Finanza, Tenenza di
Bardonecchia, del 5 febbraio 2019, che aveva effettuato una verifica fiscale nei confronti della Resistente_1 Srl per le annualità dal 2015 al 2017, avente a oggetto le seguenti violazioni:
1) Versamenti di clienti a titolo di acconto non contabilizzati ai fini Iva per euro
374.500,00: più precisamente, l'Ufficio rilevava che in relazione a tali versamenti la parte non aveva dimostrato la natura di conferimento di caparra, e che pertanto essi dovevano essere qualificati come acconti e assoggettati ad Iva, tramite emissione della relativa fattura e annotazione nei registri contabili.
Tuttavia, poiché, nonostante l'omessa fatturazione e registrazione degli acconti ricevuti, l'imposta era stata successivamente assolta nell'anno sull'intero prezzo con la stipula dei contratti definitivi di vendita,
l'Ufficio non recuperava l'imposta ma irrogava esclusivamente la sanzione per infedele fatturazione di operazioni imponibili ex art. 6 c. 1 del d.lgs. 471/97, pari al 90% dell'imposta afferente. Secondo l'assunto dell'Ufficio la società avrebbe dovuto contabilizzare l'imposta già in sede di emissione delle fatture di acconto.
2) Versamenti del socio a titolo di finanziamento infruttifero per euro 203.500,00 non giustificati in base alle condizioni finanziarie della società: l'Ufficio pertanto riteneva trattarsi di maggiori ricavi occultati.
3) L'Ufficio inoltre rilevava la sussistenza di numerose anomalie e irregolarità contabili tali da rendere l'impianto contabile complessivo del tutto inattendibile.
Con tempestivo ricorso la società Resistente_1 srl impugnava il predetto atto sulla base dei seguenti motivi:
I) Asserita illegittimità dell'accertamento in quanto non sottoscritto dal Direttore Provinciale, per omessa allegazione della delega alla sottoscrizione dell'atto;
II) Asserita illegittimità nel merito della pretesa tributaria:
- Con riguardo alle sanzioni per omessa contabilizzazione ai fini Iva degli acconti, la parte ricorrente le considerava illegittime in quanto l'omessa contabilizzazione non avrebbe inciso sulla liquidazione del tributo, essendo stata assolta integralmente l'imposta all'atto di vendita definitivo;
- Con riguardo al recupero di maggiori ricavi corrispondenti ai finanziamenti del Socio, asseritamente non giustificati, la parte contribuente rilevava che il socio doveva ritenersi pienamente capiente per i suddetti conferimenti, avendo nell'anno accertato realizzato corrispettivi per la vendita di alcuni immobili per l'ammontare complessivo di 640.000,00 euro.
L'Ufficio si costituiva in giudizio in primo grado, eccependo l'infondatezza delle doglianze avversarie.
Con riguardo al primo motivo di ricorso, relativo all'asserita carenza di sottoscrizione dell'atto, l'Ufficio produceva la delega di firma conferita al funzionario sottoscrittore
Dott. Nominativo_2 affermando la legittimità del conferimento della delega ai sensi dell'art. 42 del d.p.r. 600/73, essendo tale funzionario appartenente alla terza area funzionale (ex carriera direttiva).
In relazione al secondo motivo di ricorso, l'Ufficio ribadiva la legittimità della sanzione di cui all'art. 6, c. 1, del d. lgs. 471/1997, sul presupposto che l'omessa fatturazione degli acconti aveva inciso sulla corretta liquidazione del tributo con riferimento alle liquidazioni periodiche mensili.
Per quanto concerne il terzo motivo di ricorso, l'Ufficio deduceva che il recupero a tassazione dei finanziamenti asseritamente conferiti dal socio risultava illegittimo sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in assenza di delibere assembleari di approvazione di tali finanziamenti e in mancanza di prova della necessità effettiva degli stessi, i medesimi si presumono ingiustificati e riconducibili a ricavi occulti. Evidenziava inoltre che non era sufficiente dimostrare la capienza di reddito del socio conferente al fine di comprovare l'effettività di un finanziamento infruttifero. L'Ufficio faceva rilevare infine la legittimità del recupero effettuato anche in considerazione degli ulteriori elementi di anomalia e irregolarità riscontrati nella documentazione contabile ed extracontabile della società, tali da rendere complessivamente inattendibile l'impianto contabile.
Con la sentenza 169/03/23, depositata il 23 febbraio 2023, il Giudice adito rigettava il primo motivo di ricorso, ritenendo la legittimità della sottoscrizione dell'accertamento da parte del funzionario delegato.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino accoglieva invece il secondo ed il terzo motivo di ricorso.
Con riguardo alla sanzione ex art 6 comma 1 del d.lgs. 471/1997, la sentenza affermava che, pur ravvisandosi la sussistenza della violazione (omessa fatturazione e registrazione degli acconti), tale violazione non avrebbe inciso sulla corretta liquidazione del tributo, in quanto l'iva sarebbe stata assolta in sede di stipula dei contratti definitivi di compravendita, con conseguente applicabilità della sanzione in misura fissa di euro 250,00.
In relazione al recupero a tassazione dei finanziamenti eseguiti dal socio, il Giudice di primo grado riteneva sufficiente, ai fini della prova dell'effettività del conferimento, la dimostrazione della capacità economica del socio, che aveva venduto immobili per un ammontare superiore ai 600.000 euro.
La sentenza disponeva la compensazione delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Torino proponeva appello per i seguenti motivi.
1) Violazione art. 6 comma 1 del d.lgs. n. 471/1997
Con il primo rilievo dell'avviso di accertamento l'Ufficio contestava alla società di non avere contabilizzato l'Iva relativa alla corresponsione degli anticipi sul prezzo di vendita degli immobili ceduti, e irrogava la sanzione pari al 90% dell'imposta corrispondente al valore complessivo dei suddetti anticipi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 sopra citato.
Riguardo a tale sanzione, la sentenza, in accoglimento delle doglianze della ricorrente, dichiarava illegittima l'applicazione della sanzione in misura proporzionale, in quanto la violazione contestata non avrebbe inciso sulla corretta liquidazione del tributo, avendo la società assolto l'imposta alla stipula del contratto definitivo sull'intero prezzo della vendita;
statuiva pertanto che detta sanzione avrebbe dovuto essere applicata nella misura fissa di euro 250,00, come previsto dall'ultimo capoverso del primo comma del citato art. 6.
L'appellante richiamava l'articolo 1, comma 1, del Dpr 100/1998, che, nel disciplinare i versamenti periodici Iva, dispone che, entro il giorno 16 di ogni mese, il contribuente “…determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso…” e per i quali esercita il diritto alla detrazione d'imposta ai sensi dell'articolo 19 del Dpr 633/1972.
Secondo la tesi dell'appellante, in conformità a quanto previsto dalla citata disposizione normativa, i contribuenti con liquidazione mensile determinano l'Iva a debito o a credito di ogni mese, entro il giorno
16 del mese successivo, facendo riferimento all'imposta esigibile e all'imposta detratta (previa registrazione nel registro degli acquisti) nel mese cui si riferisce la liquidazione.
Non avendo la società accertata emesso le fatture di acconto, non ha pertanto -secondo la tesi dell'Ufficio- liquidato correttamente l'Iva dovuta nelle diverse mensilità.
