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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 28/10/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1412/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1412/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. MARIANGELA Parte_1 C.F._1
CECCHERINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pratovecchio-Stia (AR),
Piazza P. Uccello n. 2;
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. MANUELA Controparte_1 C.F._2
FERRI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Soci di Bibbiena (AR), via G. Bocci,
n. 40;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2025, la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “si riporta al ricorso e precisa le conclusioni come in esso, chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata da controparte.”, mentre la parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “si riporta alle conclusioni rassegnate in comparsa, precisando che la sig.ra offre € 200,00 mensili CP_1 per il mantenimento di , anziché € 150,00 come indicati in atto.”. Per_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 9 L. n. 898/1970, depositato in data 29.06.2025, il ricorrente ha Parte_2 chiesto che il Tribunale disponesse la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n.
878/2017 emessa dal Tribunale di Arezzo il 13.07.2017 sulle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, con le quali le stesse stabilirono l'affido condiviso dei figli minori , nato il Per_1
27.05.2008, e nato il [...], con collocamento prevalente degli stessi presso la madre e Per_2 con un determinato diritto di visita padre-figli. In ordine alle questioni economiche, gli ex coniugi concordarono altresì che il padre avrebbe versato alla sig.ra a somma di € 500,00 mensili CP_1 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente, con il presente giudizio, ha dedotto un mutamento delle circostanze di fatto, dal 2017 ad oggi, rappresentando principalmente che il figlio maggiore si sarebbe definitivamente Per_1 trasferito presso il padre dal mese di aprile 2024, a Pratovecchio-Stia (AR), dove lo stesso avrebbe ormai consolidato la propria cerchia di conoscenze e amicizie. Il sig. ha altresì dedotto di Pt_2 aver sempre versato alla sig.ra il contributo al mantenimento in favore di fino CP_1 Per_1 alla fine dell'anno 2024, nonostante quest'ultimo si fosse già trasferito presso il padre da aprile 2024, senza che la resistente gli rimborsasse alcunchè. Il sig. ha altresì rappresentato che per Pt_2 quanto riguarda la situazione non avrebbe subito alcun mutamento rispetto all'epoca del Per_2 divorzio, essendo il figlio minore collocato tuttora presso la madre.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto che venisse revocata l'assegnazione della casa coniugale alla madre, già da tempo non più abitata dalla sig.ra nonchè revocato l'assegno di mantenimento CP_1 posto a suo carico in favore di e pari ad € 500,00 mensili, con decorrenza dal mese di aprile Per_1
2024, ed ha altresì chiesto che la sig.ra contribuisse al mantenimento di con la CP_1 Per_1 somma di € 350,00 mensili, da versare al ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie, e che la madre potesse vedere Per_1 secondo un calendario di visita libero, da concordare con quest'ultimo. Infine, il ricorrente ha chiesto che la resistente venisse condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal mese di aprile 2024 al mese di dicembre 2024 per il mantenimento di . Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.09.2025, la resistente CP_1
riconoscendo il mutamento delle circostanze di fatto allegate in ordine al mutato
[...] collocamento prevalente del figlio , nulla ha opposto in ordine al cambio del suddetto Per_1 collocamento, chiedendo di poter trascorrere con una settimana a pranzo la domenica e la Per_1 cena del lunedì della settimana successiva. Nulla ha opposto anche in ordine alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare, da tempo non più abitata dalla resistente.
Relativamente a la resistente ha chiesto, in via riconvenzionale, che quest'ultimo potesse Per_2 trascorrere con il padre “il giovedì a cena con pernottamento ogni due settimane e un weekend dal venerdì sera al lunedì mattina ogni due settimane, salvo diversa volontà del ragazzo”, come starebbe avvenendo attualmente, e che il padre versasse alla sig.ra per il suo mantenimento, la CP_1 somma di € 700,00 mensili, in ragione delle aumentate esigenze del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie per entrambi i figli e In ordine a , la sig.ra a chiesto Per_1 Per_2 Per_1 CP_1 di poter contribuire al suo mantenimento in misura minore, ovvero con € 150,00 mensili, in ragione della notevole sproporzione reddituale delle parti.
