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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1203/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7947/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo N 3 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PAGAMENTO n. 0002081 TARI 2018
- AVV PAGAMENTO n. 0002081 TARI 2019
- AVV PAGAMENTO n. 0002081 TARI 2020
- AVV PAGAMENTO n. 0002081 TARI 2021
- AVV PAGAMENTO n. 0002081 TARI 2022
- AVV PAGAMENTO n. 0002081 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 08 ottobre 2024, la Sig.ra Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'avviso di pagamento n. 0002081, relativa a TARI dal 2018 al 2023, notificata il 10 giugno
2024, recante la somma di euro 2.197,00 e
contro
Comune di Catania.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Insussistenza del presupposto impositivo e difetto di legittimazione passiva
La sig.ra Ricorrente_1, difatti, non è proprietaria né detiene alcun bene immobile nella Città di Catania né risulta aver avuto in locazione immobili negli anni oggetto dell'avviso di pagamento qui opposto. Invero, la sig.ra Ricorrente_1 è stata conduttrice dell'immobile di cui qui si discute soltanto per sei mesi e precisamente dall'01.04.2017 al 30.09.2017. Non solo, l'immobile di cui qui si discute risulta che sia stato ceduto tramite contratto di compravendita, nel 2018.
2) Violazione dell'art. 2697 c.c. – mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'ente impositore
Incombe su parte resistente, asserita la sussistenza di un credito, l'onere di dare prova del tempestivo e legittimo esercizio della pretesa. Nel caso che ci occupa, come sopra compiutamente evidenziato, emerge chiaramente dagli atti pubblici l'assenza dei presupposti impositivi nei confronti della sig.ra Ricorrente_1 e se l'ente impositore avesse avuto cura di verificarli si sarebbe agevolmente resa conto dell'errore in cui stava incorrendo.
3) Illegittimità dell'avviso impugnato per difetto di sottoscrizione
Per completezza difensiva, si eccepisce la nullità dell'atto opposto poiché privo di sottoscrizione e, comunque, poiché proveniente da un soggetto non legittimato ad emetterlo. Nell'atto in esame ritroviamo, infatti, solo l'indicazione a stampa del Funzionario Responsabile. L'avviso di pagamento opposto è, dunque, privo di firma autografa del funzionario che l'Amministrazione asserisce essere responsabile dei tributi, sebbene espressamente prevista ai fini della validità dell'atto dalle norme che disciplinano i tributi locali l'art. 3 del D.
Lgs n. 39/1993. Trattasi, questa, di norma generale in tema di atti amministrativi;
mentre, in materia di tributi locali trova applicazione l'art. 1 comma 87, della L. 549/95. Nel caso in esame è da escludere a monte che l'avviso impugnato possa essere legittimamente prodotto con sistemi informativi automatizzati. Ad ogni buon conto, ove così fosse, all'atto opposto avrebbe dovuto essere allegato l'apposito provvedimento di livello dirigenziale contenente l'indicazione del nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione dell'atto in questione, nonché l'indicazione della fonte dei dati. Nel caso in esame manca anche il richiamo ad un tale provvedimento. In ogni caso, non proveniente da soggetto abilitato all'apposizione della stessa. Né, del resto, potrebbe essere diversamente, atteso che il funzionario indicato quale sottoscrittore dell'avviso rappresenta un soggetto privo della qualifica dirigenziale.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio il Comune di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato. Si evidenzia che erano presenti 2 contratti di locazione, debitamente registrati, a nome della Sig. LT
NC, odierna ricorrente. Il primo registrato in data 27/04/2017 con data di locazione dal 01/04/2017 al 30/09/2018.
Il secondo registrato in data 30/10/2018 con data di locazione dal 01/10/2018 al 30/09/2020.
Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, è regolato dal D.Lgs. n. 507 del
1993, art. 62, l'esenzione dalla tassazione rifiuti è subordinata alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente.
Si fa presente che, la vendita dell'immobile da parte del proprietario nel 2018 , così come affermato dall'odierna ricorrente, non pregiudica la validità dei 2 contratti di locazione atteso che la ricorrente non ha dato nessuna prova della chiusura anticipata dei contratti.
Alla luce dei contratti di locazione intestati alla Sig.ra LT NC questo Ente vista la non debenza del tributo per gli anni dal 2021 al 2023 ha proceduto alla riliquidazione dell'avviso di pagamento N. 2081 del 12/02/2024 per le annualità non dovute cioè quelle non coperte dai contratti di locazione.
Con riguardo a quanto eccepito nel ricorso circa la eccezione di inesistenza giuridica per difetto di sottoscrizione, diversamente da quanto richiesto dalla parte ricorrente, si osserva che la mancata firma sull'avviso di accertamento del Funzionario Responsabile non è motivo di nullità dell'atto impugnato. Questo
Ente, infatti ha operato in conformità dell'art.1 co.87 L.549/95, che rende legittima la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 31 dicembre 2025 il ricorrente deposita memorie illustrative, insistendo sui motivi di ricorso.
All'udienza del 15 gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Presupposto impositivo e legittimazione passiva. Ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, il presupposto della TARI è costituito dall'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. L'onere della prova circa l'esistenza delle condizioni di esclusione o esenzione dal tributo grava sul contribuente.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dal Comune di Catania – in particolare i contratti di locazione regolarmente registrati – attesta la detenzione dell'immobile da parte della ricorrente per i periodi oggetto di pretesa tributaria. La ricorrente ha allegato dichiarazioni e documentazione a sostegno della cessazione della detenzione già dall'1.10.2017, ma non ha fornito prova idonea e univoca della cessazione anticipata della detenzione rispetto alle date risultanti dai contratti, né della riconsegna dell'immobile o della comunicazione all'Ente ai fini TARI. La mera dichiarazione del precedente proprietario e la produzione di un nuovo contratto di locazione per altro immobile non sono sufficienti a superare la presunzione derivante dai contratti di locazione registrati, che fanno piena prova della detenzione ai fini tributari, salvo prova contraria specifica e documentata.
Inoltre, la circostanza che la TARI sia stata pagata da altro soggetto (la nuova proprietaria) non esclude la legittimazione passiva della ricorrente per i periodi in cui risulta formalmente detentrice dell'immobile, in assenza di una formale cessazione della detenzione comunicata all'Ente impositore. La normativa vigente prevede infatti che la cessazione della detenzione debba essere tempestivamente comunicata all'ufficio tributi, pena la permanenza dell'obbligo tributario in capo al soggetto risultante dagli atti.
La ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'Ente impositore non avrebbe assolto l'onere probatorio in ordine alla sussistenza del presupposto impositivo e alla corretta individuazione del soggetto passivo. Tuttavia, la produzione dei contratti di locazione registrati costituisce prova sufficiente della detenzione dell'immobile da parte della ricorrente nei periodi contestati. In assenza di prova contraria specifica e documentata, l'onere della prova deve ritenersi assolto dall'Ente impositore.
Quanto all'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, si osserva che, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. 549/1995, la firma autografa sugli atti di liquidazione e accertamento dei tributi locali può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, qualora gli atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Tale principio è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23976/2008, Sez. V), secondo cui la mancata firma autografa non determina la nullità dell'atto, purché sia indicato il nominativo del responsabile e la produzione avvenga tramite sistemi automatizzati. Nel caso di specie, l'avviso impugnato reca l'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile e la produzione tramite sistemi informativi automatizzati è attestata dal provvedimento dirigenziale allegato agli atti. Pertanto, l'atto deve ritenersi conforme alla normativa vigente.
La Corte rileva che la ricorrente ha sollevato anche questioni relative alla mancata costituzione dell'Ente impositore e alla presunta decadenza di quest'ultimo dal potere di difesa. Tuttavia, dagli atti risulta che il
Comune di Catania si è regolarmente costituito e ha prodotto le proprie difese e la documentazione richiesta.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore del Comune di Catania. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della IX
Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in data 15 Gennaio 2026. IL
GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Salvatore Panebianco)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7947/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo N 3 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PAGAMENTO n. 0002081 TARI 2018
- AVV PAGAMENTO n. 0002081 TARI 2019
- AVV PAGAMENTO n. 0002081 TARI 2020
- AVV PAGAMENTO n. 0002081 TARI 2021
- AVV PAGAMENTO n. 0002081 TARI 2022
- AVV PAGAMENTO n. 0002081 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 08 ottobre 2024, la Sig.ra Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'avviso di pagamento n. 0002081, relativa a TARI dal 2018 al 2023, notificata il 10 giugno
2024, recante la somma di euro 2.197,00 e
contro
Comune di Catania.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Insussistenza del presupposto impositivo e difetto di legittimazione passiva
La sig.ra Ricorrente_1, difatti, non è proprietaria né detiene alcun bene immobile nella Città di Catania né risulta aver avuto in locazione immobili negli anni oggetto dell'avviso di pagamento qui opposto. Invero, la sig.ra Ricorrente_1 è stata conduttrice dell'immobile di cui qui si discute soltanto per sei mesi e precisamente dall'01.04.2017 al 30.09.2017. Non solo, l'immobile di cui qui si discute risulta che sia stato ceduto tramite contratto di compravendita, nel 2018.
2) Violazione dell'art. 2697 c.c. – mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'ente impositore
Incombe su parte resistente, asserita la sussistenza di un credito, l'onere di dare prova del tempestivo e legittimo esercizio della pretesa. Nel caso che ci occupa, come sopra compiutamente evidenziato, emerge chiaramente dagli atti pubblici l'assenza dei presupposti impositivi nei confronti della sig.ra Ricorrente_1 e se l'ente impositore avesse avuto cura di verificarli si sarebbe agevolmente resa conto dell'errore in cui stava incorrendo.
3) Illegittimità dell'avviso impugnato per difetto di sottoscrizione
Per completezza difensiva, si eccepisce la nullità dell'atto opposto poiché privo di sottoscrizione e, comunque, poiché proveniente da un soggetto non legittimato ad emetterlo. Nell'atto in esame ritroviamo, infatti, solo l'indicazione a stampa del Funzionario Responsabile. L'avviso di pagamento opposto è, dunque, privo di firma autografa del funzionario che l'Amministrazione asserisce essere responsabile dei tributi, sebbene espressamente prevista ai fini della validità dell'atto dalle norme che disciplinano i tributi locali l'art. 3 del D.
Lgs n. 39/1993. Trattasi, questa, di norma generale in tema di atti amministrativi;
mentre, in materia di tributi locali trova applicazione l'art. 1 comma 87, della L. 549/95. Nel caso in esame è da escludere a monte che l'avviso impugnato possa essere legittimamente prodotto con sistemi informativi automatizzati. Ad ogni buon conto, ove così fosse, all'atto opposto avrebbe dovuto essere allegato l'apposito provvedimento di livello dirigenziale contenente l'indicazione del nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione dell'atto in questione, nonché l'indicazione della fonte dei dati. Nel caso in esame manca anche il richiamo ad un tale provvedimento. In ogni caso, non proveniente da soggetto abilitato all'apposizione della stessa. Né, del resto, potrebbe essere diversamente, atteso che il funzionario indicato quale sottoscrittore dell'avviso rappresenta un soggetto privo della qualifica dirigenziale.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio il Comune di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato. Si evidenzia che erano presenti 2 contratti di locazione, debitamente registrati, a nome della Sig. LT
NC, odierna ricorrente. Il primo registrato in data 27/04/2017 con data di locazione dal 01/04/2017 al 30/09/2018.
Il secondo registrato in data 30/10/2018 con data di locazione dal 01/10/2018 al 30/09/2020.
Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, è regolato dal D.Lgs. n. 507 del
1993, art. 62, l'esenzione dalla tassazione rifiuti è subordinata alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente.
Si fa presente che, la vendita dell'immobile da parte del proprietario nel 2018 , così come affermato dall'odierna ricorrente, non pregiudica la validità dei 2 contratti di locazione atteso che la ricorrente non ha dato nessuna prova della chiusura anticipata dei contratti.
