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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 29/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 29/2025 R.G. promosso con ricorso in data 7 gennaio 2025 da parte di:
nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._1
e nato in [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in separata busta telematica, dall'Avv. Alessandra Alberti, C.F. la quale C.F._3 dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC:
ed elettivamente domiciliati presso lo studio della Email_1
professionista, sito in Ferrara (FE), via Mascheraio n. 6,
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso senza rassegnare conclusioni.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati e tenuti al mutuo rispetto.
2. A tacitazione e definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi e quale elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, i Sig.ri e CP_1 CP_2
1 intendono così provvedere: a. la casa di proprietà dei coniugi, sita in LI (FE), Via CP_2
Copparo - Migliarino n. 16 rimarrà concessa in comodato d'uso gratuito, come attualmente è, ai genitori del Sig. che vi abitano e che continueranno ad abitarvi;
b. la Sig.ra si CP_2 CP_1
impegna a trasferire al Sig. il quale a sua volta si impegna ad acquistare, con Controparte_2
successivo rogito notarile entro 60 giorni dal deposito del decreto di omologazione, la propria quota di proprietà pari a 1/2 dell'intero immobile di civile abitazione, atto di provenienza Notaio Dott.
, Rep. n. 3019 Raccolta 2283, registrato a Rovigo il 12 giugno 2018 al n. 3714 serie 1T, Persona_1
trascritto a Ferrara il 13 giugno 2018 reg. part. 6634, reg. gen. 9684, così meglio identificato:
“porzione di fabbricato ad uso civile abitazione in Comune di LI (FE), frazione Migliarino,
Via Copparo n. 16, costituita da un appartamento di civile abitazione posto al piano primo con ingresso indipendente e scala al piano terra della consistenza catastale di cinque vani censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di FISCAGLIA (FE) - Sezione B Migliarino, in forza della denuncia di variazione n. 22113 del 16 aprile 2018, come segue: - Foglio 24 mappale 90 sub. 7, Via Copparo
n. 18, PT-1, categoria A/3, Cl. 1, vani 5, Rendita Catastale Euro 309,87 (superficie catastale escluse aree scoperte: mq. 94). Nonché i proporzionali diritti di comproprietà pro quota sulle parti e sugli enti, impianti, locali e servizi accessori dell'intero edificio nel quale la consistenza immobiliare sopra descritta è compresa comuni per titolo, uso, destinazione, o per legge, anche ai sensi dell'art. 1117 e seguenti del Codice Civile, con particolare riferimento all'ente comune identificato nel Catasto
Fabbricati, del Comune di FISCAGLIA (FE) - Sezione B Migliarino, giusta le risultanze dell'elaborato planimetrico, a Foglio 24: - mappale 139 sub 1 - bene comune non censibile (corte comune ai sub 6,7, e 13 del MN. 90 e sub 7 del MN. 91 e sub 3 del MN. 139); - mappale 139 sub 4 - bene comune non censibile (corte comune ai sub 6,7,8,9,10,11,13,14, del MN. 90 e sub 5 del MN.
139, vano scala e corte comune ai subalterni da 1 a 24). Fra confini: con mappali 90 sub 10 e 13 e mappale 139 sub 2, salvis.”. La suddetta cessione verrà effettuata con l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dal bollo e da ogni altra imposta o tassa, il tutto ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74 del 6 marzo 1987 (ed in ossequio a quanto altresì disposto con sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999 in materia di separazione), richiamandosi a quanto da ultimo precisato dall'Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 18/E del 29 maggio 2013 e n. 2/E del 21 febbraio 2014;
c. poiché i coniugi intendono con il presente trasferimento immobiliare definire i rapporti inerenti e conseguenti alla separazione, a tacitazione e definizione delle reciproche debenze, il Sig.
[...]
corrisponderà alla Sig.ra la somma di euro 6.300,00 (seimilatrecento/00) che CP_2 CP_1 verrà corrisposta alla parte venditrice, la quale rinuncia all'ipoteca legale, all'atto del rogito notarile;
d. le spese relative al trasferimento della quota dell'immobile sito in LI (FE) via Copparo –
Migliarino n. 16, compresa quella di registrazione e trascrizione, saranno a carico del Sig.
