Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/06/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1744/2021 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
VIERO FEDERICO e dall'avv. DAL ZOTTO OTELLO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Schio, via Baccarini nr. 2
ATTRICE contro
, già Controparte_1
e Controparte_2
precedentemente Controparte_3
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_2
STRADA PAOLA del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Contrà Do Rode nr. 14
CONVENUTA
Avente ad oggetto: Bancari…
che porta riunita la causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5056/2021 promossa da:
pagina 1 di 15
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. VIERO
[...] C.F._1
FEDERICO e dall'avv. DAL ZOTTO OTELLO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Schio, via Baccarini nr. 2
ATTORI OPPONENTI contro già Controparte_2
Controparte_3
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. STRADA PAOLA del
[...] P.IVA_2
Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in
Vicenza, Contrà Do Rode nr. 14
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Bancari..
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
Nel merito
1. Accertarsi e dichiararsi che la soc. Controparte_3
(divenuta soc.
[...] [...]
ha unilateralmente/illegittimamente Controparte_2
modificato le condizioni relative al contratto di finanziamento fondiario –
apertura di credito in conto corrente n. 15/008002211 del 19.10.2006, anche in violazione della disciplina di cui all'art. 118 T.U.B. addebitando alla soc.
[...]
somme non dovute e, per l'effetto: Pt_1
pagina 2 di 15 a) annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
1559/2020 – n. 3671/2020 R.G. emesso il 30.06.2020 dal Tribunale di Vicenza e reso pubblico il 04.07.2020;
b) accertarsi/ri-quantificarsi il saldo del conto corrente n. 15/008002211 al
31.12.2019;
c) condannarsi la convenuta, per le ragioni esposte in atti, a corrispondere/restituire alla soc. tutte le somme indebitamente Parte_1
addebitate/versate sul suddetto conto corrente e/o comunque disporsi in merito alla relativa compensazione fino alla concorrenza con gli importi che risulteranno dovuti a favore della convenuta, nell'ammontare che sarà
esattamente accertato in corso di causa, anche mediante apposita CTU, con gli interessi legali maturati dai relativi addebiti ovvero dalla messa in mora o, in ulteriore subordine, dalla presente domanda al saldo effettivo.
2. Spese e competenze della conclusa procedura di mediazione (esperita prima dell'avvio della causa n. 1744/2021 R.G.) e della corrente causa (cui è stata riunita la causa n. 5056/2021 R.G.) comprese spese/competenze di CTU e di
CTP (all. 66) integralmente rifuse, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito il compenso.
In via istruttoria
A. Si allega in copia: preavviso di parcella del dott. relativo Persona_1
all'attività svolta come CTP (all. 66).
pagina 3 di 15 B. Senza volontà di invertire il relativo onere, ammettersi a provare le circostanze dedotte nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 1 c.p.c. del
11.10.2021, con il testimone ivi indicato.
C. Disporsi l'acquisizione del fascicolo monitorio n. 1559/2020 - n. 3671/2020
R.G. dell'intestata Autorità Giudiziaria.
PER LA PARTE CONVENUTA:
IN VIA PRELIMINARE:
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice alla ripetizione di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati per il periodo antecedente il 10/08/2010;
accertare e dichiarare che l'attrice è decaduta da ogni contestazione in merito agli estratti conto del conto corrente di cui è causa, ai sensi degli artt. 1832 cc e
119, comma 3, TUB.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 1559/2020, R.G. n. 3671/2020, emesso dal
Tribunale di Vicenza in data 04.07.2020;
IN VIA SUBORDINATA:
dichiarare la compensazione delle eventuali somme che dovessero risultare a credito della con il credito vantato dalla banca Parte_1
esponente nei confronti dell'attrice, per i motivi di cui in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
pagina 4 di 15 respingersi l'istanza di CTU tecnico-contabile;
respingere la richiesta ex art. 210 cpc;
con riserva di ulteriore deduzione ed istanza al prosieguo del giudizio
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.
con richiamo alla documentazione prodotta in giudizio.
Il sottoscritto patrocinio dichiara, sin da ora, di non accettare il contradditorio su eventuali nuove domande ed eccezioni che dovessero essere formulate,
tardivamente, da controparte e chiede che vengano concessi i termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e successive repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Controparte_4
Part (d'ora in avanti ”) instaurava il procedimento rubricato R.G. 1744/2021
esponendo quanto segue:
- di aver stipulato, con atto del 19.10.2006 n. 14933 di Rep. e n. 6060 di notaio di Schio (VI), con la allora Per_2 Per_3 Controparte_3
un contratto di finanziamento fondiario ai sensi dell'art.