La resistente ha rappresentato che si è trasferito dal padre nel mese di gennaio 2025, anziché Per_1 ad aprile 2024 come dedotto dal ricorrente, e che la stessa ha dovuto sostenere da sola ingenti spese per entrambi i figli.
All'udienza del 15.10.2025, tentata senza esito la conciliazione, le parti hanno precisato le loro conclusioni e la parte resistente ha precisato di offrire per il mantenimento di la somma di € Per_1
200,00 mensili, da versare al padre, anziché la somma di € 150,00 mensili, come indicato in comparsa.
Il ricorrente ha altresì dichiarato di aderire al calendario di visita proposto dalla resistente relativamente a , non opponendosi a che le visite fra madre e figlio potessero avvenire Per_1 liberamente. Pertanto, alla medesima udienza, sentite le parti e i loro difensori, ritenuta la causa sufficientemente istruita su base documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero (cfr. verbale di udienza del 15.10.2025).
Ciò posto, il Tribunale rileva quanto segue.
Con riguardo alla domanda di collocamento prevalente di presso l'abitazione del padre, a Per_1
Pratovecchio-Stia (AR), via Cristoforo Landino n. 1, avanzata dal ricorrente, non si ravvisano motivi ostativi al suo accoglimento in ragione della mancata opposizione sul punto da parte della resistente e del fatto che entrambe le parti hanno riconosciuto che , ormai prossimo alla maggiore età, Per_1 si è stabilito da tempo presso il padre a Pratovecchio-Stia (AR), ove ha consolidato la propria cerchia di conoscenze e di amicizie.
Con riguardo al diritto di visita madre-figlio, si osserva che, considerato che il figlio è Per_1 prossimo alla maggiore età, nulla osta a che gli incontri tra la madre ed il figlio avvengano liberamente secondo accordi che il figlio potrà assumere direttamente con la madre, e indicativamente almeno una volta alla settimana, come richiesto dalla resistente nella propria comparsa di costituzione.
Ne consegue che va revocato il contributo al mantenimento a carico del padre, sig. per il Pt_2 mantenimento del figlio , ed un contributo al mantenimento del figlio va posto a carico della Per_1 madre, in favore del padre, quale genitore presso cui il figlio è ormai collocato in via Per_1 prevalente.
La resistente, all'udienza del 15.10.2025, ha offerto per il mantenimento del figlio il Per_1 versamento della somma di € 200,00 mensili (cfr. verbale di udienza del 15.10.2025).
Tale somma, considerata la considerevole sproporzione reddituale tra le parti, appare congrua ai fini della determinazione del contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico della Per_1 madre.
Infatti, esaminata la documentazione reddituale depositata, si evince che il ricorrente, nel periodo di imposta 2017 (anno del divorzio), ha percepito un reddito imponibile pari ad € 78.689,00, mentre nel periodo di imposta 2021, il sig. ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 88.342,00, nel Pt_2
2022 ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 84.167,00 e, infine, nel periodo di imposta 2023, il ricorrente ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 95.775,00. Quanto invece alla situazione economica della resistente, dalla documentazione in atti emerge che la stessa nell'ultimo triennio ha dichiarato un reddito di lavoro dipendente e assimilati per l'anno 2022 pari ad € 32.732,61, mentre relativamente al periodo di imposta 2023, la stessa ha dichiarato un reddito di lavoro dipendente e assimilati pari ad € 32.418,09, e, infine, nel periodo di imposta 2025, ha dichiarato un reddito di lavoro dipendente e assimilati pari ad € 33.626,00.
