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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1260/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, QUALE EREDE DI , Parte_1 _1
(C.F. C.F._1
QUALE , Parte_2 Parte_3
(C.F. ) C.F._2
- appellanti -
elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, con il patrocinio degli avv.ti
ZAMBUSI ANGELO e MICHELI PAMELA,
contro
, Controparte_1
pagina 1 di 28 (C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
elettivamente domiciliata in VENEZIA, PIAZZALE ROMA n. 468 B, con il patrocinio degli avv.ti GAROFALO LUIGI e BERNARDI LUDOVICA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 43/2023, pubblicata in data
5.1.23.
Conclusioni degli appellanti:
in riforma della Sentenza n. 43/2023 emessa il 27.12.2022 e pubblicata in data
05.01.2023 del Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, Giudice Dott.ssa Silvia
Barison, nella causa R.G. n.1772/2019, non notificata,
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adìta, per tutto quanto sopra esposto e motivato,
Nel merito:
- accertarsi, dichiararsi e confermarsi la sussistenza, nell'an e nel quantum, di tutti i compensi e relativi crediti vantati dal Sig. c.f. , _1 C.F._3
come indicati in narrativa, maturati nei confronti della Parte_4
, c.f. e per l'effetto condannarsi la
[...] P.IVA_1 [...]
, con sede in Venezia - Mestre, Via Daniele Manin Parte_4
n.43, c.f. , in persona del Liquidatore e Legale Rappresentante pro P.IVA_1
tempore, al pagamento a favore del Sig. c.f. , e _1 C.F._3
dunque a favore dei suoi eredi accettanti con beneficio d'inventario Sig. Pt_1
c.f. e Sig.ra c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
, della complessiva somma siccome risultante all'esito C.F._4
dell'istruttoria di causa e di giustizia, anche se del caso con valutazione equitativa e/o a pagina 2 di 28 titolo risarcitorio, somma che si indica fin d'ora in Euro 851.246,00=, oltre rivalutazione ed interessi moratori (ex d.lgs. n.231/02 e s.m.i.) dal dovuto al saldo effettivo, oltre agli accessori di legge ove dovuti.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione di prova per testi in ordine alle circostanze in fatto appena descritte, e comunque di seguito capitolate:
1) Vero che il Geom. ricopriva ed esercitava il ruolo di Direttore _1
Tecnico della (testi: di Venezia, Parte_4 Parte_1 Tes_1
assunto nella dal 2000 al 2011,
[...] Parte_4 Testimone_2
assunto nella dal 2005 al 2008, assunto nella Parte_4 Testimone_3
dal 1983 al 2011, , assunto nella Parte_4 Testimone_4 Testimone_5
dal 1983 al 2011, assunto nella Parte_4 Tes_6 Parte_4
dal 2010 al 2011);
[...]
2) Vero che il cantiere “Ristrutturazione del complesso immobiliare di calle Priuli –
Venezia”, nel quale Lei è stato D.L. dal '80 all' '84, è stato diretto dal Geom. ER
in qualità di Direttore Tecnico della come da
[...] Parte_4
documento che si rammostra al teste (Doc.17A) (teste: Ing. di Testimone_7
Treviso);
3) Vero che il cantiere “Palazzo Contarini Dal Zaffo – COTTOLENGO”, Cannaregio
3539- Venezia, nel quale Lei è stato D.L. dal '90 al '93, è stato diretto dal Geom.
in qualità di Direttore Tecnico della come da _1 Parte_4
documento che si rammostra al teste (Doc.17B) (teste: Ing. di Venezia); Testimone_8
4) Vero che il cantiere “Condominio Ai Tolentini”, Santa Croce 187 – 189/a - Venezia, nel quale Lei è stato D.L. dal '95 al '97, è stato diretto dal Geom. in _1
pagina 3 di 28 qualità di Direttore Tecnico della come da documento che si Parte_4
rammostra al teste (Doc.17C) (teste: Ing. di Venezia); Testimone_8
5) Vero che il cantiere “Condominio Del teatro Vecchio”, San Polo 1812/a – 1816 -
Venezia, nel quale Lei è stato D.L. dal '95 al '98, è stato diretto dal Geom. ER
in qualità di Direttore Tecnico della come da
[...] Parte_4
documento che si rammostra al teste (Doc.17D) (teste: Ing. di Venezia); Testimone_8
6) Vero che il cantiere “Palazzo Corner Mocenigo Lotti 1° stralcio 2° lotto” sede
Guardia di Finanza, San Polo – Venezia, nel quale Lei è stato D.L. dal '83 all' '86, è
stato diretto dal Geom. in qualità di Direttore Tecnico della _1 [...]
come da documento che si rammostra al teste (Doc.17E) (teste: Ing. Parte_4
di Venezia); Testimone_9
7) Vero che il cantiere “Ex Convento dei Frari” sede dell'Archivio di Stato ai Frari –
Venezia, nel quale Lei è stato D.L. dal '87 all' '88, è stato diretto dal Geom. ER
in qualità di Direttore Tecnico della come da
[...] Parte_4
documento che si rammostra al teste (Doc. 17F) (teste: Ing. di Venezia); Testimone_9
8) Vero che il cantiere “Gran Teatro delle Fenice” – Venezia, nel quale Lei è stato D.L. nel '96, è stato diretto dal Geom. in qualità di Direttore Tecnico della _1
come da documento che si rammostra al teste (Doc.17G) (teste Parte_4
Ing. di Venezia); Testimone_10
9) Vero che il cantiere “Condominio Sant'Alvise” Cannaregio 3027/M – Venezia, nel quale Lei è stato D.L. dal '95 al '96, è stato diretto dal Geom. in qualità _1
di Direttore Tecnico della come da documento che si Parte_4
rammostra al teste (Doc.17H) (teste: Arch. di Venezia); Testimone_11
10) Vero che Lei, in qualità di Legale Rappresentate della Società Organismo di
Attestazione Euro SOA, ha verificato e confermato la sussistenza delle attività di pagina 4 di 28 Direzione Tecnica svolte dal Geom. a favore della _1 Parte_4
e confermato i requisiti e l'idoneità della medesima
[...] Parte_4
all'esecuzione dei lavori pubblici rilasciando apposita certificazione di legge, come da documento che si rammostra al teste (Doc.18) (testi: Ing. di Venezia, Testimone_12
di Venezia, di Venezia); Testimone_13 Testimone_14
11) Vero che Lei ha redatto la perizia relativa alla causa di appello della
[...]
vs l'Agenzia delle Entrate nella quale vengono esposti dati economici e Parte_4
contabili di bilancio relativi ai compensi percepiti dai Direttori Tecnici della
[...]
tra i quali anche quelli relativi al Geom. come da Parte_4 _1
documento che si rammostra al teste (Doc.19) (teste: Dott.ssa di Testimone_15
Venezia);
12) Vero che ha Lei redatto la perizia di valutazione dell'attività svolta dai Direttori
Tecnici della tra i quali anche quella svolta dal Geom. Parte_4 ER
valutandone la piena effettività di esecuzione e congruità economica;
come da
[...]
documento che si rammostra al teste (citato e prodotto Doc.19) (teste: Ing. Tes_16
di Mirano - Venezia);
[...]
13) Vero che Lei, in qualità di Dottore Commercialista consulente della
[...]
dal 2006 al 2014, ha provveduto alla tenuta della contabilità fornita dalla Parte_4
predetta rilevando gli appostamenti nella stessa del compenso a Parte_4
favore del Geom. per Direzione Tecnica, redigendo i relativi bilanci _1
della e depositando gli stessi presso la CCIAA di Venezia;
come Parte_4
da documento che si rammostra al teste (Doc.20) (teste: Dott. di Testimone_17
Venezia);
14) Vero che Lei, in qualità di consulente dei Sig.ri e nel 2010- _1 Pt_1
pagina 5 di 28 del 29 novembre 2010 e delle scritture private collegate (teste: Parte_4
Dott. di Padova); Tes_18
15) Vero che Lei, in qualità di consulente dei Sig.ri e , ha _1 Pt_1
analizzato i bilanci della degli anni 2013-14 rilevando negli Parte_4
stessi gli appostamenti per compensi professionali di Direzione Tecnica a favore del
Geom. ; come da documento che si rammostra al teste (Doc.21) (teste: _1
Dott. di Venezia); Testimone_19
16) Vero che Lei, nelle Sue stime peritali del 18 aprile 2017 – 11 maggio 2017
riguardante la ha analizzato i bilanci della Parte_4 Parte_4
degli anni 2013-14 rilevando negli stessi gli appostamenti per compensi
[...]
professionali di Direzione Tecnica a favore del Geom. come da _1
documento che si rammostra al teste (citato e prodotto Doc.21) (teste: Dott.ssa
[...]
di Padova); Testimone_20
17) Vero che Lei, in qualità di consulente dei Sig.ri e nel 2010- _1 Pt_1
11 partecipò alla stesura e redazione degli accordi societari, nonché alla assemblea di del 29 novembre 2010 e delle scritture private collegate, come Parte_4
da documento che si rammostra al teste (Doc.22) (teste: Dott. di Padova); Tes_18
18) Vero che il Liquidatore della con Parte_4
lettera del 09.01.2017, riconosceva sia nell'an sia nel quantum per l'attività di direttore tecnico di i relativi compensi professionali di Parte_4 _1
come da documento che si rammostra al teste (cfr. sub doc.8 atto di citazione) (testi:
avv. Roberto Bondì di Venezia e avv. Luigino Maria Martellato di Dolo);
Oltre a:
19) Vero che le prestazioni di lavoro professionali svolte da si sono _1
sviluppate e sono state rese negli anni dal 1980 al 2010 come da documentazione pagina 6 di 28 incarichi di direzione tecnica che si rammostra al teste (sub doc. 9 atto di citazione,
allegati 1 e 5) (testi: tutti quelli indicati ai capitoli da 1 a 13 compresi);
20) Vero che lo stesso ha svolto le predette prestazioni di lavoro, come _1
direttore tecnico, possedendo i relativi requisiti anche tecnici per legge previsti, e che la società affidava a l'incarico di direttore Parte_4 _1
tecnico, per la competenza e l'esperienza di professionista del settore, circostanza confermata nella sentenza di Commissione Tributaria Regionale come da documentazione relativa ai requisiti di che si rammostra al teste (sub _1
doc. 9 atto di citazione, allegati 1, 3, 4, 4A, 6) (testi: tutti quelli indicati ai capitoli da 1 a
13 compresi);
21) Vero che il Dott. nell'aprile del 2011, per la propria attività di Testimone_21
consulente di ha richiesto a quest'ultima il pagamento dei Parte_4
relativi propri compensi professionali, anche per l'assistenza alla delibera dei soci del
29.11.2010 come da documento che si rammostra al teste (sub doc. 3 atto di citazione,
allegato 10) (testi: avv. Luigino Maria Martellato di Dolo e dott. di Tes_18
Padova);
22) Vero che punto di forza dell'impresa sono state le figure Parte_4
professionali incaricate della Direzione Tecnica della stessa, tra le quali ER
, e che quest'ultimo è entrato a far parte della struttura tecnica dell' fin
[...] Pt_5
dal 1972, assumendo la carica di direttore tecnico fin dal 1980 come da documento che si rammostra al teste (sub doc. 9 atto di citazione, allegato 3) (testi: quelli indicati al capitolo 1);
23) Vero che quale Direttore Tecnico rappresentava l'impresa _1 [...]