[...]
38 e ss. TUB a seguito del quale la aveva concesso all'attrice una apertura CP_2
di credito in conto corrente fino all'importo di € 400.000 per un periodo di 19
mesi (salvo successiva eventuale trasformazione a tempo indeterminato),
garantita da una ipoteca di primo grado e una di secondo grado su fabbricati e terreni siti nel comune di Malo (VI);
pagina 5 di 15 - che la garanzia ipotecaria era iscritta per la somma complessiva di €
700.000.
Ciò premesso deduceva che, durante il rapporto, erano stati unilateralmente mutati, dalla convenuta, i tassi e le condizioni CP_2
economiche applicate, risultando concordata tra le parti una sola modifica contrattuale come da accordo del 17.02.2011, così che risultavano addebiti illegittimi da parte della convenuta per la somma di € 55.449,21 al 31.12.2019.
L'attrice concludeva quindi affinché, accertata e dichiarata l'illegittima modifica unilaterale delle condizioni relative al contratto con la fosse CP_2
accertato il corretto saldo del conto corrente n. 15/008002211 al 31.12.2019
con condanna della convenuta a restituire le somme indebitamente addebitate su detto conto o comunque disporsi la compensazione con le somme
Part eventualmente dovute da alla oltre interessi maturati. CP_2
II. Si costituiva in giudizio la Banca convenuta rilevando come, per il medesimo rapporto azionato dall'attrice, il Tribunale di Vicenza avesse emesso,
su richiesta della Banca, il decreto ingiuntivo n. 1559/2020, provvisoriamente
Part esecutivo, del 04.07.2020 (R.G. 3671/2020) ingiungendo a e al fideiussore sig. , quest'ultimo nei limiti dell'importo garantito, il Parte_2
pagamento della somma di € 286.068,89, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione e che tale decreto era stato dichiarato definitivamente esecutivo, in quanto non opposto, con provvedimento del
28.12.2020.
La convenuta, in via preliminare, eccepiva la prescrizione di ogni CP_2
eventuale addebito illegittimo antecedente il 10.08.2010, in quanto solo in data pagina 6 di 15 10.08.2020 l'attrice aveva notificato l'istanza di mediazione e la decadenza dalle contestazioni ex art. 1832 c.c. e 119, comma 3, TUB per non aver sollevato tempestiva contestazione rispetto agli estratti conto trasmessi, che dovevano, quindi, ritenersi approvati. Nel merito riteneva infondata la deduzione attorea secondo cui la avrebbe effettuato una unilaterale e CP_2
illegittima modifica dei tassi di interesse e commissioni applicate al rapporto nel corso degli anni, esercitando lo ius variandi in maniera illecita in quanto la facoltà di variazione era espressamente prevista dall'art. 1, ultimo, comma del contratto di finanziamento fondiario – apertura di credito in conto corrente e il correntista non aveva mai esercitato il diritto di recesso dal rapporto. Inoltre
rilevava come fosse pacifica la rinegoziazione del 2011, peraltro ammessa anche dalla controparte. In via subordinava eccepiva comunque la
Part compensazione dell'eventuale somma riconosciuta a credito di con il credito vantato dalla Banca e portato dal d.i. n. 1559/2020 e concludeva come in atti.
III. Con atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo con
Part contestuale istanza di sospensione e il sig. Parte_3
proponevano opposizione avverso il d.i. 1559/2020 rilevando la nullità della notifica effettuata dalla Banca agli ingiunti, con conseguente ammissibilità
della proposta opposizione tardiva e nel merito riportandosi a quanto già
dedotto nel procedimento R.G. 1744/21 e chiedendo, quindi, la revoca del d.i.
opposto.
IV. Si costituiva in giudizio la convenuta rilevando CP_2
l'inammissibilità della proposta opposizione tardiva in quanto la notifica agli pagina 7 di 15 ingiunti era regolare e pertanto si era formato il giudicato rispetto anche alle eccezioni formulate dalla controparte. Nel merito si difendeva in senso analogo a quanto già dedotto nella causa R.G. 1744/2021.
V. Il g.i. assegnatario della causa R.G. 5056/2021 rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività del d.i. opposto, quindi le cause venivano riunite avanti al g.i. assegnatario della causa R.G. 1744/2021 il quale fissava udienza di precisazione delle conclusioni ritenendo di decidere l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'opposta di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, con sentenza non definitiva n. 1566/2023 il precedente g.i. così statuiva:
“1) accerta e dichiara la nullità della notifica eseguita nei confronti di e di con rispettivi atti Controparte_5 Parte_2
spediti a mezzo lettere raccomandate a.r. in data 14.10.2020;
2) dichiara l'ammissibilità dell'opposizione tardiva proposta dai predetti attori ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1559/2020 (n. 3671/2020 R.G.) del Tribunale di Vicenza;
3) rimette la causa in istruttoria, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio;
4) spese di lite alla pronuncia definitiva.”
e con ordinanza in pari data ammetteva CTU contabile (nominando consulente la dott.ssa con il quesito di cui al predetto Persona_4
provvedimento.
Depositata la consulenza d'ufficio, subentrato nel ruolo il sottoscritto g.i.
dal 03.10.24, la causa, su conforme richiesta delle parti, era fissata per la pagina 8 di 15 precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 27.02.25. Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, il g.i. tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per scritti conclusivi.
VI. La domanda attorea è fondata nei termini che seguono.
VI.
1. Preliminarmente si rileva che non coglie nel segno l'eccezione della di decadenza dalle contestazioni ex art. 1832 c.c. e 119, comma 3, TUB, CP_2
in quanto “Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità,
in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente” (cfr. ex multis Cass. 30000/2018).
VI.
2. Non è risultata fondata neanche la proposta eccezione di prescrizione in quanto dagli accertamenti svolti dal consulente d'ufficio risulta che tutte le rimesse avevano natura ripristinatoria della provvista e pertanto non decorre alcuna prescrizione degli indebiti (fino alla chiusura del conto).
VI.
3. Quanto all'esercizio dello ius variandi la ne sostiene la CP_2
legittimità in quanto previsto dall'art. 1 del contratto di finanziamento fondiario - apertura di credito in conto corrente che così recitava: ““Il
correntista accorda specificatamente alla Banca la facoltà di modificare le altre condizioni economiche applicate al presente rapporto, osservando le pagina 9 di 15 prescrizioni di cui alla normativa di trasparenza bancaria (art. 118 del D.lgs.
385/1993 e successive modificazioni). Resta in capo al correntista la facoltà di recedere dal contratto nei termini e con gli effetti indicati dalla normativa sopra citata.”. Gli attori al contrario, nulla contestano sulla variazione delle condizioni contrattuali tra le parti del 17.02.2011, in quanto gli stessi ammettono che era avvenuta a seguito di sottoscrizione di uno specifico accordo, non così, però, per le altre variazioni dedotte, con particolare riguardo all'aumento dello spread e, a far data dal 30.09.2009, l'applicazione di commissioni non contrattualizzate, come la commissione di massimo scoperto,
concordata inizialmente allo 0%, nonché l'applicazione di un tasso floor non previsto allorquando l'Euribor era sceso in negativo.
Sul punto si deve rilevare che l'art. 118 TUB vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto (2006), per quanto qui rileva, così disponeva:
“1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341,
secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contrattò,
con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni.
pagina 10 di 15 In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente…”
mentre attualmente così dispone:
“1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà
di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo…”
e appare dirimente la circostanza che la non abbia dimostrato la CP_2
ricorrenza di un giustificato motivo per la variazione delle condizioni contrattuali e non può fondare la legittimità dell'esercizio dello ius variandi sulla sola circostanza che la correntista non abbia esercitato il diritto di recesso dal rapporto. Non pare inutile comunque ricordare che “in ragione anche delle finalità dell'istituto del c.d. ius variandi diretto “a conservare l'equilibrio
(sinallagmatico) tra le singole prestazioni contrattuali, passando attraverso il mantenimento dell'equilibrio sinallagmatico dell'intero complesso delle prestazioni contrattuali, tipologicamente simili, effettuate dall'imprenditore nei confronti di un numero indefinito di controparti” (cfr. ad es., Collegio di
Roma, decisione n. 2202 del 23.04.2013) – è determinante “l'esatta e puntuale esplicazione del 'giustificato motivo' ai fini della verifica della sussistenza della pagina 11 di 15 (unica) condizione dettata dal legislatore affinché possa essere modificato unilateralmente un negozio giuridico in regolare svolgimento. II giustificato motivo non può, dunque, essere generico, ma deve riguardare eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario poi riferibili alla categoria di contratti oggetto delle modifiche. La comunicazione della modifica unilaterale deve avere contenuto tale da consentire al cliente di poter valutare la congruità
della modifica rispetto alla ragione posta a giustificazione della stessa” (Collegio
di Roma, dec. n. 3981/2012).” (cfr. ABF, collegio di coordinamento, n.
1889/2016).
VI.
4. Posto quanto sopra rilevato, dalla CTU svolta in corso di causa è
emerso quanto segue:
pagina 12 di 15 In conclusione il d.i. n. 1559/2020 del 04.07.2020 deve essere revocato e gli opponenti devono essere condannati, in solido tra loro e quanto a
[...]
nei limiti della garanzia prestata di € 150.000, a pagare alla Parte_2
Banca opposta l'importo di € 200.110,77, pari al saldo passivo al 31.12.2019 del rapporto azionato, oltre gli interessi contrattualmente previsti pari al 11,90% e fatti comunque salvi i limiti del tasso soglia usura dal 17.06.2020 al saldo effettivo.
VII. Quanto alle spese di lite, le due cause sono state riunite dopo lo svolgimento, separato, delle fasi studio e introduttiva, sono state svolte due fasi decisionali (la prima che ha esitato nella sentenza parziale sull'ammissibilità
della opposizione tardiva) e una fase istruttoria unica.
Part
è risultata vittoriosa rispetto alla domanda di ricalcolo formulata nella causa R.G. 1744/2021, mentre è risultata prevalentemente soccombente nella causa di opposizione tardiva a d.i. avendo chiesto la revoca del d.i.
opposto che è, al contrario risultato fondato, per poco meno del 75%
dell'importo ingiunto, importo che gli opponenti non hanno mai offerto di pagare (neanche dopo il deposito della CTU). Si deve ricordare che l'opposizione al decreto ingiuntivo è solo una fase del procedimento che inizia con il ricorso per decreto ingiuntivo e termine con la pronuncia sull'opposizione e l'esito del medesimo deve essere, pertanto,
complessivamente considerato. Ciò premesso, si ritiene che l'esito complessivo del contenzioso tra le parti giustifichi la compensazione delle spese nella
Part misura della metà e la condanna degli attori opponenti e
[...]
al pagamento della restante metà “non potendosi ravvisare nel Parte_2
pagina 13 di 15 caso in esame una soccombenza reciproca, configurabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un'unica domanda articolata in più
capi (cfr. Cass., sez. un., 31.10.2022, n. 32061), e non assumendo alcun rilievo,
in contrario, l'avvenuta revoca del decreto ingiuntivo: anche nel giudizio di cui all'art. 645 c.p.c. cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna dev'essere infatti compiuta all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (Cass. 4860/2024). Le
predette spese sono da liquidarsi nella misura di cui in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa pari al credito della Banca come ricalcolato e per tutte le fasi previste dal citato D.M. con liquidazione di una sola fase studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto che le questioni oggetto delle due cause erano le medesime, al netto della questione sulla ammissibilità della opposizione tardiva, su cui la è risultata CP_2
soccombente.
Le spese di CTU, come già liquidate in atti, stante il rilevante ricalcolo effettuato debbono porsi a carico della opposta. Le spese di CTP CP_2
richieste dagli attori non possono, invece, essere accordate in quanto non documentate, tenuto conto che il preavviso di fattura del CTP (doc. 66 attori)
non risulta allegato alla nota scritta per l'udienza del 27.02.25.
pagina 14 di 15 -
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione (e la domanda attorea di ricalcolo del saldo del rapporto azionato) nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto revoca il d.i.
opposto (d.i. n. 1559/2020 R. Ing. – R.G. 3671/2020 emesso dal Tribunale di
Vicenza in data 30.06/04.07.2020) e condanna e Controparte_4
, in solido tra loro e quanto a Parte_2 Parte_2
nei limiti della garanzia prestata di € 150.000, a pagare alla Banca
[...]
opposta l'importo di € 200.110,77, pari al saldo passivo al 31.12.2019 del rapporto azionato, oltre gli interessi contrattualmente previsti pari al 11,90% e fatti comunque salvi i limiti del tasso soglia usura dal 17.06.2020 al saldo effettivo;
2) compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna
[...]
ed , in solido tra loro, a rimborsare alla Parte_1 Pt_2 Parte_2
Banca convenuta la restante metà di dette spese liquidate, già compensate, in €
7.052 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU, come già liquidate in atti, a definitivo carico della
Banca convenuta.
Così deciso in Vicenza il 20/06/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 15 di 15