Articolo 2 della Legge 30 giugno 1959, n. 492
Articolo 1
Versione
6 agosto 1959
Art. 2.
Alla maggiore spesa di complessive lire 4 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, sara' fatto fronte mediante riduzione dei capitoli numeri 36 e 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1958-59, rispettivamente in ragione di lire un milione e tre milioni.

Entrata in vigore il 6 agosto 1959