[...]
con i benefici fiscali previsti per il trasferimento tra i coniugi;
e. si dà atto che i coniugi sono CP_2
2 inoltre cointestatari del conto corrente n. 13402,61 presso Banca Monte Paschi di Siena – filiale di
Migliarino; si dà atto che in data 20/12/2024 i coniugi hanno presentato richiesta di estinzione del conto corrente con disposizione all'istituto bancario di bonificare l'eventuale saldo positivo a favore del Sig. il quale si impegna, a tacitazione e definizione delle reciproche debenze tra Controparte_2
i coniugi, a versare alla Sig.ra la somma di € 3.000,00, cifra convenzionalmente stabilita CP_1 quale quota parte del suddetto conto corrente spettante a quest'ultima; tale somma sarà versata alla
Sig.ra contestualmente al versamento della ulteriore somma di € 6.300,00 di cui al punto CP_1
2) lett. b) dovuta per la compravendita immobiliare;
f. i beni mobili registrati ed acquistati in costanza di matrimonio rimarranno in uso ai rispettivi proprietari, ossia: l'autoveicolo targato FL411LB rimarrà di proprietà e in uso esclusivo al Sig. l'autoveicolo targato EH409BC rimarrà Controparte_2
di proprietà e in uso esclusivo alla Sig.ra il motociclo targato CW76104 rimarrà di CP_1
proprietà e in uso esclusivo alla Sig.ra CP_1
3. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 Per_3
prevalente e residenza presso la madre. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter c.c., entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4. Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli e secondo le seguenti Per_2 Per_3
modalità: a. tre sere infrasettimanali ogni settimana, di norma il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 18,00 alle ore 22,00 circa durante il periodo scolastico e dalle 18,00 alle 00,30 circa durante il periodo estivo, coprendo così l'orario lavorativo della Sig.ra con possibilità di CP_1
pernottamento presso il padre nel periodo estivo;
b. due fine settimana al mese, di norma alternati, dal venerdì alle ore 18,00 alla domenica sera alle ore 22,00.
5. In caso di assenza o impedimento del padre, i figli potranno stare con i nonni paterni e in caso di assenza o impedimento della madre potranno stare con le sorelle della madre stessa o con altra persona di fiducia.
6. In considerazione delle attuali esigenze lavorative dei coniugi, si concorda che il giorno di Natale
i figli e trascorreranno di norma il pranzo con un genitore e la cena con l'altro Per_2 Per_3
genitore.
7. I giorni dei rispettivi compleanni dei figli verranno trascorsi possibilmente insieme a entrambi i genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi.
8. Ciascun genitore, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con il calendario scolastico, avrà inoltre facoltà di tenere i figli con sé per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie
3 (alternando un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno) e/o per analogo periodo durante le vacanze estive.
9. In occasione di ponti e altre festività, i coniugi si alterneranno nella gestione dei figli, dividendosi equamente i relativi impegni e incombenze in considerazione e nel rispetto delle esigenze lavorative di entrambi.
10. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra n contributo mensile al mantenimento CP_2 CP_1 dei figli di € 600,00, da versarsi entro e non oltre il giorno venti di ogni mese (salvo quanto stabilito al successivo punto n. 11), con rivalutazione annuale secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per gli stessi, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara, ovvero: (a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) ticket per trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
(b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
(c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasposto pubblico o scuolabus;
5) mensa;
(d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e/o pubblici;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) viaggi di studio od istruzione;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
(e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di
€ 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
(f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione;
2) viaggi e vacanze. Il rimborso delle spese straordinarie andrà versato entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso.
11. L'assegno unico ovvero le misure di sostegno erogate dall' a favore dei figli, attualmente CP_3 pari a € 400,00, continueranno ad essere percepite in via esclusiva dalla Sig.ra CP_1
conseguentemente, a titolo di conguaglio, la somma a carico del Sig. dovuta a titolo di CP_2 mantenimento dei figli, convenuta al precedente punto 10) in € 600,00, sarà decurtata di € 200,00 (o della diversa somma comunque pari al 50% del totale dell'assegno unico / misura di sostegno percepita), come rimborso del 50% dell'assegno unico / misura di sostegno percepita dalla coniuge,
4 pertanto il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra la somma di € 400,00 (pari a € CP_2 CP_1
600,00 dovuti a titolo di mantenimento dei figli, da cui vengono detratti € 200,00 per rimborso 50% assegno unico / misura di sostegno erogata da ). CP_3
12. Le parti danno fin d'ora il proprio consenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti nonché di quelli dei minori, ivi inclusi altri documenti equipollenti validi per l'espatrio.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data7 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 19 febbraio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato le conclusioni.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e CP_1
nato in [...] il [...], unitisi in matrimonio a LI (FE) Controparte_2
il 21/11/2015 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di LI: Atto n. 8 Parte 1
Anno 2015).
