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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/12/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 802/2025 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 [...] nato a [...] il [...] ) nata Parte_2 C.F._2 Parte_3
a Francofonte il 24.10.59 ( , nata a [...] il C.F._3 Parte_4
25.7.1971 ) nata a [...] [...] C.F._4 Parte_5 Parte_6
( e nata a [...] [...] C.F._5 Parte_7 Parte_6
( ) quali eredi della defunta nata a [...] C.F._6 Persona_1 Parte_6
23.6.54 e deceduta il 21.2.2017, tutti elett.te dom.ti per il presente atto presso lo studio dell'Avv.
Franco Carelli ( ) che li rappresenta e difende giusta procure notarili agli atti e C.F._7
ATTORI
CONTRO
(c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t. corrente in 96100 Corso Gelone 17 rappresenta e difesa dall' avv. Claudia CP_1
AR presso il cui studio in nella via Archia n. 18, è elettivamente domiciliata, giusto CP_1 incarico conferito con delibera del D.G n. 826 del giorno 11.06.2021 ed in virtù di procura come in atti conferita.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: responsabilità da esercizio professione sanitaria
All'udienza del 30.10.2025 il Giudice ha rimesso la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc 3° comma.
RAGIONI In FATTO E in DIRITTO
Con ricorso depositato come in atti i ricorrenti tutti quali eredi della defunta Persona_1 dopo aver premesso che dopo essere stata ricoverata in data 25.01.2017 presso l'Ospedale di Avola, per essere sottoposta a RM Addome superiore (senza e con contrasto, con indicazioni all'esame:
[... sospetta litiasi Via biliare principale), in data 03.02.2017 era stata ricoverata presso l'Ospedale dell' , nell'U.O.C. Chirurgia generale in ricovero CP_2 Controparte_1 ordinario programmato con diagnosi d'ingresso Calcolosi colecisto-coledocica; che in data
14.02.2017 veniva sottoposta all'intervento di colecistectomia, con un decorso post-operatorio regolare nelle giornate del 14, 15 e 16 febbraio, deducevano che la paziente era stata sottoposta ad un secondo intervento chirurgico, nel corso del quale si era verificata una perforazione del diametro di 3 mm della parete del colon, a livello della flessura destra, “sede della pregressa viscerolisi eseguita in corso di colecistectomia” e ne era stata rilevata la causa iatrogena per il rapporto di causalità fra le manovre chirurgiche di viscerolisi e la perforazione della parete del colon riscontrata nel corso del secondo intervento chirurgico, causa della peritonite stercoracea
Deducevano che già il 22.12.2016 si era disposta la diagnosi ecografica di “Calcolosi della colecisti
(senza segni di colecistite acuta) e Calcolosi della Via biliare principale”; che le successive indagini preoperatorie (T.C. addome del 18.01 e del 25.01.2017) avevano rilevato anche i segni Parte_8 di una colecistite acuta (ispessimento parietale della colecisti e falda fluida pericolecistica) oltre al coinvolgimento flogistico degli organi adiacenti (fegato e duodeno) e quindi che erano intercorse diverse settimane prima di completare gli accertamenti diagnostici relativi alla calcolosi della via biliare principale e che poi solo in data 09.02.2017 si era proceduto al suo trattamento con l'esecuzione della Sfinterotomia endoscopica
Deducevano che negligentemente l'intervento chirurgico di colecistectomia era stato eseguito prima che si concludesse il periodo di attività della flogosi colecistitica, nonché la erroneita' della scelta di eseguire la colecistectomia per via laparoscopica piuttosto che già ab inizio un intervento laparotomico .
Deducevano che il mutamento delle condizioni cliniche era indicato dalla insorgenza in data 17 febbraio della peritonite, e che era intervenuto un cambiamento anche a carico dell'alvo (alvo che era stato registrato nel diario medico come pervio ai gas); che quindi anche il tempo intercorso fra la comparsa dei primi sintomi e segni della complicanza perforativa (registrati nel diario clinico nella giornata del 17 febbraio) ed il reintervento (eseguito il pomeriggio del 18 febbraio) aveva consentito un significativo ulteriore aggravamento degli effetti della perforazione colica.
