Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00097/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00542/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 542 del 2021, proposto da
PA BR, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Villa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Paola De Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso la sede dell’Avvocatura Civica in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco P.zzo Ce.dir.;
per l'annullamento
dell'ordinanza di sgombero e demolizione emessa dal Comune di Reggio Calabria, prot. n. 147586.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. DO IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha domandato l’annullamento dell’ordinanza con cui il Comune di Reggio Calabria gli ha ingiunto la demolizione di opere edilizie eseguite sine titulo su un’area dal medesimo detenuta nell’esercizio dell’attività zootecnica e in proprietà della sig.ra PE ST.
In particolare, a seguito di appositi sopralluoghi, le opere abusive sono state così di seguito descritte nell’ordinanza gravata: “ realizzazione di due manufatti utilizzati per il ricovero di capi ovini all’interno di un’area di metri 36,00 x 19,00 circa delimitata da recinzione in ferro su paletti di castagno – identificata catastalmente al foglio di mappa n. 20, particella n. 66, sezione Pellaro:
- il primo delle dimensioni di metri 10,00 x 9,00 cirtca, costituito da 9 pali di castagno interrati con altezza variabile da metri 3,50 a metri 4,00 circa e tetto in lamiera zincata con copertura ad una falda;
- il secondo delle dimensioni di metri 8,00 x 4,00 circa, lateralmente chiuso da elementi di plastica e tetto in lamiera ad una falda, avente altezza di metri 2,00 circa; … ”.
Peraltro, la stessa ordinanza assume che i predetti manufatti sono stati realizzati sine titulo su un’area assoggettata a vincoli sismico, paesaggistico e ambientale.
2. Avverso la predetta ordinanza, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
- “ 1. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. ”.
Con il primo mezzo, il ricorrente deduce che i manufatti realizzati sarebbero funzionali al ricovero degli animali nel periodo invernale, per essere poi destinati ad essere rimossi nel periodo estivo.
Le stesse tecniche costruttive, senza l’impiego di cemento o calcestruzzo, deporrebbero nel senso della precarietà delle opere eseguite.
In sostanza, si tratterebbe di opere precarie, prive di impatto paesaggistico e inidonee a generare volumi edilizi e che non hanno alterato il piano di campagna.
Peraltro, i manufatti, in quanto destinati al ricovero degli animali, sarebbero coerenti con la destinazione agricola della zona su cui insistono e, ad avviso del ricorrente, sarebbero, per caratteristiche strutturali e funzionali, ascrivibili agli interventi di edilizia libera.
Insomma, le opere edificati si risolverebbero in manufatti precari, destinati a soddisfare esigenze temporanee.
- “ 2. SULLA VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL’ART. 7 LEGGE 241/90; CARENZA DELLE ESIGENZE DI CELERITA’. ”.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per non essere esso stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
La sottoposizione del manufatto a sequestro preventivo penale avrebbe dovuto determinare l’assenza di quelle ragioni di urgenza sole idonee a giustificare la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
- “ 3. ECCESSO DI POTERE PER ISTRUTTORIA CARENTE, INCONGRUA, LACUNOSA ED ERRONEA, CON CONSEGUENTE CARENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE. ”.
Con il terzo motivo, il ricorrente assume l’illegittimità dell’ingiunzione gravata per difetto di istruttoria, atteso che il predetto provvedimento è stato adottato sulla mera base del verbale di sopralluogo dei Carabinieri del Corpo Forestale, senza che il Comune abbia disposto ulteriori accertamenti istruttori, che, a parere del ricorrente, sarebbero stati necessari per potere adottare un’ordinanza di demolizione delle opere contestate.
3. Il ricorrente ha fatto anche istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a cui è stato ammesso in via provvisoria con delibera della Commissione per il gratuito patrocinio del 8 febbraio 2022, n. 2.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Reggio Calabria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 gennaio 2026 la causa èstata posta in decisione.
6. Il ricorso è manifestamente infondato sulla base delle seguenti ragioni.
7. Anzitutto sono infondati il primo e il terzo motivo di ricorso.
In detta prospettiva, deve rilevarsi che in giurisprudenza è pacificamente affermato che: “ … la precarietà non va, peraltro, confusa con la stagionalità, vale a dire con l’utilizzo annualmente ricorrente della struttura, poiché un utilizzo siffatto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo.
8.2. La precarietà dell’opera, che esonera dall'obbligo di munirsi del permesso di costruire, postula, infatti, un uso specifico ma temporalmente limitato del bene (che prescinde dalla destinazione soggettivamente data al manufatto).
8.3. L’art. 3 comma 1 lettera e) del d.P.R. n. 380/01 qualifica come “nuova costruzione”, come tale assentibile necessariamente con permesso di costruire secondo quanto previsto dall’art. 10 comma 1 lettera a) del medesimo d.P.R., i manufatti ivi indicati (manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni) “ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.
8.4. Dunque, alla luce del dato normativo, allo scopo di valutare il carattere precario di un’opera edilizia deve seguirsi il criterio funzionale, in virtù del quale è precario il manufatto che è destinato a soddisfare esigenze meramente temporanee (Cons. Stato, sez. V, marzo 2013 n. 1776). Altrimenti, l’opera non può dirsi precaria, non essendo sufficiente a tal fine che di tratti di un manufatto smontabile o non infisso stabilmente al suolo (Cons. Stato, sez. VII, 12 dicembre 2022, n. 10847). Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza l’irrilevanza edilizia di tali opere deve essere valutata con esclusivo riguardo alla temporaneità dell’esigenza che esse sono destinate a soddisfare e non anche all’amovibilità delle stesse (Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2019, n. 667).
8.5. Ne consegue l'obbligo di valutare l'opera alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale: rientrano, pertanto, nella nozione giuridica di costruzione tutti quei manufatti che comportano la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, in quanto preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, a prescindere dal materiale impiegato. ” (Consiglio di Stato, VII Sezione, sentenza del 10 novembre 2025, n. 8716; e in senso conforme: Consiglio di Stato, II Sezione, sentenza del 16 dicembre 2025, n. 9949; Consiglio di Stato, II Sezione, sentenza del 29 settembre 2025, n. 7589).
Nel caso di specie la stagionalità dell’uso dei manufatti, destinati, per ammissione del ricorrente, al ricovero degli animali nel periodo invernale, e i materiali costruttivi utilizzati non escludono che i manufatti stessi siano destinati funzionalmente a realizzare esigenze non temporanee e, pertanto, per la loro legittima realizzazione essi avrebbero richiesto il previo rilascio del titolo edilizio.
8. Del pari è infondato il secondo motivo di ricorso.
La granitica giurisprudenza amministrativa afferma che: “ l’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione dell'ordine di demolizione costituisce attività di natura vincolata, dove la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 05/04/2022, n. 2523). ” (Consiglio di Stato, II Sezione, sentenza del 7 luglio 2025, n. 5827 e conformi: Tar Napoli, III Sezione, sentenza del 9 dicembre 2025, n. 8003; Tar Veneto, IV Sezione, sentenza del 17 novembre 2025, n. 2111; Tar Napoli, II Sezione, sentenza del 14 novembre 2025, n. 7430).
9. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
10. Quanto all’istanza di gratuito patrocinio, a cui il ricorrente è stato ammesso in via provvisoria con delibera della Commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato istituita presso il Tar RC del 8 febbraio 2022, n. 2, essa va respinta per la manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, in base al quale: “ È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. ”.
11. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta; respinge l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB LA, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
DO IE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO IE | OB LA |
IL SEGRETARIO