5 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 19 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 29/2025 R.G. promosso con ricorso in data 7 gennaio 2025 da parte di:
nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._1
e nato in [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in separata busta telematica, dall'Avv. Alessandra Alberti, C.F. la quale C.F._3 dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC:
ed elettivamente domiciliati presso lo studio della Email_1
professionista, sito in Ferrara (FE), via Mascheraio n. 6,
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso senza rassegnare conclusioni.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati e tenuti al mutuo rispetto.
2. A tacitazione e definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi e quale elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, i Sig.ri e CP_1 CP_2
1 intendono così provvedere: a. la casa di proprietà dei coniugi, sita in LI (FE), Via CP_2
Copparo - Migliarino n. 16 rimarrà concessa in comodato d'uso gratuito, come attualmente è, ai genitori del Sig. che vi abitano e che continueranno ad abitarvi;
b. la Sig.ra si CP_2 CP_1
impegna a trasferire al Sig. il quale a sua volta si impegna ad acquistare, con Controparte_2
successivo rogito notarile entro 60 giorni dal deposito del decreto di omologazione, la propria quota di proprietà pari a 1/2 dell'intero immobile di civile abitazione, atto di provenienza Notaio Dott.
, Rep. n. 3019 Raccolta 2283, registrato a Rovigo il 12 giugno 2018 al n. 3714 serie 1T, Persona_1
trascritto a Ferrara il 13 giugno 2018 reg. part. 6634, reg. gen. 9684, così meglio identificato:
“porzione di fabbricato ad uso civile abitazione in Comune di LI (FE), frazione Migliarino,
Via Copparo n. 16, costituita da un appartamento di civile abitazione posto al piano primo con ingresso indipendente e scala al piano terra della consistenza catastale di cinque vani censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di FISCAGLIA (FE) - Sezione B Migliarino, in forza della denuncia di variazione n. 22113 del 16 aprile 2018, come segue: - Foglio 24 mappale 90 sub. 7, Via Copparo
n. 18, PT-1, categoria A/3, Cl. 1, vani 5, Rendita Catastale Euro 309,87 (superficie catastale escluse aree scoperte: mq. 94). Nonché i proporzionali diritti di comproprietà pro quota sulle parti e sugli enti, impianti, locali e servizi accessori dell'intero edificio nel quale la consistenza immobiliare sopra descritta è compresa comuni per titolo, uso, destinazione, o per legge, anche ai sensi dell'art. 1117 e seguenti del Codice Civile, con particolare riferimento all'ente comune identificato nel Catasto
Fabbricati, del Comune di FISCAGLIA (FE) - Sezione B Migliarino, giusta le risultanze dell'elaborato planimetrico, a Foglio 24: - mappale 139 sub 1 - bene comune non censibile (corte comune ai sub 6,7, e 13 del MN. 90 e sub 7 del MN. 91 e sub 3 del MN. 139); - mappale 139 sub 4 - bene comune non censibile (corte comune ai sub 6,7,8,9,10,11,13,14, del MN. 90 e sub 5 del MN.
139, vano scala e corte comune ai subalterni da 1 a 24). Fra confini: con mappali 90 sub 10 e 13 e mappale 139 sub 2, salvis.”. La suddetta cessione verrà effettuata con l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dal bollo e da ogni altra imposta o tassa, il tutto ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74 del 6 marzo 1987 (ed in ossequio a quanto altresì disposto con sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999 in materia di separazione), richiamandosi a quanto da ultimo precisato dall'Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 18/E del 29 maggio 2013 e n. 2/E del 21 febbraio 2014;
c. poiché i coniugi intendono con il presente trasferimento immobiliare definire i rapporti inerenti e conseguenti alla separazione, a tacitazione e definizione delle reciproche debenze, il Sig.
[...]
corrisponderà alla Sig.ra la somma di euro 6.300,00 (seimilatrecento/00) che CP_2 CP_1 verrà corrisposta alla parte venditrice, la quale rinuncia all'ipoteca legale, all'atto del rogito notarile;
d. le spese relative al trasferimento della quota dell'immobile sito in LI (FE) via Copparo –
Migliarino n. 16, compresa quella di registrazione e trascrizione, saranno a carico del Sig.
[...]
con i benefici fiscali previsti per il trasferimento tra i coniugi;
e. si dà atto che i coniugi sono CP_2
2 inoltre cointestatari del conto corrente n. 13402,61 presso Banca Monte Paschi di Siena – filiale di
Migliarino; si dà atto che in data 20/12/2024 i coniugi hanno presentato richiesta di estinzione del conto corrente con disposizione all'istituto bancario di bonificare l'eventuale saldo positivo a favore del Sig. il quale si impegna, a tacitazione e definizione delle reciproche debenze tra Controparte_2
i coniugi, a versare alla Sig.ra la somma di € 3.000,00, cifra convenzionalmente stabilita CP_1 quale quota parte del suddetto conto corrente spettante a quest'ultima; tale somma sarà versata alla
Sig.ra contestualmente al versamento della ulteriore somma di € 6.300,00 di cui al punto CP_1
2) lett. b) dovuta per la compravendita immobiliare;
f. i beni mobili registrati ed acquistati in costanza di matrimonio rimarranno in uso ai rispettivi proprietari, ossia: l'autoveicolo targato FL411LB rimarrà di proprietà e in uso esclusivo al Sig. l'autoveicolo targato EH409BC rimarrà Controparte_2
di proprietà e in uso esclusivo alla Sig.ra il motociclo targato CW76104 rimarrà di CP_1
proprietà e in uso esclusivo alla Sig.ra CP_1
3. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 Per_3
prevalente e residenza presso la madre. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter c.c., entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4. Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli e secondo le seguenti Per_2 Per_3
modalità: a. tre sere infrasettimanali ogni settimana, di norma il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 18,00 alle ore 22,00 circa durante il periodo scolastico e dalle 18,00 alle 00,30 circa durante il periodo estivo, coprendo così l'orario lavorativo della Sig.ra con possibilità di CP_1
pernottamento presso il padre nel periodo estivo;
b. due fine settimana al mese, di norma alternati, dal venerdì alle ore 18,00 alla domenica sera alle ore 22,00.
5. In caso di assenza o impedimento del padre, i figli potranno stare con i nonni paterni e in caso di assenza o impedimento della madre potranno stare con le sorelle della madre stessa o con altra persona di fiducia.
6. In considerazione delle attuali esigenze lavorative dei coniugi, si concorda che il giorno di Natale
i figli e trascorreranno di norma il pranzo con un genitore e la cena con l'altro Per_2 Per_3
genitore.
7. I giorni dei rispettivi compleanni dei figli verranno trascorsi possibilmente insieme a entrambi i genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi.
8. Ciascun genitore, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con il calendario scolastico, avrà inoltre facoltà di tenere i figli con sé per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie
3 (alternando un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno) e/o per analogo periodo durante le vacanze estive.
9. In occasione di ponti e altre festività, i coniugi si alterneranno nella gestione dei figli, dividendosi equamente i relativi impegni e incombenze in considerazione e nel rispetto delle esigenze lavorative di entrambi.
10. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra n contributo mensile al mantenimento CP_2 CP_1 dei figli di € 600,00, da versarsi entro e non oltre il giorno venti di ogni mese (salvo quanto stabilito al successivo punto n. 11), con rivalutazione annuale secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per gli stessi, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara, ovvero: (a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) ticket per trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
(b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
(c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasposto pubblico o scuolabus;
5) mensa;
(d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e/o pubblici;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) viaggi di studio od istruzione;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
(e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di
€ 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
(f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione;
2) viaggi e vacanze. Il rimborso delle spese straordinarie andrà versato entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso.
11. L'assegno unico ovvero le misure di sostegno erogate dall' a favore dei figli, attualmente CP_3 pari a € 400,00, continueranno ad essere percepite in via esclusiva dalla Sig.ra CP_1
conseguentemente, a titolo di conguaglio, la somma a carico del Sig. dovuta a titolo di CP_2 mantenimento dei figli, convenuta al precedente punto 10) in € 600,00, sarà decurtata di € 200,00 (o della diversa somma comunque pari al 50% del totale dell'assegno unico / misura di sostegno percepita), come rimborso del 50% dell'assegno unico / misura di sostegno percepita dalla coniuge,
4 pertanto il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra la somma di € 400,00 (pari a € CP_2 CP_1
600,00 dovuti a titolo di mantenimento dei figli, da cui vengono detratti € 200,00 per rimborso 50% assegno unico / misura di sostegno erogata da ). CP_3
12. Le parti danno fin d'ora il proprio consenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti nonché di quelli dei minori, ivi inclusi altri documenti equipollenti validi per l'espatrio.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data7 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 19 febbraio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato le conclusioni.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e CP_1
nato in [...] il [...], unitisi in matrimonio a LI (FE) Controparte_2
il 21/11/2015 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di LI: Atto n. 8 Parte 1
Anno 2015).
5 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 19 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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