Deducevano quindi che il decesso della era avvenuto in conseguenza della perforazione Pt_1 intestinale prodotta a seguito del primo intervento chirurgico durante le manovre di lisi delle aderenze fra la colecisti e la flessura destra del colon;
che la perforazione aveva prodotto successivamente una peritonite stercoracea diffusa, che si era rivelata fatale per shock settico ed arresto cardiaco. Deducevano che doveva quindi configurarsi la responsabilità dei chirurghi operatori in quanto se l'intervento di colecistectomia fosse stato eseguito con una più corretta scelta di tempo e se fosse stato eseguito già inizialmente per via laparotomica, minori sarebbero state le probabilità che si verificasse una lesione iatrogena durante le manovre di viscerolisi;
che si era verificata una lesione “non a tutto spessore” della parete del colon, che aveva prodotto una successiva perforazione “in due tempi”;
Tanto premesso chiedevano ravvisarsi la responsabilità dei medici operatori per aver causato una grave sofferenza agonica della paziente e in particolare danno catastrofico da agonia ( iure hereditatis): anche sotto forma di assoluta perdita di chances di guarigione e di sopravvivenza;
danno non patrimoniale (esistenziale) dei congiunti (iure proprio) da perdita definitiva del rapporto parentale.
Tanto premesso chiedevano quindi accertarsi la responsabilità dei medici operatori del
[...]
, che avevano avuto in cura Controparte_3
, e per l'effetto condannare la al Persona_1 Controparte_1 risarcimento dei danni iure hereditatis - quali eredi e prossimi congiunti ( figli, fratello e sorelle ) della defunta per il danno non patrimoniale da questi patito ( danno terminale - Persona_1 catastrofico - da agonia e da perdita di chances di guarigione/sopravvivenza) ; a titolo di danno non patrimoniale proprio (danno esistenziale - da perdita dello strettissimo rapporto parentale ) ; a titolo di danno biologico e/o a qualunque altro ravvisato titolo, nessuno escluso, da liquidarsi secondo criteri equitativi ,personalizzato in aumento dei valori delle tabelle risarcitorie milanesi e danno morale, oltre refusione delle spese sostenute, comprese quelle stragiudiziali e per il procedimento di mediazione e sostenende ed interessi legali per il ritardo nel pagamento e rivalutazione Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza in fatto e in diritto Controparte_1 della domanda.
Contestava quanto asserito da parte dei ricorrenti in ordine alla scelta delle modalità operatorie e deduceva che si era proceduto secondo le linee guida evidenziandosi che l'intervento era stato eseguito correttamente e in modo conforme ai protocolli, con l'adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti dettati dalla scienza medico-chirurgica e suggeriti dall'esperienza, nonché nel rispetto delle regole tecniche,
Deduceva che la complicanza della perforazione colica, era anche espressamente riportata nel consenso informato chirurgico, sottoscritto dalla paziente.
Con ordinanza del 23 febbraio 2022 si faceva luogo alla nomina di collegio peritale, costituito da due consulenti che depositavano apposita relazione Con altra ordinanza del 17.09.2024, veniva disposto il richiamo dei nominati CC , che depositavano ulteriori chiarimenti in data 18.12.2024.
Con decreto emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc la causa veniva rimessa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc e definita come segue.
*******
Ritiene questo giudice che la domanda non sia meritevole di essere accolta e che pertanto deve essere rigettata.
Gli odierni attori agiscono in giudizio quali congiunti, della defunta lamentando Persona_1 di aver patito danni, non patrimoniali, iure successionis e iure proprio, e patrimoniali in esito al decesso occorso causato da una condotta colposa dei dei medici operatori del Controparte_3 dell' di , presso cui la defunta è stata presa in carico
[...] Controparte_1 CP_1
Preliminare è la qualificazione relativa al tipo di responsabilità civile (contrattuale o extra contrattuale) a cui ricondurre la odierna fattispecie .
In proposito costituisce orientamento consolidato (vedi Cass. n. 14471/2022 ) a cui questo giudice intende prestare continuità quello secondo cui “….La responsabilità della struttura sanitaria per i danni invocati iure proprio dai congiunti di un paziente danneggiato (o deceduto), è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei terzi protetti dal contratto”.
Da siffatta qualificazione deriva la operatività della regola dell'onere della prova, (oltre che di un termine di prescrizione quinquennale, peraltro nel caso eccepito solo unicamente alla violazione del diritto al consenso informato, di cui in seguito) che pone a carico di chi agisce in giudizio di dimostrare che il danno del quale si chiede il risarcimento sia eziologicamente collegato all'agire colposo degli operatori sanitari, ricostruendo il nesso causale secondo il principio del più probabile che non , correlandolo alle conseguenze dannose da cui gli attori chiedono di essere risarciti iure proprio e anche quali eredi della defunta . Pt_1
In applicazione del surrichiamato orientamento ritiene questo giudice che in ordine al profilo dell'an deponga in senso contrario alla ricostruzione difensiva di parte ricorrente l'esito della CTU medico legale disposta in questo procedimento ( depositata dalle cui risultanze emergono elementi idonei ad escludere che gli operatori sanitari del presidio ospedaliero a cui la stessa si era rivolta Pt_1 per essere curata e segnatamente per abbiano posto in essere una condotta che rimane immune da critiche di negligenza e imprudenza eziologicamente connessa all'evento lesivo occorso loro e alla loro congiunta defunta.
I consulenti nominati hanno concluso nell'escludere che “In termini di probabilità, appare più ragionevole ammettere che la perforazione si sia formata durante l'intervento…”, evidenziando che “… Fino alla data del 17.2.17 il decorso post operatorio risultava regolare …”. Dato incompatibile con l'assunto che la perforazione fosse avvenuta già durante l'intervento?! (pagine 3, 4, 5 della consulenza). Ritengono le CC.TT.UU che “ se fosse stata presente una perforazione nelle fasi finali dell'intervento chirurgico la fuoriuscita di materiale intestinale si sarebbe verificata nell'esatto momento in cui avveniva la perforazione, determinando un quadro peritonitico già evidente durante l'intervento stesso nelle fasi di chiusura della parete addominale o immediatamente dopo l'intervento” mentre il quadro di peritonite si era verificato in quarta giornata postoperatoria (pag 6 della relazione
Quanto alla censurata scelta iniziale di condurre l'intervento per via laparoscopica secondo Linee
ID ( vedi pag. 7 della relazione) , le CC.TT.UU evidenziavano che tale opzione consentiva di valutare in maniera precisa lo stato di infiammazione della colecisti e le sue eventuali aderenze al fine di eseguire una lisi aderenziale e laddove questa risulti difficoltosa convertire l'intervento in laparotomia.
Ribadivano che l'evento perforazione costituiva una complicanza prevista e dunque prevedibile nel corso di un intervento di chirurgia addominale, evidenziando che il chirurgo operatore nell'eseguire le manovre di lisi delle aderenze era consapevole della possibilità di provocare un indebolimento delle pareti dei visceri intestinali soprattutto di fronte ad un quadro di flogosi, ritiene preferibile un intervento in laparotomia in modo da poter mettere in atto tutta la sua attenzione per prevenire una perforazione, e laddove questa si dovesse verificare, immediatamente ripararla
Quanto al secondo intervento, in data 17 febbraio evidenziavano gli ausiliari del giudice nominati che “il decorso post-operatorio è stato regolare, la sintomatologia evidenziatasi in quarta giornata post-operatoria è stata prontamente riconosciuta e correttamente gestita mediante esecuzione di esame TC addome e laparotomia in urgenza. Tuttavia, la gravità del quadro di peritonite stercoracea associato al quadro settico ha determinato un peggioramento delle condizioni cliniche che hanno condotto la paziente all'exitus.
Concludevano rilevando che ( vedi pag. 8 e 9 della relazione) la perforazione viscerale rappresentava un evento raro, ma possibile e indicato nella statistica della letteratura di settore, anche in interventi eseguiti;
che si trattava di “un evento non prevenibile e prevedibile, pertanto, non addebitale a errata condotta da parte degli operatori” (cfr. pagg. 7, 8, 9 relazione di c.t.u. del 18.12.2024)
Deducevano ancora che non vi erano elementi fattuali oggettivi per affermare “………………..che la perforazione sia avvenuta proprio in quella fase di ispezione e/o di intervento chirurgico” concludendo ( vedi a pag. 12 della relazione) che “…. la complicanza perforazione colica non è da correlare ad un errore di mancata ispezione nel corso del primo intervento, né tantomeno ad errori di tecnica chirurgica, ma piuttosto secondaria ad una perforazione del colon che è avvenuta nei giorni successivi al primo intervento, verosimilmente in un "locus minoris resistentiae"
Ritiene questo giudice che le conclusioni rassegnate dai CC nominati in questo giudizio nelle relazioni versate in atti – le cui conclusioni vanno condivise in quanto immuni da vizio logico e giuridico – non possano essere scalfite dall'esito della relazione peritale depositata in un giudizio avente ad oggetto la medesima vicenda processuale.