Quanto al figlio minore si osserva che la resistente ha chiesto che venisse modificato il Per_2 calendario di visita previsto dalla sentenza di divorzio, prevedendo che il figlio stia con il padre “il giovedì a cena con pernottamento ogni due settimane e un weekend dal venerdì sera al lunedì mattina ogni due settimane, salvo diversa volontà del ragazzo”, secondo lo schema già di fatto attuato. Il padre, nella memoria ex art. 473-bis-17 n. 1 c.p.c., ha riconosciuto che tali tempi di permanenza del figlio presso di sè corrispondono a quelli attuali (cfr. Pag. 2: “ invece è residente presso la Per_2 Per_2 madre e sta con il padre addirittura un numero di giorni al mese superiori al divorzio, frequentandolo, con regolarità, e cioè: un giorno a settimana con pernottamento e nella settimana successiva dal venerdì al lunedì e quindi per un totale di 1/3 del tempo mensile, il padre nonostante tale aumento del diritto di visita versa € 603,00 per il mantenimento (recentemente aggiornato secondo istat).”). Non si ravvisano dunque motivi ostativi alla modifica delle condizioni di regolamentazione della permanenza del figlio presso il padre in conformità alle tempistiche già Per_2 concretamente osservate tra le parti.
Con riferimento agli aspetti economici, si rileva che la resistente ha chiesto, in via riconvenzionale, un aumento del contributo al mantenimento per a carico del padre, nella Per_2 misura di € 700 mensili, oltre ad una diversa regolamentazione delle spese straordinarie per entrambi i figli (70% a carico del padre e 30% a carico della madre, anzichè al 50% a carico di ciascun genitore, come previsto dalla sentenza di divorzio).
Ciò premesso, giova rammentare che gli artt. 156, co. 7 c.c. e 9, della L. n. 898/1970, ammettono la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio allorquando sopravvengono giustificati motivi, ovvero “quando sopravvengano fatti nuovi, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (cfr. fra le altre Cass. civ. sez. VI, n. 18530/2020).
Per aversi modificazione di tali condizioni occorre dunque la sopravvenienza di giustificati motivi, quali sono i mutamenti delle condizioni economiche delle parti che siano significativi di una rottura del complessivo equilibrio precedentemente fissato. Come precisato dalla Suprema Corte, “Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, (…), presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale.” (cfr. Cass. civ. Ord. n.
18608/2021).
Nel caso di specie, si ritiene che possa essere accolta unicamente la richiesta della resistente di aumento del contributo al mantenimento ordinario del figlio gravante sul padre, in ragione delle Per_2 aumentate esigenze del figlio legate alla crescita.
Infatti, nel caso in esame, deve essere sottolineato che, rispetto alla situazione esaminata dalla sentenza di divorzio, è mutata l'età di che, al momento in cui le parti hanno divorziato (2017) Per_2 era un bambino di 6 anni e adesso è un adolescente di 14 anni, con maggiori esigenze legate alla crescita.
Va infatti considerato che, come sancito da Cass. n. 13664/2022, “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita
e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”.
Giova precisare che le modifiche alle modalità di contribuzione economica in favore dei figli disposte in questa sede operano con decorrenza dalla domanda giudiziale, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità: “La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione” (cfr. Cass. n. 4224/2021).
Non si ritiene giustificata, invece, la modifica delle modalità di ripartizione delle spese straordinarie richiesta dalla parte resistente in via riconvenzionale. Va infatti osservato che la sproporzione reddituale tra resistente e ricorrente già esisteva al momento della sentenza di divorzio e non si atteggia a circostanza sopravvenuta idonea a determinare una modifica del carico delle spese straordinarie già concordemente definito al momento della sentenza di divorzio. Per quanto attiene all'aumento delle esigenze legate alla crescita del figlio minore le stesse risultano Per_2 adeguatamente considerate in ragione del disposto aumento del contributo al mantenimento ordinario del minore, come sopra precisato.
Vanno dunque confermate, per quanto non espressamente modificate in questa sede, le restanti statuizioni previste dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Arezzo n. 878/2017.
Da ultimo, quanto alla richiesta avanzata dal ricorrente di condannare la resistente “alla restituzione delle somme indebitamente percepite per il periodo aprile / dicembre 2024 da parte del padre a titolo di mantenimento di o comunque disporre la compensazione con eventuali altre somme che Per_1 la medesima dovesse eventualmente pretendere o vantare.”, il Tribunale dichiara il non luogo a provvedere su tale domanda, in quanto trattasi di domanda restitutoria non ammissibile nel presente giudizio, non essendo ammissibile il cumulo di domande soggette a riti diversi, ovvero ordinario e speciale di cui agli artt. 473-bis.12 e ss. c.p.c. Infine, per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della natura della causa e dell'esito della stessa, che non consente di esprimersi in termini di soccombenza totale di una delle parti, considerato anche che su alcune richieste le parti si sono trovate parzialmente in accordo, il Collegio ritiene integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione, in relazione alle conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
• revoca l'assegnazione della casa familiare previsto dalla sentenza di divorzio n. 878/2017 in favore di Controparte_1
• dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso Persona_3 il padre;
• dispone che il figlio minore possa vedere liberamente la Persona_3 madre, accordandosi con quest'ultima in base ai propri impegni scolastici e sociali, con cadenza quantomeno settimanale, come da comparsa di costituzione;
• revoca il contributo al mantenimento a carico del padre per il figlio Per_1 previsto dalla sentenza di divorzio n. 878/2017;
• determina il contributo al mantenimento a carico della madre CP_1 in favore del figlio minore nella somma di € 200,00
[...] Persona_3 mensili, da versare al sig. entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabili Parte_2 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
• accoglie parzialmente le domande avanzate in via riconvenzionale da parte della resistente sig.ra e, per l'effetto, Controparte_1
• regola i tempi di permanenza del figlio minore presso il padre nei seguenti Per_2 termini: il figlio starà con il padre il giovedì a cena con pernottamento ogni due settimane e un weekend dal venerdì sera al lunedì mattina ogni due settimane, salvi diversi accordi tra i genitori, tenuto conto anche delle preferenze del figlio;
• determina il contributo al mantenimento a carico del padre in Parte_2 favore del figlio minore , nella somma di € 700,00 mensili, da versare Persona_4 alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabili annualmente Controparte_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse, con decorrenza dalla data di deposito della comparsa di costituzione;
• dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda restitutoria avanzata dalla parte ricorrente;
• conferma, per quanto non modificato con il presente dispositivo, le statuizioni della sentenza di divorzio n. 878/2017 di questo Tribunale;
• compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1412/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. MARIANGELA Parte_1 C.F._1
CECCHERINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pratovecchio-Stia (AR),
Piazza P. Uccello n. 2;
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. MANUELA Controparte_1 C.F._2
FERRI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Soci di Bibbiena (AR), via G. Bocci,
n. 40;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2025, la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “si riporta al ricorso e precisa le conclusioni come in esso, chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata da controparte.”, mentre la parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “si riporta alle conclusioni rassegnate in comparsa, precisando che la sig.ra offre € 200,00 mensili CP_1 per il mantenimento di , anziché € 150,00 come indicati in atto.”. Per_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 9 L. n. 898/1970, depositato in data 29.06.2025, il ricorrente ha Parte_2 chiesto che il Tribunale disponesse la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n.
878/2017 emessa dal Tribunale di Arezzo il 13.07.2017 sulle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, con le quali le stesse stabilirono l'affido condiviso dei figli minori , nato il Per_1
27.05.2008, e nato il [...], con collocamento prevalente degli stessi presso la madre e Per_2 con un determinato diritto di visita padre-figli. In ordine alle questioni economiche, gli ex coniugi concordarono altresì che il padre avrebbe versato alla sig.ra a somma di € 500,00 mensili CP_1 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente, con il presente giudizio, ha dedotto un mutamento delle circostanze di fatto, dal 2017 ad oggi, rappresentando principalmente che il figlio maggiore si sarebbe definitivamente Per_1 trasferito presso il padre dal mese di aprile 2024, a Pratovecchio-Stia (AR), dove lo stesso avrebbe ormai consolidato la propria cerchia di conoscenze e amicizie. Il sig. ha altresì dedotto di Pt_2 aver sempre versato alla sig.ra il contributo al mantenimento in favore di fino CP_1 Per_1 alla fine dell'anno 2024, nonostante quest'ultimo si fosse già trasferito presso il padre da aprile 2024, senza che la resistente gli rimborsasse alcunchè. Il sig. ha altresì rappresentato che per Pt_2 quanto riguarda la situazione non avrebbe subito alcun mutamento rispetto all'epoca del Per_2 divorzio, essendo il figlio minore collocato tuttora presso la madre.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto che venisse revocata l'assegnazione della casa coniugale alla madre, già da tempo non più abitata dalla sig.ra nonchè revocato l'assegno di mantenimento CP_1 posto a suo carico in favore di e pari ad € 500,00 mensili, con decorrenza dal mese di aprile Per_1
2024, ed ha altresì chiesto che la sig.ra contribuisse al mantenimento di con la CP_1 Per_1 somma di € 350,00 mensili, da versare al ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie, e che la madre potesse vedere Per_1 secondo un calendario di visita libero, da concordare con quest'ultimo. Infine, il ricorrente ha chiesto che la resistente venisse condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal mese di aprile 2024 al mese di dicembre 2024 per il mantenimento di . Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.09.2025, la resistente CP_1
riconoscendo il mutamento delle circostanze di fatto allegate in ordine al mutato
[...] collocamento prevalente del figlio , nulla ha opposto in ordine al cambio del suddetto Per_1 collocamento, chiedendo di poter trascorrere con una settimana a pranzo la domenica e la Per_1 cena del lunedì della settimana successiva. Nulla ha opposto anche in ordine alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare, da tempo non più abitata dalla resistente.
Relativamente a la resistente ha chiesto, in via riconvenzionale, che quest'ultimo potesse Per_2 trascorrere con il padre “il giovedì a cena con pernottamento ogni due settimane e un weekend dal venerdì sera al lunedì mattina ogni due settimane, salvo diversa volontà del ragazzo”, come starebbe avvenendo attualmente, e che il padre versasse alla sig.ra per il suo mantenimento, la CP_1 somma di € 700,00 mensili, in ragione delle aumentate esigenze del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie per entrambi i figli e In ordine a , la sig.ra a chiesto Per_1 Per_2 Per_1 CP_1 di poter contribuire al suo mantenimento in misura minore, ovvero con € 150,00 mensili, in ragione della notevole sproporzione reddituale delle parti.
La resistente ha rappresentato che si è trasferito dal padre nel mese di gennaio 2025, anziché Per_1 ad aprile 2024 come dedotto dal ricorrente, e che la stessa ha dovuto sostenere da sola ingenti spese per entrambi i figli.
All'udienza del 15.10.2025, tentata senza esito la conciliazione, le parti hanno precisato le loro conclusioni e la parte resistente ha precisato di offrire per il mantenimento di la somma di € Per_1
200,00 mensili, da versare al padre, anziché la somma di € 150,00 mensili, come indicato in comparsa.
Il ricorrente ha altresì dichiarato di aderire al calendario di visita proposto dalla resistente relativamente a , non opponendosi a che le visite fra madre e figlio potessero avvenire Per_1 liberamente. Pertanto, alla medesima udienza, sentite le parti e i loro difensori, ritenuta la causa sufficientemente istruita su base documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero (cfr. verbale di udienza del 15.10.2025).
Ciò posto, il Tribunale rileva quanto segue.
Con riguardo alla domanda di collocamento prevalente di presso l'abitazione del padre, a Per_1
Pratovecchio-Stia (AR), via Cristoforo Landino n. 1, avanzata dal ricorrente, non si ravvisano motivi ostativi al suo accoglimento in ragione della mancata opposizione sul punto da parte della resistente e del fatto che entrambe le parti hanno riconosciuto che , ormai prossimo alla maggiore età, Per_1 si è stabilito da tempo presso il padre a Pratovecchio-Stia (AR), ove ha consolidato la propria cerchia di conoscenze e di amicizie.
Con riguardo al diritto di visita madre-figlio, si osserva che, considerato che il figlio è Per_1 prossimo alla maggiore età, nulla osta a che gli incontri tra la madre ed il figlio avvengano liberamente secondo accordi che il figlio potrà assumere direttamente con la madre, e indicativamente almeno una volta alla settimana, come richiesto dalla resistente nella propria comparsa di costituzione.
Ne consegue che va revocato il contributo al mantenimento a carico del padre, sig. per il Pt_2 mantenimento del figlio , ed un contributo al mantenimento del figlio va posto a carico della Per_1 madre, in favore del padre, quale genitore presso cui il figlio è ormai collocato in via Per_1 prevalente.
La resistente, all'udienza del 15.10.2025, ha offerto per il mantenimento del figlio il Per_1 versamento della somma di € 200,00 mensili (cfr. verbale di udienza del 15.10.2025).
Tale somma, considerata la considerevole sproporzione reddituale tra le parti, appare congrua ai fini della determinazione del contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico della Per_1 madre.
Infatti, esaminata la documentazione reddituale depositata, si evince che il ricorrente, nel periodo di imposta 2017 (anno del divorzio), ha percepito un reddito imponibile pari ad € 78.689,00, mentre nel periodo di imposta 2021, il sig. ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 88.342,00, nel Pt_2
2022 ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 84.167,00 e, infine, nel periodo di imposta 2023, il ricorrente ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 95.775,00. Quanto invece alla situazione economica della resistente, dalla documentazione in atti emerge che la stessa nell'ultimo triennio ha dichiarato un reddito di lavoro dipendente e assimilati per l'anno 2022 pari ad € 32.732,61, mentre relativamente al periodo di imposta 2023, la stessa ha dichiarato un reddito di lavoro dipendente e assimilati pari ad € 32.418,09, e, infine, nel periodo di imposta 2025, ha dichiarato un reddito di lavoro dipendente e assimilati pari ad € 33.626,00.
Quanto al figlio minore si osserva che la resistente ha chiesto che venisse modificato il Per_2 calendario di visita previsto dalla sentenza di divorzio, prevedendo che il figlio stia con il padre “il giovedì a cena con pernottamento ogni due settimane e un weekend dal venerdì sera al lunedì mattina ogni due settimane, salvo diversa volontà del ragazzo”, secondo lo schema già di fatto attuato. Il padre, nella memoria ex art. 473-bis-17 n. 1 c.p.c., ha riconosciuto che tali tempi di permanenza del figlio presso di sè corrispondono a quelli attuali (cfr. Pag. 2: “ invece è residente presso la Per_2 Per_2 madre e sta con il padre addirittura un numero di giorni al mese superiori al divorzio, frequentandolo, con regolarità, e cioè: un giorno a settimana con pernottamento e nella settimana successiva dal venerdì al lunedì e quindi per un totale di 1/3 del tempo mensile, il padre nonostante tale aumento del diritto di visita versa € 603,00 per il mantenimento (recentemente aggiornato secondo istat).”). Non si ravvisano dunque motivi ostativi alla modifica delle condizioni di regolamentazione della permanenza del figlio presso il padre in conformità alle tempistiche già Per_2 concretamente osservate tra le parti.
Con riferimento agli aspetti economici, si rileva che la resistente ha chiesto, in via riconvenzionale, un aumento del contributo al mantenimento per a carico del padre, nella Per_2 misura di € 700 mensili, oltre ad una diversa regolamentazione delle spese straordinarie per entrambi i figli (70% a carico del padre e 30% a carico della madre, anzichè al 50% a carico di ciascun genitore, come previsto dalla sentenza di divorzio).
Ciò premesso, giova rammentare che gli artt. 156, co. 7 c.c. e 9, della L. n. 898/1970, ammettono la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio allorquando sopravvengono giustificati motivi, ovvero “quando sopravvengano fatti nuovi, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (cfr. fra le altre Cass. civ. sez. VI, n. 18530/2020).
Per aversi modificazione di tali condizioni occorre dunque la sopravvenienza di giustificati motivi, quali sono i mutamenti delle condizioni economiche delle parti che siano significativi di una rottura del complessivo equilibrio precedentemente fissato. Come precisato dalla Suprema Corte, “Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, (…), presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale.” (cfr. Cass. civ. Ord. n.
18608/2021).
Nel caso di specie, si ritiene che possa essere accolta unicamente la richiesta della resistente di aumento del contributo al mantenimento ordinario del figlio gravante sul padre, in ragione delle Per_2 aumentate esigenze del figlio legate alla crescita.
Infatti, nel caso in esame, deve essere sottolineato che, rispetto alla situazione esaminata dalla sentenza di divorzio, è mutata l'età di che, al momento in cui le parti hanno divorziato (2017) Per_2 era un bambino di 6 anni e adesso è un adolescente di 14 anni, con maggiori esigenze legate alla crescita.
Va infatti considerato che, come sancito da Cass. n. 13664/2022, “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita
e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”.
Giova precisare che le modifiche alle modalità di contribuzione economica in favore dei figli disposte in questa sede operano con decorrenza dalla domanda giudiziale, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità: “La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione” (cfr. Cass. n. 4224/2021).
Non si ritiene giustificata, invece, la modifica delle modalità di ripartizione delle spese straordinarie richiesta dalla parte resistente in via riconvenzionale. Va infatti osservato che la sproporzione reddituale tra resistente e ricorrente già esisteva al momento della sentenza di divorzio e non si atteggia a circostanza sopravvenuta idonea a determinare una modifica del carico delle spese straordinarie già concordemente definito al momento della sentenza di divorzio. Per quanto attiene all'aumento delle esigenze legate alla crescita del figlio minore le stesse risultano Per_2 adeguatamente considerate in ragione del disposto aumento del contributo al mantenimento ordinario del minore, come sopra precisato.
Vanno dunque confermate, per quanto non espressamente modificate in questa sede, le restanti statuizioni previste dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Arezzo n. 878/2017.
Da ultimo, quanto alla richiesta avanzata dal ricorrente di condannare la resistente “alla restituzione delle somme indebitamente percepite per il periodo aprile / dicembre 2024 da parte del padre a titolo di mantenimento di o comunque disporre la compensazione con eventuali altre somme che Per_1 la medesima dovesse eventualmente pretendere o vantare.”, il Tribunale dichiara il non luogo a provvedere su tale domanda, in quanto trattasi di domanda restitutoria non ammissibile nel presente giudizio, non essendo ammissibile il cumulo di domande soggette a riti diversi, ovvero ordinario e speciale di cui agli artt. 473-bis.12 e ss. c.p.c. Infine, per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della natura della causa e dell'esito della stessa, che non consente di esprimersi in termini di soccombenza totale di una delle parti, considerato anche che su alcune richieste le parti si sono trovate parzialmente in accordo, il Collegio ritiene integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione, in relazione alle conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
• revoca l'assegnazione della casa familiare previsto dalla sentenza di divorzio n. 878/2017 in favore di Controparte_1
• dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso Persona_3 il padre;
• dispone che il figlio minore possa vedere liberamente la Persona_3 madre, accordandosi con quest'ultima in base ai propri impegni scolastici e sociali, con cadenza quantomeno settimanale, come da comparsa di costituzione;
• revoca il contributo al mantenimento a carico del padre per il figlio Per_1 previsto dalla sentenza di divorzio n. 878/2017;
• determina il contributo al mantenimento a carico della madre CP_1 in favore del figlio minore nella somma di € 200,00
[...] Persona_3 mensili, da versare al sig. entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabili Parte_2 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
• accoglie parzialmente le domande avanzate in via riconvenzionale da parte della resistente sig.ra e, per l'effetto, Controparte_1
• regola i tempi di permanenza del figlio minore presso il padre nei seguenti Per_2 termini: il figlio starà con il padre il giovedì a cena con pernottamento ogni due settimane e un weekend dal venerdì sera al lunedì mattina ogni due settimane, salvi diversi accordi tra i genitori, tenuto conto anche delle preferenze del figlio;
• determina il contributo al mantenimento a carico del padre in Parte_2 favore del figlio minore , nella somma di € 700,00 mensili, da versare Persona_4 alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabili annualmente Controparte_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo interesse, con decorrenza dalla data di deposito della comparsa di costituzione;
• dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda restitutoria avanzata dalla parte ricorrente;
• conferma, per quanto non modificato con il presente dispositivo, le statuizioni della sentenza di divorzio n. 878/2017 di questo Tribunale;
• compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni