Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4686/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4686/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1
in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Maria Teresa Fasanaro, presso il cui studio in Siena,
Strada Massetana Romana n. 64, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in CP_1 C.F._2
calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Patrizia Palumbo, presso il cui studio in Siena, Via Simone
Martini n. 24, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art 127-ter c.p.c. del 21.01.2025 per l'Avv. Maria Parte_1
Teresa Fasanaro e per l'Avv. Patrizia Palumbo così concludevano;
CP_1
“omologare con sentenza la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, serbandosi mutuo rispetto. Il sig. si è Parte_1
trasferito sin dal 04/11/2024 temporaneamente presso la caserma sita in Siena, Piazza Amendola
n. 27 e dichiara di trasferirsi definitivamente in altra casa di abitazione il cui indirizzo verrà reso noto alla sig.ra al momento del possesso dello stesso, mentre la sig.ra CP_1 CP_1
resterà nella casa coniugale sita in Taverne d'Arbia (SI) strada delle Ropole n. 62, con tutti gli arredi che la compongono;
2. I coniugi dichiarano di aver provveduto previamente alla sottoscrizione del presente atto alla divisione dei loro beni ed effetti personali che il IG. preleverà non appena avrà reperito Pt_1
una propria abitazione;
3. Il figlio resta affidato ad entrambi secondo le disposizioni sull'affidamento Persona_1 condiviso, con collocamento presso la madre in Taverne d'Arbia (SI) strada delle Ropole n. 62, che provvederà ai suoi bisogni ed alla cura della sua persona, mentre l'esercizio della potestà genitoriale continuerà ad essere esercitato da entrambi i genitori, i quali conseguentemente, dovranno curare di comune accordo e collaborare nella istruzione, educazione e formazione del figlio. Ciascun genitore assume come proprio dovere civile ed umano quello di favorire nel figlio l'affetto ed il rispetto verso genitore e verso le rispettive famiglie di origine ed entrambi i genitori assumono l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni notizia che sia ritenuta utile per la formazione, istruzione, educazione e salute del figlio. Le decisioni più importanti dovranno essere prese sempre congiuntamente dai genitori;
Il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio
-per il periodo in cui egli dimorerà in caserma- ogni giorno dalle ore 16,00 alle Persona_1 ore 19,00 circa presso l'abitazione coniugale, previo accordo con la IG.ra e CP_1
successivamente -quando egli avrà reperito una propria abitazione in cui ospitare Per_1
un fine settimana alternato con la madre, nel giorno del sabato o della domenica da
[...]
concordare con la madre, nonché un giorno alla settimana, da individuare in accordo con la madre, quando avrà con sé durante il fine settimana e due giorni Persona_1
infrasettimanali, sempre da individuare in accordo con la madre, quando Persona_1 trascorrerà il fine settimana con quest'ultima; metà periodo per le festività natalizie e per quelle pasquali, da alternare di anno in anno con la IG.ra ; mentre per le vacanze estive, CP_1
entrambi i genitori trascorreranno due settimane anche non consecutive con il figlio, da concordare entro il entro 31 maggio, 3 / 5
4. Per effetto di tale accordo, il padre corrisponderà alla madre quale contributo al mantenimento del figlio l'assegno mensile di € 250,00= rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT somma che verrà versata entro il 26 di ogni mese, dal mese di novembre 2024 tramite bonifico sul conto corrente della sig.ra con iban: Parte_2
[...].
5. Entrambi i genitori contribuiranno in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie (mediche-specialistiche, scolastiche per l'acquisto di libri e per il pagamento delle tasse, sportive, ludiche e ricreative, etc.) concordate e documentate come da Protocollo in essere presso l'Intestato Tribunale, di cui le parti dichiarano di aver preso visione (anche ai fini della detrazione fiscale), che si dovessero rendere necessarie per il figlio purchè Persona_1
preventivamente concordate tra i genitori;
6. La sig.ra sosterrà dal novembre 2024 per intero l'importo del canone di locazione pari CP_1 ad euro 600,00 (seicento/00), nonché tutte le spese inerenti l'abitazione impegnandosi a subentrare nel contratto previo consenso del locatore;
7. L'assegno unico universale (AUU) per il figlio sarà beneficiato interamente Persona_1
dalla RA;
CP_1
8. Il figlio percepirà un'indennità di frequenza da parte dell'Inps che verrà Persona_1
utilizzata per pagare i percorsi terapeutici avendo il minore dei disturbi del comportamento
ADHD come da certificato che si produce (all. 5);
9. Il signor si impegna sin da ora ad effettuare in favore della RA il Pt_1 CP_1 passaggio dell'autovettura tg EY488AX e delle moto tg DS16974 e tg. X987LK. Gli importi necessari ai relativi trasferimenti verranno divisi in parti uguali con la RA . CP_1
10. I IGg. e dichiarano di essere economicamente CP_1 Parte_1
autosufficienti;
11. Non essendoci più necessità, ex lege, di inserire il nominativo dei figli minori sul passaporto,
i genitori si impegnano a rilasciarsi reciproco consenso per la richiesta e/o rinnovo del passaporto e per i successivi rinnovi per fini turistici del figlio Persona_1
12. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
13. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Pubblico Ministero: Atti trasmessi in data 4.12.2024 4 / 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.11.2024 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Parte_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio in data
[...] CP_1
19.5.2018 in Siena, con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena per l'anno 2018, Parte 2, Serie A, numero 5, che dalla loro unione era nato in data [...] in
Siena il figlio e che la convivenza era divenuta intollerabile;
Persona_2
concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 21.1.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni Pt_1 CP_1 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse del figlio minorenne e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge. 5 / 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), alle condizioni C.F._1 CP_1 C.F._2
concordate indicate supra;
spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siena di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 27 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao