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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17581 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile scritta al n. 54014/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 29.10.2025, previa concessione dei termini ex art. 189 cpc, e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Roberto Castagna Parte_1
ATTORE
E
, con il patrocinio dell'avv. Stefano Rossi Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: contratto assicurativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
1) Accertare e Dichiarare , il diritto all'indennizzo assicurativo del sig. , a Parte_1 seguito del sinistro/infortunio occorso il 31.07.2021 , da liquidarsi in forza della polizza infortuni n.
390113632, contratta con la convenuta il 27.06.2019 / 02.10.2019 e per l'effetto condannare in persona del rappresentante legale pro – tempore al versamento in favore Controparte_1 dell'attore della somma di Euro 43.110,21 ( € quarantatremilacentodieci/21) o in quella maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì fino all'effettivo soddisfo;
2) Condannare in persona del rappresentante legale pro – tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, per omessa partecipazione della medesima al suddetto procedimento;
1 3) In ogni caso , con vittoria di spese per compensi professionali e spese di lite oltre CPA , IVA e
Rimborso Forfetario come per legge sia del presente giudizio che del procedimento di mediazione da distarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario che le ha anticipate.
Per parte convenuta
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. in via principale, rigettare le domande proposte da parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate né nell'an né nel quantum.
Vinte le spese e i compensi;
2. in subordine, previo espletamento di CTU, liquidare l'indennizzo, laddove dimostrato, secondo il vero, il giusto ed il rigorosamente provato, con esclusione di ogni indebita e non dovuta voce e/o richiesta anche per duplicazioni risarcitorie. Spese e compensi come per legge;
3. in via istruttoria, - si chiede disporsi CTU medico-legale volta ad accertare e valutare
l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal sig. in termini di Polizza come esposto in Parte_1 narrativa;
- si chiede che il giudice ordini l'esibizione ex art. 210 c.p.c. a parte attrice di depositare la documentazione comprovante la percezione del risarcimento in RCA (in particolare, la relazione medico-legale eseguita e la quietanza di pagamento) da parte della consorella Le Assicurazioni di
Roma per il medesimo sinistro per cui è causa”. Controparte_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
1.1 Il sig. ha convenuto in giudizio la per vederla condannare Parte_1 Controparte_1
a corrispondergli l'importo di euro 43.110,21, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di indennizzo assicurativo per l'infortunio occorsogli il 31.07.2021, dovuto a termini della polizza infortuni n. 390113632 stipulata con la stessa convenuta;
ha chiesto inoltre la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 12-bis co. 3, Dlgs. 28/2010 per aver ingiustificatamente disertato la procedura di mediazione obbligatoria;
con vittoria delle spese di lite e per la procedura di mediazione, da distrarsi a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
L'attore ha dedotto:
- di avere, in data 27.06.2019, stipulato con la Compagnia convenuta la polizza assicurativa per gli infortuni nr. 390113632, denominata “Generali Sei in Sicurezza“, con cui, in caso di infortunio con invalidità permanente - da valutarsi secondo tabella INAIL - si garantiva il pagamento di un indennizzo con capitale massimale assicurato di euro 270.000,00, senza applicazione di franchigia sul primo scaglione fino a euro 81.000,00, oltre al rimborso delle spese fino ad euro 7.500,00 e corresponsione di una indennità giornaliera di euro 40,00, per un massimo 60 gg., per ingessatura e/o tutore immobilizzante esterno equivalente non amovibile autonomamente dall'assicurato, oltre a una
2 indennità forfettaria pari al 25% dei giorni di gessatura, con un massimo di 10, in caso di convalescenza di almeno 5 giorni;
