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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 16/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 644/2024
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 644/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 16 gennaio 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. FORTE CESARE, oggi sostituito dall'avv. DUVA Parte_1
CRISTIANO.
Per 'avv. ZANNI VALENTINA e l'avv. COLOMBA VITTORIO, oggi Controparte_1 sostituiti dall'avv. TAGLIAFERRI FRANCO.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come nei rispettivi atti introduttivi, memorie depositate e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 644/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CESARE FORTE (C.F.:
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via C.F._2
Belisario n. 7;
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Delegato pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Cuneo, Via Cascina Colombaro, 36/A, rappresentata e difesa, anche in via tra di loro disgiunta dagli Avv.ti VITTORIO COLOMBA (C.F. ) e C.F._3
VALENTINA ZANNI (C.F: ) del Foro di Modena, con studio in Modena, C.F._4
Direzionale Centro Ferriere, Torre G, Via Ferruccio Lamborghini n. 81;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 60/2024 (RG n. 2576/2023) emesso dal Tribunale di Cremona, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice adito, contrarii rejectis: 1) in via principale e nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n.ro 60/2024 R.G. 2576/2023 - Dott. De
Lellis emesso da Codesto Onorevole Tribunale in data 25/01/2024 per tutte le assorbenti ragioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 dell'interposta opposizione. 2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto di tutte le superiori domande, revocare comunque il decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n.ro 60/2024 R.G. 2576/2023, e in accoglimento dell'eccezioni di cui al par. 4 dell'interposta opposizione, previo espletamento di CTU contabile ridurre il credito dell'odierna opposta nella misura che verrà determinata dal nominando perito. Con vittoria di onorari, comprensivi del rimborso forfettario ex lege al 15%, spese, oltre ad Iva e C.p.a come per legge da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, chiedendo a sua volta: “In via preliminare, attesa la manifesta infondatezza dell'opposizione per tutte le ragioni dedotte in narrativa, all'esito della prima udienza di comparizione parti emettere ordinanza di rigetto della domanda ai sensi dell'art. 183-quater c.p.c.;
pagina 2 di 5 Subordinatamente, sempre in via preliminare, non essendo comunque l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e non avendo l'avversa difesa contestato i fatti costitutivi del rapporto azionato, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
In via principale, nel merito, respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare parte attrice opponente al pagamento, in favore di CP_1
della somma oggetto di ingiunzione, oltre interessi legali fino all'effettivo saldo, ovvero della
[...] maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa. (…) Con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e successive occorrende, come per legge”.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 16/1/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale allegato, ed il Giudice ha emesso ai sensi della predetta norma la presente decisione.
L'opposizione promossa da non può essere accolta, per le ragioni che seguono. Parte_1
Va premesso che, nonostante la costituzione della convenuta opposta sia Controparte_1 intervenuta successivamente al termine di cui all'art. 166 c.p.c., essa non contiene alcuna domanda riconvenzionale o eccezione processuale e di merito non rilevabile d'ufficio, per cui non è incorsa in alcuna decadenza (potendo i documenti offerti in prova essere prodotti sino alla scadenza dei termini istruttori).
L'opponente ha invero eccepito: a) la carenza della legittimazione attiva (rectius, della titolarità attiva del credito) in capo alla società opposta;
b) l'assenza di prova della erogazione del finanziamento;
c) la conformità all'originale delle copie fotostatiche del contratto prodotte dalla controparte;
d) la mancanza di causa della obbligazione del “coobbligato”, da intendersi quale fideiussore, e la conseguente decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c.; e) la mancata sottoscrizione da parte dell'opponente del modulo riguardante le “informazioni di base sul credito ai consumatori”, con conseguente nullità delle sottoscrizioni apposte sulle condizioni economiche.
Innanzitutto, lo stesso opponente ha constatato che “con la comparsa di costituzione in giudizio controparte ha dato prova del contratto di cessione del credito in suo favore per la posizione Aldabra
s.r.l.” (pag. 2 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte opponente), così si ritiene rinunciando alla suddetta eccezione.
Inoltre, come già espresso con ordinanza del 28/11/2024, il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica del contratto è inammissibile in quanto formulato genericamente e per nulla motivato (non sono indicati invero i profili ed i motivi per cui il documento si differenzierebbe dall'originale), con la conseguenza che il disconoscimento delle sottoscrizioni (mai formalizzato) risulta ipotetico e subordinato alla visione dell' originale (seppure non spiegato, come detto, come questo non sarebbe assolutamente identico alla copia prodotta).
Non è quindi necessario svolgere alcun giudizio di verificazione delle sottoscrizioni, considerato anche che (contraddittoriamente) l'opponente ha paventato l'apocrifìa delle sole sottoscrizioni da lui apposte pagina 3 di 5 personalmente in quanto “coobbligato” e non anche delle contestuali sottoscrizioni sempre da lui apposte in qualità di amministratore unico di Parte_2
Le ulteriori eccezioni, poi, sono infondate.
In primo luogo, quanto alla mancata prova dell'effettiva erogazione del finanziamento alla finanziaria, si rileva che, come ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione, “mentre il contratto di mutuo in senso proprio è un contratto essenzialmente reale ed unilaterale, con obbligazioni da una sola parte, il quale si perfeziona soltanto con la consegna, da parte del mutuante al mutuatario, di determinate quantità di danaro o di altre cose fungibili – sorgendo da quel momento, a carico del solo mutuatario,
l'obbligazione fondamentale di restituire, nei termini e nei modi previsti, altrettante cose della stessa specie e qualità, con l'aggiunta eventuale dell'obbligazione parallela di prestare gli interessi -, il contratto di finanziamento risulta caratterizzato dall'obbligo di un soggetto di fornire capitali a ripetizione, in base ad un rapporto fondamentale di carattere consensuale ed obbligatorio (Cass. 27 novembre 1967, n. 2845)”. Per cui, “il contratto di finanziamento, o mutuo di scopo, è, per converso, fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica, che assolve essenzialmente una funzione creditizia, con la conseguenza che la consegna della somma da corrispondere, normalmente per stati di avanzamento, e con contestuale controllo della progressiva realizzazione dello scopo, rappresenta
l'esecuzione dell'obbligazione principale, anziché (come nel mutuo) l'elemento costitutivo del contratto (Cass. 21 luglio 1998, n. 7116)” (v. Cass., Sez. I Civ., 06 settembre 2019, n. 22380).
Di conseguenza, la natura consensuale del finanziamento comporta che fatto costitutivo del sorgere del credito – che il creditore deve dimostrare allegando poi l'inadempimento del debitore – è unicamente la stipula del contratto (e non la successiva erogazione della somma), spettando invece al debitore la prova del fatto estintivo o modificativo (ossia, tra le altre cose, la mancata eventuale erogazione della somma).
Il rapporto sostanziale deve dirsi quindi provato.
In ogni caso, la circostanza per cui è pacifico che l'autovettura sia stata effettivamente intestata alla società debitrice permette di fugare ogni dubbio sull'effettiva erogazione del prezzo alla concessionaria.
In secondo luogo, con riguardo alla qualifica giuridica dell'obbligazione assunta personalmente dall'opponente, si rileva che l'ordinamento prevede (art. 1299 c.c., ultimo comma) l'esistenza di una obbligazione solidale “ordinaria” in cui l'obbligazione, come nel caso di specie, sia assunta nell'interesse esclusivo di uno solo dei condebitori solidali, quindi del condebitore che abbia ottenuto l'intera prestazione, prevedendo che se quest'ultimo risulti insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.
Inoltre, l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, laddove l'interpretazione letterale de contratto qualifica senza ombra di dubbio l'opponente quale coobbligato solidale ex art. 1292 ss c.c.
Se ne deduce che non può dirsi priva di causa una obbligazione, come quella in esame, sottoscritta in qualità di coobbligato della società che ha ricevuto il bene oggetto di finanziamento, e che tale obbligazione non possa essere per ciò solo ricondotta alla figura della fideiussione.
In altri termini, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista.
Di conseguenza, non avendo l'opponente contratto una obbligazione di garanzia accessoria rispetto a quella principale, la cessionaria creditrice non era tenuta a proporre le sue istanze nei confronti del pagina 4 di 5 debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, e pertanto non è maturata alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. (v. Trib. Bari, sent. n. 1573/2024; Trib. Ancona, sent. n.
1773/2023; Trib. Trani, sent. n. 11/2024; Trib. Torre Annunziata, sent. 1631/2023).
Infine, si rileva, con riferimento alla conoscenza e sottoscrizione delle condizioni economiche, che: a) il modulo denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” risulta sottoscritto dall'opponente, unico soggetto che (a differenza di Aldabra s.r.l.) poteva rivestire la qualifica di consumatore;
b) entrambi i richiedenti hanno peraltro sottoscritto la dichiarazione di aver preso visione delle suddette informazioni europee.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (individuato nell'importo della domanda), della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 644/2024 R.G., così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 60/2024 (RG n. 2576/2023) emesso dal Tribunale di Cremona.
CONDANNA parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del giudizio, che si liquidano in euro 3.387,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 16 gennaio 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 644/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 16 gennaio 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. FORTE CESARE, oggi sostituito dall'avv. DUVA Parte_1
CRISTIANO.
Per 'avv. ZANNI VALENTINA e l'avv. COLOMBA VITTORIO, oggi Controparte_1 sostituiti dall'avv. TAGLIAFERRI FRANCO.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come nei rispettivi atti introduttivi, memorie depositate e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 644/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CESARE FORTE (C.F.:
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via C.F._2
Belisario n. 7;
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Delegato pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Cuneo, Via Cascina Colombaro, 36/A, rappresentata e difesa, anche in via tra di loro disgiunta dagli Avv.ti VITTORIO COLOMBA (C.F. ) e C.F._3
VALENTINA ZANNI (C.F: ) del Foro di Modena, con studio in Modena, C.F._4
Direzionale Centro Ferriere, Torre G, Via Ferruccio Lamborghini n. 81;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 60/2024 (RG n. 2576/2023) emesso dal Tribunale di Cremona, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice adito, contrarii rejectis: 1) in via principale e nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n.ro 60/2024 R.G. 2576/2023 - Dott. De
Lellis emesso da Codesto Onorevole Tribunale in data 25/01/2024 per tutte le assorbenti ragioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 dell'interposta opposizione. 2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto di tutte le superiori domande, revocare comunque il decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n.ro 60/2024 R.G. 2576/2023, e in accoglimento dell'eccezioni di cui al par. 4 dell'interposta opposizione, previo espletamento di CTU contabile ridurre il credito dell'odierna opposta nella misura che verrà determinata dal nominando perito. Con vittoria di onorari, comprensivi del rimborso forfettario ex lege al 15%, spese, oltre ad Iva e C.p.a come per legge da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, chiedendo a sua volta: “In via preliminare, attesa la manifesta infondatezza dell'opposizione per tutte le ragioni dedotte in narrativa, all'esito della prima udienza di comparizione parti emettere ordinanza di rigetto della domanda ai sensi dell'art. 183-quater c.p.c.;
pagina 2 di 5 Subordinatamente, sempre in via preliminare, non essendo comunque l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e non avendo l'avversa difesa contestato i fatti costitutivi del rapporto azionato, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
In via principale, nel merito, respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare parte attrice opponente al pagamento, in favore di CP_1
della somma oggetto di ingiunzione, oltre interessi legali fino all'effettivo saldo, ovvero della
[...] maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa. (…) Con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e successive occorrende, come per legge”.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 16/1/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale allegato, ed il Giudice ha emesso ai sensi della predetta norma la presente decisione.
L'opposizione promossa da non può essere accolta, per le ragioni che seguono. Parte_1
Va premesso che, nonostante la costituzione della convenuta opposta sia Controparte_1 intervenuta successivamente al termine di cui all'art. 166 c.p.c., essa non contiene alcuna domanda riconvenzionale o eccezione processuale e di merito non rilevabile d'ufficio, per cui non è incorsa in alcuna decadenza (potendo i documenti offerti in prova essere prodotti sino alla scadenza dei termini istruttori).
L'opponente ha invero eccepito: a) la carenza della legittimazione attiva (rectius, della titolarità attiva del credito) in capo alla società opposta;
b) l'assenza di prova della erogazione del finanziamento;
c) la conformità all'originale delle copie fotostatiche del contratto prodotte dalla controparte;
d) la mancanza di causa della obbligazione del “coobbligato”, da intendersi quale fideiussore, e la conseguente decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c.; e) la mancata sottoscrizione da parte dell'opponente del modulo riguardante le “informazioni di base sul credito ai consumatori”, con conseguente nullità delle sottoscrizioni apposte sulle condizioni economiche.
Innanzitutto, lo stesso opponente ha constatato che “con la comparsa di costituzione in giudizio controparte ha dato prova del contratto di cessione del credito in suo favore per la posizione Aldabra
s.r.l.” (pag. 2 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte opponente), così si ritiene rinunciando alla suddetta eccezione.
Inoltre, come già espresso con ordinanza del 28/11/2024, il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica del contratto è inammissibile in quanto formulato genericamente e per nulla motivato (non sono indicati invero i profili ed i motivi per cui il documento si differenzierebbe dall'originale), con la conseguenza che il disconoscimento delle sottoscrizioni (mai formalizzato) risulta ipotetico e subordinato alla visione dell' originale (seppure non spiegato, come detto, come questo non sarebbe assolutamente identico alla copia prodotta).
Non è quindi necessario svolgere alcun giudizio di verificazione delle sottoscrizioni, considerato anche che (contraddittoriamente) l'opponente ha paventato l'apocrifìa delle sole sottoscrizioni da lui apposte pagina 3 di 5 personalmente in quanto “coobbligato” e non anche delle contestuali sottoscrizioni sempre da lui apposte in qualità di amministratore unico di Parte_2
Le ulteriori eccezioni, poi, sono infondate.
In primo luogo, quanto alla mancata prova dell'effettiva erogazione del finanziamento alla finanziaria, si rileva che, come ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione, “mentre il contratto di mutuo in senso proprio è un contratto essenzialmente reale ed unilaterale, con obbligazioni da una sola parte, il quale si perfeziona soltanto con la consegna, da parte del mutuante al mutuatario, di determinate quantità di danaro o di altre cose fungibili – sorgendo da quel momento, a carico del solo mutuatario,
l'obbligazione fondamentale di restituire, nei termini e nei modi previsti, altrettante cose della stessa specie e qualità, con l'aggiunta eventuale dell'obbligazione parallela di prestare gli interessi -, il contratto di finanziamento risulta caratterizzato dall'obbligo di un soggetto di fornire capitali a ripetizione, in base ad un rapporto fondamentale di carattere consensuale ed obbligatorio (Cass. 27 novembre 1967, n. 2845)”. Per cui, “il contratto di finanziamento, o mutuo di scopo, è, per converso, fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica, che assolve essenzialmente una funzione creditizia, con la conseguenza che la consegna della somma da corrispondere, normalmente per stati di avanzamento, e con contestuale controllo della progressiva realizzazione dello scopo, rappresenta
l'esecuzione dell'obbligazione principale, anziché (come nel mutuo) l'elemento costitutivo del contratto (Cass. 21 luglio 1998, n. 7116)” (v. Cass., Sez. I Civ., 06 settembre 2019, n. 22380).
Di conseguenza, la natura consensuale del finanziamento comporta che fatto costitutivo del sorgere del credito – che il creditore deve dimostrare allegando poi l'inadempimento del debitore – è unicamente la stipula del contratto (e non la successiva erogazione della somma), spettando invece al debitore la prova del fatto estintivo o modificativo (ossia, tra le altre cose, la mancata eventuale erogazione della somma).
Il rapporto sostanziale deve dirsi quindi provato.
In ogni caso, la circostanza per cui è pacifico che l'autovettura sia stata effettivamente intestata alla società debitrice permette di fugare ogni dubbio sull'effettiva erogazione del prezzo alla concessionaria.
In secondo luogo, con riguardo alla qualifica giuridica dell'obbligazione assunta personalmente dall'opponente, si rileva che l'ordinamento prevede (art. 1299 c.c., ultimo comma) l'esistenza di una obbligazione solidale “ordinaria” in cui l'obbligazione, come nel caso di specie, sia assunta nell'interesse esclusivo di uno solo dei condebitori solidali, quindi del condebitore che abbia ottenuto l'intera prestazione, prevedendo che se quest'ultimo risulti insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.
Inoltre, l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, laddove l'interpretazione letterale de contratto qualifica senza ombra di dubbio l'opponente quale coobbligato solidale ex art. 1292 ss c.c.
Se ne deduce che non può dirsi priva di causa una obbligazione, come quella in esame, sottoscritta in qualità di coobbligato della società che ha ricevuto il bene oggetto di finanziamento, e che tale obbligazione non possa essere per ciò solo ricondotta alla figura della fideiussione.
In altri termini, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista.
Di conseguenza, non avendo l'opponente contratto una obbligazione di garanzia accessoria rispetto a quella principale, la cessionaria creditrice non era tenuta a proporre le sue istanze nei confronti del pagina 4 di 5 debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, e pertanto non è maturata alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. (v. Trib. Bari, sent. n. 1573/2024; Trib. Ancona, sent. n.
1773/2023; Trib. Trani, sent. n. 11/2024; Trib. Torre Annunziata, sent. 1631/2023).
Infine, si rileva, con riferimento alla conoscenza e sottoscrizione delle condizioni economiche, che: a) il modulo denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” risulta sottoscritto dall'opponente, unico soggetto che (a differenza di Aldabra s.r.l.) poteva rivestire la qualifica di consumatore;
b) entrambi i richiedenti hanno peraltro sottoscritto la dichiarazione di aver preso visione delle suddette informazioni europee.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (individuato nell'importo della domanda), della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 644/2024 R.G., così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 60/2024 (RG n. 2576/2023) emesso dal Tribunale di Cremona.
CONDANNA parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del giudizio, che si liquidano in euro 3.387,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 16 gennaio 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 5 di 5