TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 29/07/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3095/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/06/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
E
rappresentata e difesa, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. RUGGERINI CECILIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Sia pronunciata la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Volta Mantovana (MN), di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza, e con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge.
2) I figli minori siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con mantenimento della residenza anagrafica presso la casa coniugale sita in Porto Mantovano (MN), Via A. Vivaldi, 2. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo condiviso ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.; Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli con diritto per entrambi di esercitare la responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza dei minori con ciascun genitore.
3) In considerazione delle attività lavorative dei ricorrenti e delle consolidate abitudini dei figli, i ricorrenti di comune accordo intendono optare per una fruizione alternata della casa coniugale, che consenta loro di conciliare le rispettive attività lavorative con l'accudimento dei figli e consolidare le pregresse modalità di gestione dei figli;
In particolare entrambi i coniugi continueranno ad abitare la casa familiare , ma secondo turnazioni definite, e si alterneranno con i seguenti turni: A) Turno sera dalle 19.30 fino al mattino successivo con accompagnamento dei figli a scuola;
B) Pausa pranzo dalle 12.30 alle 15.30; C) Sera con pausa pranzo consecutiva dalle 19.30 alle 15.30 del giorno successivo. Il IG. resterà a casa con i figli dal sabato alle 12,30 al lunedì Parte_1 successivo alle 19,00, oltre a ulteriori turnazioni infrasettimanali da concordarsi mensilmente in base alle esigenze comuni. Quando il IG. usufruisce Parte_1 consecutivamente del turno serale e della pausa pranzo, la casa resta nella sua disponibilità esclusiva dalle ore 19.30 alle ore 15.30 del giorno seguente, compresa la mattina. Durante la settimana, il IG. avrà Parte_1 alternativamente due sere e una pausa pranzo, oppure una sera e due pause pranzo, alternando settimanalmente secondo i turni lavorativi della moglie. In caso di modifiche lavorative della IG.ra che non determinino la CP_1 necessità di consolidare le turnazioni sopra indicate, la ripartizione delle tempistiche di permanenza dei minori presso ciascun genitore e dunque della fruizione della casa coniugale sarà su base quindicinale: sabato mattino dalle 8,00 fino a domenica alle 19,00 i minori staranno con la madre, da domenica alle 19,00 fino a martedì alle 15,30 con i padre, da martedì alle 15,30 a mercoledì alle 19,30 con la madre, da mercoledì alle 19,30 a giovedì alle 15,30 con il padre, da giovedì alle 15,30 al sabato alle 12,30 con la madre, da sabato alle 12,30 fino al lunedì successivo alle 19,00 con il padre, da lunedì sera alle 19,00 al mercoledì alle 12,30 con la madre, dal mercoledì alle 12,30 alle 15,30 con il padre, dalle 15:30 del mercoledì alle 19,30 con la madre, e dalle 19:30 del mercoledì al giovedì alle 15,30 con il padre, da giovedì alle 15,30 al venerdì alle 19,30 con la madre, da venerdì alle 19,30 al sabato mattina alle 8,00 al padre.
4) Ciascun coniuge si impegna a non fare ingresso nella casa coniugale nei turni dell'altro coniuge, salvo espresso accordo in tal senso. Ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Individuati i periodi di vacanza e di villeggiatura, in occasione di questi ultimi periodi di villeggiatura l'altro coniuge potrà utilizzare la casa coniugale se libera. Ove la casa risultasse libera per entrambi, durante il periodo estivo, vi resterà il IG. il quale risiederà nella casa Parte_1 coniugale anche nei periodi di assenza dei figli per le vacanze;
Le restanti festività e giorni extrascolastici da calendario scolastico, verranno concordati separatamente seguendo tendenzialmente il criterio dell'alternanza. L'affidamento temporaneo dei figli a terzi sarà ammesso solo con il consenso di
2 entrambi i genitori, esclusi i nonni, i quali potranno portare i nipoti anche in vacanza con il consenso di entrambi i genitori. Per le vacanze scolastiche natalizie e pasquali i genitori si accorderanno tra loro, se possibile, entro fine novembre, e in ogni caso con anticipo affinché i figli trascorrano un ugual numero di giorni con ciascun genitore seguendo, comunque, il criterio dell'alternanza annuale (salvo diverso accordo dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore per quanto attiene alle vacanze natalizie); Le vacanze di ciascun genitore assieme ai figli potranno essere trascorse in Italia, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte dell'altro genitore, bensì di una semplice comunicazione sulla destinazione del viaggio, mentre per le vacanze od i viaggi all'estero in un Paese dell'Unione Europea, o fuori territorio della U.E. servirà sempre la preventiva autorizzazione dell'altro genitore.
5) I coniugi concordano di escludere l'ingresso nell'abitazione coniugale delle IGg.re e I genitori concordano inoltre Parte_2 CP_2 l'esclusione di ogni frequentazione dei figli , e con la IG.ra Per_1 Per_2 Per_3
Parte_2
6) In considerazione della fruizione alternata della casa coniugale i coniugi provvederanno a suddividere al 50% le spese relative alla manutenzione ordinaria dell'immobile. Ogni onere relativo alla pulizia della casa ricadrà in pari misura su entrambi i coniugi.
7) In considerazione del collocamento dei minori e della fruizione alternata della casa coniugale, i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in via diretta, di guisa che ciascuno dei genitori sarà tenuto a provvedere alle esigenze materiali dei figli per i periodi di permanenza degli stessi presso di sé, senza che sia previsto alcun contributo fisso da corrispondere all'altro genitore per il mantenimento del minore. Il IG. percepirà l'assegno unico universale al 100% e la IG.ra Parte_1 si impegna a corrispondere ogni documentazione necessaria per CP_1 consentire al coniuge la fruizione dell'assegno unico universale;
La IG.ra
[...] usufruirà integralmente delle detrazioni fiscali per i figli;
Ella si CP_1 prenderà carico in via esclusiva di tutte le spese relative alle utenze luce, gas e rifiuti della casa coniugale anche a seguito della fruizione alternata mentre il IG. si prenderà carico in via esclusiva delle spese per le utenze acqua, Parte_1 abbonamento linea telefonica, abbonamenti televisivi attualmente sottoscritti, spese alimentari relative ai figli, imposte e tasse sull'abitazione coniugale, assicurazioni attualmente in essere, spese relative all'Università di MM e manutenzione del giardino.
8) I genitori suddivideranno al 50% le seguenti spese straordinarie: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche:
• tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); • quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
• quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti
3 e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: • tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); • acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
• corredo scolastico di inizio anno;
• spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
• spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
• spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) • spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); • spese per babysitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); o spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. In parziale deroga al sopra indicato Protocollo il IG. si impegna Parte_1 ad assumersi integralmente le spese relative al percorso universitario del figlio MM. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Le spese straordinarie relative all'abitazione coniugale assegnata ad entrambi i coniugi in maniera alternata, verranno assunte integralmente dal IG. il quale al contempo avrà il Parte_1 pieno potere decisionale in ordine a tali spese, da assumersi secondo la sua discrezionalità, così come le eventuali modifiche strutturali della casa;
Ciascuno
4 dei coniugi si prenderà carico delle proprie spese ordinarie e personali;
I coniugi concordano che , al compimento del diciottesimo anno della figlia
[...]