Come rilevato sia nel PVC della Guardia di Finanza, sia nell'avviso di accertamento, la parte contribuente non aveva addotto alcuna prova circa la natura di caparra confirmatoria degli importi ricevuti anticipatamente al contratto di cessione degli immobili. Di conseguenza, tali importi, costituendo una anticipazione di prezzo ed essendo quindi assoggettati ad Iva, dovevano essere fatturati.
Nel caso di specie, sempre secondo la tesi dell'appellante, non può ritenersi che la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo, in quanto l'omessa contabilizzazione dell'Iva al momento della corresponsione degli acconti sul prezzo avrebbe comunque inciso sulla liquidazione dell'Iva periodica (nella specie, mensile).
L'appellante chiedeva pertanto la riforma della sentenza sul punto, facendo in ogni caso, rilevare che, di fatto, poiché le sanzioni sono state irrogate applicando il cumulo giuridico in quanto più favorevole al contribuente, la sanzione qui contestata incide in misura minima sulla determinazione dell'imposta, dal momento che il cumulo giuridico è stato calcolato considerando come sanzione più grave quella irrogata in materia di IRES, pari ad euro 50.365,80, nettamente superiore alla sanzione Iva di cui si discute, pari ad euro 25.551,00.
Eliminando la sanzione ex art. 6 del d.lgs. n. 472/97, irrogata in misura proporzionale, ed applicando quella in misura fissa, risulterebbe più favorevole al contribuente il cumulo materiale delle sanzioni, ma la sanzione complessiva che ne deriverebbe sarebbe di poco inferiore a quella irrogata nell'atto impugnato.
2) Quanto ai maggiori ricavi accertati in capo alla Società_2 s.r.l.: con tale motivo l'appellante Ufficio lamentava la carenza di motivazione della sentenza e l'omessa valutazione dei fatti di causa;
la violazione dell'art. 39 del d.p.r. 600/73.
Argomentava l'Ufficio che, con il secondo rilievo, l'Ufficio aveva recuperato a tassazione quale presunto maggior reddito di impresa l'importo di euro 203.500,00, pari all'ammontare delle somme asseritamente versate dal socio, sig. Nominativo_3, nell'anno 2015 a titolo di finanziamenti infruttiferi.
I militari verificatori e, successivamente, i funzionari accertatori, avevano infatti rilevato che tali finanziamenti non risultavano in alcun modo giustificati, né deliberati dall'assemblea, e che ai vari conferimenti seguivano pressoché immediate restituzioni di denaro al socio, circostanza che faceva presumere che tali conferimenti non siano stati destinati ad effettive esigenze economiche della società.
Affermava inoltre l'appellante di aver accertato che, al momento dei vari versamenti di denaro a titolo di finanziamento, la situazione finanziaria della società risultava essere capiente e solida, con saldo bancario attivo, e che la parte non aveva in alcun modo chiarito i motivi dei finanziamenti ricevuti.
Le ragioni del rilievo, secondo la tesi dell'Ufficio, non sarebbero rintracciabili nella presunta incapienza reddituale del socio, bensì nell'insussistenza di giustificazione dei finanziamenti stessi, nonché nelle numerose e ripetute irregolarità contabili riscontrate in sede di controllo (si vedano le motivazioni alle pagine da 4 a 15 dell'accertamento), che renderebbero inattendibili nel loro complesso le scritture societarie, autorizzando dunque l'Ufficio a procedere all'accertamento induttivo anche avvalendosi di mere presunzioni semplici.
L'appellante, nel censurare la sentenza impugnata sul punto richiamava l'orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui la legittimità di un finanziamento soci, affinché sia opponibile al Fisco, richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l'andamento finanziario del periodo: diversamente l'erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti (Corte di Cassazione, ordinanza n. 27366 depositata il 26 settembre 2023, che si inseriva in un orientamento già emerso in decisioni più risalenti).
Pertanto, a dire dell'appellante Ufficio, la capacità finanziaria del soggetto autore del versamento è circostanza insufficiente a dimostrare l'effettività della natura infruttifera del finanziamento, in particolare nel caso in cui la società non fornisca alcuna prova o motivazione riguardo ad improvvise esigenze di liquidità.
Nel caso di specie, la società avrebbe dovuto dimostrare (tramite, ad esempio, una giustificazione delle entrate e delle uscite dal c/c della società su cui sono stati erogati i suddetti finanziamenti) che i versamenti effettuati dal socio siano effettivamente serviti per consentire l'effettuazione di spese correnti che la società diversamente non avrebbe potuto affrontare.
Sempre in relazione al secondo motivo di appello, assumeva l'Ufficio che dall'allegato n. 17 al PVC, consistente nella scheda contabile relativa alle operazioni di finanziamento e restituzione dei conferimenti al socio, si evince come le restituzioni siano state effettuate al sig, Nominativo_3 in modo piuttosto anomalo: ovvero, a fronte di n. 5 finanziamenti di ammontare cospicuo, le somme sono state per lo più restituite quasi giornalmente con piccoli versamenti, di poche migliaia di euro o anche di soli 150,00 o
500,00 euro, e a volte con importi non arrotondati (ad esempio euro 1337,00).
In secondo luogo l'appellante criticava la sentenza impugnata sotto il profilo della carenza di motivazione, per non aver chiarito i motivi di fatto e di diritto per i quali le irregolarità contabili ed extracontabili rilevate dall'ufficio non sarebbero tali da configurare le gravi numerose e ripetute irregolarità richieste dalla legge, tali da potere rendere inattendibili nel loro complesso le scritture contabili.
Ribadiva l'Ufficio appellante che nell'avviso di accertamento erano state rilevate numerose anomalie contabili nelle scritture societarie, che parte ricorrente non aveva in alcun modo giustificato nemmeno in sede di ricorso. In particolare l'Ufficio evidenziava che:
- I dati indicati nei registri Iva non coincidono con quelli della dichiarazione Iva, con una differenza di ben
250.502,55 euro (pag. 5 dell'accertamento);
- Si sono riscontrati versamenti di soggetti (Nominativo_5, Nominativo_6) nei confronti della società a cui non corrisponde la vendita di alcun immobile né alcuna diversa valida giustificazione;
- Non vi è corrispondenza tra molteplici fatture emesse ed i relativi pagamenti (che non risultano documentati, o risultano essere solo parziali, o effettuati da un soggetto diverso dall'intestatario della fattura: cfr. pag. 6 dell'accertamento);
- Numerosi appartamenti, di identica metratura, condizione e rendita catastale, sono stati venduti a prezzi notevolmente diversi, con differenze di prezzo talmente elevate da non essere giustificabili sulla base della contrattazione tra le parti (che di prassi può oscillare, al massimo, intorno al 15% del valore di un immobile).
I sopra indicati elementi, uniti all'omessa fatturazione degli acconti della vendita degli immobili, all'assenza di delibere assembleari di approvazione dei finanziamenti,
all'anomale modalità di restituzione delle somme conferite dal socio nei giorni immediatamente successivi al finanziamento, secondo la tesi dell'Ufficio rendono inattendibile, nel complesso, la contabilità dell'impresa, e legittimano, pertanto, l'Ufficio stesso a ricostruire il reddito sulla base degli indizi, notizie, prove e dati emersi nel corso del controllo, ai sensi dell'art.39, comma 2, del d.p.r. 600/73, anche prescindendo in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili.
L'appellante concludeva affermando che la sentenza impugnata aveva correttamente respinto il primo motivo di ricorso avversario concernente l'asserito difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
Riproponeva le relative difese già svolte in primo grado ove la parte contribuente dovesse riproporre la doglianza con appello incidentale.
Si costituiva in giudizio l'appellata Resistente_1 srl in liquidazione con memoria di controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello e di tutte le domande dell'appellante.
All'esito dell'udienza del 26 gennaio 2026 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado decideva la controversia come da dispositivo in calce alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che l'eccezione dell'appellata di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio in quanto tardivo appare formulata in modo generico e non è correlata ad alcuna specifica domanda;
non è luogo pertanto a provvedere sul punto.
Sempre in via preliminare, va rilevato che non è luogo a provvedere in ordine alla parte della sentenza appellata concernente l'asserito difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento, in assenza di appello incidentale da parte della soc. Resistente_1 srl, che risultava soccombente in primo grado di giudizio relativamente a tale doglianza. Sul punto risulta essere intervenuto il giudicato ex art.2902 C.C.
Passando a valutare, nel merito, la fondatezza dell'appello, giova premettere che il primo motivo di appello attiene alla violazione art. 6 comma 1 del d.lgs. n. 471/1997.
Con il motivo di impugnazione in esame l'appellante assumeva che -con il primo rilievo dell'avviso di accertamento- l'Ufficio contestava alla società di non avere contabilizzato l'Iva relativa alla corresponsione degli anticipi sul prezzo di vendita degli immobili ceduti, e irrogava la sanzione pari al
90% dell'imposta corrispondente al valore complessivo dei suddetti anticipi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 sopra citato.
Riguardo a tale sanzione, la sentenza, in accoglimento delle doglianze della ricorrente, dichiarava illegittima l'applicazione della sanzione in misura proporzionale, in quanto la violazione contestata non avrebbe inciso sulla corretta liquidazione del tributo, avendo la società assolto l'imposta alla stipula del contratto definitivo sull'intero prezzo della vendita;
statuiva pertanto che detta sanzione avrebbe dovuto essere applicata nella misura fissa di euro 250,00, come previsto dall'ultimo capoverso del primo comma del citato art. 6.
Tale motivo di appello non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
La sentenza di primo grado, sul punto, dopo aver richiamato la norma sanzionatoria di cui all'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 471/97, secondo cui: “La sanzione è dovuta nella misura di euro 250 a ero 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo” ha ritenuto che: “Nel nostro caso il ritardo nella fatturazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, che è stato interamente versato all'Erario, è pacifica l'applicabilità della sanzione fissa e nel minimo edittale di € 250,00, e non nella misura di € 25.551,00 indicata nell'avviso di accertamento” ; tale circostanza, non controversa, non può trasformare una violazione di carattere meramente formale in sostanziale come ritenuto dall'Ufficio, sul presupposto della distinzione tra liquidazione periodica e liquidazione annuale della dichiarazione IVA.
Infatti la liquidazione dell'imposta annuale, con generazione del versamento a saldo di imposta è unica e viene determinata annualmente dal contribuente nel quadro VL della propria dichiarazione IVA. Rileva, per il caso di specie, pag. 14 dell'atto impugnato “QUADRO VL – LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
ANNUALE”, colonna DICHIARATO in cui è stato indicato anche l'importo dell'IVA corrispondente agli acconti di € 28.390,00 a titolo di IVA per le caparre confirmatorie corrisposte da clienti della società appellata.
La liquidazione periodica del tributo è intrinsecamente provvisoria e destinata ad essere sostituita da quella definitiva, determinata al termine del periodo di imposta in cui vengono rilevate le scritture contabili definitive poi raccolte nella dichiarazione IVA (il predetto quadro VL).
Giova anche considerare, sul punto, che l'Ufficio, con l'accertamento impugnato, ha svolto attività accertativa nei confronti della dichiarazione dei redditi presentata dalla società appellata per l'anno di imposta 2015 (dichiarazione IVA annuale) e non in relazione alle liquidazioni periodiche mensili dell'imposta di cui all'art. 21 bis del decreto legge 78/2010. Appare pertanto corretta la statuizione dei Giudici di primo grado, che hanno attribuito valenza meramente formale alla violazione in esame.
Per questi motivi
si deve rigettare il primo motivo di appello dell'Ufficio e confermare la sentenza di primo grado sul punto.
Per quanto concerne il secondo motivo di appello, avente a oggetto i maggiori ricavi accertati in capo a Resistente_1 srl, la carenza di motivazione della sentenza, l' omessa valutazione dei fatti di causa e la violazione dell'articolo 39 del DPR 600/1973 il Collegio osserva quanto segue.
Con il secondo motivo di gravame l'Ufficio censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto le difese esposte nel primo grado di giudizio, secondo cui -in relazione al finanziamento infruttifero concesso dal socio Nominativo_3 alla società Resistente_1 S.R.L., ritenuto quale ricavo occulto- le ragioni del rilievo non risiedono nella presunta incapienza reddituale del socio, bensì nell'insussistenza di giustificazione dei suddetti finanziamenti, nonché nelle asserite irregolarità contabili riscontrate in sede di controllo che renderebbero inattendibili nel loro complesso le scritture societarie, autorizzando dunque l'Ufficio a procedere all'accertamento induttivo anche avvalendosi di presunzioni semplici.
A ciò si aggiunge il rilievo dell'appellante che non vi sarebbe prova della delibera assembleare societaria circa l'operazione di finanziamento e che la società appellata non avrebbe dimostrato la situazione di illiquidità tale da legittimare la concessione del finanziamento da parte del socio.
Sotto altro profilo l'appellante censura la sentenza impugnata in ragione di un'asserita carenza di motivazione per non avere chiarito i motivi in fatto e diritto per i quali le irregolarità contabili ed extracontabili rilevate dall'Ufficio risulterebbero inidonee a far ritenere l'inattendibilità delle scritture contabili della società contribuente.
L' Agenzia delle Entrante ha riconosciuto (solo parzialmente) le esigenze di liquidità della società appellata, con riconoscimento della legittimità del finanziamento del socio in relazione alla somma di
€ 50.000,00 effettuata in data 22/07/2015, “in quanto al momento del suddetto finanziamento il conto corrente della società risultava avere un saldo negativo” (così a pag. 10, secondo cpv. dell'appello) ma ritenendo ininfluente tale circostanza.
Il motivo di gravame in oggetto deve essere rigettato, non ravvisandosi ragioni per riformare la sentenza impugnata al riguardo.
La sentenza di primo grado si rivela corretta per aver escluso il presupposto giuridico tale da legittimare l'accertamento di tipo induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d) del DPR 600/73, e quindi l'impossibilità per l'Ufficio di utilizzare presunzioni semplici per indurre il maggior reddito senza tener conto delle scritture contabili della società contribuente.
Nello specifico la sentenza, sul punto, ha così motivato: “Nella motivazione dell'avviso di accertamento l'Agenzia avrebbe rilevato una sostanziale irregolarità delle scritture contabili ravvisabile nella mancata corrispondenza tra registri IVA e dichiarazioni, tra alcuni pagamenti ed alcune fatture, nel mancato raccordo di fatture e accrediti sul conto corrente e differenti prezzi applicati agli immobili.-
Gli ulteriori elementi di accertamenti richiamati dall'Agenzia a sostegno della evasione non valgono a configurare le gravi, numerose e ripetute irregolarità richieste dalla legge, tali da poter rendere inattendibili nel loro complesso le scritture contabili. Di fatto non sono state mosse contestazioni formali in merito ed in esito agli ulteriori elementi di accertamento non è stato evidenziato neppure un minimo ulteriore rilievo sostanziale di contestazione .”
La sentenza merita conferma in questa sede, avuto riguardo al fatto che gli elementi utilizzati dall'Ufficio per disattendere nel complesso le scritture contabili societarie -se pure denotano disordine nella tenuta della contabilità- non sono però idonei a configurare quelle “gravi, numerose e ripetute irregolarità formali” richieste dalla legge e tali da legittimare l'inattendibilità nel loro complesso delle scritture contabili.
La sentenza appellata evidenziava il fatto che non sono state mosse contestazioni formali in merito, e che in esito agli “ulteriori elementi di accertamento” non è stato individuato neppure un minimo ulteriore rilievo sostanziale da contestare.
Si aggiunga la considerazione che i militari della G.d.f. in sede di verifica affermavano in più punti del verbale “Non si rilevano irregolarità di natura formale e/o sostanziale” (vds. doc. 2 di primo grado prodotto dalla società Società_2).
Da ciò consegue l'impossibilità per l'Ufficio di procedere all'accertamento induttivo del reddito nella fattispecie controversa, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, non avendo l'appellante allegato e comprovato nelle difese svolte circostanze contrarie ai fatti utilizzati dal Giudice di prime cure per la motivazione adottata sul punto.
Ancora si rileva che l'induzione del reddito, portato dall'ammontare dei finanziamenti apportati dal socio alla Società_2 s.r.l. e contestati nel medesimo anno d'imposta 2015 nell'ammontare complessivo di €. 203.500,00, è stato ritenuto dai verificatori della G.d.F. inverosimile in ragione del fatto che le disponibilità finanziarie del Socio Finanziatore, Sig. Nominativo_3, erano state considerate insufficienti poiché la dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2015 esponeva un reddito pari ad €. 89.768,00 nel 2015; in realtà i finanziamenti contestati dall'Ufficio, sono stati adeguatamente giustificati dalla provvista personale di denaro liquido di legittima provenienza pari ad € 640.000,00 derivanti dalla vendita di 5 immobili di proprietà del socio finanziatore, documentati dai rogiti notarili prodotti, del tutto sufficiente a giustificare i finanziamenti effettuati per complessivi €. 253.500,00 .
Inoltre, i finanziamenti in esame sono stati effettuati mediante mezzi tracciati ed è stata pure accertata la restituzione al sig. Nominativo_3, (come riconosciuto dallo stesso Ufficio) e sono serviti per fornire (anche solo per periodi limitati) la liquidità necessaria alla Società_2 s.r.l. per pagare i costi di funzionamento di un' impresa costruttrice, che cominciava ad avere problemi di liquidita anche a causa dei dissidi nascenti tra i due soci.
Se anche il saldo del conto corrente risultava transitoriamente positivo, non era comunque sufficiente a far fronte alle spese correnti che si sarebbero dovute affrontare nei giorni successivi (i finanziamenti sono stati erogati prima ed allo scopo di effettuare le spese necessarie all'operatività aziendale, e prima di generare, in assenza di essi, un saldo negativo sul conto corrente); la scelta imprenditoriale adottata esprime la ragionevole esigenza di evitare di causare saldi negativi nei conti correnti aziendali, con tutte le ripercussioni bancarie conseguenti.
Avuto riguardo anche alla ristretta base azionaria della società di capitali composta da soli due soci appare conforme alla logica imprenditoriale l'utilizzo da parte del socio delle proprie risorse finanziarie personali in luogo del ricorso a finanziamenti bancari comportanti onerosi tassi di interesse per ogni anno di imposta Sotto il profilo della mancanza di una delibera assembleare societaria, come si è detto, dalla visura
CCIAA in atti si evince che il capitale sociale della Resistente_1 SRL è in mano a due soci, sigg.ri Nominativo_4
e Nominativo_3, che hanno quote sociali di pari importo;
la società può essere definita, in ragione della sua composizione, a ristrettissima base azionaria;
in tale contesto, l'adozione di una scrittura privata tra la Resistente_1 s.r.l. e il suo amministratore (scrittura allegata in primo grado e riscontrata dagli stessi militari della G.d.F. nel PVC, a pagina 28), si rivela rispondente agli obblighi di trasparenza contabile e con effetto sostitutivo della delibera societaria, certamente più consona per le grandi società di capitali;
ciò anche in considerazione dell'assenza nel testo dell'art. 2467 C.C. di alcun riferimento a una forma legale imposta per i finanziamenti dei soci a favore della società.
Per quanto attiene alla dimostrazione della situazione di illiquidità da parte della società quale prova della causa giustificatrice dei finanziamenti, si deve considerare che tale elemento probatorio è contenuto nella tabella riportata al Foglio 29 del PVC, riproduttiva dei dati bancari dei conti correnti della società.
Da tale documento emerge che le somme apportate dal socio finanziatore al conto societario sono state tutte utilizzate dalla società stessa per remunerare i propri fattori produttivi, i costi fissi e variabili sociali, risultando che il saldo del conto societario, successivamente all'operazione di conferimento del socio, decresce sino all'integrale utilizzo della somma prestata (si veda, da ultimo, il saldo al 01/07/2015 pari ad
€ 3.706,08).
Quanto, infine, alle asserite anomalie nelle modalità di restituzione del capitale mutuato in quanto le somme sono state in alcuni casi restituite giornalmente con piccoli versamenti, talvolta di poche migliaia di euro, va rilevato che il finanziatore è lo stesso socio, nonché legale rappresentante della società appellata, a ristretta base azionaria, non già un soggetto terzo, come un istituto di credito, con generazione di un piano di ammortamento del capitale e degli interessi costante, suddiviso con rate di rimborso;
tale circostanza giustifica una restituzione da parte della società del denaro mutuato in base alle necessità di cassa del proprio finanziatore, anche con importi variabili.
Discende dalle svolte considerazioni che l'appello è da ritenere infondato e che la sentenza impugnata merita di essere confermata, avendo espresso un corretto inquadramento della fattispecie.
Ne consegue che deve provvedersi come da dispositivo, con il rigetto dell'appello formulato da Agenzia delle Entrate -D.P.II di Torino e la conferma della sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese processuali del grado -come in dispositivo liquidate- segue la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in
€ 4000,00 oltre accessori
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente e Relatore
PALADINO DAVIDE, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 658/2024 depositato il 14/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via P.veronese, 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 169/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 23/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G031002805 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G031002805 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G031002805 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
le parti illustrano i rispettivi atti
Conclusioni dell'appellante Agenzia delle Entrate Direzione prov. II di Torino:
... A fronte delle considerazioni svolte, lo scrivente Ufficio, come sopra rappresentato e difeso, e con ogni riserva di ulteriormente argomentare, provare e dedurre nei termini di legge, chiede che codesta
Onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia:
• confermare la sentenza in relazione al rigetto del primo motivo di ricorso;
• in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere i motivi di appello e conseguentemente dichiarare la piena ed integrale legittimità dell'accertamento impugnato.
Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio come da nota spese allegata.
Conclusioni dell'appellata Resistente_1 srl in liquidazione :
Voglia l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado adìta,
previa verifica delle condizioni di ammissibilità dell'avversario ricorso in appello, notificato in data 13 agosto 2024 e dunque oltre il termine di sei mesi dal deposito in segreteria della sentenza di primo grado,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare
Dichiarare l'inammissibilità del terzo motivo di gravame afferente l'illegittimità dell'accertamento in quanto non sottoscritto dal direttore provinciale per omessa allegazione della delega alla sottoscrizione dell'atto stante la formazione del giudicato ex art.
2.909 c.c.
In via principale a) Rigettare l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II^ di Torino, Ufficio Legale
e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 169/03/2023 depositata il 23 febbraio 2023, resa dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, Sez. 3, e il dichiarato annullamento dell'Avviso di accertamento n. T7G031002805 emesso per l'anno di imposta 2015.
b) Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e C.U.T. del presente giudizio di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di un'attività di verifica, relativa all'anno d'imposta 2015 e alla società Resistente_1 srl, esercente l'attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, veniva emesso avviso di accertamento, in relazione all'anno di imposta 2015 sulla base del PVC della Guardia di Finanza, Tenenza di
Bardonecchia, del 5 febbraio 2019, che aveva effettuato una verifica fiscale nei confronti della Resistente_1 Srl per le annualità dal 2015 al 2017, avente a oggetto le seguenti violazioni:
1) Versamenti di clienti a titolo di acconto non contabilizzati ai fini Iva per euro
374.500,00: più precisamente, l'Ufficio rilevava che in relazione a tali versamenti la parte non aveva dimostrato la natura di conferimento di caparra, e che pertanto essi dovevano essere qualificati come acconti e assoggettati ad Iva, tramite emissione della relativa fattura e annotazione nei registri contabili.
Tuttavia, poiché, nonostante l'omessa fatturazione e registrazione degli acconti ricevuti, l'imposta era stata successivamente assolta nell'anno sull'intero prezzo con la stipula dei contratti definitivi di vendita,
l'Ufficio non recuperava l'imposta ma irrogava esclusivamente la sanzione per infedele fatturazione di operazioni imponibili ex art. 6 c. 1 del d.lgs. 471/97, pari al 90% dell'imposta afferente. Secondo l'assunto dell'Ufficio la società avrebbe dovuto contabilizzare l'imposta già in sede di emissione delle fatture di acconto.
2) Versamenti del socio a titolo di finanziamento infruttifero per euro 203.500,00 non giustificati in base alle condizioni finanziarie della società: l'Ufficio pertanto riteneva trattarsi di maggiori ricavi occultati.
3) L'Ufficio inoltre rilevava la sussistenza di numerose anomalie e irregolarità contabili tali da rendere l'impianto contabile complessivo del tutto inattendibile.
Con tempestivo ricorso la società Resistente_1 srl impugnava il predetto atto sulla base dei seguenti motivi:
I) Asserita illegittimità dell'accertamento in quanto non sottoscritto dal Direttore Provinciale, per omessa allegazione della delega alla sottoscrizione dell'atto;
II) Asserita illegittimità nel merito della pretesa tributaria:
- Con riguardo alle sanzioni per omessa contabilizzazione ai fini Iva degli acconti, la parte ricorrente le considerava illegittime in quanto l'omessa contabilizzazione non avrebbe inciso sulla liquidazione del tributo, essendo stata assolta integralmente l'imposta all'atto di vendita definitivo;
- Con riguardo al recupero di maggiori ricavi corrispondenti ai finanziamenti del Socio, asseritamente non giustificati, la parte contribuente rilevava che il socio doveva ritenersi pienamente capiente per i suddetti conferimenti, avendo nell'anno accertato realizzato corrispettivi per la vendita di alcuni immobili per l'ammontare complessivo di 640.000,00 euro.
L'Ufficio si costituiva in giudizio in primo grado, eccependo l'infondatezza delle doglianze avversarie.
Con riguardo al primo motivo di ricorso, relativo all'asserita carenza di sottoscrizione dell'atto, l'Ufficio produceva la delega di firma conferita al funzionario sottoscrittore
Dott. Nominativo_2 affermando la legittimità del conferimento della delega ai sensi dell'art. 42 del d.p.r. 600/73, essendo tale funzionario appartenente alla terza area funzionale (ex carriera direttiva).
In relazione al secondo motivo di ricorso, l'Ufficio ribadiva la legittimità della sanzione di cui all'art. 6, c. 1, del d. lgs. 471/1997, sul presupposto che l'omessa fatturazione degli acconti aveva inciso sulla corretta liquidazione del tributo con riferimento alle liquidazioni periodiche mensili.
Per quanto concerne il terzo motivo di ricorso, l'Ufficio deduceva che il recupero a tassazione dei finanziamenti asseritamente conferiti dal socio risultava illegittimo sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in assenza di delibere assembleari di approvazione di tali finanziamenti e in mancanza di prova della necessità effettiva degli stessi, i medesimi si presumono ingiustificati e riconducibili a ricavi occulti. Evidenziava inoltre che non era sufficiente dimostrare la capienza di reddito del socio conferente al fine di comprovare l'effettività di un finanziamento infruttifero. L'Ufficio faceva rilevare infine la legittimità del recupero effettuato anche in considerazione degli ulteriori elementi di anomalia e irregolarità riscontrati nella documentazione contabile ed extracontabile della società, tali da rendere complessivamente inattendibile l'impianto contabile.
Con la sentenza 169/03/23, depositata il 23 febbraio 2023, il Giudice adito rigettava il primo motivo di ricorso, ritenendo la legittimità della sottoscrizione dell'accertamento da parte del funzionario delegato.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino accoglieva invece il secondo ed il terzo motivo di ricorso.
Con riguardo alla sanzione ex art 6 comma 1 del d.lgs. 471/1997, la sentenza affermava che, pur ravvisandosi la sussistenza della violazione (omessa fatturazione e registrazione degli acconti), tale violazione non avrebbe inciso sulla corretta liquidazione del tributo, in quanto l'iva sarebbe stata assolta in sede di stipula dei contratti definitivi di compravendita, con conseguente applicabilità della sanzione in misura fissa di euro 250,00.
In relazione al recupero a tassazione dei finanziamenti eseguiti dal socio, il Giudice di primo grado riteneva sufficiente, ai fini della prova dell'effettività del conferimento, la dimostrazione della capacità economica del socio, che aveva venduto immobili per un ammontare superiore ai 600.000 euro.
La sentenza disponeva la compensazione delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Torino proponeva appello per i seguenti motivi.
1) Violazione art. 6 comma 1 del d.lgs. n. 471/1997
Con il primo rilievo dell'avviso di accertamento l'Ufficio contestava alla società di non avere contabilizzato l'Iva relativa alla corresponsione degli anticipi sul prezzo di vendita degli immobili ceduti, e irrogava la sanzione pari al 90% dell'imposta corrispondente al valore complessivo dei suddetti anticipi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 sopra citato.
Riguardo a tale sanzione, la sentenza, in accoglimento delle doglianze della ricorrente, dichiarava illegittima l'applicazione della sanzione in misura proporzionale, in quanto la violazione contestata non avrebbe inciso sulla corretta liquidazione del tributo, avendo la società assolto l'imposta alla stipula del contratto definitivo sull'intero prezzo della vendita;
statuiva pertanto che detta sanzione avrebbe dovuto essere applicata nella misura fissa di euro 250,00, come previsto dall'ultimo capoverso del primo comma del citato art. 6.
