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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/12/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1540/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAVIGLIA Parte_1 C.F._1
IO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAVIGLIA
IO
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. GAMBINO ARMANDO, P.IVA_1 elettivamente domiciliato nell'Ufficio Legale Periferico in alla via G. Oberdan n. CP_1 CP_1
30/32, presso il difensore avv. GAMBINO ARMANDO
RESISTENTE
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, depositato il 19.07.2025, ha proposto opposizione ad ordinanza-ingiunzione n. OI- Parte_1
1 002409456 recapitata il 23.06.2025, con la quale l' ha intimato il pagamento di Controparte_2
€ 2.399,52 a titolo di sanzione amministrativa e spese per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno di imposta 2020, contestando la tardività del procedimento sanzionatorio per la violazione del termine procedimentale di 90 giorni per la notifica dell'accertamento ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981; la non debenza delle somme ingiunte per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981; il difetto di motivazione, rassegando le seguenti conclusioni, previa concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata:
“Annullare l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002409456 recapitata il 23.06.2025, poiché illegittima per tutte le motivazioni indicate nella narrativa che precede. B. In ogni caso dichiarare non dovute le somme ingiunte per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981 nonché per
l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c° 6 L. 689/1981, per tutte le motivazioni indicate nella narrativa che precede. C. In subordine, ai sensi dell'art. 6 comma 11
D.LGS 150/2011, accogliere l'opposizione in quanto non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
L' si costituiva in giudizio non resistendo alla opposizione ma deducendo di aver proceduto CP_1 ad esercitare l'autotutela annullando il provvedimento gravato, riconoscendo fondata la sola eccezione di decadenza, in applicazione del Messaggio INPS Hermes n. 4144 del 2024 emettendo
ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE n. OA-000029963 prot. n. .7900.17/11/2025.0283316, CP_1 rappresentando che la pretesa creditoria è stata pertanto abbandonata e chiedendo la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese del giudizio.
Concessa la sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, la causa è decisa alla presente udienza previa discussione e precisazione delle rispettive conclusioni.
Va ritenuta ammissibile la richiesta di cessazione della materia del contendere per essere venuto meno l'interesse del ricorrente al soddisfacimento del diritto ritenuto leso e oggetto di tutela nella instaurata controversia.
La pronuncia della cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale;
è pronunciata con sentenza d'ufficio, oltre che su istanza di parte, ogni qual volta non si possa addivenire alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.
Nel caso concreto è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio e va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo stato annullato l'atto presupposto all'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta e non può più essere ritenuto
2 sussistente l'interesse alla definizione del giudizio indipendentemente dall'accettazione della controparte se non per una pronuncia alla regolamentazione delle spese di lite secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale.
Non essendosi concretizzato un accordo in relazione alle spese, il giudicante è tenuto quindi ad entrare nel merito della causa oltre che valutare gli accadimenti fattuali e temporali che hanno concretizzato i presupposti per considerare cessata la materia del contendere.
La suddetta ordinanza ingiunzione trova fondamento nell'atto di accertamento in atti per il CP_1 periodo sopra riportato nel quale il ricorrente, all'epoca delle inadempienze contestate, rivestiva la qualità amministratore della società Azienda Agricola Sant'Angelo S.r.l. e L.R.P.T. q,ale obbligato solidale, per omesso versamento della contribuzione dovuta ai dipendenti ai sensi dell'art. 2, comma
1°, del D.L. 12.09.1983 n. 463, riferibili all'anno 2020.
Ai soli fini della soccombenza virtuale, all'esito dell'istruttoria espletata mediante produzione documentale, la domanda contenuta in ricorso si palesa fondata e meritevole di accoglimento.
Va preliminarmente evidenziato che non è stata documentata dalla resistente la notifica dell'atto di accertamento asseritamente notificato in data 23/06/2022 e l'odierna ingiunzione è stata CP_1 notificata il 23/06/2025 ben oltre i termini dei previsti perentori 90 giorni incorrendo in decadenza.
Il ricorso, per i motivi esplicitati in merito alla eccepita decadenza, appare fondato.
La questione impinge l'applicabilità o meno dell'articolo 14 della L. n. 689/1981, in materia di sanzioni amministrative per omissioni contributive, con riscontro non univoco nella giurisprudenza di merito, incentrato essenzialmente sulla specialità della disciplina di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 e quindi sulla incompatibilità, rispetto alla stessa, della disciplina di cui all'articolo 14 L. 689/1081.
Va evidenziato, ai fini della soluzione giuridica della fattispecie per cui è causa, che l'art. 3, c. 6 del decreto legislativo n. 8/2016 ha sostituito l'art. 2, co. 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, ha disposto la depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo della contestata omissione contributiva operando una differenziazione collegata al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro.
Ritiene il giudicante di dare adito al pensiero giuridico favorevole alla applicabilità della disciplina normativa di cui alla L. 689/1981 al cospetto dell'intervento normativo di cui all'articolo
23 del D.L. 4 maggio 2023 n 48, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio
2023, n. 85, in sede di conversione.
3 Invero l'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 dispone che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689”.
L'articolo 8 prevede, inoltre, che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Il successivo intervento normativo richiamato e di cui all'art.23 del D.L. 48/2023, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio 2023, n. 85 in sede di conversione, ha mutato la disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, disponendo quanto segue: “1. All'articolo 2, comma 1 -bis , del decreto -legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta
e mezza a quattro volte l'importo omesso» 2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Va inoltre evidenziato, a sostegno della applicabilità di tale normativa al caso concreto, il richiamo espresso che l'articolo 6 del D.Lgs. 8/2016 effettua nei confronti delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, tra cui è ricompreso anche l'articolo
14 citato.
Premesso, poi, che secondo l'art. 9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, fatto peraltro rimasto privo di riscontro, la mancata previsione riguardo agli effetti dell'inosservanza di tale termine resta logicamente colmabile, attraverso il rinvio dell'art. 6 D. Lgs. 8/2016, con l'ultimo comma dell'art. 14 L. 689/81 ritenendo quindi che la violazione del termine per la notifica divenuta tardiva concretizzi l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria. (Trib. Teramo, sent. N.ri 754/2024;
753/2024; 345/2024; 344/2024; 44/2024; 432/2024; 431/2024; 381/2024; 610/2024; 611/2024;
Trib. di Arezzo, sent. n. 166 del 3.08. 2022).
Prevede l'art. 14 della Legge 24 Novembre 1981 n° 689 che: “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (comma 1). “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel
4 territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni …” (comma 2); posto che l'atto di accertamento, quale atto presupposto alla Ordinanza Ingiunzione qui opposta, è del 23.06.2022 e non è dato dare riscontro della sua avvenuta notifica, mentre l'ordinanza opposta è stata inviata per racc. a.r. in data 20.06.2025 e ricevuta il 23.06.2025, quindi tre anni dopo dall'atto di accertamento, pure volendo prescindere dalla sua nullità, sicuramente oltre il termine di 90 giorni per la notifica della violazione contestata.
Infine la stessa circolare n. 32 del 25.02.2022 al capo 3) prevede l'emissione di CP_1 provvedimento di archiviazione in ipotesi di “omissione della contestazione o delle notificazione delle violazioni a uno o piu' dei soggetti responsabili entro i termini indicati dall'art. 14 L. 698/81”, pertanto va dichiarata l'estinzione dell'obbligazione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata per decorso dei termini ivi previsti poichè la parte ricorrente ha fornito sufficiente dimostrazione della fondatezza della rappresentata illegittimità dell'ordinanza impugnata con la presente opposizione.
Assorbite le ulteriori eccezioni e argomentazioni poste a sostegno del ricorso.
Ai fini del regolamento delle spese di giudizio va evidenziato che l' ha emesso ordinanza di CP_1 archiviazione degli atti a carico del ricorrente opponente successivamente all'introduzione del presente giudizio senza che vi sia stata precedentemente una comunicazione utile che possa aver impedito in radice il ricorso all'intestato Tribunale, le stesse seguono il principio della soccombenza virtuale e sono liquidate al minimo in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente, tenuto conto del valore della controversia, della qualità delle parti e della esigua attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1540/2025, disattesa ogni altra avversa deduzione e richiesta, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
revoca l'ordinanza ingiunzione n. OI-002409456 recapitata il 23.06.2025; condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del difensore antistatario della parte CP_1 ricorrente che liquida in € 600,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA
e CAP come per legge.
Teramo, 10 Dicembre 2025
5
IL GIUDICE ON. dott. Marco Di Biase
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAVIGLIA Parte_1 C.F._1
IO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAVIGLIA
IO
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. GAMBINO ARMANDO, P.IVA_1 elettivamente domiciliato nell'Ufficio Legale Periferico in alla via G. Oberdan n. CP_1 CP_1
30/32, presso il difensore avv. GAMBINO ARMANDO
RESISTENTE
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, depositato il 19.07.2025, ha proposto opposizione ad ordinanza-ingiunzione n. OI- Parte_1
1 002409456 recapitata il 23.06.2025, con la quale l' ha intimato il pagamento di Controparte_2
€ 2.399,52 a titolo di sanzione amministrativa e spese per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno di imposta 2020, contestando la tardività del procedimento sanzionatorio per la violazione del termine procedimentale di 90 giorni per la notifica dell'accertamento ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981; la non debenza delle somme ingiunte per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981; il difetto di motivazione, rassegando le seguenti conclusioni, previa concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata:
“Annullare l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002409456 recapitata il 23.06.2025, poiché illegittima per tutte le motivazioni indicate nella narrativa che precede. B. In ogni caso dichiarare non dovute le somme ingiunte per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981 nonché per
l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c° 6 L. 689/1981, per tutte le motivazioni indicate nella narrativa che precede. C. In subordine, ai sensi dell'art. 6 comma 11
D.LGS 150/2011, accogliere l'opposizione in quanto non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
L' si costituiva in giudizio non resistendo alla opposizione ma deducendo di aver proceduto CP_1 ad esercitare l'autotutela annullando il provvedimento gravato, riconoscendo fondata la sola eccezione di decadenza, in applicazione del Messaggio INPS Hermes n. 4144 del 2024 emettendo
ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE n. OA-000029963 prot. n. .7900.17/11/2025.0283316, CP_1 rappresentando che la pretesa creditoria è stata pertanto abbandonata e chiedendo la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese del giudizio.
Concessa la sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, la causa è decisa alla presente udienza previa discussione e precisazione delle rispettive conclusioni.
Va ritenuta ammissibile la richiesta di cessazione della materia del contendere per essere venuto meno l'interesse del ricorrente al soddisfacimento del diritto ritenuto leso e oggetto di tutela nella instaurata controversia.
La pronuncia della cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale;
è pronunciata con sentenza d'ufficio, oltre che su istanza di parte, ogni qual volta non si possa addivenire alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.
Nel caso concreto è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio e va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo stato annullato l'atto presupposto all'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta e non può più essere ritenuto
2 sussistente l'interesse alla definizione del giudizio indipendentemente dall'accettazione della controparte se non per una pronuncia alla regolamentazione delle spese di lite secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale.
Non essendosi concretizzato un accordo in relazione alle spese, il giudicante è tenuto quindi ad entrare nel merito della causa oltre che valutare gli accadimenti fattuali e temporali che hanno concretizzato i presupposti per considerare cessata la materia del contendere.
La suddetta ordinanza ingiunzione trova fondamento nell'atto di accertamento in atti per il CP_1 periodo sopra riportato nel quale il ricorrente, all'epoca delle inadempienze contestate, rivestiva la qualità amministratore della società Azienda Agricola Sant'Angelo S.r.l. e L.R.P.T. q,ale obbligato solidale, per omesso versamento della contribuzione dovuta ai dipendenti ai sensi dell'art. 2, comma
1°, del D.L. 12.09.1983 n. 463, riferibili all'anno 2020.
Ai soli fini della soccombenza virtuale, all'esito dell'istruttoria espletata mediante produzione documentale, la domanda contenuta in ricorso si palesa fondata e meritevole di accoglimento.
Va preliminarmente evidenziato che non è stata documentata dalla resistente la notifica dell'atto di accertamento asseritamente notificato in data 23/06/2022 e l'odierna ingiunzione è stata CP_1 notificata il 23/06/2025 ben oltre i termini dei previsti perentori 90 giorni incorrendo in decadenza.
Il ricorso, per i motivi esplicitati in merito alla eccepita decadenza, appare fondato.
La questione impinge l'applicabilità o meno dell'articolo 14 della L. n. 689/1981, in materia di sanzioni amministrative per omissioni contributive, con riscontro non univoco nella giurisprudenza di merito, incentrato essenzialmente sulla specialità della disciplina di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 e quindi sulla incompatibilità, rispetto alla stessa, della disciplina di cui all'articolo 14 L. 689/1081.
Va evidenziato, ai fini della soluzione giuridica della fattispecie per cui è causa, che l'art. 3, c. 6 del decreto legislativo n. 8/2016 ha sostituito l'art. 2, co. 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, ha disposto la depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo della contestata omissione contributiva operando una differenziazione collegata al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro.
Ritiene il giudicante di dare adito al pensiero giuridico favorevole alla applicabilità della disciplina normativa di cui alla L. 689/1981 al cospetto dell'intervento normativo di cui all'articolo
23 del D.L. 4 maggio 2023 n 48, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio
2023, n. 85, in sede di conversione.
3 Invero l'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 dispone che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689”.
L'articolo 8 prevede, inoltre, che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Il successivo intervento normativo richiamato e di cui all'art.23 del D.L. 48/2023, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio 2023, n. 85 in sede di conversione, ha mutato la disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, disponendo quanto segue: “1. All'articolo 2, comma 1 -bis , del decreto -legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta
e mezza a quattro volte l'importo omesso» 2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Va inoltre evidenziato, a sostegno della applicabilità di tale normativa al caso concreto, il richiamo espresso che l'articolo 6 del D.Lgs. 8/2016 effettua nei confronti delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, tra cui è ricompreso anche l'articolo
14 citato.
Premesso, poi, che secondo l'art. 9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, fatto peraltro rimasto privo di riscontro, la mancata previsione riguardo agli effetti dell'inosservanza di tale termine resta logicamente colmabile, attraverso il rinvio dell'art. 6 D. Lgs. 8/2016, con l'ultimo comma dell'art. 14 L. 689/81 ritenendo quindi che la violazione del termine per la notifica divenuta tardiva concretizzi l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria. (Trib. Teramo, sent. N.ri 754/2024;
753/2024; 345/2024; 344/2024; 44/2024; 432/2024; 431/2024; 381/2024; 610/2024; 611/2024;
Trib. di Arezzo, sent. n. 166 del 3.08. 2022).
Prevede l'art. 14 della Legge 24 Novembre 1981 n° 689 che: “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (comma 1). “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel
4 territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni …” (comma 2); posto che l'atto di accertamento, quale atto presupposto alla Ordinanza Ingiunzione qui opposta, è del 23.06.2022 e non è dato dare riscontro della sua avvenuta notifica, mentre l'ordinanza opposta è stata inviata per racc. a.r. in data 20.06.2025 e ricevuta il 23.06.2025, quindi tre anni dopo dall'atto di accertamento, pure volendo prescindere dalla sua nullità, sicuramente oltre il termine di 90 giorni per la notifica della violazione contestata.
Infine la stessa circolare n. 32 del 25.02.2022 al capo 3) prevede l'emissione di CP_1 provvedimento di archiviazione in ipotesi di “omissione della contestazione o delle notificazione delle violazioni a uno o piu' dei soggetti responsabili entro i termini indicati dall'art. 14 L. 698/81”, pertanto va dichiarata l'estinzione dell'obbligazione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata per decorso dei termini ivi previsti poichè la parte ricorrente ha fornito sufficiente dimostrazione della fondatezza della rappresentata illegittimità dell'ordinanza impugnata con la presente opposizione.
Assorbite le ulteriori eccezioni e argomentazioni poste a sostegno del ricorso.
Ai fini del regolamento delle spese di giudizio va evidenziato che l' ha emesso ordinanza di CP_1 archiviazione degli atti a carico del ricorrente opponente successivamente all'introduzione del presente giudizio senza che vi sia stata precedentemente una comunicazione utile che possa aver impedito in radice il ricorso all'intestato Tribunale, le stesse seguono il principio della soccombenza virtuale e sono liquidate al minimo in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente, tenuto conto del valore della controversia, della qualità delle parti e della esigua attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1540/2025, disattesa ogni altra avversa deduzione e richiesta, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
revoca l'ordinanza ingiunzione n. OI-002409456 recapitata il 23.06.2025; condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del difensore antistatario della parte CP_1 ricorrente che liquida in € 600,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA
e CAP come per legge.
Teramo, 10 Dicembre 2025
5
IL GIUDICE ON. dott. Marco Di Biase
6