Infatti le argomentazioni ivi svolte in questa sede per quello che rileva sono state adeguatamente confutate dai CC in quali sono addivenuti alla conclusione di escludere una responsabilità degli operatori nel decesso della . Pt_1
Deve quindi ritenersi che la complicanza che aveva condotto al decesso si era verificata la sera del
17.02.2017 e non nell'immediato post-operatorio per lesione perforativa intraoperatoria del colon;
e non era provocata da errore tecnico durante l'intervento chirurgico di colecistectomia acuta, dovendosi qualificare come complicanza tardiva possibile, prevista ma non prevenibile e non era stata provocata durante l'intervento del 14.02.2017 per il trattamento della colecistite .
Ritiene quindi questo giudice che alla luce dei chiarimenti resi dagli ausiliari non si appalesano i presupposti per far luogo al rinnovo della CTU, che eventualmente potrà avvenire in sede di appello, nel quale verrà riunito a quello pendente altro giudizio eventualmente nel frattempo istaurato.
La domanda va quindi rigettata.
Quanto alle spese processuali, ivi comprese quelle liquidate separatamente in via provvisoria ai
CC, tenuto conto della specificità della fattispecie, si ravvisano giusti motivi per disporne la compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
1262/2021 rigetta la domanda promossa come in atti nei confronti dell' Controparte_1
;
[...]
dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali
Pone in via definitiva a carico dell' le spese per i compensi ai CC già liquidate in CP_1 via provvisoria con separato provvedimento del 21.12.2024.
Siracusa 9 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 802/2025 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 [...] nato a [...] il [...] ) nata Parte_2 C.F._2 Parte_3
a Francofonte il 24.10.59 ( , nata a [...] il C.F._3 Parte_4
25.7.1971 ) nata a [...] [...] C.F._4 Parte_5 Parte_6
( e nata a [...] [...] C.F._5 Parte_7 Parte_6
( ) quali eredi della defunta nata a [...] C.F._6 Persona_1 Parte_6
23.6.54 e deceduta il 21.2.2017, tutti elett.te dom.ti per il presente atto presso lo studio dell'Avv.
Franco Carelli ( ) che li rappresenta e difende giusta procure notarili agli atti e C.F._7
ATTORI
CONTRO
(c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t. corrente in 96100 Corso Gelone 17 rappresenta e difesa dall' avv. Claudia CP_1
AR presso il cui studio in nella via Archia n. 18, è elettivamente domiciliata, giusto CP_1 incarico conferito con delibera del D.G n. 826 del giorno 11.06.2021 ed in virtù di procura come in atti conferita.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: responsabilità da esercizio professione sanitaria
All'udienza del 30.10.2025 il Giudice ha rimesso la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc 3° comma.