, costituendo l'elemento di contatto tra quest'ultima, la Parte_6
pagina 7 di 28 Committenza e le maestranze (subappaltatori compresi) (testi: quelli indicati al capitolo
1);
24) Vero che si occupava di studiare le gare d'appalto, procacciare le _1
commesse da privati, di verificare la congruità delle offerte elaborate dall'Ufficio Gare,
di organizzare e gestire le attività del cantiere edile, sia in sede che presso i vari cantieri gestiti (testi: quelli indicati al capitolo 1);
25) Vero che si occupava di controllare lo stato di avanzamento dei _1
lavori e di redigere la documentazione tecnica di riferimento partecipando alle riunioni con le DD.LL. per la introduzione dei nuovi prezzi nelle contrattistiche in corso di esecuzione e per le sottoscrizioni degli Atti di Sottomissione, Integrativi, Collaudi (testi:
quelli indicati al capitolo 1);
26) Vero che si occupava di redigere note tecniche di rendicontazione _1
delle attività onde consentire un monitoraggio puntuale delle attività che si svolgevano nel cantiere e verificando la produzione dei cantieri in corso sia a ricavo che a costo
(testi: quelli indicati al capitolo 1).
Si indicano quali testimoni i Signori:
quelli sopra indicati, quanto ai capp. da 1) a 21); i seguenti quanto ai capp. da 22) a 26)
per i quali, ove indicati, testimoni sono anche quelli richiamati riportati in ciascun capitolo: di Venezia;
di Venezia, assunto nella Parte_1 Testimone_1
dal 2000 al 2011; di Treviso, assunto Parte_4 Testimone_2
nella dal 2005 al 2008; di Monastier (TV), Parte_4 Testimone_3
assunto nella dal 1983 al 2011; di Chioggia Parte_4 Testimone_4
(VE) assunto nella dal 1990 al 2010; di San Parte_4 Testimone_5
Donà di Piave (VE), assunto nella dal 1983 al 2011; Teso Parte_4
(VE), assunto nella dal 2010 al 2011. Parte_7 Parte_4
pagina 8 di 28 In ogni caso:
Con integrale rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al 15%
per rimborso spese generali, Iva e Cnpa come per legge.
Conclusioni della appellata:
- previo rigetto delle istanze istruttorie ex adverso proposte, rigettarsi l'appello proposto dai signori e avverso la sentenza n. 43/2023 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Venezia e, per l'effetto, confermarsi la sentenza medesima, per tutti i motivi sopra esposti;
- spese ed onorari rifusi, ivi incluse le spese generali, di entrambi i gradi di giudizio.
Non si accetta, in ogni caso, il contraddittorio su qualsivoglia domanda nuova proposta da parte appellante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, _1
premettendo:
- di aver svolto attività professionale in favore della Parte_4
fino al 2010, così maturando compensi professionali per l'importo di € 851.246,00,
- che il predetto credito era stato riconosciuto per iscritto da parte dell'assemblea totalitaria e dei soci dalla compagine fin dal 29.11.10, e cioè in epoca anteriore alla sua messa in liquidazione, venendo contestualmente appostato nel bilancio sociale,
- che di esso vi era inoltre espressa menzione in un “Piano Finanziario di massima”,
ove veniva indicato al punto 10), al di fuori di quelli trattati quali finanziamenti soci,
- che, di conseguenza, non presentava alcun valore la sua qualificazione come finanziamento soci, formulata dal liquidatore fin dalle prime richieste di pagamento,
- che, peraltro, trattandosi di un credito di lavoro di un socio, non avrebbe potuto pagina 9 di 28 opera la postergazione, viepiù inapplicabile ratione temporis,
- che la natura di credito di lavoro risultava comprovata anche da una sentenza della
Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre n. 3/9/09 depositata in data
2/2/09 la quale, tra l'altro, dava conto dall'avvenuto svolgimento delle attività
professionali in oggetto,
- che egli, ferma l'operatività dell'inversione dell'onere probatorio prevista dall'art. 1988 cc in favore del creditore, era d'altronde pronto a dare prova dell'attività
svolta,
ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendone la condanna al pagamento della somma di cui sopra, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi moratori.
Dichiarata la contumacia della , concessi i termini Parte_4
istruttori e depositate le relative memorie, il giudice rigettava l'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 ter cpc e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, non ammettendo le prove formulate dall'attore.
Costituitasi a quel punto in giudizio, la convenuta:
- contestava, innanzi tutto, che il verbale di assemblea dei soci del 29.11.10 valesse a provare il credito, anche poiché l'attore, per anni amministratore della società, ben avrebbe potuto ascriversi compensi non dovuti ovvero aumentarne l'importo a suo esclusivo vantaggio,
- rilevava che in pari data era stato approvato anche un “Piano finanziario di massima” per il ripianamento dei debiti della compagine, che all'epoca erano assai ingenti, dal quale si evinceva che la liquidazione dei compensi dei Direttori Tecnici,
di Sicurezza e di Qualità era prevista solo successivamente al soddisfacimento di tutti gli altri creditori poiché tali compensi dovevano valutarsi alla stregua di pagina 10 di 28 finanziamenti soci e cioè quali poste contabili da iscrivere in bilancio ma da saldare solo eventualmente e comunque previo pagamento degli altri creditori, giacché le relative attività avevano rappresentato una fornitura di servizi alla società,
- affermava che, in ogni caso, il credito in oggetto era da considerare postergato, sia per la posizione che la relativa voce occupava nel “Piano finanziario” sia per il cronoprogramma, richiamato nel medesimo piano, che la società si era data per l'attività liquidatoria, essendo ben presente a tutti i soci la necessità di ripianare le obbligazioni con i soggetti terzi prima ancora di quelle con i soci stessi, ciò che lo stesso ET aveva accettato e concordato, essendo egli estensore e firmatario del piano stesso,
- sosteneva essersi quindi quanto meno in presenza di un vero e proprio pactum de
non petendo, integrativo di una postergazione anche volontaria,
- denegava, comunque, che l'attore avesse mai svolto attività di direttore tecnico e responsabile della sicurezza, a prescindere dal fatto che ne avesse o meno i requisiti,
essendo le stesse state semmai svolte in prevalenza dall'altro socio, _2
, che risultava creditore a tale titolo di un compenso pari ad € 1.701.912,00,
[...]
ed instava quindi per il rigetto delle avverse pretese.
Depositate le comparse conclusionali, la causa è stata poi decisa con la sentenza n.
43/23, pubblicata in data 5.1.23, in forza della quale il Tribunale di Venezia:
- opinato che nella fattispecie non operasse l'agevolazione probatoria tipizzata dall'art. 1988 cc posto che il valore di prova del bilancio di una società di capitali regolarmente approvato, in ordine ai debiti della società medesima, è in realtà
affidato alla libera valutazione del giudice, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa, e ciò tanto più ove risulti che l'asserito creditore fosse socio e componente del CdA della compagine all'epoca in cui i crediti venivano pagina 11 di 28 asseritamente riconosciuti,
- sottolineato che nel corso dell'assemblea del 29.11.10 era stato approvato anche un
“Piano finanziario di massima” per il ripianamento dei debiti della
[...]
, dal quale si evinceva che la liquidazione dei compensi dovuti Parte_4
ai Direttori Tecnici, di Sicurezza e di Qualità era prevista solo in un momento successivo al soddisfacimento di tutti gli altri creditori poiché tali compensi dovevano valutarsi alla stregua di finanziamenti soci,
- ritenuto quindi che l'attività lavorativa asseritamente espletata dall'attore costituisse pertanto una fornitura di servizi alla società e che il relativo credito andasse considerato siccome postergato, anche alla luce della giurisprudenza che risultava aver accolto, al riguardo, una nozione ampia e sostanzialistica di finanziamento, in un'ottica marcatamente antielusiva, tale da includere qualsiasi posizione giuridica soggettiva qualificabile come diritto di credito nei confronti della società,
indipendentemente dallo schema giuridico utilizzato per l'effettuazione del finanziamento,
ha rigettato la domanda ritenendo il credito inesigibile, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità delle questioni trattate.
2. Il giudizio di appello
Deceduto medio tempore l'attore, avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame gli eredi del de cuius formulando due motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, sottolineando la correttezza della sentenza di primo grado.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al pagina 12 di 28 collegio per l'udienza del 22 gennaio 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame, sebbene parzialmente fondato, non è tale da comportare la riforma della sentenza impugnata.
3.1 Con il primo motivo d'appello il , premettendo di aver rivestito la qualifica Pt_4
di direttore tecnico della compagine appellata dal 1971 al 2010, così venendo a costituire l'elemento di contatto tra quest'ultima, la committenza e le maestranze,
subappaltatori compresi, occupandosi:
- di studiare le gare d'appalto,
- di verificare la congruità delle offerte elaborate dall'Ufficio Gare,
- di organizzare, gestire e presidiare le attività del cantiere edile, partecipando alla definizione del piano esecutivo del progetto e all'individuazione delle modalità
operative più indicate per l'esecuzione dei lavori, ivi compresi la definizione del budget di commessa, il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori,
l'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature, il coordinamento dei collaboratori e la redazione delle note tecniche di rendicontazione,
censura la sentenza del Tribunale di Venezia nella parte in cui non ha ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 1988 cc pur a fronte dell'intervenuta approvazione del bilancio chiuso al 31.12.09, nell'ambito del quale era espressamente riconosciuta l'esistenza del suo credito di € 851.246,00, quale risultato della compensazione delle spettanze da lui maturate sino a quella data per la maggior somma di € 1.212.246,00 con l'importo di € 361.000,00 dovuto a titolo risarcitorio in favore di
, e per vertenze relative agli stessi. Persona_2 Parte_8 Parte_9
Rileva, inoltre, che il credito in questione veniva nuovamente riconosciuto sia dallo pagina 13 di 28 stesso liquidatore della compagine con missiva del 9.1.17 sia dalla società mediante la dichiarazione ex art. 547 cpc resa in data 23.12.19 nell'ambito dell'esecuzione mobiliare presso terzi rubricata avanti al Tribunale di Venezia sub n. 18/2020 R.G, e comunque poteva ben essere dedotto dal tenore della pronuncia della Commissione
Tributaria Regionale di Venezia n. 03/9/2009 del 2.2.09, nel cui ambito si accertava che le prestazioni professionali dei tre Direttori Tecnici risultavano effettivamente espletate,
come agevolmente desumibile dalla documentazione prodotta.
Si duole poi della circostanza che, una volta esclusa l'operatività della norma sopra citata, il giudice peraltro nemmeno gli consentiva di assolvere al suo onere probatorio,
non ammettendo alcuno dei mezzi istruttori appunto formulati al fine di dimostrare la sussistenza del credito vantato.
Parte appellata sostiene invece:
- che i dati contenuti nel bilancio siano rimessi alla libera valutazione del giudice, non avendo valore di presunzione di veridicità né di riconoscimento di debito, e ciò a
fortiori qualora, come nella specie, socio e componente del C.d.A. della società
fosse proprio il sedicente creditore,
- che le dichiarazioni rese dal liquidatore si limitano ad attestare la presenza nei bilanci della voce relativa al credito, senza nulla affermare in merito all'esistenza del rapporto posto a base del credito stesso,
- che, in ogni caso, il giudice non avrebbe escluso l'esistenza del credito,
affermandone però la natura postergata,
- che nemmeno può censurarsi la scelta di non ammettere i mezzi istruttori richiesti da controparte, in quanto attinenti a circostanze documentali e comportanti pagina 14 di 28 l'espressione di un giudizio inibito ai testi,
- che, ad ogni buon conto, il credito dovrebbe ritenersi inesistente poiché il ET
non aveva mai compiuto le attività indicate.
Il motivo è parzialmente fondato.
Sotto un primo profilo vale invero osservare come la Suprema Corte abbia avuto modo di chiarire, con riguardo all'operatività del meccanismo disciplinato dall'art. 1988 cc,
che le annotazioni relative ad importi spettanti ad un dipendente redatte dall'imprenditore su di un documento contabile (nella specie un conto economico dell'esercizio annuale di una banca) non sono configurabili né come ricognizione di debito, essendo quest'ultima un negozio unilaterale recettizio volto a rafforzare la posizione del creditore destinatario della dichiarazione, né come confessione, in quanto non sorretta dall'animus confitendi, avendo il conto economico, come il bilancio di cui esso è parte, finalità meramente informative in ordine alla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della società (Cass. 17.12.97 n. 12768).
Affermazione questa pienamente condivisibile in sé dal momento che, come ben noto, il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell'art. 2709 cc, in ordine ai debiti della società medesima, solo in forza di un apprezzamento comunque affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa (Cass. 18.2.16 n. 3190 e
14.3.13 n. 6547), escludendosi specificamente che le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, abbiano valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte (Cass.
6.12.11 n. 26216) atteso che l'art. 2709 cc, nello statuire che le stesse pagina 15 di 28 facciano prova contro lo stesso, pone a sfavore di quest'ultimo una semplice presunzione di veridicità vincibile da idonea prova contraria (Cass. 22.5.09 n. 11912).
E ciò è ancor più valido nel caso di specie, ove l'approvazione del bilancio in oggetto è
avvenuta in forza del diretto contributo prestato dallo stesso creditore – che all'epoca era socio e componente del C.d.A. della – il quale Parte_4
non può certo pretendere di far valere siccome riconoscitiva dei suoi diritti una delibera assunta grazie anche al suo voto.
Sotto un secondo profilo, peraltro, va anche osservato che costituiscono invece idoneo riconoscimento di debito sia la missiva del liquidatore della società, dott. Tes_21
, datata 9.1.17, sia la successiva dichiarazione resa dal medesimo ai sensi
[...]
dell'art. 547 cpc in data 23.12.19, giacché in entrambi i predetti documenti, provenienti da soggetto abilitato ad esprimere la volontà dell'impresa, si dà espressamente conto dell'esistenza di un credito di dell'importo di € 960.278,44 a titolo di _1
compensi maturati quale Direttore Tecnico, pur con la precisazione che tali somme devono essere considerate alla stregua di finanziamenti soci, come tali postergati rispetto al pagamento dei debiti sociali (circostanze queste che saranno poi oggetto di esame nell'ambito della trattazione della seconda ragione di gravame).
A fronte della quale circostanza va allora ricordato come, in forza del disposto dell'art. 1988 cc, la ricognizione di debito, pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione,
presenti comunque effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale,
dando causa ad una astrazione processuale della causa debendi, comportante una
relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova pagina 16 di 28 contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venire meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa solo ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esiste una condizione o un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione
(Cass. 25.1.22 n. 2091).
Nel caso di specie, peraltro, non risulta che l'appellata abbia fornito elementi, anche soltanto in via presuntiva, idonei a dimostrare l'inesistenza del credito così come descritto nelle citate missive e dettagliato in atti sicché non residuano ragioni per porne in dubbio l'esistenza e la validità, tanto più ove si consideri che nell'ambito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia n. 03/9/2009 del 2.2.09,
resa in relazione ad un ricorso tributario promosso avverso un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate notificato alla , una volta Parte_4
“accertata dunque l'indefettibilità di tale figura, il cui ruolo può essere svolto sia da un
professionista interno all'impresa (socio o amministratore o dipendente), sia da un
libero professionista (esterno)”, si affermava che “nell'impresa le prestazioni Pt_4
professionali dei tre Direttori Tecnici (i Sig.ri , che sono anche amministratori Pt_4
della Società), risultano effettivamente espletate, com'è agevole constatare dalla
documentazione prodotta”.
3.2 Tanto chiarito, deve peraltro ancora indagarsi se il credito in oggetto risultasse o meno postergato, come affermato dal giudice di prime cure, ciò che costituisce oggetto della seconda ragione di gravame, in forza della quale l'appellante osserva non vertersi pagina 17 di 28 affatto in ipotesi di finanziamento soci e rileva non ricorrere comunque i presupposti usualmente richiesti per ritenere operante l'istituto in questione, rappresentati da un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto e da una situazione finanziaria della società tale da rendere ragionevole l'effettuazione di un conferimento patrimoniale ovvero, nell'ottica di una considerazione unitaria della fattispecie, da un concreto rischio di insolvenza il quale faccia presumere siccome altamente probabile che, nel momento in cui esso veniva concesso, la società non sarebbe stata in grado di rimborsarlo senza omettere la regolare soddisfazione degli altri creditori.
In particolare, su punto, il ET:
- da un lato, deduce non essere stata fornita prova alcuna di siffatta situazione di grave difficoltà economica e finanziaria, siccome tra l'altro riconosciuto in altre due pronunce emesse in cause similari proposte da lui e da un altro socio sempre avverso la , Parte_4
- d'altro lato, afferma doversi tenere conto della situazione attuale della compagine e non di quella originaria, attesa la lettura sostanzialistica della fattispecie recentemente adottata dalla Suprema Corte, la quale, nell'interpretare la portata dell'art. 2467 cc, ha affermato che quando lo squilibrio patrimoniale sia stato superato, il credito del socio ritorna ordinariamente esigibile anche qualora non siano stati a quel momento ancora adempiuti tutti gli altri debiti sociali, potendosi ritenere realizzata una situazione di soddisfazione astratta dei creditori terzi in virtù
del ritrovato equilibrio patrimoniale e finanziario della società.
Osserva poi che in una postilla apposta a conclusione del Piano Finanziario di massima
è precisato che il debito verso di lui “genera tassazione”, ciò che rappresenterebbe pagina 18 di 28 ulteriore conferma dell'insussistenza della asserita inesigibilità del relativo credito,
tanto più evidente ove i si consideri che i finanziamenti soci venivano viceversa dichiarati non soggetti ad alcun tipo di tassazione e che questi ultimi, nel corso degli anni, erano sempre stati appostati in contabilità in maniera del tutto distinta rispetto ai crediti da lavoro.
Parte appellata ribadisce invece che nell'ambito del Piano finanziario la liquidazione dei compensi dovuti ai Direttori Tecnici, di Sicurezza e di Qualità era prevista solo successivamente al soddisfacimento di tutti gli altri creditori e ciò poiché gli stessi dovevano valutarsi come alla stregua di veri e propri finanziamenti soci, costituendo l'attività lavorativa asseritamente espletata dal ET una fornitura di servizi alla società, secondo la nozione ampia e sostanzialistica di finanziamento accolta dalla giurisprudenza. Rileva, inoltre, che la postergazione delle relative obbligazioni si desume:
- sia dalla posizione (la decima) che la voce in oggetto occupava nel Piano,
- sia dal cronoprogramma che la compagine si era data per l'opera liquidatoria, di cui pure era fatta menzione nel Piano, il quale, oltre a risultare articolato in due fasi distinte, caratterizzate la prima dalla cessione delle quote della ALBERGO
ANASTASIA SRL e la seconda dalla cessione della , prevedeva CP_2
poi pure che il credito del ET venisse soddisfatto solo all'esito della seconda delle citate vendite,
sostenendo essersi quindi in presenza di un vero e proprio pactum de non petendo volto a garantire la persistenza nelle casse della società della liquidità necessaria a far fronte alle spese correnti nonché a quelle straordinarie senza necessità di ottenere pagina 19 di 28 finanziamenti dal sistema bancario, con inevitabile pagamento di spese ed interessi.
Sottolinea altresì che la predetta postergazione era stata, d'altronde, dichiarata anche nell'ambito del contenzioso pendente avanti la Commissione Tributaria – in un momento nel quale il ET era membro del consiglio di amministrazione ed al quale pertanto poteva essere fatta risalire la volontà così esplicitata dalla società – e poi confermata in una missiva inviata a , ove l'appellante, nella sua veste CP_3
di amministratore e di direttore tecnico, si impegnava a non esigere né incassare dalla società, comune debitrice, le somme dovute a titolo di compenso per prestazioni tecniche, né a far valere nei confronti della stessa la compensazione per alcun importo fino alla completa estinzione del debito.
