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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/11/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 453/2025
Oggi 19 novembre 2025, innanzi al Giudice Unico, dott. UE EI, è chiamata la causa iscritta al n. 338/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
GI RE e LE DA
- Opponente -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Piccione
- Opposta -
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_2
- Opposto -
Sono presenti:
Il dott. Bruno Romeo, AUPP in assistenza al magistrato;
La dott.ssa Anna Laura Naso ai fini della pratica professionele
Per l'opponente, l'Avv. LE DA, anche per delega dell'avv. RE, il quale si riporta a tutti i propri atti e scritti difensivi, insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Evidenzia, in particolare, l'eccepita inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420189007782081000 del
05.11.2018, in quanto effettuata a mezzo di operatore postale privato (Nexive S.r.l.) in violazione della normativa all'epoca vigente, con conseguente inefficacia interruttiva della stessa. Chiede, pertanto, dichiararsi l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, maturata prima della notifica del primo atto valido successivo. Insiste per la vittoria di spese, con distrazione.
Per l' , l'avv. Alessandra Cianflone per delega Controparte_1
dell'Avv. Monica Piccione, la quale si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione e alla memoria depositata, insistendo per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata. Ribadisce la piena validità ed efficacia di tutti gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere, inclusa l'intimazione del 2018, e contesta le argomentazioni avversarie. Chiede la condanna dell'opponente alle spese di lite.
Per l' , nessuno è comparso Controparte_2
Il giudice
Considerata la natura documentale della causa;
Ritenuta la stessa matura per la decisione in quanto compiutamente istruita dal punto di vista documentale, valutato di deciderla in data odierna, visto l'art. 281 sexies c.p.c. invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni, tutti richiamando quelle articolate nei rispettivi atti da intendersi qui integralmente trascritte.
Discutono quindi oralmente la causa e richiamano altresì il contenuto dei rispettivi atti e memorie ed insistendo quindi per l'accoglimento delle rispettive domande.
Il Giudice, all'esito della discussione orale, ritenuta la causa matura per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio, rientrato in aula, nessuno presente, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, che si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.
Locri 19/11/2025
il giudice UE EI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. UE EI, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 453/2025 del Ruolo Generale, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19 novembre 2025, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
residente in [...] al Rione Europa Sud n. 21, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GI RE e LE DA, giusta procura in atti;
- Opponente -
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, C.F. , con sede in Roma, Via GI Grezar n. 14, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Piccione, giusta procura in atti;
- Opposta -
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, C.F. , rappresentato e difeso ex P.IVA_2
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
Controparte_2
- Opposto -
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. – Prescrizione del credito.
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno in cui i procuratori delle parti si sono riportati a quelle articolate in atti da intendersi integralmente trascritte.
Conclusioni formulate dalle parti nei rispettivi atti:
Per l'opponente, sig.ra : "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis Parte_1
reiectis, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420140031663755000 e, per l'effetto, dichiarare nullo
e/o inefficace l'avviso di intimazione opposto n. 09420239007534532000, limitatamente a detto credito. Con vittoria di spese e compensi di lite."
Per l'opposta, : "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1
rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente condanna dell'opponente alla refusione delle spese e competenze di giudizio."
Per l'opposto, : "Voglia Controparte_2
codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, rigettare l'avversa domanda poiché inammissibile e infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari o, in subordine, in caso di accoglimento della domanda, con compensazione delle spese."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'avviso di intimazione di pagamento n.
09420239007534532000, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 160.603,79.
L'opposizione è stata limitata alla contestazione della pretesa relativa alla cartella di pagamento n. 09420140031663755000, per l'importo di € 10.077,12, deducendo l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, originato da una sanzione amministrativa irrogata dalla Direzione Controparte_3
(ora ). Controparte_2
Si sono costituiti in giudizio sia l' (di seguito, Controparte_1
" ") sia l' (di seguito, CP_4 Controparte_2
" "). CP_2
ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo la ritualità della notifica CP_4
della cartella presupposta in data 05.03.2015 e l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale per effetto della notifica di successivi atti, tra cui l'intimazione di pagamento n. 09420189007782081000 del 05.11.2018, l'intimazione n.
09420229003513313000 del 02.03.2023, l'intimazione n. 09420239001915716000 del 14.07.2023 e i pignoramenti presso terzi n. 09484202400000774001 e n.
09484202400000775001, entrambi del 25.01.2024.
L' ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda, CP_2
l'incompetenza funzionale del giudice adito e il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti alla fase della riscossione. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della domanda, rimettendosi alla prova, da fornirsi a cura dell'agente della riscossione, circa l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza del 19 novembre 2025 è stata discussa oralmente dalle parti e viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è in parte inammissibile e in parte infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
1. Sul difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
.
[...]
In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . L'odierna controversia ha ad oggetto CP_2
un'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con cui la parte opponente contesta il diritto dell'agente della riscossione a procedere esecutivamente, deducendo un fatto estintivo del credito (la prescrizione) maturato in epoca successiva alla notifica della cartella di pagamento.
In tema di riscossione coattiva, sussiste una netta distinzione tra la fase di accertamento del credito, di competenza dell'ente impositore, e la successiva fase di riscossione, demandata per legge all'agente della riscossione. I vizi dedotti dall'opponente, attenendo all'asserita inerzia dell'agente della riscossione nell'attuare atti interruttivi della prescrizione, riguardano esclusivamente la fase della riscossione coattiva. Ne consegue che l'unico soggetto legittimato a resistere in giudizio in ordine a tali censure è l' , quale titolare del potere di riscossione CP_4
e soggetto cui è imputabile l'eventuale inerzia. L'ente creditore, una volta formato il ruolo e consegnatolo all'agente, è estraneo alle successive vicende della procedura esecutiva.
La domanda proposta nei confronti dell Controparte_2
deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile per difetto di
[...]
legittimazione passiva.
2. Nel merito: infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
L'opposizione proposta nei confronti di è infondata. CP_4
Il credito in contestazione deriva da una sanzione amministrativa per violazioni in materia di lavoro, soggetta al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 della L. n. 689/1981. Il termine ha iniziato a decorrere dalla notifica della cartella di pagamento n. 09420140031663755000, avvenuta in data 05.03.2015.
Il fulcro della difesa dell'opponente risiede nell'eccezione di inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420189007782081000, che CP_4
indica come primo atto interruttivo, asseritamente perfezionatasi in data
05.11.2018. L'opponente sostiene che, essendo stata la notifica eseguita tramite l'operatore postale privato Nexive S.r.l., essa sarebbe giuridicamente inesistente e, pertanto, inidonea a interrompere il decorso della prescrizione. Tale tesi si fonda sull'orientamento giurisprudenziale, consolidato prima delle recenti riforme, che riservava in via esclusiva a la notificazione degli atti giudiziari e Controparte_5
tributari.
L'eccezione, sebbene non implausibile in astratto, deve essere rigettata alla luce del più recente e ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità. La
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la fondamentale sentenza n. 14916 del 20 luglio 2016, ha infatti superato la rigida distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione, stabilendo che l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga realizzata un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. La notificazione eseguita da un operatore postale privato non abilitato, invece, non integra un'ipotesi di inesistenza, bensì di mera nullità. Tale vizio, a differenza dell'inesistenza, è suscettibile di sanatoria, con effetti retroattivi (ex tunc), qualora l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, ossia sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario (principio del raggiungimento dello scopo, art. 156, comma 3, c.p.c.).
Nel caso di specie, la prova del raggiungimento dello scopo è fornita per tabulas dalla stessa parte opponente. Negli atti difensivi depositati, la sig.ra Pt_1
non solo menziona espressamente l'intimazione di pagamento n.
09420189007782081000, ma ne contesta specificamente la validità, dimostrando in modo inequivocabile di averla ricevuta e di averne compreso il contenuto e la portata. Tale comportamento processuale costituisce la più chiara manifestazione del raggiungimento dello scopo dell'atto, sanandone la nullità originaria con effetto retroattivo alla data della sua ricezione, ovvero il 05.11.2018.
Di conseguenza, l'intimazione di pagamento del 2018 ha validamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale, che ha iniziato a decorrere nuovamente da tale data, con scadenza fissata al 05.11.2023. Anche tale ulteriore termine non è decorso inutilmente, essendo stato tempestivamente interrotto dalla notifica della successiva intimazione di pagamento n. 09420229003513313000, avvenuta in data
02.03.2023. Alla data di notifica dell'atto oggi opposto, pertanto, il credito non era affatto prescritto.
L'opposizione deve, pertanto, essere integralmente rigettata.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e devono essere poste a carico dell'opponente, sig.ra , in favore di entrambe le parti Parte_1
opposte costituite.
Tuttavia, si ritiene equo procedere a una significativa riduzione dei compensi liquidabili, discostandosi dai valori medi di riferimento e applicando una riduzione del 50% sui minimi tariffari previsti dal D.M. 147/2022 per lo scaglione di valore di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00). Tale decisione trova fondamento in plurime ragioni. In primo luogo, la controversia, pur formalmente complessa, si è risolta nell'esame di una questione giuridica di pronta soluzione, ovvero la verifica dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la cui prova era meramente documentale e di agevole reperimento da parte dell'Agente della Riscossione. In secondo luogo, l'attività difensiva svolta, sebbene diligente, non ha richiesto l'approfondimento di questioni particolarmente complesse né lo svolgimento di un'attività istruttoria articolata, essendosi il giudizio esaurito con il deposito di memorie e documenti. Infine, la rapida definizione del processo, avvenuta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., giustifica un contenimento dei compensi in ossequio al principio di proporzionalità tra il costo del processo e la natura della lite.
Pertanto, la liquidazione per ciascuna parte opposta viene così analiticamente determinata, applicando una riduzione del 50% sui minimi tabellari:
• Fase di studio della controversia: € 270,00
• Fase introduttiva del giudizio: € 218,75
• Fase di trattazione/istruttoria: € 425,00
• Fase decisionale: € 388,75
• Totale compensi: € 1.302,50
A tale importo si aggiungono il rimborso forfettario per spese generali al 15%, l'IVA
e la CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 453/2025 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile la domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell per difetto di Controparte_2
legittimazione passiva.
2. RIGETTA l'opposizione proposta da nei confronti dell Parte_1 [...]
in quanto infondata. Controparte_1
3. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore dell Parte_1 [...]
, che si liquidano in € 1.302,50 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
4. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
dell , che si liquidano in € Controparte_2
1.302,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Locri, 19 novembre 2025
Il giudice
UE EI