Alla luce dei contratti di locazione intestati alla Sig.ra LT NC questo Ente vista la non debenza del tributo per gli anni dal 2021 al 2023 ha proceduto alla riliquidazione dell'avviso di pagamento N. 2081 del 12/02/2024 per le annualità non dovute cioè quelle non coperte dai contratti di locazione.
Con riguardo a quanto eccepito nel ricorso circa la eccezione di inesistenza giuridica per difetto di sottoscrizione, diversamente da quanto richiesto dalla parte ricorrente, si osserva che la mancata firma sull'avviso di accertamento del Funzionario Responsabile non è motivo di nullità dell'atto impugnato. Questo
Ente, infatti ha operato in conformità dell'art.1 co.87 L.549/95, che rende legittima la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 31 dicembre 2025 il ricorrente deposita memorie illustrative, insistendo sui motivi di ricorso.
All'udienza del 15 gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Presupposto impositivo e legittimazione passiva. Ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, il presupposto della TARI è costituito dall'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. L'onere della prova circa l'esistenza delle condizioni di esclusione o esenzione dal tributo grava sul contribuente.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dal Comune di Catania – in particolare i contratti di locazione regolarmente registrati – attesta la detenzione dell'immobile da parte della ricorrente per i periodi oggetto di pretesa tributaria. La ricorrente ha allegato dichiarazioni e documentazione a sostegno della cessazione della detenzione già dall'1.10.2017, ma non ha fornito prova idonea e univoca della cessazione anticipata della detenzione rispetto alle date risultanti dai contratti, né della riconsegna dell'immobile o della comunicazione all'Ente ai fini TARI. La mera dichiarazione del precedente proprietario e la produzione di un nuovo contratto di locazione per altro immobile non sono sufficienti a superare la presunzione derivante dai contratti di locazione registrati, che fanno piena prova della detenzione ai fini tributari, salvo prova contraria specifica e documentata.
Inoltre, la circostanza che la TARI sia stata pagata da altro soggetto (la nuova proprietaria) non esclude la legittimazione passiva della ricorrente per i periodi in cui risulta formalmente detentrice dell'immobile, in assenza di una formale cessazione della detenzione comunicata all'Ente impositore. La normativa vigente prevede infatti che la cessazione della detenzione debba essere tempestivamente comunicata all'ufficio tributi, pena la permanenza dell'obbligo tributario in capo al soggetto risultante dagli atti.
La ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'Ente impositore non avrebbe assolto l'onere probatorio in ordine alla sussistenza del presupposto impositivo e alla corretta individuazione del soggetto passivo. Tuttavia, la produzione dei contratti di locazione registrati costituisce prova sufficiente della detenzione dell'immobile da parte della ricorrente nei periodi contestati. In assenza di prova contraria specifica e documentata, l'onere della prova deve ritenersi assolto dall'Ente impositore.
Quanto all'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, si osserva che, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. 549/1995, la firma autografa sugli atti di liquidazione e accertamento dei tributi locali può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, qualora gli atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Tale principio è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23976/2008, Sez. V), secondo cui la mancata firma autografa non determina la nullità dell'atto, purché sia indicato il nominativo del responsabile e la produzione avvenga tramite sistemi automatizzati. Nel caso di specie, l'avviso impugnato reca l'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile e la produzione tramite sistemi informativi automatizzati è attestata dal provvedimento dirigenziale allegato agli atti. Pertanto, l'atto deve ritenersi conforme alla normativa vigente.
La Corte rileva che la ricorrente ha sollevato anche questioni relative alla mancata costituzione dell'Ente impositore e alla presunta decadenza di quest'ultimo dal potere di difesa. Tuttavia, dagli atti risulta che il
Comune di Catania si è regolarmente costituito e ha prodotto le proprie difese e la documentazione richiesta.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore del Comune di Catania. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della IX
Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in data 15 Gennaio 2026. IL
GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Salvatore Panebianco)