RAGIONI In FATTO E in DIRITTO
Con ricorso depositato come in atti i ricorrenti tutti quali eredi della defunta Persona_1 dopo aver premesso che dopo essere stata ricoverata in data 25.01.2017 presso l'Ospedale di Avola, per essere sottoposta a RM Addome superiore (senza e con contrasto, con indicazioni all'esame:
[... sospetta litiasi Via biliare principale), in data 03.02.2017 era stata ricoverata presso l'Ospedale dell' , nell'U.O.C. Chirurgia generale in ricovero CP_2 Controparte_1 ordinario programmato con diagnosi d'ingresso Calcolosi colecisto-coledocica; che in data
14.02.2017 veniva sottoposta all'intervento di colecistectomia, con un decorso post-operatorio regolare nelle giornate del 14, 15 e 16 febbraio, deducevano che la paziente era stata sottoposta ad un secondo intervento chirurgico, nel corso del quale si era verificata una perforazione del diametro di 3 mm della parete del colon, a livello della flessura destra, “sede della pregressa viscerolisi eseguita in corso di colecistectomia” e ne era stata rilevata la causa iatrogena per il rapporto di causalità fra le manovre chirurgiche di viscerolisi e la perforazione della parete del colon riscontrata nel corso del secondo intervento chirurgico, causa della peritonite stercoracea
Deducevano che già il 22.12.2016 si era disposta la diagnosi ecografica di “Calcolosi della colecisti
(senza segni di colecistite acuta) e Calcolosi della Via biliare principale”; che le successive indagini preoperatorie (T.C. addome del 18.01 e del 25.01.2017) avevano rilevato anche i segni Parte_8 di una colecistite acuta (ispessimento parietale della colecisti e falda fluida pericolecistica) oltre al coinvolgimento flogistico degli organi adiacenti (fegato e duodeno) e quindi che erano intercorse diverse settimane prima di completare gli accertamenti diagnostici relativi alla calcolosi della via biliare principale e che poi solo in data 09.02.2017 si era proceduto al suo trattamento con l'esecuzione della Sfinterotomia endoscopica
Deducevano che negligentemente l'intervento chirurgico di colecistectomia era stato eseguito prima che si concludesse il periodo di attività della flogosi colecistitica, nonché la erroneita' della scelta di eseguire la colecistectomia per via laparoscopica piuttosto che già ab inizio un intervento laparotomico .
Deducevano che il mutamento delle condizioni cliniche era indicato dalla insorgenza in data 17 febbraio della peritonite, e che era intervenuto un cambiamento anche a carico dell'alvo (alvo che era stato registrato nel diario medico come pervio ai gas); che quindi anche il tempo intercorso fra la comparsa dei primi sintomi e segni della complicanza perforativa (registrati nel diario clinico nella giornata del 17 febbraio) ed il reintervento (eseguito il pomeriggio del 18 febbraio) aveva consentito un significativo ulteriore aggravamento degli effetti della perforazione colica.
Deducevano quindi che il decesso della era avvenuto in conseguenza della perforazione Pt_1 intestinale prodotta a seguito del primo intervento chirurgico durante le manovre di lisi delle aderenze fra la colecisti e la flessura destra del colon;
che la perforazione aveva prodotto successivamente una peritonite stercoracea diffusa, che si era rivelata fatale per shock settico ed arresto cardiaco. Deducevano che doveva quindi configurarsi la responsabilità dei chirurghi operatori in quanto se l'intervento di colecistectomia fosse stato eseguito con una più corretta scelta di tempo e se fosse stato eseguito già inizialmente per via laparotomica, minori sarebbero state le probabilità che si verificasse una lesione iatrogena durante le manovre di viscerolisi;
che si era verificata una lesione “non a tutto spessore” della parete del colon, che aveva prodotto una successiva perforazione “in due tempi”;
Tanto premesso chiedevano ravvisarsi la responsabilità dei medici operatori per aver causato una grave sofferenza agonica della paziente e in particolare danno catastrofico da agonia ( iure hereditatis): anche sotto forma di assoluta perdita di chances di guarigione e di sopravvivenza;
danno non patrimoniale (esistenziale) dei congiunti (iure proprio) da perdita definitiva del rapporto parentale.
Tanto premesso chiedevano quindi accertarsi la responsabilità dei medici operatori del
[...]
, che avevano avuto in cura Controparte_3
, e per l'effetto condannare la al Persona_1 Controparte_1 risarcimento dei danni iure hereditatis - quali eredi e prossimi congiunti ( figli, fratello e sorelle ) della defunta per il danno non patrimoniale da questi patito ( danno terminale - Persona_1 catastrofico - da agonia e da perdita di chances di guarigione/sopravvivenza) ; a titolo di danno non patrimoniale proprio (danno esistenziale - da perdita dello strettissimo rapporto parentale ) ; a titolo di danno biologico e/o a qualunque altro ravvisato titolo, nessuno escluso, da liquidarsi secondo criteri equitativi ,personalizzato in aumento dei valori delle tabelle risarcitorie milanesi e danno morale, oltre refusione delle spese sostenute, comprese quelle stragiudiziali e per il procedimento di mediazione e sostenende ed interessi legali per il ritardo nel pagamento e rivalutazione Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza in fatto e in diritto Controparte_1 della domanda.