la IG.ra rinuncerà al proprio diritto di abitazione Per_4 CP_1 dell'immobile adibito a residenza coniugale identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Porto Mantovano (MN) Fg.9 Mapp.1162 sub.1 Via A. Vivaldi n.2 p.T-1 cat. A/3 Cl.3 vani 7,5 sup. cat.172 mq. Rendita € 294,38; Mapp.1162 sub.2 Via Antonio Vivaldi n.4 p. T cat. C/6 Cl.4 mq.22 sup. cat.41 mq. Rendita € 40,90. in favore del IG. previo pagamento in favore della stessa dell'importo Parte_1 di € 30.000,00 (trentamila euro/00) da parte dello stesso, rivalutata secondo gli indici ISTAT con decorrenza dall'anno 2026; Le spese notarili necessarie verranno assunte dal IG. La signora rilascerà l'immobile prelevando Parte_1 i propri effetti personali e consegnando le chiavi dell'immobile al IG. Parte_1 Qualora, prima del raggiungimento della maggiore età della figlia , la Per_3 IG.ra decidesse di trasferirsi in altra abitazione rinunciando CP_1 all'assegnazione all'immobile con fruizione alternata, i genitori concordano che i figli rimarranno con il padre dal sabato ore 12.30 al lunedì ore 19.00, con consolidamento dei turni settimanali come sopra descritti, due settimane di vacanze estive, fruizione alternata delle restanti festività. In tal caso gli assegni familiari e detrazioni fiscali verranno divisi al 50%. La signora rilascerà l'abitazione unitamente ai propri effetti personali e consegnerà al IG. Parte_1 le chiavi dell'immobile.
9) Il IG. in caso di rilascio da parte della IG.ra della Parte_1 CP_1 casa coniugale ed a seguito della sua rinuncia al diritto di abitazione, verserà mensilmente € 328,00 alla moglie le rate residue del prestito DB Easy pratica CQ 80713302 intestato alla stessa con decorrenza dal rilascio della casa da parte della stessa fino all'estinzione del prestito.
10) Con il corretto adempimento delle sopra indicate condizioni le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra né a titolo di assegno di mantenimento né nessun altro titolo avendo tacitato ogni altro pregresso rapporto;
Spese legali compensate. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in VOLTA MANTOVANA (MN) in data 10/10/2004 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 13, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2004) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età e maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VOLTA MANTOVANA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 24/07/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3095/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/06/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
E
rappresentata e difesa, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. RUGGERINI CECILIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Sia pronunciata la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Volta Mantovana (MN), di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza, e con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge.
2) I figli minori siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con mantenimento della residenza anagrafica presso la casa coniugale sita in Porto Mantovano (MN), Via A. Vivaldi, 2. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo condiviso ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c.; Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli con diritto per entrambi di esercitare la responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza dei minori con ciascun genitore.
3) In considerazione delle attività lavorative dei ricorrenti e delle consolidate abitudini dei figli, i ricorrenti di comune accordo intendono optare per una fruizione alternata della casa coniugale, che consenta loro di conciliare le rispettive attività lavorative con l'accudimento dei figli e consolidare le pregresse modalità di gestione dei figli;
In particolare entrambi i coniugi continueranno ad abitare la casa familiare , ma secondo turnazioni definite, e si alterneranno con i seguenti turni: A) Turno sera dalle 19.30 fino al mattino successivo con accompagnamento dei figli a scuola;
B) Pausa pranzo dalle 12.30 alle 15.30; C) Sera con pausa pranzo consecutiva dalle 19.30 alle 15.30 del giorno successivo. Il IG. resterà a casa con i figli dal sabato alle 12,30 al lunedì Parte_1 successivo alle 19,00, oltre a ulteriori turnazioni infrasettimanali da concordarsi mensilmente in base alle esigenze comuni. Quando il IG. usufruisce Parte_1 consecutivamente del turno serale e della pausa pranzo, la casa resta nella sua disponibilità esclusiva dalle ore 19.30 alle ore 15.30 del giorno seguente, compresa la mattina. Durante la settimana, il IG. avrà Parte_1 alternativamente due sere e una pausa pranzo, oppure una sera e due pause pranzo, alternando settimanalmente secondo i turni lavorativi della moglie. In caso di modifiche lavorative della IG.ra che non determinino la CP_1 necessità di consolidare le turnazioni sopra indicate, la ripartizione delle tempistiche di permanenza dei minori presso ciascun genitore e dunque della fruizione della casa coniugale sarà su base quindicinale: sabato mattino dalle 8,00 fino a domenica alle 19,00 i minori staranno con la madre, da domenica alle 19,00 fino a martedì alle 15,30 con i padre, da martedì alle 15,30 a mercoledì alle 19,30 con la madre, da mercoledì alle 19,30 a giovedì alle 15,30 con il padre, da giovedì alle 15,30 al sabato alle 12,30 con la madre, da sabato alle 12,30 fino al lunedì successivo alle 19,00 con il padre, da lunedì sera alle 19,00 al mercoledì alle 12,30 con la madre, dal mercoledì alle 12,30 alle 15,30 con il padre, dalle 15:30 del mercoledì alle 19,30 con la madre, e dalle 19:30 del mercoledì al giovedì alle 15,30 con il padre, da giovedì alle 15,30 al venerdì alle 19,30 con la madre, da venerdì alle 19,30 al sabato mattina alle 8,00 al padre.
4) Ciascun coniuge si impegna a non fare ingresso nella casa coniugale nei turni dell'altro coniuge, salvo espresso accordo in tal senso. Ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Individuati i periodi di vacanza e di villeggiatura, in occasione di questi ultimi periodi di villeggiatura l'altro coniuge potrà utilizzare la casa coniugale se libera. Ove la casa risultasse libera per entrambi, durante il periodo estivo, vi resterà il IG. il quale risiederà nella casa Parte_1 coniugale anche nei periodi di assenza dei figli per le vacanze;
Le restanti festività e giorni extrascolastici da calendario scolastico, verranno concordati separatamente seguendo tendenzialmente il criterio dell'alternanza. L'affidamento temporaneo dei figli a terzi sarà ammesso solo con il consenso di
2 entrambi i genitori, esclusi i nonni, i quali potranno portare i nipoti anche in vacanza con il consenso di entrambi i genitori. Per le vacanze scolastiche natalizie e pasquali i genitori si accorderanno tra loro, se possibile, entro fine novembre, e in ogni caso con anticipo affinché i figli trascorrano un ugual numero di giorni con ciascun genitore seguendo, comunque, il criterio dell'alternanza annuale (salvo diverso accordo dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore per quanto attiene alle vacanze natalizie); Le vacanze di ciascun genitore assieme ai figli potranno essere trascorse in Italia, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte dell'altro genitore, bensì di una semplice comunicazione sulla destinazione del viaggio, mentre per le vacanze od i viaggi all'estero in un Paese dell'Unione Europea, o fuori territorio della U.E. servirà sempre la preventiva autorizzazione dell'altro genitore.
5) I coniugi concordano di escludere l'ingresso nell'abitazione coniugale delle IGg.re e I genitori concordano inoltre Parte_2 CP_2 l'esclusione di ogni frequentazione dei figli , e con la IG.ra Per_1 Per_2 Per_3
Parte_2
6) In considerazione della fruizione alternata della casa coniugale i coniugi provvederanno a suddividere al 50% le spese relative alla manutenzione ordinaria dell'immobile. Ogni onere relativo alla pulizia della casa ricadrà in pari misura su entrambi i coniugi.
7) In considerazione del collocamento dei minori e della fruizione alternata della casa coniugale, i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in via diretta, di guisa che ciascuno dei genitori sarà tenuto a provvedere alle esigenze materiali dei figli per i periodi di permanenza degli stessi presso di sé, senza che sia previsto alcun contributo fisso da corrispondere all'altro genitore per il mantenimento del minore. Il IG. percepirà l'assegno unico universale al 100% e la IG.ra Parte_1 si impegna a corrispondere ogni documentazione necessaria per CP_1 consentire al coniuge la fruizione dell'assegno unico universale;
La IG.ra
[...] usufruirà integralmente delle detrazioni fiscali per i figli;
Ella si CP_1 prenderà carico in via esclusiva di tutte le spese relative alle utenze luce, gas e rifiuti della casa coniugale anche a seguito della fruizione alternata mentre il IG. si prenderà carico in via esclusiva delle spese per le utenze acqua, Parte_1 abbonamento linea telefonica, abbonamenti televisivi attualmente sottoscritti, spese alimentari relative ai figli, imposte e tasse sull'abitazione coniugale, assicurazioni attualmente in essere, spese relative all'Università di MM e manutenzione del giardino.
8) I genitori suddivideranno al 50% le seguenti spese straordinarie: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche:
• tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); • quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
• quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti
3 e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: • tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); • acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
• corredo scolastico di inizio anno;
• spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
• spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
• spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) • spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); • spese per babysitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); o spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. In parziale deroga al sopra indicato Protocollo il IG. si impegna Parte_1 ad assumersi integralmente le spese relative al percorso universitario del figlio MM. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Le spese straordinarie relative all'abitazione coniugale assegnata ad entrambi i coniugi in maniera alternata, verranno assunte integralmente dal IG. il quale al contempo avrà il Parte_1 pieno potere decisionale in ordine a tali spese, da assumersi secondo la sua discrezionalità, così come le eventuali modifiche strutturali della casa;
Ciascuno
4 dei coniugi si prenderà carico delle proprie spese ordinarie e personali;
I coniugi concordano che , al compimento del diciottesimo anno della figlia
[...]
la IG.ra rinuncerà al proprio diritto di abitazione Per_4 CP_1 dell'immobile adibito a residenza coniugale identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Porto Mantovano (MN) Fg.9 Mapp.1162 sub.1 Via A. Vivaldi n.2 p.T-1 cat. A/3 Cl.3 vani 7,5 sup. cat.172 mq. Rendita € 294,38; Mapp.1162 sub.2 Via Antonio Vivaldi n.4 p. T cat. C/6 Cl.4 mq.22 sup. cat.41 mq. Rendita € 40,90. in favore del IG. previo pagamento in favore della stessa dell'importo Parte_1 di € 30.000,00 (trentamila euro/00) da parte dello stesso, rivalutata secondo gli indici ISTAT con decorrenza dall'anno 2026; Le spese notarili necessarie verranno assunte dal IG. La signora rilascerà l'immobile prelevando Parte_1 i propri effetti personali e consegnando le chiavi dell'immobile al IG. Parte_1 Qualora, prima del raggiungimento della maggiore età della figlia , la Per_3 IG.ra decidesse di trasferirsi in altra abitazione rinunciando CP_1 all'assegnazione all'immobile con fruizione alternata, i genitori concordano che i figli rimarranno con il padre dal sabato ore 12.30 al lunedì ore 19.00, con consolidamento dei turni settimanali come sopra descritti, due settimane di vacanze estive, fruizione alternata delle restanti festività. In tal caso gli assegni familiari e detrazioni fiscali verranno divisi al 50%. La signora rilascerà l'abitazione unitamente ai propri effetti personali e consegnerà al IG. Parte_1 le chiavi dell'immobile.
9) Il IG. in caso di rilascio da parte della IG.ra della Parte_1 CP_1 casa coniugale ed a seguito della sua rinuncia al diritto di abitazione, verserà mensilmente € 328,00 alla moglie le rate residue del prestito DB Easy pratica CQ 80713302 intestato alla stessa con decorrenza dal rilascio della casa da parte della stessa fino all'estinzione del prestito.
10) Con il corretto adempimento delle sopra indicate condizioni le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra né a titolo di assegno di mantenimento né nessun altro titolo avendo tacitato ogni altro pregresso rapporto;
Spese legali compensate. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in VOLTA MANTOVANA (MN) in data 10/10/2004 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 13, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2004) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età e maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VOLTA MANTOVANA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 24/07/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
6