Richiama, infine, a sostegno delle proprie tesi il tenore della sentenza n. 2377/23 resa da questa Corte territoriale nell'ambito della causa gemella promossa contro la società
dall'altro socio ed amministratore , il quale ha visto rigettare le proprie Parte_1
pretese proprio in forza di tutte le considerazioni sopra svolte.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo va, invero, evidenziato come, in effetti, il citato Piano
finanziario:
- da un lato, palesemente elenchi una serie di debiti della compagine, tra i quali, al punto n. 10), sono appunto menzionati quelli derivanti dalle prestazioni lavorative elargite da , e , ER _2 Parte_1
- d'altro lato, espressamente disponga, in esecuzione di quanto stabilito al punto 7)
della delibera assembleare, che al loro rimborso si debba fare fronte mediante gli importi che saranno ricavati dalla alienazione delle quote della ALBERGO
pagina 20 di 28 ANASTASIA SRL e della , e cioè di due società partecipate dalla CP_2
, Parte_4
- e da ultimo disciplini temporalmente l'attuazione delle predette dismissioni,
dividendole in due fasi, rispettivamente denominate A e B,
o la prima delle quali caratterizzata dalla cessione delle quote di partecipazione della ALBERGO ANASTASIA SRL, con previsione di ricavo di un importo di circa € 10.000.000,00, da impiegare per l'estinzione dei debiti sociali elencati a pag. 5 del documento, tra i quali vengono indicati
in primis quelli verso le banche ed i fornitori, residuando la sola somma di €
110.000,00 per la soddisfazione dei compensi spettanti ai tre soci, da effettuarsi in misura proporzionale a quanto spettante a ciascuno di essi,
o la seconda delle quali contraddistinta dalla alienazione delle quote della
[...]
con destinazione del ricavato al saldo dei residui debiti, tra cui CP_2
quelli appunto relativi alle prestazioni lavorative espletate dai tre soci, per i quali viene destinato l'importo di € 1.966.989,00.
Laddove poi, alla pag. 3 del Piano, viene anche specificato che esso “non tiene conto di
alcune significative poste di bilancio che vengono sotto evidenziate e che verranno
definite e destinate in corso di attività. Nel momento in cui emergesse liquidità da esse
derivanti si procederà alla liquidazione degli impegni esistenti dando comunque
priorità alla liquidazione di quanto residuo dei Compensi dei Direttori Tecnici e
Compensi Qualità e Sicurezza, fatta salva la verifica della sostenibilità finanziaria della
e delle Partecipate, con particolare riferimento alla riduzione Parte_4
dell'indebitamento della società Controparte_4
pagina 21 di 28 Dalle quali disposizioni, complessivamente considerate, si evince allora:
- da un lato, come la compagine versasse effettivamente in una situazione di grave crisi, non essendo in grado di far fronte alle proprie ordinarie obbligazioni mediante gli ordinari mezzi di pagamento e dovendo, al contrario, ipotizzare una massiccia attività di dismissioni per onorare i debiti in essere nei confronti dei fornitori e degli istituti di credito,
- d'altro lato, come i soci, proprio in ragione di tale situazione, abbiano quindi inteso condizionare l'estinzione dei debiti al reperimento di idonea liquidità proveniente dalla vendita di alcuni beni di pertinenza della compagine specificamente individuati, fissando all'uopo una apposita scansione temporale delle relative operazioni, e stabilire inoltre un ordine di priorità nel pagamento dei crediti vantati dai terzi, prescrivendo che il saldo dei loro compensi potesse avvenire solo una volta soddisfatti i creditori terzi, dal momento che dei proventi della prima cessione,
stimati nella cospicua somma di € 10.000.000,00, essi avrebbero potuto beneficiare per soli € 110.000.00.
Il che ben vale allora a qualificare il credito vantato dall'odierno appellante, che tale delibera ha approvato, facendola propria, alla stregua di un vero e proprio finanziamento soci, essendo pacifico che la giurisprudenza abbia accolto, al riguardo,
una nozione ampia e sostanzialistica di finanziamento, in un'ottica marcatamente antielusiva, venendo ad intendere per tali i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma e,
perciò, anche quelli indirettamente effettuati dal socio alla società, pure nelle forme di un risparmio della spesa che la società avrebbe dovuto affrontare per il pagamento dei compensi a tecnici esterni (Trib. Firenze, 18.4.16 e Trib. Milano, 13.10.16 n. 11243),
pagina 22 di 28 giacché l'art. 2467 cc formalizza la fattispecie in questione nella forma più estesa possibile (“in qualsiasi forma effettuati”), e tale dunque da includervi qualunque posizione giuridica soggettiva qualificabile come diritto di credito nei confronti della società, indipendentemente dallo schema giuridico utilizzato per l'effettuazione del finanziamento, purché si tratti di un atto o di un comportamento volontario del socio.
E d'altronde, ove si consideri:
- che l'art. 2467 cc disciplina gli apporti dei soci che, in presenza di determinate situazioni, sono ex lege qualificati quali conferimenti,
- che il secondo comma dell'art. 2464 cc consente a sua volta che possano essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica,
- laddove poi il sesto comma della medesima norma prevede anche il conferimento di prestazioni di opere o servizi,
sarebbe irragionevole non applicare la disciplina di cui all'art. 2467 cc anche a questi ultimi, tenendo in particolare conto del fatto che l'istituto della postergazione del rimborso del finanziamento del socio concesso in situazioni che renderebbero viceversa necessario un conferimento è appunto dettato al fine di contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale delle società chiuse, in forza dei quali si cerca di traslare indebitamente il rischio d'impresa dalla società al mercato, ritenendosi anomalo il finanziamento ogni qual volta un qualsiasi creditore esterno alla società non lo avrebbe mai concesso, o comunque non a quelle condizioni, in ragione della situazione finanziaria della compagine (Cass. 20.6.18 n. 16291).
Di più ancora, vale anche notare come, nella fattispecie, il verbale dell'assemblea del
29.11.10 rechi in calce una postilla, firmata da tutti i soci, in cui i medesimi “si
pagina 23 di 28 impegnano ed obbligano a dare esecuzione alla presente delibera nonché a tutti gli
accordi prodromici e conseguenti, ed a non revocarli”, così di fatto rinunciando a sollevare questioni, anche in futuro, in merito alla validità del predetto Piano finanziario di massima contestualmente approvato.
Il che risulta poi confermato dalla circostanza che avverso la delibera assembleare del
29.11.10, contenente il predetto patto di postergazione, nessuna impugnativa od azione diretta ad ottenerne la declaratoria di invalidità sia mai stata esperita da parte di alcuno,
conseguendone non esservi ragioni per non ritenerne perdurante l'efficacia e la vincolatività.
Né può essere trascurato il fatto che nel Piano venisse anche inserita a pag. 6 una ulteriore postilla in forza della quale, con riferimento alla frazione del debito per compensi di € 1.966.989,00 da ripianare nella seconda fase, si disponeva che
“considerato che tale debito genera 'tassazione', si procederà di volta in volta
attraverso delibere del Cda (che dovrà tener conto sia della politica di bilancio da
attuare, che della disponibilità emergente) a trovare la forma di liquidazione più idonea
nell'interesse dei titolari dei compensi”, dal momento che:
- da un lato, pure siffatta previsione viene a manifestare l'intento dei soci di differire l'esazione dei propri crediti, postergandone il rimborso all'estinzione degli altri debiti sociali,
- d'altro lato, successivamente all'approvazione del Piano finanziario, l'organo amministrativo della società non risulta avere adottato alcuna decisione in merito,
nemmeno essendovi prova che il previsto programma di dismissioni delle attività
societarie sia stato attuato.
pagina 24 di 28 E deponendo, anzi, in senso contrario, il fatto che il liquidatore della società, dott.
nell'ambito della comunicazione del 9.1.17, pur riconoscendo Testimone_21
l'esistenza dei crediti vantati dall'odierno appellante, abbia peraltro affermato che la società non disponeva delle risorse finanziarie sufficienti per il loro soddisfacimento.
Sicché, conclusivamente, non pare dubbio essersi in presenza di una condotta del socio,
connotata dalla determinazione di non sollecitare la restituzione del proprio credito sino al momento in cui la società non fosse in grado di onorarlo, tale da far ritenere concluso un apposito accordo diretto a sostenere quest'ultima dal punto di vista finanziario in un momento in cui sarebbe semmai stato ragionevole eseguire un conferimento, atteso che,
secondo i giudici di legittimità, la qualificazione, in un senso o nell'altro, dei crediti dei soci nei confronti della società dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti,
dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società,
quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi (Cass. 23.2.12 n. 2758).
Rispetto alle quali convergenti emergenze non presenta, poi, rilievo decisivo la circostanza che, in un'altra postilla apposta a conclusione del Piano Finanziario, venisse precisato che il debito in questione era destinato a generare tassazione, trattandosi evidentemente di affermazione ricollegata al momento in cui lo stesso fosse ridivenuto concretamente esigibile.
Conseguendone allora, conclusivamente, la condizione di sostanziale inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria in cui versa la società (Cass.
pagina 25 di 28 30.5.24 n. 15196).
A fronte delle quali considerazioni resta, poi, unicamente da valutare se la predetta situazione, esistente al momento dell'approvazione del Piano finanziario, possa dirsi superata allo stato attuale, siccome richiesto dalle più recenti pronunce della Suprema
Corte, la quale ha avuto modo di affermare, in tema di finanziamento dei soci in favore della società, che il diritto al rimborso sorge postergato qualora erogato in situazione di difficoltà finanziaria o di squilibrio patrimoniale della società, e che tale carattere permane anche nel caso in cui il socio fuoriesca dalla società, con la precisazione peraltro che, a seguito del superamento delle predette difficoltà, esso ritorna pienamente esigibile in via ordinaria, anche se in quel momento non siano stati ancora adempiuti gli altri debiti sociali (Cass.
6.7.22 n. 21422).
In proposito, peraltro, la documentazione acquisita in atti non consente in alcun modo di ritenere ormai risolta la predetta condizione di crisi né d'altro canto l'attore, cui incombeva l'assolvimento del relativo onere probatorio – dal momento che agendo in relazione ad un credito temporaneamente inesigibile spettava a lui la dimostrazione che nel frattempo tale situazione fosse mutata – risulta aver fornito alcun elemento di prova in proposito ovvero formulato istanze, quali ad esempio quella di esibizione, volte ad ottenere la produzione in giudizio ad opera della controparte di documentazione atta a comprovare la circostanza.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua pagina 26 di 28 entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per l'appello, alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
520.000,01 ed € 1.000.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 15.659,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 4.607,00
Fase introduttiva II^ grado € 3.039,00
Fase decisionale II^ grado € 8.013,00
Totale € 15.659,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
pagina 27 di 28 la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n.
43/2023, pubblicata in data 5.1.23;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 15.659,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2011 partecipò alla stesura e redazione degli accordi societari, nonché alla assemblea di
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1260/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, QUALE EREDE DI , Parte_1 _1
(C.F. C.F._1
QUALE , Parte_2 Parte_3
(C.F. ) C.F._2
- appellanti -
elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, con il patrocinio degli avv.ti
ZAMBUSI ANGELO e MICHELI PAMELA,
contro
, Controparte_1
pagina 1 di 28 (C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
elettivamente domiciliata in VENEZIA, PIAZZALE ROMA n. 468 B, con il patrocinio degli avv.ti GAROFALO LUIGI e BERNARDI LUDOVICA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 43/2023, pubblicata in data
5.1.23.
Conclusioni degli appellanti:
in riforma della Sentenza n. 43/2023 emessa il 27.12.2022 e pubblicata in data
05.01.2023 del Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, Giudice Dott.ssa Silvia
Barison, nella causa R.G. n.1772/2019, non notificata,
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adìta, per tutto quanto sopra esposto e motivato,
Nel merito:
- accertarsi, dichiararsi e confermarsi la sussistenza, nell'an e nel quantum, di tutti i compensi e relativi crediti vantati dal Sig. c.f. , _1 C.F._3
come indicati in narrativa, maturati nei confronti della Parte_4
, c.f. e per l'effetto condannarsi la
[...] P.IVA_1 [...]
, con sede in Venezia - Mestre, Via Daniele Manin Parte_4
n.43, c.f. , in persona del Liquidatore e Legale Rappresentante pro P.IVA_1
tempore, al pagamento a favore del Sig. c.f. , e _1 C.F._3
dunque a favore dei suoi eredi accettanti con beneficio d'inventario Sig. Pt_1
c.f. e Sig.ra c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
, della complessiva somma siccome risultante all'esito C.F._4
dell'istruttoria di causa e di giustizia, anche se del caso con valutazione equitativa e/o a pagina 2 di 28 titolo risarcitorio, somma che si indica fin d'ora in Euro 851.246,00=, oltre rivalutazione ed interessi moratori (ex d.lgs. n.231/02 e s.m.i.) dal dovuto al saldo effettivo, oltre agli accessori di legge ove dovuti.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione di prova per testi in ordine alle circostanze in fatto appena descritte, e comunque di seguito capitolate:
1) Vero che il Geom. ricopriva ed esercitava il ruolo di Direttore _1
Tecnico della (testi: di Venezia, Parte_4 Parte_1 Tes_1
assunto nella dal 2000 al 2011,
[...] Parte_4 Testimone_2
assunto nella dal 2005 al 2008, assunto nella Parte_4 Testimone_3
dal 1983 al 2011, , assunto nella Parte_4 Testimone_4 Testimone_5
dal 1983 al 2011, assunto nella Parte_4 Tes_6 Parte_4
dal 2010 al 2011);
[...]
2) Vero che il cantiere “Ristrutturazione del complesso immobiliare di calle Priuli –
Venezia”, nel quale Lei è stato D.L. dal '80 all' '84, è stato diretto dal Geom. ER
in qualità di Direttore Tecnico della come da
[...] Parte_4
documento che si rammostra al teste (Doc.17A) (teste: Ing. di Testimone_7
Treviso);
3) Vero che il cantiere “Palazzo Contarini Dal Zaffo – COTTOLENGO”, Cannaregio
3539- Venezia, nel quale Lei è stato D.L. dal '90 al '93, è stato diretto dal Geom.
in qualità di Direttore Tecnico della come da _1 Parte_4
documento che si rammostra al teste (Doc.17B) (teste: Ing. di Venezia); Testimone_8
4) Vero che il cantiere “Condominio Ai Tolentini”, Santa Croce 187 – 189/a - Venezia, nel quale Lei è stato D.L. dal '95 al '97, è stato diretto dal Geom. in _1
pagina 3 di 28 qualità di Direttore Tecnico della come da documento che si Parte_4
rammostra al teste (Doc.17C) (teste: Ing. di Venezia); Testimone_8
5) Vero che il cantiere “Condominio Del teatro Vecchio”, San Polo 1812/a – 1816 -
Venezia, nel quale Lei è stato D.L. dal '95 al '98, è stato diretto dal Geom. ER
in qualità di Direttore Tecnico della come da
[...] Parte_4
documento che si rammostra al teste (Doc.17D) (teste: Ing. di Venezia); Testimone_8
6) Vero che il cantiere “Palazzo Corner Mocenigo Lotti 1° stralcio 2° lotto” sede
Guardia di Finanza, San Polo – Venezia, nel quale Lei è stato D.L. dal '83 all' '86, è
stato diretto dal Geom. in qualità di Direttore Tecnico della _1 [...]
come da documento che si rammostra al teste (Doc.17E) (teste: Ing. Parte_4
di Venezia); Testimone_9
7) Vero che il cantiere “Ex Convento dei Frari” sede dell'Archivio di Stato ai Frari –
Venezia, nel quale Lei è stato D.L. dal '87 all' '88, è stato diretto dal Geom. ER
in qualità di Direttore Tecnico della come da
[...] Parte_4
documento che si rammostra al teste (Doc. 17F) (teste: Ing. di Venezia); Testimone_9
8) Vero che il cantiere “Gran Teatro delle Fenice” – Venezia, nel quale Lei è stato D.L. nel '96, è stato diretto dal Geom. in qualità di Direttore Tecnico della _1
come da documento che si rammostra al teste (Doc.17G) (teste Parte_4
Ing. di Venezia); Testimone_10
9) Vero che il cantiere “Condominio Sant'Alvise” Cannaregio 3027/M – Venezia, nel quale Lei è stato D.L. dal '95 al '96, è stato diretto dal Geom. in qualità _1
di Direttore Tecnico della come da documento che si Parte_4
rammostra al teste (Doc.17H) (teste: Arch. di Venezia); Testimone_11
10) Vero che Lei, in qualità di Legale Rappresentate della Società Organismo di
Attestazione Euro SOA, ha verificato e confermato la sussistenza delle attività di pagina 4 di 28 Direzione Tecnica svolte dal Geom. a favore della _1 Parte_4
e confermato i requisiti e l'idoneità della medesima
[...] Parte_4
all'esecuzione dei lavori pubblici rilasciando apposita certificazione di legge, come da documento che si rammostra al teste (Doc.18) (testi: Ing. di Venezia, Testimone_12
di Venezia, di Venezia); Testimone_13 Testimone_14
11) Vero che Lei ha redatto la perizia relativa alla causa di appello della
[...]
vs l'Agenzia delle Entrate nella quale vengono esposti dati economici e Parte_4
contabili di bilancio relativi ai compensi percepiti dai Direttori Tecnici della
[...]
tra i quali anche quelli relativi al Geom. come da Parte_4 _1
documento che si rammostra al teste (Doc.19) (teste: Dott.ssa di Testimone_15
Venezia);
12) Vero che ha Lei redatto la perizia di valutazione dell'attività svolta dai Direttori
Tecnici della tra i quali anche quella svolta dal Geom. Parte_4 ER
valutandone la piena effettività di esecuzione e congruità economica;
come da
[...]
documento che si rammostra al teste (citato e prodotto Doc.19) (teste: Ing. Tes_16
di Mirano - Venezia);
[...]
13) Vero che Lei, in qualità di Dottore Commercialista consulente della
[...]
dal 2006 al 2014, ha provveduto alla tenuta della contabilità fornita dalla Parte_4
predetta rilevando gli appostamenti nella stessa del compenso a Parte_4
favore del Geom. per Direzione Tecnica, redigendo i relativi bilanci _1
della e depositando gli stessi presso la CCIAA di Venezia;
come Parte_4
da documento che si rammostra al teste (Doc.20) (teste: Dott. di Testimone_17
Venezia);
14) Vero che Lei, in qualità di consulente dei Sig.ri e nel 2010- _1 Pt_1
pagina 5 di 28 del 29 novembre 2010 e delle scritture private collegate (teste: Parte_4
Dott. di Padova); Tes_18
15) Vero che Lei, in qualità di consulente dei Sig.ri e , ha _1 Pt_1
analizzato i bilanci della degli anni 2013-14 rilevando negli Parte_4
stessi gli appostamenti per compensi professionali di Direzione Tecnica a favore del
Geom. ; come da documento che si rammostra al teste (Doc.21) (teste: _1
Dott. di Venezia); Testimone_19
16) Vero che Lei, nelle Sue stime peritali del 18 aprile 2017 – 11 maggio 2017
riguardante la ha analizzato i bilanci della Parte_4 Parte_4
degli anni 2013-14 rilevando negli stessi gli appostamenti per compensi
[...]
professionali di Direzione Tecnica a favore del Geom. come da _1
documento che si rammostra al teste (citato e prodotto Doc.21) (teste: Dott.ssa
[...]
di Padova); Testimone_20
17) Vero che Lei, in qualità di consulente dei Sig.ri e nel 2010- _1 Pt_1
11 partecipò alla stesura e redazione degli accordi societari, nonché alla assemblea di del 29 novembre 2010 e delle scritture private collegate, come Parte_4
da documento che si rammostra al teste (Doc.22) (teste: Dott. di Padova); Tes_18
18) Vero che il Liquidatore della con Parte_4
lettera del 09.01.2017, riconosceva sia nell'an sia nel quantum per l'attività di direttore tecnico di i relativi compensi professionali di Parte_4 _1
come da documento che si rammostra al teste (cfr. sub doc.8 atto di citazione) (testi:
avv. Roberto Bondì di Venezia e avv. Luigino Maria Martellato di Dolo);
Oltre a:
19) Vero che le prestazioni di lavoro professionali svolte da si sono _1
sviluppate e sono state rese negli anni dal 1980 al 2010 come da documentazione pagina 6 di 28 incarichi di direzione tecnica che si rammostra al teste (sub doc. 9 atto di citazione,
allegati 1 e 5) (testi: tutti quelli indicati ai capitoli da 1 a 13 compresi);
20) Vero che lo stesso ha svolto le predette prestazioni di lavoro, come _1
direttore tecnico, possedendo i relativi requisiti anche tecnici per legge previsti, e che la società affidava a l'incarico di direttore Parte_4 _1
tecnico, per la competenza e l'esperienza di professionista del settore, circostanza confermata nella sentenza di Commissione Tributaria Regionale come da documentazione relativa ai requisiti di che si rammostra al teste (sub _1
doc. 9 atto di citazione, allegati 1, 3, 4, 4A, 6) (testi: tutti quelli indicati ai capitoli da 1 a
13 compresi);
21) Vero che il Dott. nell'aprile del 2011, per la propria attività di Testimone_21
consulente di ha richiesto a quest'ultima il pagamento dei Parte_4
relativi propri compensi professionali, anche per l'assistenza alla delibera dei soci del
29.11.2010 come da documento che si rammostra al teste (sub doc. 3 atto di citazione,
allegato 10) (testi: avv. Luigino Maria Martellato di Dolo e dott. di Tes_18
Padova);
22) Vero che punto di forza dell'impresa sono state le figure Parte_4
professionali incaricate della Direzione Tecnica della stessa, tra le quali ER
, e che quest'ultimo è entrato a far parte della struttura tecnica dell' fin
[...] Pt_5
dal 1972, assumendo la carica di direttore tecnico fin dal 1980 come da documento che si rammostra al teste (sub doc. 9 atto di citazione, allegato 3) (testi: quelli indicati al capitolo 1);
23) Vero che quale Direttore Tecnico rappresentava l'impresa _1 [...]
, costituendo l'elemento di contatto tra quest'ultima, la Parte_6
pagina 7 di 28 Committenza e le maestranze (subappaltatori compresi) (testi: quelli indicati al capitolo
1);
24) Vero che si occupava di studiare le gare d'appalto, procacciare le _1
commesse da privati, di verificare la congruità delle offerte elaborate dall'Ufficio Gare,
di organizzare e gestire le attività del cantiere edile, sia in sede che presso i vari cantieri gestiti (testi: quelli indicati al capitolo 1);
25) Vero che si occupava di controllare lo stato di avanzamento dei _1
lavori e di redigere la documentazione tecnica di riferimento partecipando alle riunioni con le DD.LL. per la introduzione dei nuovi prezzi nelle contrattistiche in corso di esecuzione e per le sottoscrizioni degli Atti di Sottomissione, Integrativi, Collaudi (testi:
quelli indicati al capitolo 1);
26) Vero che si occupava di redigere note tecniche di rendicontazione _1
delle attività onde consentire un monitoraggio puntuale delle attività che si svolgevano nel cantiere e verificando la produzione dei cantieri in corso sia a ricavo che a costo
(testi: quelli indicati al capitolo 1).
Si indicano quali testimoni i Signori:
quelli sopra indicati, quanto ai capp. da 1) a 21); i seguenti quanto ai capp. da 22) a 26)
per i quali, ove indicati, testimoni sono anche quelli richiamati riportati in ciascun capitolo: di Venezia;
di Venezia, assunto nella Parte_1 Testimone_1
dal 2000 al 2011; di Treviso, assunto Parte_4 Testimone_2
nella dal 2005 al 2008; di Monastier (TV), Parte_4 Testimone_3
assunto nella dal 1983 al 2011; di Chioggia Parte_4 Testimone_4
(VE) assunto nella dal 1990 al 2010; di San Parte_4 Testimone_5
Donà di Piave (VE), assunto nella dal 1983 al 2011; Teso Parte_4
(VE), assunto nella dal 2010 al 2011. Parte_7 Parte_4
pagina 8 di 28 In ogni caso:
Con integrale rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al 15%
per rimborso spese generali, Iva e Cnpa come per legge.
Conclusioni della appellata:
- previo rigetto delle istanze istruttorie ex adverso proposte, rigettarsi l'appello proposto dai signori e avverso la sentenza n. 43/2023 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Venezia e, per l'effetto, confermarsi la sentenza medesima, per tutti i motivi sopra esposti;
- spese ed onorari rifusi, ivi incluse le spese generali, di entrambi i gradi di giudizio.
Non si accetta, in ogni caso, il contraddittorio su qualsivoglia domanda nuova proposta da parte appellante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, _1
premettendo:
- di aver svolto attività professionale in favore della Parte_4
fino al 2010, così maturando compensi professionali per l'importo di € 851.246,00,
- che il predetto credito era stato riconosciuto per iscritto da parte dell'assemblea totalitaria e dei soci dalla compagine fin dal 29.11.10, e cioè in epoca anteriore alla sua messa in liquidazione, venendo contestualmente appostato nel bilancio sociale,
- che di esso vi era inoltre espressa menzione in un “Piano Finanziario di massima”,
ove veniva indicato al punto 10), al di fuori di quelli trattati quali finanziamenti soci,
- che, di conseguenza, non presentava alcun valore la sua qualificazione come finanziamento soci, formulata dal liquidatore fin dalle prime richieste di pagamento,
- che, peraltro, trattandosi di un credito di lavoro di un socio, non avrebbe potuto pagina 9 di 28 opera la postergazione, viepiù inapplicabile ratione temporis,
- che la natura di credito di lavoro risultava comprovata anche da una sentenza della
Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre n. 3/9/09 depositata in data
2/2/09 la quale, tra l'altro, dava conto dall'avvenuto svolgimento delle attività
professionali in oggetto,
- che egli, ferma l'operatività dell'inversione dell'onere probatorio prevista dall'art. 1988 cc in favore del creditore, era d'altronde pronto a dare prova dell'attività
svolta,
ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendone la condanna al pagamento della somma di cui sopra, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi moratori.
Dichiarata la contumacia della , concessi i termini Parte_4
istruttori e depositate le relative memorie, il giudice rigettava l'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 ter cpc e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, non ammettendo le prove formulate dall'attore.
Costituitasi a quel punto in giudizio, la convenuta:
- contestava, innanzi tutto, che il verbale di assemblea dei soci del 29.11.10 valesse a provare il credito, anche poiché l'attore, per anni amministratore della società, ben avrebbe potuto ascriversi compensi non dovuti ovvero aumentarne l'importo a suo esclusivo vantaggio,
- rilevava che in pari data era stato approvato anche un “Piano finanziario di massima” per il ripianamento dei debiti della compagine, che all'epoca erano assai ingenti, dal quale si evinceva che la liquidazione dei compensi dei Direttori Tecnici,
di Sicurezza e di Qualità era prevista solo successivamente al soddisfacimento di tutti gli altri creditori poiché tali compensi dovevano valutarsi alla stregua di pagina 10 di 28 finanziamenti soci e cioè quali poste contabili da iscrivere in bilancio ma da saldare solo eventualmente e comunque previo pagamento degli altri creditori, giacché le relative attività avevano rappresentato una fornitura di servizi alla società,
- affermava che, in ogni caso, il credito in oggetto era da considerare postergato, sia per la posizione che la relativa voce occupava nel “Piano finanziario” sia per il cronoprogramma, richiamato nel medesimo piano, che la società si era data per l'attività liquidatoria, essendo ben presente a tutti i soci la necessità di ripianare le obbligazioni con i soggetti terzi prima ancora di quelle con i soci stessi, ciò che lo stesso ET aveva accettato e concordato, essendo egli estensore e firmatario del piano stesso,
- sosteneva essersi quindi quanto meno in presenza di un vero e proprio pactum de
non petendo, integrativo di una postergazione anche volontaria,
- denegava, comunque, che l'attore avesse mai svolto attività di direttore tecnico e responsabile della sicurezza, a prescindere dal fatto che ne avesse o meno i requisiti,
essendo le stesse state semmai svolte in prevalenza dall'altro socio, _2
, che risultava creditore a tale titolo di un compenso pari ad € 1.701.912,00,
[...]
ed instava quindi per il rigetto delle avverse pretese.
Depositate le comparse conclusionali, la causa è stata poi decisa con la sentenza n.
43/23, pubblicata in data 5.1.23, in forza della quale il Tribunale di Venezia:
- opinato che nella fattispecie non operasse l'agevolazione probatoria tipizzata dall'art. 1988 cc posto che il valore di prova del bilancio di una società di capitali regolarmente approvato, in ordine ai debiti della società medesima, è in realtà
affidato alla libera valutazione del giudice, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa, e ciò tanto più ove risulti che l'asserito creditore fosse socio e componente del CdA della compagine all'epoca in cui i crediti venivano pagina 11 di 28 asseritamente riconosciuti,
- sottolineato che nel corso dell'assemblea del 29.11.10 era stato approvato anche un
“Piano finanziario di massima” per il ripianamento dei debiti della
[...]
, dal quale si evinceva che la liquidazione dei compensi dovuti Parte_4
ai Direttori Tecnici, di Sicurezza e di Qualità era prevista solo in un momento successivo al soddisfacimento di tutti gli altri creditori poiché tali compensi dovevano valutarsi alla stregua di finanziamenti soci,
- ritenuto quindi che l'attività lavorativa asseritamente espletata dall'attore costituisse pertanto una fornitura di servizi alla società e che il relativo credito andasse considerato siccome postergato, anche alla luce della giurisprudenza che risultava aver accolto, al riguardo, una nozione ampia e sostanzialistica di finanziamento, in un'ottica marcatamente antielusiva, tale da includere qualsiasi posizione giuridica soggettiva qualificabile come diritto di credito nei confronti della società,
indipendentemente dallo schema giuridico utilizzato per l'effettuazione del finanziamento,
ha rigettato la domanda ritenendo il credito inesigibile, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità delle questioni trattate.
2. Il giudizio di appello
Deceduto medio tempore l'attore, avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame gli eredi del de cuius formulando due motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, sottolineando la correttezza della sentenza di primo grado.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al pagina 12 di 28 collegio per l'udienza del 22 gennaio 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame, sebbene parzialmente fondato, non è tale da comportare la riforma della sentenza impugnata.
3.1 Con il primo motivo d'appello il , premettendo di aver rivestito la qualifica Pt_4
di direttore tecnico della compagine appellata dal 1971 al 2010, così venendo a costituire l'elemento di contatto tra quest'ultima, la committenza e le maestranze,
subappaltatori compresi, occupandosi:
- di studiare le gare d'appalto,
- di verificare la congruità delle offerte elaborate dall'Ufficio Gare,
- di organizzare, gestire e presidiare le attività del cantiere edile, partecipando alla definizione del piano esecutivo del progetto e all'individuazione delle modalità
operative più indicate per l'esecuzione dei lavori, ivi compresi la definizione del budget di commessa, il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori,
l'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature, il coordinamento dei collaboratori e la redazione delle note tecniche di rendicontazione,
censura la sentenza del Tribunale di Venezia nella parte in cui non ha ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 1988 cc pur a fronte dell'intervenuta approvazione del bilancio chiuso al 31.12.09, nell'ambito del quale era espressamente riconosciuta l'esistenza del suo credito di € 851.246,00, quale risultato della compensazione delle spettanze da lui maturate sino a quella data per la maggior somma di € 1.212.246,00 con l'importo di € 361.000,00 dovuto a titolo risarcitorio in favore di
, e per vertenze relative agli stessi. Persona_2 Parte_8 Parte_9
Rileva, inoltre, che il credito in questione veniva nuovamente riconosciuto sia dallo pagina 13 di 28 stesso liquidatore della compagine con missiva del 9.1.17 sia dalla società mediante la dichiarazione ex art. 547 cpc resa in data 23.12.19 nell'ambito dell'esecuzione mobiliare presso terzi rubricata avanti al Tribunale di Venezia sub n. 18/2020 R.G, e comunque poteva ben essere dedotto dal tenore della pronuncia della Commissione
Tributaria Regionale di Venezia n. 03/9/2009 del 2.2.09, nel cui ambito si accertava che le prestazioni professionali dei tre Direttori Tecnici risultavano effettivamente espletate,
come agevolmente desumibile dalla documentazione prodotta.
Si duole poi della circostanza che, una volta esclusa l'operatività della norma sopra citata, il giudice peraltro nemmeno gli consentiva di assolvere al suo onere probatorio,
non ammettendo alcuno dei mezzi istruttori appunto formulati al fine di dimostrare la sussistenza del credito vantato.
Parte appellata sostiene invece:
- che i dati contenuti nel bilancio siano rimessi alla libera valutazione del giudice, non avendo valore di presunzione di veridicità né di riconoscimento di debito, e ciò a
fortiori qualora, come nella specie, socio e componente del C.d.A. della società
fosse proprio il sedicente creditore,
- che le dichiarazioni rese dal liquidatore si limitano ad attestare la presenza nei bilanci della voce relativa al credito, senza nulla affermare in merito all'esistenza del rapporto posto a base del credito stesso,
- che, in ogni caso, il giudice non avrebbe escluso l'esistenza del credito,
affermandone però la natura postergata,
- che nemmeno può censurarsi la scelta di non ammettere i mezzi istruttori richiesti da controparte, in quanto attinenti a circostanze documentali e comportanti pagina 14 di 28 l'espressione di un giudizio inibito ai testi,
- che, ad ogni buon conto, il credito dovrebbe ritenersi inesistente poiché il ET
non aveva mai compiuto le attività indicate.
Il motivo è parzialmente fondato.
Sotto un primo profilo vale invero osservare come la Suprema Corte abbia avuto modo di chiarire, con riguardo all'operatività del meccanismo disciplinato dall'art. 1988 cc,
che le annotazioni relative ad importi spettanti ad un dipendente redatte dall'imprenditore su di un documento contabile (nella specie un conto economico dell'esercizio annuale di una banca) non sono configurabili né come ricognizione di debito, essendo quest'ultima un negozio unilaterale recettizio volto a rafforzare la posizione del creditore destinatario della dichiarazione, né come confessione, in quanto non sorretta dall'animus confitendi, avendo il conto economico, come il bilancio di cui esso è parte, finalità meramente informative in ordine alla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della società (Cass. 17.12.97 n. 12768).
Affermazione questa pienamente condivisibile in sé dal momento che, come ben noto, il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell'art. 2709 cc, in ordine ai debiti della società medesima, solo in forza di un apprezzamento comunque affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa (Cass. 18.2.16 n. 3190 e
14.3.13 n. 6547), escludendosi specificamente che le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, abbiano valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte (Cass.
6.12.11 n. 26216) atteso che l'art. 2709 cc, nello statuire che le stesse pagina 15 di 28 facciano prova contro lo stesso, pone a sfavore di quest'ultimo una semplice presunzione di veridicità vincibile da idonea prova contraria (Cass. 22.5.09 n. 11912).
E ciò è ancor più valido nel caso di specie, ove l'approvazione del bilancio in oggetto è
avvenuta in forza del diretto contributo prestato dallo stesso creditore – che all'epoca era socio e componente del C.d.A. della – il quale Parte_4
non può certo pretendere di far valere siccome riconoscitiva dei suoi diritti una delibera assunta grazie anche al suo voto.
Sotto un secondo profilo, peraltro, va anche osservato che costituiscono invece idoneo riconoscimento di debito sia la missiva del liquidatore della società, dott. Tes_21
, datata 9.1.17, sia la successiva dichiarazione resa dal medesimo ai sensi
[...]
dell'art. 547 cpc in data 23.12.19, giacché in entrambi i predetti documenti, provenienti da soggetto abilitato ad esprimere la volontà dell'impresa, si dà espressamente conto dell'esistenza di un credito di dell'importo di € 960.278,44 a titolo di _1
compensi maturati quale Direttore Tecnico, pur con la precisazione che tali somme devono essere considerate alla stregua di finanziamenti soci, come tali postergati rispetto al pagamento dei debiti sociali (circostanze queste che saranno poi oggetto di esame nell'ambito della trattazione della seconda ragione di gravame).
A fronte della quale circostanza va allora ricordato come, in forza del disposto dell'art. 1988 cc, la ricognizione di debito, pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione,
presenti comunque effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale,
dando causa ad una astrazione processuale della causa debendi, comportante una
relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova pagina 16 di 28 contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venire meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa solo ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esiste una condizione o un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione
(Cass. 25.1.22 n. 2091).
Nel caso di specie, peraltro, non risulta che l'appellata abbia fornito elementi, anche soltanto in via presuntiva, idonei a dimostrare l'inesistenza del credito così come descritto nelle citate missive e dettagliato in atti sicché non residuano ragioni per porne in dubbio l'esistenza e la validità, tanto più ove si consideri che nell'ambito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia n. 03/9/2009 del 2.2.09,
resa in relazione ad un ricorso tributario promosso avverso un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate notificato alla , una volta Parte_4
“accertata dunque l'indefettibilità di tale figura, il cui ruolo può essere svolto sia da un
professionista interno all'impresa (socio o amministratore o dipendente), sia da un
libero professionista (esterno)”, si affermava che “nell'impresa le prestazioni Pt_4
professionali dei tre Direttori Tecnici (i Sig.ri , che sono anche amministratori Pt_4
della Società), risultano effettivamente espletate, com'è agevole constatare dalla
documentazione prodotta”.
3.2 Tanto chiarito, deve peraltro ancora indagarsi se il credito in oggetto risultasse o meno postergato, come affermato dal giudice di prime cure, ciò che costituisce oggetto della seconda ragione di gravame, in forza della quale l'appellante osserva non vertersi pagina 17 di 28 affatto in ipotesi di finanziamento soci e rileva non ricorrere comunque i presupposti usualmente richiesti per ritenere operante l'istituto in questione, rappresentati da un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto e da una situazione finanziaria della società tale da rendere ragionevole l'effettuazione di un conferimento patrimoniale ovvero, nell'ottica di una considerazione unitaria della fattispecie, da un concreto rischio di insolvenza il quale faccia presumere siccome altamente probabile che, nel momento in cui esso veniva concesso, la società non sarebbe stata in grado di rimborsarlo senza omettere la regolare soddisfazione degli altri creditori.
In particolare, su punto, il ET:
- da un lato, deduce non essere stata fornita prova alcuna di siffatta situazione di grave difficoltà economica e finanziaria, siccome tra l'altro riconosciuto in altre due pronunce emesse in cause similari proposte da lui e da un altro socio sempre avverso la , Parte_4
- d'altro lato, afferma doversi tenere conto della situazione attuale della compagine e non di quella originaria, attesa la lettura sostanzialistica della fattispecie recentemente adottata dalla Suprema Corte, la quale, nell'interpretare la portata dell'art. 2467 cc, ha affermato che quando lo squilibrio patrimoniale sia stato superato, il credito del socio ritorna ordinariamente esigibile anche qualora non siano stati a quel momento ancora adempiuti tutti gli altri debiti sociali, potendosi ritenere realizzata una situazione di soddisfazione astratta dei creditori terzi in virtù
del ritrovato equilibrio patrimoniale e finanziario della società.
Osserva poi che in una postilla apposta a conclusione del Piano Finanziario di massima
è precisato che il debito verso di lui “genera tassazione”, ciò che rappresenterebbe pagina 18 di 28 ulteriore conferma dell'insussistenza della asserita inesigibilità del relativo credito,
tanto più evidente ove i si consideri che i finanziamenti soci venivano viceversa dichiarati non soggetti ad alcun tipo di tassazione e che questi ultimi, nel corso degli anni, erano sempre stati appostati in contabilità in maniera del tutto distinta rispetto ai crediti da lavoro.
Parte appellata ribadisce invece che nell'ambito del Piano finanziario la liquidazione dei compensi dovuti ai Direttori Tecnici, di Sicurezza e di Qualità era prevista solo successivamente al soddisfacimento di tutti gli altri creditori e ciò poiché gli stessi dovevano valutarsi come alla stregua di veri e propri finanziamenti soci, costituendo l'attività lavorativa asseritamente espletata dal ET una fornitura di servizi alla società, secondo la nozione ampia e sostanzialistica di finanziamento accolta dalla giurisprudenza. Rileva, inoltre, che la postergazione delle relative obbligazioni si desume:
- sia dalla posizione (la decima) che la voce in oggetto occupava nel Piano,
- sia dal cronoprogramma che la compagine si era data per l'opera liquidatoria, di cui pure era fatta menzione nel Piano, il quale, oltre a risultare articolato in due fasi distinte, caratterizzate la prima dalla cessione delle quote della ALBERGO
ANASTASIA SRL e la seconda dalla cessione della , prevedeva CP_2
poi pure che il credito del ET venisse soddisfatto solo all'esito della seconda delle citate vendite,
sostenendo essersi quindi in presenza di un vero e proprio pactum de non petendo volto a garantire la persistenza nelle casse della società della liquidità necessaria a far fronte alle spese correnti nonché a quelle straordinarie senza necessità di ottenere pagina 19 di 28 finanziamenti dal sistema bancario, con inevitabile pagamento di spese ed interessi.
Sottolinea altresì che la predetta postergazione era stata, d'altronde, dichiarata anche nell'ambito del contenzioso pendente avanti la Commissione Tributaria – in un momento nel quale il ET era membro del consiglio di amministrazione ed al quale pertanto poteva essere fatta risalire la volontà così esplicitata dalla società – e poi confermata in una missiva inviata a , ove l'appellante, nella sua veste CP_3
di amministratore e di direttore tecnico, si impegnava a non esigere né incassare dalla società, comune debitrice, le somme dovute a titolo di compenso per prestazioni tecniche, né a far valere nei confronti della stessa la compensazione per alcun importo fino alla completa estinzione del debito.
Richiama, infine, a sostegno delle proprie tesi il tenore della sentenza n. 2377/23 resa da questa Corte territoriale nell'ambito della causa gemella promossa contro la società
dall'altro socio ed amministratore , il quale ha visto rigettare le proprie Parte_1
pretese proprio in forza di tutte le considerazioni sopra svolte.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo va, invero, evidenziato come, in effetti, il citato Piano
finanziario:
- da un lato, palesemente elenchi una serie di debiti della compagine, tra i quali, al punto n. 10), sono appunto menzionati quelli derivanti dalle prestazioni lavorative elargite da , e , ER _2 Parte_1
- d'altro lato, espressamente disponga, in esecuzione di quanto stabilito al punto 7)
della delibera assembleare, che al loro rimborso si debba fare fronte mediante gli importi che saranno ricavati dalla alienazione delle quote della ALBERGO
pagina 20 di 28 ANASTASIA SRL e della , e cioè di due società partecipate dalla CP_2
, Parte_4
- e da ultimo disciplini temporalmente l'attuazione delle predette dismissioni,
dividendole in due fasi, rispettivamente denominate A e B,
o la prima delle quali caratterizzata dalla cessione delle quote di partecipazione della ALBERGO ANASTASIA SRL, con previsione di ricavo di un importo di circa € 10.000.000,00, da impiegare per l'estinzione dei debiti sociali elencati a pag. 5 del documento, tra i quali vengono indicati
in primis quelli verso le banche ed i fornitori, residuando la sola somma di €
110.000,00 per la soddisfazione dei compensi spettanti ai tre soci, da effettuarsi in misura proporzionale a quanto spettante a ciascuno di essi,
o la seconda delle quali contraddistinta dalla alienazione delle quote della
[...]
con destinazione del ricavato al saldo dei residui debiti, tra cui CP_2
quelli appunto relativi alle prestazioni lavorative espletate dai tre soci, per i quali viene destinato l'importo di € 1.966.989,00.
Laddove poi, alla pag. 3 del Piano, viene anche specificato che esso “non tiene conto di
alcune significative poste di bilancio che vengono sotto evidenziate e che verranno
definite e destinate in corso di attività. Nel momento in cui emergesse liquidità da esse
derivanti si procederà alla liquidazione degli impegni esistenti dando comunque
priorità alla liquidazione di quanto residuo dei Compensi dei Direttori Tecnici e
Compensi Qualità e Sicurezza, fatta salva la verifica della sostenibilità finanziaria della
e delle Partecipate, con particolare riferimento alla riduzione Parte_4
dell'indebitamento della società Controparte_4
pagina 21 di 28 Dalle quali disposizioni, complessivamente considerate, si evince allora:
- da un lato, come la compagine versasse effettivamente in una situazione di grave crisi, non essendo in grado di far fronte alle proprie ordinarie obbligazioni mediante gli ordinari mezzi di pagamento e dovendo, al contrario, ipotizzare una massiccia attività di dismissioni per onorare i debiti in essere nei confronti dei fornitori e degli istituti di credito,
- d'altro lato, come i soci, proprio in ragione di tale situazione, abbiano quindi inteso condizionare l'estinzione dei debiti al reperimento di idonea liquidità proveniente dalla vendita di alcuni beni di pertinenza della compagine specificamente individuati, fissando all'uopo una apposita scansione temporale delle relative operazioni, e stabilire inoltre un ordine di priorità nel pagamento dei crediti vantati dai terzi, prescrivendo che il saldo dei loro compensi potesse avvenire solo una volta soddisfatti i creditori terzi, dal momento che dei proventi della prima cessione,
stimati nella cospicua somma di € 10.000.000,00, essi avrebbero potuto beneficiare per soli € 110.000.00.
Il che ben vale allora a qualificare il credito vantato dall'odierno appellante, che tale delibera ha approvato, facendola propria, alla stregua di un vero e proprio finanziamento soci, essendo pacifico che la giurisprudenza abbia accolto, al riguardo,
una nozione ampia e sostanzialistica di finanziamento, in un'ottica marcatamente antielusiva, venendo ad intendere per tali i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma e,
perciò, anche quelli indirettamente effettuati dal socio alla società, pure nelle forme di un risparmio della spesa che la società avrebbe dovuto affrontare per il pagamento dei compensi a tecnici esterni (Trib. Firenze, 18.4.16 e Trib. Milano, 13.10.16 n. 11243),
pagina 22 di 28 giacché l'art. 2467 cc formalizza la fattispecie in questione nella forma più estesa possibile (“in qualsiasi forma effettuati”), e tale dunque da includervi qualunque posizione giuridica soggettiva qualificabile come diritto di credito nei confronti della società, indipendentemente dallo schema giuridico utilizzato per l'effettuazione del finanziamento, purché si tratti di un atto o di un comportamento volontario del socio.
E d'altronde, ove si consideri:
- che l'art. 2467 cc disciplina gli apporti dei soci che, in presenza di determinate situazioni, sono ex lege qualificati quali conferimenti,
- che il secondo comma dell'art. 2464 cc consente a sua volta che possano essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica,
- laddove poi il sesto comma della medesima norma prevede anche il conferimento di prestazioni di opere o servizi,
sarebbe irragionevole non applicare la disciplina di cui all'art. 2467 cc anche a questi ultimi, tenendo in particolare conto del fatto che l'istituto della postergazione del rimborso del finanziamento del socio concesso in situazioni che renderebbero viceversa necessario un conferimento è appunto dettato al fine di contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale delle società chiuse, in forza dei quali si cerca di traslare indebitamente il rischio d'impresa dalla società al mercato, ritenendosi anomalo il finanziamento ogni qual volta un qualsiasi creditore esterno alla società non lo avrebbe mai concesso, o comunque non a quelle condizioni, in ragione della situazione finanziaria della compagine (Cass. 20.6.18 n. 16291).
Di più ancora, vale anche notare come, nella fattispecie, il verbale dell'assemblea del
29.11.10 rechi in calce una postilla, firmata da tutti i soci, in cui i medesimi “si
pagina 23 di 28 impegnano ed obbligano a dare esecuzione alla presente delibera nonché a tutti gli
accordi prodromici e conseguenti, ed a non revocarli”, così di fatto rinunciando a sollevare questioni, anche in futuro, in merito alla validità del predetto Piano finanziario di massima contestualmente approvato.
Il che risulta poi confermato dalla circostanza che avverso la delibera assembleare del
29.11.10, contenente il predetto patto di postergazione, nessuna impugnativa od azione diretta ad ottenerne la declaratoria di invalidità sia mai stata esperita da parte di alcuno,
conseguendone non esservi ragioni per non ritenerne perdurante l'efficacia e la vincolatività.
Né può essere trascurato il fatto che nel Piano venisse anche inserita a pag. 6 una ulteriore postilla in forza della quale, con riferimento alla frazione del debito per compensi di € 1.966.989,00 da ripianare nella seconda fase, si disponeva che
“considerato che tale debito genera 'tassazione', si procederà di volta in volta
attraverso delibere del Cda (che dovrà tener conto sia della politica di bilancio da
attuare, che della disponibilità emergente) a trovare la forma di liquidazione più idonea
nell'interesse dei titolari dei compensi”, dal momento che:
- da un lato, pure siffatta previsione viene a manifestare l'intento dei soci di differire l'esazione dei propri crediti, postergandone il rimborso all'estinzione degli altri debiti sociali,
- d'altro lato, successivamente all'approvazione del Piano finanziario, l'organo amministrativo della società non risulta avere adottato alcuna decisione in merito,
nemmeno essendovi prova che il previsto programma di dismissioni delle attività
societarie sia stato attuato.
pagina 24 di 28 E deponendo, anzi, in senso contrario, il fatto che il liquidatore della società, dott.
nell'ambito della comunicazione del 9.1.17, pur riconoscendo Testimone_21
l'esistenza dei crediti vantati dall'odierno appellante, abbia peraltro affermato che la società non disponeva delle risorse finanziarie sufficienti per il loro soddisfacimento.
Sicché, conclusivamente, non pare dubbio essersi in presenza di una condotta del socio,
connotata dalla determinazione di non sollecitare la restituzione del proprio credito sino al momento in cui la società non fosse in grado di onorarlo, tale da far ritenere concluso un apposito accordo diretto a sostenere quest'ultima dal punto di vista finanziario in un momento in cui sarebbe semmai stato ragionevole eseguire un conferimento, atteso che,
secondo i giudici di legittimità, la qualificazione, in un senso o nell'altro, dei crediti dei soci nei confronti della società dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti,
dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società,
quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi (Cass. 23.2.12 n. 2758).
Rispetto alle quali convergenti emergenze non presenta, poi, rilievo decisivo la circostanza che, in un'altra postilla apposta a conclusione del Piano Finanziario, venisse precisato che il debito in questione era destinato a generare tassazione, trattandosi evidentemente di affermazione ricollegata al momento in cui lo stesso fosse ridivenuto concretamente esigibile.
Conseguendone allora, conclusivamente, la condizione di sostanziale inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria in cui versa la società (Cass.
pagina 25 di 28 30.5.24 n. 15196).
A fronte delle quali considerazioni resta, poi, unicamente da valutare se la predetta situazione, esistente al momento dell'approvazione del Piano finanziario, possa dirsi superata allo stato attuale, siccome richiesto dalle più recenti pronunce della Suprema
Corte, la quale ha avuto modo di affermare, in tema di finanziamento dei soci in favore della società, che il diritto al rimborso sorge postergato qualora erogato in situazione di difficoltà finanziaria o di squilibrio patrimoniale della società, e che tale carattere permane anche nel caso in cui il socio fuoriesca dalla società, con la precisazione peraltro che, a seguito del superamento delle predette difficoltà, esso ritorna pienamente esigibile in via ordinaria, anche se in quel momento non siano stati ancora adempiuti gli altri debiti sociali (Cass.
6.7.22 n. 21422).
In proposito, peraltro, la documentazione acquisita in atti non consente in alcun modo di ritenere ormai risolta la predetta condizione di crisi né d'altro canto l'attore, cui incombeva l'assolvimento del relativo onere probatorio – dal momento che agendo in relazione ad un credito temporaneamente inesigibile spettava a lui la dimostrazione che nel frattempo tale situazione fosse mutata – risulta aver fornito alcun elemento di prova in proposito ovvero formulato istanze, quali ad esempio quella di esibizione, volte ad ottenere la produzione in giudizio ad opera della controparte di documentazione atta a comprovare la circostanza.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua pagina 26 di 28 entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per l'appello, alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
520.000,01 ed € 1.000.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 15.659,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 4.607,00
Fase introduttiva II^ grado € 3.039,00
Fase decisionale II^ grado € 8.013,00
Totale € 15.659,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
pagina 27 di 28 la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n.
43/2023, pubblicata in data 5.1.23;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 15.659,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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2011 partecipò alla stesura e redazione degli accordi societari, nonché alla assemblea di