Contestava quanto asserito da parte dei ricorrenti in ordine alla scelta delle modalità operatorie e deduceva che si era proceduto secondo le linee guida evidenziandosi che l'intervento era stato eseguito correttamente e in modo conforme ai protocolli, con l'adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti dettati dalla scienza medico-chirurgica e suggeriti dall'esperienza, nonché nel rispetto delle regole tecniche,
Deduceva che la complicanza della perforazione colica, era anche espressamente riportata nel consenso informato chirurgico, sottoscritto dalla paziente.
Con ordinanza del 23 febbraio 2022 si faceva luogo alla nomina di collegio peritale, costituito da due consulenti che depositavano apposita relazione Con altra ordinanza del 17.09.2024, veniva disposto il richiamo dei nominati CC , che depositavano ulteriori chiarimenti in data 18.12.2024.
Con decreto emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc la causa veniva rimessa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc e definita come segue.
*******
Ritiene questo giudice che la domanda non sia meritevole di essere accolta e che pertanto deve essere rigettata.
Gli odierni attori agiscono in giudizio quali congiunti, della defunta lamentando Persona_1 di aver patito danni, non patrimoniali, iure successionis e iure proprio, e patrimoniali in esito al decesso occorso causato da una condotta colposa dei dei medici operatori del Controparte_3 dell' di , presso cui la defunta è stata presa in carico
[...] Controparte_1 CP_1
Preliminare è la qualificazione relativa al tipo di responsabilità civile (contrattuale o extra contrattuale) a cui ricondurre la odierna fattispecie .
In proposito costituisce orientamento consolidato (vedi Cass. n. 14471/2022 ) a cui questo giudice intende prestare continuità quello secondo cui “….La responsabilità della struttura sanitaria per i danni invocati iure proprio dai congiunti di un paziente danneggiato (o deceduto), è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei terzi protetti dal contratto”.
Da siffatta qualificazione deriva la operatività della regola dell'onere della prova, (oltre che di un termine di prescrizione quinquennale, peraltro nel caso eccepito solo unicamente alla violazione del diritto al consenso informato, di cui in seguito) che pone a carico di chi agisce in giudizio di dimostrare che il danno del quale si chiede il risarcimento sia eziologicamente collegato all'agire colposo degli operatori sanitari, ricostruendo il nesso causale secondo il principio del più probabile che non , correlandolo alle conseguenze dannose da cui gli attori chiedono di essere risarciti iure proprio e anche quali eredi della defunta . Pt_1
In applicazione del surrichiamato orientamento ritiene questo giudice che in ordine al profilo dell'an deponga in senso contrario alla ricostruzione difensiva di parte ricorrente l'esito della CTU medico legale disposta in questo procedimento ( depositata dalle cui risultanze emergono elementi idonei ad escludere che gli operatori sanitari del presidio ospedaliero a cui la stessa si era rivolta Pt_1 per essere curata e segnatamente per abbiano posto in essere una condotta che rimane immune da critiche di negligenza e imprudenza eziologicamente connessa all'evento lesivo occorso loro e alla loro congiunta defunta.
I consulenti nominati hanno concluso nell'escludere che “In termini di probabilità, appare più ragionevole ammettere che la perforazione si sia formata durante l'intervento…”, evidenziando che “… Fino alla data del 17.2.17 il decorso post operatorio risultava regolare …”. Dato incompatibile con l'assunto che la perforazione fosse avvenuta già durante l'intervento?! (pagine 3, 4, 5 della consulenza). Ritengono le CC.TT.UU che “ se fosse stata presente una perforazione nelle fasi finali dell'intervento chirurgico la fuoriuscita di materiale intestinale si sarebbe verificata nell'esatto momento in cui avveniva la perforazione, determinando un quadro peritonitico già evidente durante l'intervento stesso nelle fasi di chiusura della parete addominale o immediatamente dopo l'intervento” mentre il quadro di peritonite si era verificato in quarta giornata postoperatoria (pag 6 della relazione
Quanto alla censurata scelta iniziale di condurre l'intervento per via laparoscopica secondo Linee
ID ( vedi pag. 7 della relazione) , le CC.TT.UU evidenziavano che tale opzione consentiva di valutare in maniera precisa lo stato di infiammazione della colecisti e le sue eventuali aderenze al fine di eseguire una lisi aderenziale e laddove questa risulti difficoltosa convertire l'intervento in laparotomia.