- di avere, in data 31.07.2021, riportato lesioni a seguito di sinistro occorso verso le ore 17,50 circa, in località Pineto (TE), all'altezza dell'incrocio tra via Boccaccio e via Silone, quando si trovava trasportato sull'autovettura Citroen tg. DL638DZ, condotta dalla figlia , che era Controparte_3 entrata in collisione con la vettura Honda FRV tg. CZ937RK condotta dal , il quale Parte_2 non aveva rispettato la segnaletica di STOP, come risultante dal modulo CAI;
- che le lesioni subite erano state refertate lo stesso giorno presso il P.S. dell'Ospedale di Atri, ove era stato applicato all'attore un bendaggio immobilizzante con reggi braccio, poi sostituito con tutore stabilizzante di spalla M730 indossato dal 17.08.2021 al 5.11.2021;
- che erano seguite diverse visite, accertamenti strumentali, sedute di FKT, fisioterapia e infiltrazioni, con esborso di spese non mutuabili per euro 110,21 e proroghe della prognosi, finché in data
25.01.2022 era stato rilasciato il certificato di guarigione con postumi invalidanti;
- che il proprio fiduciario medico-legale aveva valutato i reliquati in: gg. 48 di I.T.T.; gg. 135 di
I.T.P.; gg. 18 di fasciatura immobilizzante + in tutore contenitivo;
IP al 15% della totale (tabella
INAIL);
- che, di conseguenza, l'indennizzo a termini di polizza doveva essere quantificato in: euro 40.500,00 per I.P. del 15%; euro 110,21 per rimborso spese mediche;
euro 2.400,00 per 60 gg. di diaria da immobilizzazione (euro 40,00 x 60 gg.); euro 100,00 per indennità forfettaria al 25%;
- che il sinistro era stato denunciato alla società convenuta, la quale, all'esito degli accertamenti espletati tramite il proprio fiduciario medico-legale, valutata la I.P. in misura del 2%, aveva quantificato l'indennizzo in euro 1.620,00, importo che è stato rifiutato dall'attore.
1.2 La Compagnia convenuta si è costituita chiedendo di respingersi la domanda in quanto infondata e in subordine liquidarsi l'indennizzo a termini di polizza escludendo duplicazioni risarcitorie, in virtù del principio indennitario, in considerazione del risarcimento erogato all'attore per lo stesso evento da , quale assicuratrice per la RCA, peraltro Controparte_4 quantificando la I.P. nella stessa misura valutata dalla convenuta;
in ogni caso, la convenuta ha eccepito la mancata prova del nesso causale e contestato la valutazione medico-legale e il cumulo tra interessi e rivalutazione.
1.3 In sede di prima memoria integrativa l'attore ha eccepito che la compensatio lucri cum damno non doveva operare nel caso in esame, stante l'espressa rinuncia contrattuale della Compagnia alla surroga di cui all'art. 1916 c.c. (art.
2.9. delle Condizioni) e il carattere previdenziale della polizza.
3 1.3 Espletata la CTU medico-legale e documentato dall'attore l'accredito, in data 31.3.2023, del risarcimento da R.C.A. corrisposto da in Controparte_4 misura di euro 4.000,00, la causa è stata rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
2. Sulla domanda azionata.
2.1 Sull'operatività della garanzia assicurativa.
Il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera.
Trattandosi di fatto costitutivo del diritto, incombe sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro: “In tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro. Nei casi in cui ai fini della ricomprensione del rischio nella garanzia rilevi anche l'elemento psicologico del danneggiante, di questo l'assicurato può fornire prova anche mediante presunzioni” (cfr. Cass. sent.
n. 30656/2017).
Nel caso di specie, l'attore era onerato della prova di aver subito un “infortunio” come definito a termini di polizza, ossia: “Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente o un'inabilità temporanea”.
Tale prova può dirsi raggiunta, poiché il fatto storico-sinistro produttivo di lesione è dimostrato dal complesso delle emergenze istruttorie, e specificamente dal modello CAI in atti sottoscritto dai due conducenti, ove si descrive il sinistro, spuntando anche la casella “feriti”, oltre che dal certificato di
PS, ove si rappresenta che causa dell'accesso era stato “incidente stradale”. La sussistenza dell'infortunio trova ulteriore conferma nell'estratto dell'operazione di conto corrente depositato dall'attore e nella scheda del casellario centrale infortuni depositata dalla Compagnia convenuta, che attestano la liquidazione in favore dell'attore, per lo stesso evento/sinistro, del risarcimento da parte de , quale assicuratrice per la R.C.A. Controparte_4
4 Il sinistro dedotto indubbiamente costituisce “causa fortuita, violenta ed esterna” che ha provocato lesioni con postumi di invalidità permanente, confermati dal CTU.
Deve, pertanto, ritenersi provato che l'evento lesivo dedotto da parte attrice sia riconducibile nella nozione di infortunio a termini della polizza assicurativa posta a fondamento della richiesta di indennizzo, come sopra evidenziata.
2.2 Sulla quantificazione dell'indennizzo.
Ai fini della valutazione del danno secondo le c.d. Tabelle INAIL, come previsto in polizza, questo giudice ritiene di aderire alle conclusioni del CTU medico-legale, ben motivate e non attinte da osservazioni critiche dei CTP.
Ebbene, il CTU ha riconosciuto che il sinistro ha causato “esiti algo-disfunzionali di trauma contusivo-distorsivo a carico della spalla destra” cui sono residuati reliquati valutati, secondo
Tabelle INAIL, in: I.T.T. 15 gg. al 100%; dal 31.07.2021 al 17.08.2021 immobilizzazione dell'arto con bendaggio in Gilchrist non rimovibile (cfr. certificato Dott. supportato da tutore Per_1 appoggiabraccio fisso poi sostituito da tutore stabilizzante di spalla;
I.T.P. 30 gg. 50%; I.P. 4% della totale;
spese per euro 110,21 ritenute necessarie.
La polizza in esame prevede un massimale assicurato di euro 270.000,00, senza applicazione di franchigia sul primo scaglione fino a euro 81.000,00 (cfr. frontespizio di polizza e clausola speciale cod. I057 ivi richiamata), una indennità giornaliera di euro 40,00 per ingessatura e/o tutore immobilizzante esterno equivalente non amovibile autonomamente dall'assicurato per massimo 60 gg. (cfr. frontespizio di polizza e clausola speciale cod. I151 ivi richiamata), e a una indennità forfettaria pari al 25% dei giorni di gessatura, con il massimo di 10 giorni, in caso di convalescenza di almeno 5 giorni (cfr. frontespizio di polizza e clausola speciale cod. I151 ivi richiamata), nonché il rimborso delle spese mediche fino ad euro 7.500,00 (cfr. frontespizio).
Di conseguenza, l'indennizzo deve essere quantificato come segue:
- euro 10.800,00 per I.P. del 4% (2.700,00 x 4);
- euro 720,00 per 18 gg. di diaria da immobilizzazione (euro 40,00 x 18 gg.);
- euro 100,00 per indennità forfettaria al 25%;
- euro 110,21 per rimborso spese mediche.
In definitiva, l'indennizzo dovuto a termini di polizza ammonta ad euro 11.730,21.
Da tale importo deve essere detratta la somma di euro 4.000,00 versata all'attore a titolo di risarcimento danni da R.C.A., da (cfr. Controparte_4 accredito del 31.3.2023 come da lista movimenti di conto corrente allegata alla seconda memoria ex
5 art. 171-ter c.p.c. di parte attrice), così pervenendosi all'importo di euro 7.730,21, da porsi a carico della convenuta.
A tale importo devono aggiungersi gli interessi legali con decorrenza dalla data di messa in mora
(25.10.2022) al soddisfo.
L'abbattimento come sopra operato deriva dalla necessaria applicazione del c.d. principio indennitario, evocato anche dalla Compagnia convenuta - e contestato, invece, da parte attrice - trattandosi di principio cui non si sottrae l'assicurazione per gli infortuni.
Sul punto è chiara la Suprema Corte: “L'assicurazione contro l'invalidità permanente da malattia - al pari di quella per l'infortunio non mortale, dalla quale si differenzia solo perché il danno alla persona deriva da un processo morboso "interno" alla stessa e non da un fattore causale "esterno" ad essa - rientra nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, che non è solo assicurazione di cose
o patrimoni, ma si caratterizza anche come assicurazione di persone, e, pertanto, ricade nell'ambito di applicazione del principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito” (cfr. Cass. n. 10602/2018).
L'attore ha dedotto che l'applicazione di tale principio sarebbe preclusa dalla rinuncia alla surroga contenuta nell'art.
2.9 delle condizioni di polizza: “Rinuncia all'azione di rivalsa - La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile dell'infortunio o malattia, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato e dei suoi aventi causa contro
i responsabili”.
E tuttavia la Suprema Corte ha evidenziato che: “In applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno", la necessità di detrarre dall'ammontare del risarcimento l'indennizzo assicurativo incassato dal danneggiato in conseguenza del fatto illecito non è subordinata alla rinuncia dell'assicuratore al diritto di surroga, dal momento che la perdita del diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico rappresentato dal pagamento dell'indennità assicurativa” (Cass. n. 9003/2023).
La Cassazione ha poi evidenziato che (Cass. n. 13233/2014) “L'assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un'assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito. Ne consegue che il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell'importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni”, aggiungendo (cfr. parte motiva) “Nemmeno la preventiva rinuncia dell'assicuratore all'esercizio del diritto
6 di surroga ex art. 1916 c.c., può consentire all'assicurato di cumulare il risarcimento ottenuto dal terzo con l'indennizzo dovuto dall'assicuratore, per le seguenti ragioni: (-) perché il diritto di surroga dell'assicuratore non è un elemento essenziale del contratto di assicurazione, e può dunque mancare senza che il contratto di assicurazione perda la sua funzione indennitaria;
(-) perché la rinuncia al diritto di surroga giova solo al responsabile civile, non al danneggiato, il quale anche in questo caso non può cumulare risarcimento del terzo ed indennità dell'assicuratore; (-) perché il principio indennitario in materia assicurativa è principio di ordine pubblico e quindi inderogabile.
Deve dunque concludersi nel senso che indennizzo dovuto dall'assicuratore e risarcimento dovuto dal responsabile assolvano ad una identica funzione risarcitoria, e non possano essere cumulati: non perché nel caso di specie non trovi applicazione l'istituto della compensatio lucri cum damno, ma semplicemente perché non c'è più danno risarcibile per la parte indennizzata dall'assicuratore. Di conseguenza: (a) l'assicuratore può legittimamente rifiutare il pagamento dell'indennizzo (in tutto od in parte), ove l'assicurato abbia già ottenuto il risarcimento del danno (in tutto od in parte) dal responsabile;
(b) il responsabile del danno può legittimamente rifiutare il pagamento del risarcimento (in tutto od in parte), ove l'assicurato abbia già ottenuto il pagamento dell'indennità (in tutto od in parte) dal proprio assicuratore privato contro i danni.”.
Deve quindi concludersi nel senso della non cumulabilità di indennizzo assicurativo e risarcimento,
e ciò anche in ragione del fatto che il pagamento dell'indennizzo assicurativo, nell'assicurazione contro i danni, presuppone che esista un danno risarcibile, per la cui sussistenza residua deve tenersi conto degli importi già ricevuti dal responsabile civile
Ne consegue che dalla rinuncia alla surroga da parte dell'assicuratore non può discendere alcuna deroga al principio indennitario.
Da respingersi è infine la domanda avanzata ai sensi dell'art. 12 bis del Dlgs. 28/2010, atteso che la mancata partecipazione era da ricondursi alla circostanza che, già prima, vi erano stati colloqui tra le parti volti alla conciliazione, che pure non avevano dato il risultato sperato.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, incluse quelle per la necessaria fase di mediazione obbligatoria prodromica al presente procedimento.
Spese di CTU a carico definitivo della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
7 1) accertatone l'inadempimento contrattuale, condanna la a Controparte_1 corrispondere a , l'importo complessivo di euro 7.730,21, oltre interessi Parte_1 legali dal 25.10.2022 al saldo;
2) condanna la a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, comprese quelle per la fase di mediazione obbligatoria, che liquida in misura di complessivi euro
3.500,00, oltre spese vive di mediazione e per contributo unificato e iscrizione al ruolo, nonché rimborso forfettario del 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge, il tutto con il beneficio della distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di CTU a carico definitivo della . Controparte_1
Roma, 10.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile scritta al n. 54014/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 29.10.2025, previa concessione dei termini ex art. 189 cpc, e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Roberto Castagna Parte_1
ATTORE
E
, con il patrocinio dell'avv. Stefano Rossi Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: contratto assicurativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
1) Accertare e Dichiarare , il diritto all'indennizzo assicurativo del sig. , a Parte_1 seguito del sinistro/infortunio occorso il 31.07.2021 , da liquidarsi in forza della polizza infortuni n.
390113632, contratta con la convenuta il 27.06.2019 / 02.10.2019 e per l'effetto condannare in persona del rappresentante legale pro – tempore al versamento in favore Controparte_1 dell'attore della somma di Euro 43.110,21 ( € quarantatremilacentodieci/21) o in quella maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì fino all'effettivo soddisfo;
2) Condannare in persona del rappresentante legale pro – tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, per omessa partecipazione della medesima al suddetto procedimento;
1 3) In ogni caso , con vittoria di spese per compensi professionali e spese di lite oltre CPA , IVA e
Rimborso Forfetario come per legge sia del presente giudizio che del procedimento di mediazione da distarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario che le ha anticipate.
Per parte convenuta
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. in via principale, rigettare le domande proposte da parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate né nell'an né nel quantum.
Vinte le spese e i compensi;
2. in subordine, previo espletamento di CTU, liquidare l'indennizzo, laddove dimostrato, secondo il vero, il giusto ed il rigorosamente provato, con esclusione di ogni indebita e non dovuta voce e/o richiesta anche per duplicazioni risarcitorie. Spese e compensi come per legge;
3. in via istruttoria, - si chiede disporsi CTU medico-legale volta ad accertare e valutare
l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal sig. in termini di Polizza come esposto in Parte_1 narrativa;
- si chiede che il giudice ordini l'esibizione ex art. 210 c.p.c. a parte attrice di depositare la documentazione comprovante la percezione del risarcimento in RCA (in particolare, la relazione medico-legale eseguita e la quietanza di pagamento) da parte della consorella Le Assicurazioni di
Roma per il medesimo sinistro per cui è causa”. Controparte_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
1.1 Il sig. ha convenuto in giudizio la per vederla condannare Parte_1 Controparte_1
a corrispondergli l'importo di euro 43.110,21, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di indennizzo assicurativo per l'infortunio occorsogli il 31.07.2021, dovuto a termini della polizza infortuni n. 390113632 stipulata con la stessa convenuta;
ha chiesto inoltre la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 12-bis co. 3, Dlgs. 28/2010 per aver ingiustificatamente disertato la procedura di mediazione obbligatoria;
con vittoria delle spese di lite e per la procedura di mediazione, da distrarsi a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
L'attore ha dedotto:
- di avere, in data 27.06.2019, stipulato con la Compagnia convenuta la polizza assicurativa per gli infortuni nr. 390113632, denominata “Generali Sei in Sicurezza“, con cui, in caso di infortunio con invalidità permanente - da valutarsi secondo tabella INAIL - si garantiva il pagamento di un indennizzo con capitale massimale assicurato di euro 270.000,00, senza applicazione di franchigia sul primo scaglione fino a euro 81.000,00, oltre al rimborso delle spese fino ad euro 7.500,00 e corresponsione di una indennità giornaliera di euro 40,00, per un massimo 60 gg., per ingessatura e/o tutore immobilizzante esterno equivalente non amovibile autonomamente dall'assicurato, oltre a una
2 indennità forfettaria pari al 25% dei giorni di gessatura, con un massimo di 10, in caso di convalescenza di almeno 5 giorni;
- di avere, in data 31.07.2021, riportato lesioni a seguito di sinistro occorso verso le ore 17,50 circa, in località Pineto (TE), all'altezza dell'incrocio tra via Boccaccio e via Silone, quando si trovava trasportato sull'autovettura Citroen tg. DL638DZ, condotta dalla figlia , che era Controparte_3 entrata in collisione con la vettura Honda FRV tg. CZ937RK condotta dal , il quale Parte_2 non aveva rispettato la segnaletica di STOP, come risultante dal modulo CAI;
- che le lesioni subite erano state refertate lo stesso giorno presso il P.S. dell'Ospedale di Atri, ove era stato applicato all'attore un bendaggio immobilizzante con reggi braccio, poi sostituito con tutore stabilizzante di spalla M730 indossato dal 17.08.2021 al 5.11.2021;
- che erano seguite diverse visite, accertamenti strumentali, sedute di FKT, fisioterapia e infiltrazioni, con esborso di spese non mutuabili per euro 110,21 e proroghe della prognosi, finché in data
25.01.2022 era stato rilasciato il certificato di guarigione con postumi invalidanti;
- che il proprio fiduciario medico-legale aveva valutato i reliquati in: gg. 48 di I.T.T.; gg. 135 di
I.T.P.; gg. 18 di fasciatura immobilizzante + in tutore contenitivo;
IP al 15% della totale (tabella
INAIL);
- che, di conseguenza, l'indennizzo a termini di polizza doveva essere quantificato in: euro 40.500,00 per I.P. del 15%; euro 110,21 per rimborso spese mediche;
euro 2.400,00 per 60 gg. di diaria da immobilizzazione (euro 40,00 x 60 gg.); euro 100,00 per indennità forfettaria al 25%;
- che il sinistro era stato denunciato alla società convenuta, la quale, all'esito degli accertamenti espletati tramite il proprio fiduciario medico-legale, valutata la I.P. in misura del 2%, aveva quantificato l'indennizzo in euro 1.620,00, importo che è stato rifiutato dall'attore.
1.2 La Compagnia convenuta si è costituita chiedendo di respingersi la domanda in quanto infondata e in subordine liquidarsi l'indennizzo a termini di polizza escludendo duplicazioni risarcitorie, in virtù del principio indennitario, in considerazione del risarcimento erogato all'attore per lo stesso evento da , quale assicuratrice per la RCA, peraltro Controparte_4 quantificando la I.P. nella stessa misura valutata dalla convenuta;
in ogni caso, la convenuta ha eccepito la mancata prova del nesso causale e contestato la valutazione medico-legale e il cumulo tra interessi e rivalutazione.
1.3 In sede di prima memoria integrativa l'attore ha eccepito che la compensatio lucri cum damno non doveva operare nel caso in esame, stante l'espressa rinuncia contrattuale della Compagnia alla surroga di cui all'art. 1916 c.c. (art.
2.9. delle Condizioni) e il carattere previdenziale della polizza.
3 1.3 Espletata la CTU medico-legale e documentato dall'attore l'accredito, in data 31.3.2023, del risarcimento da R.C.A. corrisposto da in Controparte_4 misura di euro 4.000,00, la causa è stata rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
2. Sulla domanda azionata.
2.1 Sull'operatività della garanzia assicurativa.
Il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera.
Trattandosi di fatto costitutivo del diritto, incombe sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro: “In tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro. Nei casi in cui ai fini della ricomprensione del rischio nella garanzia rilevi anche l'elemento psicologico del danneggiante, di questo l'assicurato può fornire prova anche mediante presunzioni” (cfr. Cass. sent.
n. 30656/2017).
Nel caso di specie, l'attore era onerato della prova di aver subito un “infortunio” come definito a termini di polizza, ossia: “Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente o un'inabilità temporanea”.
Tale prova può dirsi raggiunta, poiché il fatto storico-sinistro produttivo di lesione è dimostrato dal complesso delle emergenze istruttorie, e specificamente dal modello CAI in atti sottoscritto dai due conducenti, ove si descrive il sinistro, spuntando anche la casella “feriti”, oltre che dal certificato di
PS, ove si rappresenta che causa dell'accesso era stato “incidente stradale”. La sussistenza dell'infortunio trova ulteriore conferma nell'estratto dell'operazione di conto corrente depositato dall'attore e nella scheda del casellario centrale infortuni depositata dalla Compagnia convenuta, che attestano la liquidazione in favore dell'attore, per lo stesso evento/sinistro, del risarcimento da parte de , quale assicuratrice per la R.C.A. Controparte_4
4 Il sinistro dedotto indubbiamente costituisce “causa fortuita, violenta ed esterna” che ha provocato lesioni con postumi di invalidità permanente, confermati dal CTU.
Deve, pertanto, ritenersi provato che l'evento lesivo dedotto da parte attrice sia riconducibile nella nozione di infortunio a termini della polizza assicurativa posta a fondamento della richiesta di indennizzo, come sopra evidenziata.
2.2 Sulla quantificazione dell'indennizzo.
Ai fini della valutazione del danno secondo le c.d. Tabelle INAIL, come previsto in polizza, questo giudice ritiene di aderire alle conclusioni del CTU medico-legale, ben motivate e non attinte da osservazioni critiche dei CTP.
Ebbene, il CTU ha riconosciuto che il sinistro ha causato “esiti algo-disfunzionali di trauma contusivo-distorsivo a carico della spalla destra” cui sono residuati reliquati valutati, secondo
Tabelle INAIL, in: I.T.T. 15 gg. al 100%; dal 31.07.2021 al 17.08.2021 immobilizzazione dell'arto con bendaggio in Gilchrist non rimovibile (cfr. certificato Dott. supportato da tutore Per_1 appoggiabraccio fisso poi sostituito da tutore stabilizzante di spalla;
I.T.P. 30 gg. 50%; I.P. 4% della totale;
spese per euro 110,21 ritenute necessarie.
La polizza in esame prevede un massimale assicurato di euro 270.000,00, senza applicazione di franchigia sul primo scaglione fino a euro 81.000,00 (cfr. frontespizio di polizza e clausola speciale cod. I057 ivi richiamata), una indennità giornaliera di euro 40,00 per ingessatura e/o tutore immobilizzante esterno equivalente non amovibile autonomamente dall'assicurato per massimo 60 gg. (cfr. frontespizio di polizza e clausola speciale cod. I151 ivi richiamata), e a una indennità forfettaria pari al 25% dei giorni di gessatura, con il massimo di 10 giorni, in caso di convalescenza di almeno 5 giorni (cfr. frontespizio di polizza e clausola speciale cod. I151 ivi richiamata), nonché il rimborso delle spese mediche fino ad euro 7.500,00 (cfr. frontespizio).
Di conseguenza, l'indennizzo deve essere quantificato come segue:
- euro 10.800,00 per I.P. del 4% (2.700,00 x 4);
- euro 720,00 per 18 gg. di diaria da immobilizzazione (euro 40,00 x 18 gg.);
- euro 100,00 per indennità forfettaria al 25%;
- euro 110,21 per rimborso spese mediche.
In definitiva, l'indennizzo dovuto a termini di polizza ammonta ad euro 11.730,21.
Da tale importo deve essere detratta la somma di euro 4.000,00 versata all'attore a titolo di risarcimento danni da R.C.A., da (cfr. Controparte_4 accredito del 31.3.2023 come da lista movimenti di conto corrente allegata alla seconda memoria ex
5 art. 171-ter c.p.c. di parte attrice), così pervenendosi all'importo di euro 7.730,21, da porsi a carico della convenuta.
A tale importo devono aggiungersi gli interessi legali con decorrenza dalla data di messa in mora
(25.10.2022) al soddisfo.
L'abbattimento come sopra operato deriva dalla necessaria applicazione del c.d. principio indennitario, evocato anche dalla Compagnia convenuta - e contestato, invece, da parte attrice - trattandosi di principio cui non si sottrae l'assicurazione per gli infortuni.
Sul punto è chiara la Suprema Corte: “L'assicurazione contro l'invalidità permanente da malattia - al pari di quella per l'infortunio non mortale, dalla quale si differenzia solo perché il danno alla persona deriva da un processo morboso "interno" alla stessa e non da un fattore causale "esterno" ad essa - rientra nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, che non è solo assicurazione di cose
o patrimoni, ma si caratterizza anche come assicurazione di persone, e, pertanto, ricade nell'ambito di applicazione del principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito” (cfr. Cass. n. 10602/2018).
L'attore ha dedotto che l'applicazione di tale principio sarebbe preclusa dalla rinuncia alla surroga contenuta nell'art.
2.9 delle condizioni di polizza: “Rinuncia all'azione di rivalsa - La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile dell'infortunio o malattia, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato e dei suoi aventi causa contro
i responsabili”.
E tuttavia la Suprema Corte ha evidenziato che: “In applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno", la necessità di detrarre dall'ammontare del risarcimento l'indennizzo assicurativo incassato dal danneggiato in conseguenza del fatto illecito non è subordinata alla rinuncia dell'assicuratore al diritto di surroga, dal momento che la perdita del diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico rappresentato dal pagamento dell'indennità assicurativa” (Cass. n. 9003/2023).
La Cassazione ha poi evidenziato che (Cass. n. 13233/2014) “L'assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un'assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito. Ne consegue che il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell'importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni”, aggiungendo (cfr. parte motiva) “Nemmeno la preventiva rinuncia dell'assicuratore all'esercizio del diritto
6 di surroga ex art. 1916 c.c., può consentire all'assicurato di cumulare il risarcimento ottenuto dal terzo con l'indennizzo dovuto dall'assicuratore, per le seguenti ragioni: (-) perché il diritto di surroga dell'assicuratore non è un elemento essenziale del contratto di assicurazione, e può dunque mancare senza che il contratto di assicurazione perda la sua funzione indennitaria;
(-) perché la rinuncia al diritto di surroga giova solo al responsabile civile, non al danneggiato, il quale anche in questo caso non può cumulare risarcimento del terzo ed indennità dell'assicuratore; (-) perché il principio indennitario in materia assicurativa è principio di ordine pubblico e quindi inderogabile.
Deve dunque concludersi nel senso che indennizzo dovuto dall'assicuratore e risarcimento dovuto dal responsabile assolvano ad una identica funzione risarcitoria, e non possano essere cumulati: non perché nel caso di specie non trovi applicazione l'istituto della compensatio lucri cum damno, ma semplicemente perché non c'è più danno risarcibile per la parte indennizzata dall'assicuratore. Di conseguenza: (a) l'assicuratore può legittimamente rifiutare il pagamento dell'indennizzo (in tutto od in parte), ove l'assicurato abbia già ottenuto il risarcimento del danno (in tutto od in parte) dal responsabile;
(b) il responsabile del danno può legittimamente rifiutare il pagamento del risarcimento (in tutto od in parte), ove l'assicurato abbia già ottenuto il pagamento dell'indennità (in tutto od in parte) dal proprio assicuratore privato contro i danni.”.
Deve quindi concludersi nel senso della non cumulabilità di indennizzo assicurativo e risarcimento,
e ciò anche in ragione del fatto che il pagamento dell'indennizzo assicurativo, nell'assicurazione contro i danni, presuppone che esista un danno risarcibile, per la cui sussistenza residua deve tenersi conto degli importi già ricevuti dal responsabile civile
Ne consegue che dalla rinuncia alla surroga da parte dell'assicuratore non può discendere alcuna deroga al principio indennitario.
Da respingersi è infine la domanda avanzata ai sensi dell'art. 12 bis del Dlgs. 28/2010, atteso che la mancata partecipazione era da ricondursi alla circostanza che, già prima, vi erano stati colloqui tra le parti volti alla conciliazione, che pure non avevano dato il risultato sperato.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, incluse quelle per la necessaria fase di mediazione obbligatoria prodromica al presente procedimento.
Spese di CTU a carico definitivo della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
7 1) accertatone l'inadempimento contrattuale, condanna la a Controparte_1 corrispondere a , l'importo complessivo di euro 7.730,21, oltre interessi Parte_1 legali dal 25.10.2022 al saldo;
2) condanna la a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, comprese quelle per la fase di mediazione obbligatoria, che liquida in misura di complessivi euro
3.500,00, oltre spese vive di mediazione e per contributo unificato e iscrizione al ruolo, nonché rimborso forfettario del 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge, il tutto con il beneficio della distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di CTU a carico definitivo della . Controparte_1
Roma, 10.12.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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