L'appellante richiamava l'articolo 1, comma 1, del Dpr 100/1998, che, nel disciplinare i versamenti periodici Iva, dispone che, entro il giorno 16 di ogni mese, il contribuente “…determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso…” e per i quali esercita il diritto alla detrazione d'imposta ai sensi dell'articolo 19 del Dpr 633/1972.
Secondo la tesi dell'appellante, in conformità a quanto previsto dalla citata disposizione normativa, i contribuenti con liquidazione mensile determinano l'Iva a debito o a credito di ogni mese, entro il giorno
16 del mese successivo, facendo riferimento all'imposta esigibile e all'imposta detratta (previa registrazione nel registro degli acquisti) nel mese cui si riferisce la liquidazione.
Non avendo la società accertata emesso le fatture di acconto, non ha pertanto -secondo la tesi dell'Ufficio- liquidato correttamente l'Iva dovuta nelle diverse mensilità.
Come rilevato sia nel PVC della Guardia di Finanza, sia nell'avviso di accertamento, la parte contribuente non aveva addotto alcuna prova circa la natura di caparra confirmatoria degli importi ricevuti anticipatamente al contratto di cessione degli immobili. Di conseguenza, tali importi, costituendo una anticipazione di prezzo ed essendo quindi assoggettati ad Iva, dovevano essere fatturati.
Nel caso di specie, sempre secondo la tesi dell'appellante, non può ritenersi che la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo, in quanto l'omessa contabilizzazione dell'Iva al momento della corresponsione degli acconti sul prezzo avrebbe comunque inciso sulla liquidazione dell'Iva periodica (nella specie, mensile).
L'appellante chiedeva pertanto la riforma della sentenza sul punto, facendo in ogni caso, rilevare che, di fatto, poiché le sanzioni sono state irrogate applicando il cumulo giuridico in quanto più favorevole al contribuente, la sanzione qui contestata incide in misura minima sulla determinazione dell'imposta, dal momento che il cumulo giuridico è stato calcolato considerando come sanzione più grave quella irrogata in materia di IRES, pari ad euro 50.365,80, nettamente superiore alla sanzione Iva di cui si discute, pari ad euro 25.551,00.
Eliminando la sanzione ex art. 6 del d.lgs. n. 472/97, irrogata in misura proporzionale, ed applicando quella in misura fissa, risulterebbe più favorevole al contribuente il cumulo materiale delle sanzioni, ma la sanzione complessiva che ne deriverebbe sarebbe di poco inferiore a quella irrogata nell'atto impugnato.
2) Quanto ai maggiori ricavi accertati in capo alla Società_2 s.r.l.: con tale motivo l'appellante Ufficio lamentava la carenza di motivazione della sentenza e l'omessa valutazione dei fatti di causa;
la violazione dell'art. 39 del d.p.r. 600/73.
Argomentava l'Ufficio che, con il secondo rilievo, l'Ufficio aveva recuperato a tassazione quale presunto maggior reddito di impresa l'importo di euro 203.500,00, pari all'ammontare delle somme asseritamente versate dal socio, sig. Nominativo_3, nell'anno 2015 a titolo di finanziamenti infruttiferi.
I militari verificatori e, successivamente, i funzionari accertatori, avevano infatti rilevato che tali finanziamenti non risultavano in alcun modo giustificati, né deliberati dall'assemblea, e che ai vari conferimenti seguivano pressoché immediate restituzioni di denaro al socio, circostanza che faceva presumere che tali conferimenti non siano stati destinati ad effettive esigenze economiche della società.
Affermava inoltre l'appellante di aver accertato che, al momento dei vari versamenti di denaro a titolo di finanziamento, la situazione finanziaria della società risultava essere capiente e solida, con saldo bancario attivo, e che la parte non aveva in alcun modo chiarito i motivi dei finanziamenti ricevuti.
Le ragioni del rilievo, secondo la tesi dell'Ufficio, non sarebbero rintracciabili nella presunta incapienza reddituale del socio, bensì nell'insussistenza di giustificazione dei finanziamenti stessi, nonché nelle numerose e ripetute irregolarità contabili riscontrate in sede di controllo (si vedano le motivazioni alle pagine da 4 a 15 dell'accertamento), che renderebbero inattendibili nel loro complesso le scritture societarie, autorizzando dunque l'Ufficio a procedere all'accertamento induttivo anche avvalendosi di mere presunzioni semplici.
L'appellante, nel censurare la sentenza impugnata sul punto richiamava l'orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui la legittimità di un finanziamento soci, affinché sia opponibile al Fisco, richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l'andamento finanziario del periodo: diversamente l'erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti (Corte di Cassazione, ordinanza n. 27366 depositata il 26 settembre 2023, che si inseriva in un orientamento già emerso in decisioni più risalenti).
Pertanto, a dire dell'appellante Ufficio, la capacità finanziaria del soggetto autore del versamento è circostanza insufficiente a dimostrare l'effettività della natura infruttifera del finanziamento, in particolare nel caso in cui la società non fornisca alcuna prova o motivazione riguardo ad improvvise esigenze di liquidità.
Nel caso di specie, la società avrebbe dovuto dimostrare (tramite, ad esempio, una giustificazione delle entrate e delle uscite dal c/c della società su cui sono stati erogati i suddetti finanziamenti) che i versamenti effettuati dal socio siano effettivamente serviti per consentire l'effettuazione di spese correnti che la società diversamente non avrebbe potuto affrontare.
Sempre in relazione al secondo motivo di appello, assumeva l'Ufficio che dall'allegato n. 17 al PVC, consistente nella scheda contabile relativa alle operazioni di finanziamento e restituzione dei conferimenti al socio, si evince come le restituzioni siano state effettuate al sig, Nominativo_3 in modo piuttosto anomalo: ovvero, a fronte di n. 5 finanziamenti di ammontare cospicuo, le somme sono state per lo più restituite quasi giornalmente con piccoli versamenti, di poche migliaia di euro o anche di soli 150,00 o
500,00 euro, e a volte con importi non arrotondati (ad esempio euro 1337,00).
In secondo luogo l'appellante criticava la sentenza impugnata sotto il profilo della carenza di motivazione, per non aver chiarito i motivi di fatto e di diritto per i quali le irregolarità contabili ed extracontabili rilevate dall'ufficio non sarebbero tali da configurare le gravi numerose e ripetute irregolarità richieste dalla legge, tali da potere rendere inattendibili nel loro complesso le scritture contabili.
Ribadiva l'Ufficio appellante che nell'avviso di accertamento erano state rilevate numerose anomalie contabili nelle scritture societarie, che parte ricorrente non aveva in alcun modo giustificato nemmeno in sede di ricorso. In particolare l'Ufficio evidenziava che:
- I dati indicati nei registri Iva non coincidono con quelli della dichiarazione Iva, con una differenza di ben
250.502,55 euro (pag. 5 dell'accertamento);
- Si sono riscontrati versamenti di soggetti (Nominativo_5, Nominativo_6) nei confronti della società a cui non corrisponde la vendita di alcun immobile né alcuna diversa valida giustificazione;
- Non vi è corrispondenza tra molteplici fatture emesse ed i relativi pagamenti (che non risultano documentati, o risultano essere solo parziali, o effettuati da un soggetto diverso dall'intestatario della fattura: cfr. pag. 6 dell'accertamento);
- Numerosi appartamenti, di identica metratura, condizione e rendita catastale, sono stati venduti a prezzi notevolmente diversi, con differenze di prezzo talmente elevate da non essere giustificabili sulla base della contrattazione tra le parti (che di prassi può oscillare, al massimo, intorno al 15% del valore di un immobile).
I sopra indicati elementi, uniti all'omessa fatturazione degli acconti della vendita degli immobili, all'assenza di delibere assembleari di approvazione dei finanziamenti,
all'anomale modalità di restituzione delle somme conferite dal socio nei giorni immediatamente successivi al finanziamento, secondo la tesi dell'Ufficio rendono inattendibile, nel complesso, la contabilità dell'impresa, e legittimano, pertanto, l'Ufficio stesso a ricostruire il reddito sulla base degli indizi, notizie, prove e dati emersi nel corso del controllo, ai sensi dell'art.39, comma 2, del d.p.r. 600/73, anche prescindendo in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili.
L'appellante concludeva affermando che la sentenza impugnata aveva correttamente respinto il primo motivo di ricorso avversario concernente l'asserito difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
Riproponeva le relative difese già svolte in primo grado ove la parte contribuente dovesse riproporre la doglianza con appello incidentale.
Si costituiva in giudizio l'appellata Resistente_1 srl in liquidazione con memoria di controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello e di tutte le domande dell'appellante.
All'esito dell'udienza del 26 gennaio 2026 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado decideva la controversia come da dispositivo in calce alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che l'eccezione dell'appellata di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio in quanto tardivo appare formulata in modo generico e non è correlata ad alcuna specifica domanda;
non è luogo pertanto a provvedere sul punto.
Sempre in via preliminare, va rilevato che non è luogo a provvedere in ordine alla parte della sentenza appellata concernente l'asserito difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento, in assenza di appello incidentale da parte della soc. Resistente_1 srl, che risultava soccombente in primo grado di giudizio relativamente a tale doglianza. Sul punto risulta essere intervenuto il giudicato ex art.2902 C.C.
Passando a valutare, nel merito, la fondatezza dell'appello, giova premettere che il primo motivo di appello attiene alla violazione art. 6 comma 1 del d.lgs. n. 471/1997.
Con il motivo di impugnazione in esame l'appellante assumeva che -con il primo rilievo dell'avviso di accertamento- l'Ufficio contestava alla società di non avere contabilizzato l'Iva relativa alla corresponsione degli anticipi sul prezzo di vendita degli immobili ceduti, e irrogava la sanzione pari al
90% dell'imposta corrispondente al valore complessivo dei suddetti anticipi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 sopra citato.
Riguardo a tale sanzione, la sentenza, in accoglimento delle doglianze della ricorrente, dichiarava illegittima l'applicazione della sanzione in misura proporzionale, in quanto la violazione contestata non avrebbe inciso sulla corretta liquidazione del tributo, avendo la società assolto l'imposta alla stipula del contratto definitivo sull'intero prezzo della vendita;
statuiva pertanto che detta sanzione avrebbe dovuto essere applicata nella misura fissa di euro 250,00, come previsto dall'ultimo capoverso del primo comma del citato art. 6.
Tale motivo di appello non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
La sentenza di primo grado, sul punto, dopo aver richiamato la norma sanzionatoria di cui all'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 471/97, secondo cui: “La sanzione è dovuta nella misura di euro 250 a ero 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo” ha ritenuto che: “Nel nostro caso il ritardo nella fatturazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, che è stato interamente versato all'Erario, è pacifica l'applicabilità della sanzione fissa e nel minimo edittale di € 250,00, e non nella misura di € 25.551,00 indicata nell'avviso di accertamento” ; tale circostanza, non controversa, non può trasformare una violazione di carattere meramente formale in sostanziale come ritenuto dall'Ufficio, sul presupposto della distinzione tra liquidazione periodica e liquidazione annuale della dichiarazione IVA.
Infatti la liquidazione dell'imposta annuale, con generazione del versamento a saldo di imposta è unica e viene determinata annualmente dal contribuente nel quadro VL della propria dichiarazione IVA. Rileva, per il caso di specie, pag. 14 dell'atto impugnato “QUADRO VL – LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
ANNUALE”, colonna DICHIARATO in cui è stato indicato anche l'importo dell'IVA corrispondente agli acconti di € 28.390,00 a titolo di IVA per le caparre confirmatorie corrisposte da clienti della società appellata.
La liquidazione periodica del tributo è intrinsecamente provvisoria e destinata ad essere sostituita da quella definitiva, determinata al termine del periodo di imposta in cui vengono rilevate le scritture contabili definitive poi raccolte nella dichiarazione IVA (il predetto quadro VL).
Giova anche considerare, sul punto, che l'Ufficio, con l'accertamento impugnato, ha svolto attività accertativa nei confronti della dichiarazione dei redditi presentata dalla società appellata per l'anno di imposta 2015 (dichiarazione IVA annuale) e non in relazione alle liquidazioni periodiche mensili dell'imposta di cui all'art. 21 bis del decreto legge 78/2010. Appare pertanto corretta la statuizione dei Giudici di primo grado, che hanno attribuito valenza meramente formale alla violazione in esame.
Per questi motivi
si deve rigettare il primo motivo di appello dell'Ufficio e confermare la sentenza di primo grado sul punto.
Per quanto concerne il secondo motivo di appello, avente a oggetto i maggiori ricavi accertati in capo a Resistente_1 srl, la carenza di motivazione della sentenza, l' omessa valutazione dei fatti di causa e la violazione dell'articolo 39 del DPR 600/1973 il Collegio osserva quanto segue.
Con il secondo motivo di gravame l'Ufficio censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto le difese esposte nel primo grado di giudizio, secondo cui -in relazione al finanziamento infruttifero concesso dal socio Nominativo_3 alla società Resistente_1 S.R.L., ritenuto quale ricavo occulto- le ragioni del rilievo non risiedono nella presunta incapienza reddituale del socio, bensì nell'insussistenza di giustificazione dei suddetti finanziamenti, nonché nelle asserite irregolarità contabili riscontrate in sede di controllo che renderebbero inattendibili nel loro complesso le scritture societarie, autorizzando dunque l'Ufficio a procedere all'accertamento induttivo anche avvalendosi di presunzioni semplici.
A ciò si aggiunge il rilievo dell'appellante che non vi sarebbe prova della delibera assembleare societaria circa l'operazione di finanziamento e che la società appellata non avrebbe dimostrato la situazione di illiquidità tale da legittimare la concessione del finanziamento da parte del socio.
Sotto altro profilo l'appellante censura la sentenza impugnata in ragione di un'asserita carenza di motivazione per non avere chiarito i motivi in fatto e diritto per i quali le irregolarità contabili ed extracontabili rilevate dall'Ufficio risulterebbero inidonee a far ritenere l'inattendibilità delle scritture contabili della società contribuente.
L' Agenzia delle Entrante ha riconosciuto (solo parzialmente) le esigenze di liquidità della società appellata, con riconoscimento della legittimità del finanziamento del socio in relazione alla somma di
€ 50.000,00 effettuata in data 22/07/2015, “in quanto al momento del suddetto finanziamento il conto corrente della società risultava avere un saldo negativo” (così a pag. 10, secondo cpv. dell'appello) ma ritenendo ininfluente tale circostanza.
Il motivo di gravame in oggetto deve essere rigettato, non ravvisandosi ragioni per riformare la sentenza impugnata al riguardo.
La sentenza di primo grado si rivela corretta per aver escluso il presupposto giuridico tale da legittimare l'accertamento di tipo induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d) del DPR 600/73, e quindi l'impossibilità per l'Ufficio di utilizzare presunzioni semplici per indurre il maggior reddito senza tener conto delle scritture contabili della società contribuente.
Nello specifico la sentenza, sul punto, ha così motivato: “Nella motivazione dell'avviso di accertamento l'Agenzia avrebbe rilevato una sostanziale irregolarità delle scritture contabili ravvisabile nella mancata corrispondenza tra registri IVA e dichiarazioni, tra alcuni pagamenti ed alcune fatture, nel mancato raccordo di fatture e accrediti sul conto corrente e differenti prezzi applicati agli immobili.-
Gli ulteriori elementi di accertamenti richiamati dall'Agenzia a sostegno della evasione non valgono a configurare le gravi, numerose e ripetute irregolarità richieste dalla legge, tali da poter rendere inattendibili nel loro complesso le scritture contabili. Di fatto non sono state mosse contestazioni formali in merito ed in esito agli ulteriori elementi di accertamento non è stato evidenziato neppure un minimo ulteriore rilievo sostanziale di contestazione .”
La sentenza merita conferma in questa sede, avuto riguardo al fatto che gli elementi utilizzati dall'Ufficio per disattendere nel complesso le scritture contabili societarie -se pure denotano disordine nella tenuta della contabilità- non sono però idonei a configurare quelle “gravi, numerose e ripetute irregolarità formali” richieste dalla legge e tali da legittimare l'inattendibilità nel loro complesso delle scritture contabili.
La sentenza appellata evidenziava il fatto che non sono state mosse contestazioni formali in merito, e che in esito agli “ulteriori elementi di accertamento” non è stato individuato neppure un minimo ulteriore rilievo sostanziale da contestare.
Si aggiunga la considerazione che i militari della G.d.f. in sede di verifica affermavano in più punti del verbale “Non si rilevano irregolarità di natura formale e/o sostanziale” (vds. doc. 2 di primo grado prodotto dalla società Società_2).
Da ciò consegue l'impossibilità per l'Ufficio di procedere all'accertamento induttivo del reddito nella fattispecie controversa, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, non avendo l'appellante allegato e comprovato nelle difese svolte circostanze contrarie ai fatti utilizzati dal Giudice di prime cure per la motivazione adottata sul punto.
Ancora si rileva che l'induzione del reddito, portato dall'ammontare dei finanziamenti apportati dal socio alla Società_2 s.r.l. e contestati nel medesimo anno d'imposta 2015 nell'ammontare complessivo di €. 203.500,00, è stato ritenuto dai verificatori della G.d.F. inverosimile in ragione del fatto che le disponibilità finanziarie del Socio Finanziatore, Sig. Nominativo_3, erano state considerate insufficienti poiché la dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2015 esponeva un reddito pari ad €. 89.768,00 nel 2015; in realtà i finanziamenti contestati dall'Ufficio, sono stati adeguatamente giustificati dalla provvista personale di denaro liquido di legittima provenienza pari ad € 640.000,00 derivanti dalla vendita di 5 immobili di proprietà del socio finanziatore, documentati dai rogiti notarili prodotti, del tutto sufficiente a giustificare i finanziamenti effettuati per complessivi €. 253.500,00 .
Inoltre, i finanziamenti in esame sono stati effettuati mediante mezzi tracciati ed è stata pure accertata la restituzione al sig. Nominativo_3, (come riconosciuto dallo stesso Ufficio) e sono serviti per fornire (anche solo per periodi limitati) la liquidità necessaria alla Società_2 s.r.l. per pagare i costi di funzionamento di un' impresa costruttrice, che cominciava ad avere problemi di liquidita anche a causa dei dissidi nascenti tra i due soci.
Se anche il saldo del conto corrente risultava transitoriamente positivo, non era comunque sufficiente a far fronte alle spese correnti che si sarebbero dovute affrontare nei giorni successivi (i finanziamenti sono stati erogati prima ed allo scopo di effettuare le spese necessarie all'operatività aziendale, e prima di generare, in assenza di essi, un saldo negativo sul conto corrente); la scelta imprenditoriale adottata esprime la ragionevole esigenza di evitare di causare saldi negativi nei conti correnti aziendali, con tutte le ripercussioni bancarie conseguenti.
Avuto riguardo anche alla ristretta base azionaria della società di capitali composta da soli due soci appare conforme alla logica imprenditoriale l'utilizzo da parte del socio delle proprie risorse finanziarie personali in luogo del ricorso a finanziamenti bancari comportanti onerosi tassi di interesse per ogni anno di imposta Sotto il profilo della mancanza di una delibera assembleare societaria, come si è detto, dalla visura
CCIAA in atti si evince che il capitale sociale della Resistente_1 SRL è in mano a due soci, sigg.ri Nominativo_4
e Nominativo_3, che hanno quote sociali di pari importo;
la società può essere definita, in ragione della sua composizione, a ristrettissima base azionaria;
in tale contesto, l'adozione di una scrittura privata tra la Resistente_1 s.r.l. e il suo amministratore (scrittura allegata in primo grado e riscontrata dagli stessi militari della G.d.F. nel PVC, a pagina 28), si rivela rispondente agli obblighi di trasparenza contabile e con effetto sostitutivo della delibera societaria, certamente più consona per le grandi società di capitali;
ciò anche in considerazione dell'assenza nel testo dell'art. 2467 C.C. di alcun riferimento a una forma legale imposta per i finanziamenti dei soci a favore della società.
Per quanto attiene alla dimostrazione della situazione di illiquidità da parte della società quale prova della causa giustificatrice dei finanziamenti, si deve considerare che tale elemento probatorio è contenuto nella tabella riportata al Foglio 29 del PVC, riproduttiva dei dati bancari dei conti correnti della società.
Da tale documento emerge che le somme apportate dal socio finanziatore al conto societario sono state tutte utilizzate dalla società stessa per remunerare i propri fattori produttivi, i costi fissi e variabili sociali, risultando che il saldo del conto societario, successivamente all'operazione di conferimento del socio, decresce sino all'integrale utilizzo della somma prestata (si veda, da ultimo, il saldo al 01/07/2015 pari ad
€ 3.706,08).
Quanto, infine, alle asserite anomalie nelle modalità di restituzione del capitale mutuato in quanto le somme sono state in alcuni casi restituite giornalmente con piccoli versamenti, talvolta di poche migliaia di euro, va rilevato che il finanziatore è lo stesso socio, nonché legale rappresentante della società appellata, a ristretta base azionaria, non già un soggetto terzo, come un istituto di credito, con generazione di un piano di ammortamento del capitale e degli interessi costante, suddiviso con rate di rimborso;
tale circostanza giustifica una restituzione da parte della società del denaro mutuato in base alle necessità di cassa del proprio finanziatore, anche con importi variabili.
Discende dalle svolte considerazioni che l'appello è da ritenere infondato e che la sentenza impugnata merita di essere confermata, avendo espresso un corretto inquadramento della fattispecie.
Ne consegue che deve provvedersi come da dispositivo, con il rigetto dell'appello formulato da Agenzia delle Entrate -D.P.II di Torino e la conferma della sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese processuali del grado -come in dispositivo liquidate- segue la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in
€ 4000,00 oltre accessori