Ribadivano che l'evento perforazione costituiva una complicanza prevista e dunque prevedibile nel corso di un intervento di chirurgia addominale, evidenziando che il chirurgo operatore nell'eseguire le manovre di lisi delle aderenze era consapevole della possibilità di provocare un indebolimento delle pareti dei visceri intestinali soprattutto di fronte ad un quadro di flogosi, ritiene preferibile un intervento in laparotomia in modo da poter mettere in atto tutta la sua attenzione per prevenire una perforazione, e laddove questa si dovesse verificare, immediatamente ripararla
Quanto al secondo intervento, in data 17 febbraio evidenziavano gli ausiliari del giudice nominati che “il decorso post-operatorio è stato regolare, la sintomatologia evidenziatasi in quarta giornata post-operatoria è stata prontamente riconosciuta e correttamente gestita mediante esecuzione di esame TC addome e laparotomia in urgenza. Tuttavia, la gravità del quadro di peritonite stercoracea associato al quadro settico ha determinato un peggioramento delle condizioni cliniche che hanno condotto la paziente all'exitus.
Concludevano rilevando che ( vedi pag. 8 e 9 della relazione) la perforazione viscerale rappresentava un evento raro, ma possibile e indicato nella statistica della letteratura di settore, anche in interventi eseguiti;
che si trattava di “un evento non prevenibile e prevedibile, pertanto, non addebitale a errata condotta da parte degli operatori” (cfr. pagg. 7, 8, 9 relazione di c.t.u. del 18.12.2024)
Deducevano ancora che non vi erano elementi fattuali oggettivi per affermare “………………..che la perforazione sia avvenuta proprio in quella fase di ispezione e/o di intervento chirurgico” concludendo ( vedi a pag. 12 della relazione) che “…. la complicanza perforazione colica non è da correlare ad un errore di mancata ispezione nel corso del primo intervento, né tantomeno ad errori di tecnica chirurgica, ma piuttosto secondaria ad una perforazione del colon che è avvenuta nei giorni successivi al primo intervento, verosimilmente in un "locus minoris resistentiae"
Ritiene questo giudice che le conclusioni rassegnate dai CC nominati in questo giudizio nelle relazioni versate in atti – le cui conclusioni vanno condivise in quanto immuni da vizio logico e giuridico – non possano essere scalfite dall'esito della relazione peritale depositata in un giudizio avente ad oggetto la medesima vicenda processuale.
Infatti le argomentazioni ivi svolte in questa sede per quello che rileva sono state adeguatamente confutate dai CC in quali sono addivenuti alla conclusione di escludere una responsabilità degli operatori nel decesso della . Pt_1
Deve quindi ritenersi che la complicanza che aveva condotto al decesso si era verificata la sera del
17.02.2017 e non nell'immediato post-operatorio per lesione perforativa intraoperatoria del colon;
e non era provocata da errore tecnico durante l'intervento chirurgico di colecistectomia acuta, dovendosi qualificare come complicanza tardiva possibile, prevista ma non prevenibile e non era stata provocata durante l'intervento del 14.02.2017 per il trattamento della colecistite .
Ritiene quindi questo giudice che alla luce dei chiarimenti resi dagli ausiliari non si appalesano i presupposti per far luogo al rinnovo della CTU, che eventualmente potrà avvenire in sede di appello, nel quale verrà riunito a quello pendente altro giudizio eventualmente nel frattempo istaurato.
La domanda va quindi rigettata.
Quanto alle spese processuali, ivi comprese quelle liquidate separatamente in via provvisoria ai
CC, tenuto conto della specificità della fattispecie, si ravvisano giusti motivi per disporne la compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
1262/2021 rigetta la domanda promossa come in atti nei confronti dell' Controparte_1
;
[...]
dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali
Pone in via definitiva a carico dell' le spese per i compensi ai CC già liquidate in CP_1 via provvisoria con separato provvedimento del 21.12.2024.
Siracusa 9 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore